Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 9 maggio 2022

Cassazione n. 45950/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, aveva annullato con rinvio, con sentenza n.49888 del 16 settembre 2019, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in Quarto (NA), disposta con sentenza di condanna del Tribunale partenopeo in data 5 luglio 2002, divenuta irrevocabile, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per la violazione di normativa antisismica, in relazione alla realizzazione di un capannone di mq 260 con altezza media di m. 6,50.

Decidendo in fase di rinvio, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 maggio 2022, ha rigettato il ricorso.

2. La Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione in pendenza di un'istanza di condono ai sensi della legge 24 novembre 2003, n.326, aveva disatteso il secondo dei due motivi dedotti dall'Esposito, riguardante l'eccepita prescrizione dell'ordine di demolizione, in relazione al quale la Suprema Corte, nel dichiarare il motivo manifestamente infondato, aveva osservato che l'ordine di demolizione costituisce una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, implicante un obbligo di fare e avente carattere reale, ma non punitivo, con conseguente inapplicabilità della prescrizione prevista per le sanzioni penali dall'art. 173 cod. pen., nonché di quella stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n.689.

Trovava invece accoglimento il primo motivo di doglianza, riguardante la data di ultimazione delle opere che, sebbene indicate come completate nel febbraio 2003, risultavano ultimate in epoca ancora antecedente (23 ottobre 2001), ossia comunque entro il termine stabilito dalla legge ai fini dell'operatività del condono.

3. Con il provvedimento ora impugnato, il Tribunale partenopeo, ribadendo la natura non punitiva dell'ordine di demolizione, ha confermato l'inapplicabilità allo stesso della prescrizione sia ai sensi dell'art. 173 cod. pen, sia ai sensi dell'art. 28, legge 689/1981.

Quanto alla praticabilità del condono, l'ordinanza del Tribunale chiarisce che, pur volendo considerare che l'ultimazione delle opere sarebbe rientrata nel limite temporale di legge, nondimeno il geom.

Palmieri dell'UTC di Quarto ha precisato che in ogni caso le opere presentavano caratteristiche incompatibili con il condono edilizio, sia per l'ubicazione in zona con vincolo cimiteriale, sia per la volumetria eccedente quella massima stabilita dalla legge.

4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi di doglianza.

Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione, fino al limite della motivazione apparente, in relazione all'esclusione - da parte del Tribunale - della natura dell'ordine di demolizione quale «pena», soggetta alle disposizioni in tema di prescrizione ai sensi dell'art. 173 cod. pen.; il deducente richiama a tal fine l'approccio della Corte di Strasburgo alla natura delle sanzioni lato sensu penali, che riguarderebbe anche l'ordine di demolizione.

Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pratica di condono, in ordine alla quale il responsabile dell'UTC del Comune di Quarto ha dichiarato che la stessa risulta non rinvenuta, con evidente frustrazione delle indicazioni della Suprema Corte con la sentenza rescindente; e che del resto neppure gli risultavano notificate richieste di delucidazioni in proposito.

Incombeva pertanto al Tribunale di disporre che l'UTC del Comune di Quarto ricostruisse interamente il fascicolo dell'istanza di condono, non potendosi onerare l'istante dell'obbligo di comprovare i fatti su cui la richiesta si fonda.

5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

Quanto al primo motivo, esso è meramente reiterativo di quello, già disatteso dalla Corte di legittimità (con considerazioni peraltro ribadite, in termini ampi ed argomentati, dal Tribunale napoletano nell'ordinanza impugnata), in ordine all'inapplicabilità della prescrizione all'ordine di demolizione, stante la sua natura non assimilabile a una "pena", né alla stregua dell'ordinamento nazionale, né sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale (da ultimo Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra s.r.I., Rv. 275850).

Quanto al secondo motivo, in disparte la censurabilità del mancato rinvenimento della pratica di condono dell'Esposito, deve constatarsi che è dirimente quanto osservato dal Tribunale, sulla scorta degli elementi forniti dal geom.

Palmieri dell'UTC di Quarto, circa il fatto che il capannone oggetto dell'istanza di condono, siccome insistente su area sottoposta a vincolo (nella specie cimiteriale, dunque in area soggetta a inedificabilità assoluta: cfr. Sez. 3, n. 18900 del 02/04/2008, Vinci, Rv. 239917) ed eccedente i limiti volumetrici di legge stabiliti dall'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 (atteso che la cubatura dell'opera, come si evince anche dall'editto imputativo, superava largamente il limite dei 750 mc), non avrebbe comunque potuto essere condonato.

