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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 10 maggio 2022

Cassazione n. 27378/2022

Testo disponibile della fonte

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27698-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA].

COOP. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO -che viene proposto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA]. cop. per azioni, affidandolo a tremotivi, ricorso avverso la sentenza n. 1923 /20 21 , depositata il 28.7 .20 21 , con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal predetto istituto di credito avverso la sentenza n. 759/2018 del 19.11.2018 con cui il Tribunale di Piacenza, previa declaratoria di risoluzione del contratto di negoziazione stipulato in data 29.1.1999 dalla banca con [OSCURATO:PERSONA], e dell’ordine di acquisto di bond argentini dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato la banca al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 38.114,26, dedotti eventuali rimborsi ricevuti, oltre agli interessi legali dalla domanda; -che [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; -che entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art 380 bis. c.p.c.; CONSIDERATO -1. c he con il primo motivo è stat o dedott o l ’omess o esame di fatto decisivo decisivoper il giudizio ex art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’Appello ha omesso di considerare un fatto storico decisivo, ovvero che la risparmiatrice aveva acquistato nello stesso giorno, oltre alle obbligazioni argentine, anche le obbligazioni della Banca di Piacenza che assicuravano un rendimento pari alla meta (4%) di quello previsto per i titoli argentini, con la conseguenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole del diverso grado di rischio e delle diverse caratteristiche dei titoli, anche in relazione al fatto che la clausola di inadeguatezza era stata sottoscritta solo per i titoli argentini;

2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, in primo luogo, la banca non ha neppure allegato “dove” e “come” il fatto storico di cui lamenta l’omessa valutazione avrebbe formato oggetto di specifica discussione tra le parti, non essendovi traccia nella sentenza di appello di tale questione, con la conseguenza che il motivo difetta, altresì, di autosufficienza; che, in ogni caso, la circostanza evidenziata dalla banca difetta di decisività, in quanto, posto che la Corte d’Appello ha accertato che la banca, nel caso di specie, non ha fornito la prova di aver fornito all’investitrice le specifiche informazioni relative al rischio connesso all’investimento, questa Corte ha già osservato che anche l'investitore, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato e alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(vedi Cass. n. 7095/2020);

3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. fatto in relazione all’art. 1175 cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto non applicabile l’art . 1227 cod. civ. in relazione alla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che non avendo aderito al concambio dei titoli argentini, aveva restituito dei titoli aventi un valore pari a 0, anzichéi titoli di concambio, che avevano comunque un valore superiore; 4.che il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’art. 1227 comma 2° cod. civ. – che disciplina il fatto colposo del danneggiato – si applica solo nelle fattispecie in cui vengain considerazione un risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale; che, in ogni caso, questa Corte (vedi Cass. n. 13994 del 31/05/2018 ) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, i n tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi;che, pertanto, alla luce di tale principio, non può in alcun modo rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] l’omessa adesione all’OPS del 2005, atteso che ove l’investitrice avesse accettato i titoli di concambio del governo argentino, sarebbe venuto meno il suo interesse alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento(ovvero l’operazione di cui è causa);

5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ., per non avere ammesso la Corte d’Appello la produzione di documenti finalizzati a dimostrare il valore del tiolo acquistato ed il valore dei titoli di concambio; che il motivo è assorbito;

5. chele spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in €4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27698-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA]. COOP. [OSCURATO:PERSONA] , in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione in carica, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 38, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, [OSCURATO:PERSONA], ROMA, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1923/2021 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 30/08/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO -che viene proposto dalla Banca di [OSCURATO:PERSONA]. cop. per azioni, affidandolo a tremotivi, ricorso avverso la sentenza n. 1923 /20 21 , depositata il 28.7 .20 21 , con cui la Corte d’Appello di Bologna ha rigettato l’appello proposto dal predetto istituto di credito avverso la sentenza n. 759/2018 del 19.11.2018 con cui il Tribunale di Piacenza, previa declaratoria di risoluzione del contratto di negoziazione stipulato in data 29.1.1999 dalla banca con [OSCURATO:PERSONA], e dell’ordine di acquisto di bond argentini dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], ha condannato la banca al pagamento in favore di quest’ultima della somma di € 38.114,26, dedotti eventuali rimborsi ricevuti, oltre agli interessi legali dalla domanda; -che [OSCURATO:PERSONA] resiste con controricorso; -che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex art. 380 bis c.p.c.; -che entrambe le parti hanno depositato la memoria ex art 380 bis. c.p.c.; CONSIDERATO -1. c he con il primo motivo è stat o dedott o l ’omess o esame di fatto decisivo decisivoper il giudizio ex art 360 comma 1° n. 5 cod. proc. civ., sul rilievo che la Corte d’Appello ha omesso di considerare un fatto storico decisivo, ovvero che la risparmiatrice aveva acquistato nello stesso giorno, oltre alle obbligazioni argentine, anche le obbligazioni della Banca di Piacenza che assicuravano un rendimento pari alla meta (4%) di quello previsto per i titoli argentini, con la conseguenza che la sig.ra [OSCURATO:PERSONA] era pienamente consapevole del diverso grado di rischio e delle diverse caratteristiche dei titoli, anche in relazione al fatto che la clausola di inadeguatezza era stata sottoscritta solo per i titoli argentini; 2. che il motivo è inammissibile; che, infatti, in primo luogo, la banca non ha neppure allegato “dove” e “come” il fatto storico di cui lamenta l’omessa valutazione avrebbe formato oggetto di specifica discussione tra le parti, non essendovi traccia nella sentenza di appello di tale questione, con la conseguenza che il motivo difetta, altresì, di autosufficienza; che, in ogni caso, la circostanza evidenziata dalla banca difetta di decisività, in quanto, posto che la Corte d’Appello ha accertato che la banca, nel caso di specie, non ha fornito la prova di aver fornito all’investitrice le specifiche informazioni relative al rischio connesso all’investimento, questa Corte ha già osservato che anche l'investitore, speculativamente orientato e disponibile ad assumersi rischi, deve poter valutare la sua scelta speculativa e rischiosa nell'ambito di tutte le opzioni dello stesso genere offerte dal mercato e alla luce dei fattori di rischio che gli sono stati segnalati(vedi Cass. n. 7095/2020); 3. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell’art. 1227 cod. civ. fatto in relazione all’art. 1175 cod. civ., per avere la Corte d’Appello ritenuto non applicabile l’art . 1227 cod. civ. in relazione alla condotta tenuta dalla [OSCURATO:PERSONA], che non avendo aderito al concambio dei titoli argentini, aveva restituito dei titoli aventi un valore pari a 0, anzichéi titoli di concambio, che avevano comunque un valore superiore; 4.che il motivo è manifestamente infondato, atteso che l’art. 1227 comma 2° cod. civ. – che disciplina il fatto colposo del danneggiato – si applica solo nelle fattispecie in cui vengain considerazione un risarcimento del danno e non alle obbligazioni restitutorie conseguenti alla declaratoria di risoluzione contrattuale; che, in ogni caso, questa Corte (vedi Cass. n. 13994 del 31/05/2018 ) ha già enunciato il principio di diritto secondo cui, i n tema di intermediazione finanziaria, l'adesione dei risparmiatori all'offerta pubblica di scambio di obbligazioni del Governo argentino comporta, a fronte della restituzione dei titoli acquistati nell'anno 2001, la ricezione in concambio di nuove obbligazioni e la conseguente novazione del relativo rapporto preesistente, con conseguente sopravvenuta carenza di interesse in capo ai risparmiatori rispetto alla domanda risolutoria della singola, pregressa operazione contrattuale di investimento, ancorché sia accertata, in relazione ad essa, l'avvenuta violazione degli obblighi informativi;che, pertanto, alla luce di tale principio, non può in alcun modo rimproverarsi alla [OSCURATO:PERSONA] l’omessa adesione all’OPS del 2005, atteso che ove l’investitrice avesse accettato i titoli di concambio del governo argentino, sarebbe venuto meno il suo interesse alla domanda risolutoria della pregressa operazione di investimento(ovvero l’operazione di cui è causa); 5. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione falsa applicazione dell’art.345 cod. proc. civ., per non avere ammesso la Corte d’Appello la produzione di documenti finalizzati a dimostrare il valore del tiolo acquistato ed il valore dei titoli di concambio; che il motivo è assorbito; 5. chele spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo; P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in €4.100,00, di cui € 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell’art.13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a
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