2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] dei TRIBUNALE di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte di Cassazione, Sezione Terza penale, aveva annullato con rinvio, con sentenza n.49888 del 16 settembre 2019, l'ordinanza con la quale il Tribunale di Napoli aveva rigettato l'istanza di revoca dell'ingiunzione di demolizione delle opere abusive realizzate in Quarto (NA), disposta con sentenza di condanna del Tribunale partenopeo in data 5 luglio 2002, divenuta irrevocabile, emessa a carico di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 44, lett. c), d.P.R. 6 giugno 2001, n.380 e per la violazione di normativa antisismica, in relazione alla realizzazione di un capannone di mq 260 con altezza media di m. 6,50. Decidendo in fase di rinvio, il Tribunale di Napoli, con l'ordinanza indicata in epigrafe, resa in data 9 maggio 2022, ha rigettato il ricorso. 2. La Corte di legittimità, nella sentenza rescindente, avente ad oggetto il rigetto dell'istanza di revoca dell'ordine di demolizione in pendenza di un'istanza di condono ai sensi della legge 24 novembre 2003, n.326, aveva disatteso il secondo dei due motivi dedotti dall'Esposito, riguardante l'eccepita prescrizione dell'ordine di demolizione, in relazione al quale la Suprema Corte, nel dichiarare il motivo manifestamente infondato, aveva osservato che l'ordine di demolizione costituisce una sanzione amministrativa con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, implicante un obbligo di fare e avente carattere reale, ma non punitivo, con conseguente inapplicabilità della prescrizione prevista per le sanzioni penali dall'art. 173 cod. pen., nonché di quella stabilita dall'art. 28 legge 24 novembre 1981, n.689. Trovava invece accoglimento il primo motivo di doglianza, riguardante la data di ultimazione delle opere che, sebbene indicate come completate nel febbraio 2003, risultavano ultimate in epoca ancora antecedente (23 ottobre 2001), ossia comunque entro il termine stabilito dalla legge ai fini dell'operatività del condono. 3. Con il provvedimento ora impugnato, il Tribunale partenopeo, ribadendo la natura non punitiva dell'ordine di demolizione, ha confermato l'inapplicabilità allo stesso della prescrizione sia ai sensi dell'art. 173 cod. pen, sia ai sensi dell'art. 28, legge 689/1981. Quanto alla praticabilità del condono, l'ordinanza del Tribunale chiarisce che, pur volendo considerare che l'ultimazione delle opere sarebbe rientrata nel limite temporale di legge, nondimeno il geom. Palmieri dell'UTC di Quarto ha precisato che in ogni caso le opere presentavano caratteristiche incompatibili con il condono edilizio, sia per l'ubicazione in zona con vincolo cimiteriale, sia per la volumetria eccedente quella massima stabilita dalla legge. 4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione con atto articolato in due motivi di doglianza. Con il primo motivo denuncia vizio di motivazione, fino al limite della motivazione apparente, in relazione all'esclusione - da parte del Tribunale - della natura dell'ordine di demolizione quale «pena», soggetta alle disposizioni in tema di prescrizione ai sensi dell'art. 173 cod. pen.; il deducente richiama a tal fine l'approccio della Corte di Strasburgo alla natura delle sanzioni lato sensu penali, che riguarderebbe anche l'ordine di demolizione. Con il secondo motivo lamenta violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pratica di condono, in ordine alla quale il responsabile dell'UTC del Comune di Quarto ha dichiarato che la stessa risulta non rinvenuta, con evidente frustrazione delle indicazioni della Suprema Corte con la sentenza rescindente; e che del resto neppure gli risultavano notificate richieste di delucidazioni in proposito. Incombeva pertanto al Tribunale di disporre che l'UTC del Comune di Quarto ricostruisse interamente il fascicolo dell'istanza di condono, non potendosi onerare l'istante dell'obbligo di comprovare i fatti su cui la richiesta si fonda. 5. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha concluso chiedendo che il ricorso venga dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Quanto al primo motivo, esso è meramente reiterativo di quello, già disatteso dalla Corte di legittimità (con considerazioni peraltro ribadite, in termini ampi ed argomentati, dal Tribunale napoletano nell'ordinanza impugnata), in ordine all'inapplicabilità della prescrizione all'ordine di demolizione, stante la sua natura non assimilabile a una "pena", né alla stregua dell'ordinamento nazionale, né sulla base dei principi enunciati dalla giurisprudenza sovranazionale (da ultimo Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Cerra s.r.I., Rv. 275850). Quanto al secondo motivo, in disparte la censurabilità del mancato rinvenimento della pratica di condono dell'Esposito, deve constatarsi che è dirimente quanto osservato dal Tribunale, sulla scorta degli elementi forniti dal geom. Palmieri dell'UTC di Quarto, circa il fatto che il capannone oggetto dell'istanza di condono, siccome insistente su area sottoposta a vincolo (nella specie cimiteriale, dunque in area soggetta a inedificabilità assoluta: cfr. Sez. 3, n. 18900 del 02/04/2008, Vinci, Rv. 239917) ed eccedente i limiti volumetrici di legge stabiliti dall'art. 32, comma 25, della legge n. 326/2003 (atteso che la cubatura dell'opera, come si evince anche dall'editto imputativo, superava largamente il limite dei 750 mc), non avrebbe comunque potuto essere condonato. 2. Alla declaratoria d'inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammend
Sentenza Cassazione n. 45950/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris