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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 25 marzo 2024

Cassazione n. 09358/2024

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17319-2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1214/2 /2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel VENETO , depositat a il 29/11 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n.338/05/2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale«per la nuova determinazione di classamento e di attribuzione di rendita di una unità immobiliare di un edificio facente parte della [OSCURATO:PERSONA], già Palazzi— Valier» ; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939 n. 652, conv. in l. 11.8.1939 n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949,n. 1142 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’attribuzione all’immobile (villa) della categoria catastale di grande pregio sia automaticamente estesa a tutte le singole unità immobiliari al suo interno, censite in A/8 e non contestate, assolvendo l’Ufficio, in tal modo, al proprio onere probatorio;

1.2. con il secondomotivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 DM 2 agosto 1969 relativo alle caratteristiche delle abitazioni di lusso e degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939 n. 652, conv. in l. 11.8.1939 n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949 n. 1.12.1949 n. 1142 per avere la Commissione tributaria erroneamenteapplicato per la determinazione del classamento catastale in A/8 l’art. 1 DM 2 agosto 1969, pertinente non all ’ individuazione della categoria catastale, ma all’attribuzione del carattere di lusso all'unità immobiliare;

1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939,n. 652, conv. in l. 11.8.1939, n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949 n. 1142 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di tenere conto che l’immobile in oggetto era privo dell’utilizzo e del godimento in via esclusivo del giardino della villa, in quanto titolare unicamente di «90 millesimi del parco comune (e di nessuna porzione del medesimo di cui abbia in esclusiva titolarità o almeno il godimento»);

2.1. le censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse; 2.2.occorre premettere che la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione in termini di «signorile», «civile», «popolare» -di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali- di un'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (cosìCass.n.22557 del l’8/9/ 2008, in motivazione);

2.3. le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dalD.M. 2 agosto 1969che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica «di lusso» delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso (cfr. Cass. n. 2250del 02/02/2021; Cass. n. 33927 del 19/12/2019; Cass. n. 10283 del 12/04/2019);2.4. è, infatti, opportuno precisare che, mentre il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di categoria e classe alle unità immobiliari e della relativa rendita, la qualificazione di un'abitazione in termini «di lusso» è finalizzata al diverso scopo di precludere l'accesso a talune agevolazioni, e la relativa connotazione presuppone, appunto, la ricorrenza di specifici requisiti in relazione alle otto, diverse, tipologie di abitazioni indicate dal menzionato D.M. del 1969 (riferite: alla destinazione a «ville», «parco privato» delle aree su cui sorgono, ovvero alla relativa qualifica ad opera degli strumenti urbanistici come «di lusso»; all'estensione del lotto sul quale sorgono; al rapporto tra la relativa cubatura e la superficie asservita; alla dotazione di piscina o campi da tennis di precise caratteristiche; costituenti alloggio padronale; all'estensione della superficie utile complessiva superiore a mq. 240; al rapporto tra costo del terreno coperto rispetto al costo di costruzione; alla presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella);

2.5. la conclusione qui adottata trova conforto nella previsione deld.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e), convertito inl. n. 133 del 1994, secondo cui non possono esser riconosciuti rurali «i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969»;

2.6. la congiunzione disgiuntiva adoperata dalla norma depone, appunto, nel senso della mancata coincidenza dei requisiti che devono possedere gli immobili da classificare nella categoria A1(ed A8) rispetto a quelli delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso;

2.7. l 'impugnata sentenza non è incorsa, dunque, nel denunciato errore, avendo escluso la congruità del classamento non in relazione ai requisiti indicati al punto 8 deld.m. 2 agosto 1969 , (presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella), ma alle caratteristiche proprie della categoria catastale A/8; 2.8.nel caso di specie si controverte, invero, del classamento dell'immobile de quo in categoria A/8 o in categoria A/2;2.9. questa Corte, proprio in riferimento ad una controversia incentrata sul medesimo tema, ha affermato quanto segue: «Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9).

L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24 maggio 1942).

Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B,C, D, E) articolati in numerose categorie (Al, A2, A3, ...), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempio classificato come A2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3 (abitazione di tipo economico).

Nel suo "quadro generale delle categorie con annesso massimario" contenuto nella citata circolare 134 del 1941 il Ministero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che "trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha localmente"; qualche maggiore precisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992, n. 5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative, di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un "comune sentire".

Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'apposita categoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1).

Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra "A/7 -abitazioni in villini" e "A/8 - abitazioni in ville".

Sembra di dover affermare che ciò che caratterizza la "villa" non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso.

Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati "villa" se collocati in località di lusso e "villini" se collocati in aree di minor pregio.Altro è poi se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l'edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica, altro è se l'isolamento non è espressione di un lusso bensì, più banalmente, determina una scomodità.

La circolare ministeriale 5/1992 afferma, in proposito, come per "ville debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario.

Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14dei prospetti 9)".

Mentre "per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutteo parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino.

Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9)".

Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un'area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti, tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate, appunto, a ville.

E si deve altresì valutare se l'immobile abbia "caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario" (cfr. Cass. n. 2704/2014; conf.

Cass. n. 24797/2021);

2.10. la citata Nota del Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022prevede espressamente quanto segue: «Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario.

Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi.

Possono anche identificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici in relazione all'epoca di costruzione»;

2.11. ciò posto, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che l’unità immobiliarein oggetto: « ... è ubicata all'interno della villastorica denominata "[OSCURATO:PERSONA], già Palazzi-Valier", circondata da un parco comune a tutte le unitàimmobiliari, avente una superficie scoperta di mq. 42.651»;«...è soggett(a)... a vincolo artistico/storico di tipo architettonico/monumentale...»;«1) è caratterizzata dalla presenza di un parco/giardino piantumato di mq. 42.6751; 2)ha una superficie complessiva di mq. 218,00 ; 3) h a un'ampia dotazione di impianti e servizi,n. 3 bagni , uno per ogni camera ; 4) ricade in zona urbanistica dedicata a tale tipo di costruzione,come si evince dallo stralcio della Carta dei vincoli e della pianificazione territorialedel Comune di Preganziol (TV)nel quale è ubicato l'immobile di cui si controverte»;

2.11. si tratta, quindi,di elementi che rendono sostenibile l'eseguito riclassamento in categoria A/8;

2.12. le doglianze mirano,dunque, in realtà, sebbene apparentemente formulate anche nel prisma della violazione di legge sostanziale e processuale, a suscitare una diversa valutazione del quadro fattuale (caratteristiche dell'immobile, sua ubicazione) già congruamente esaminato dal giudice di merito, con ciò tralasciando di considerare che una simile rivisitazione, estesa all'efficacia probatoria degli elementi istruttori acquisiti in giudizio, è senza dubbio preclusa in sede di legittimità (a maggior ragione, come detto, in assenza di un ammissibile motivo di natura motivazionale);

2.13. è opportuno, inoltre, evidenziare che né la Circolare n. 5/92 della Direzione Generale del Catasto, né la Nota del Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022, dianzi richiamate, richiedono che la corte o giardino - che pure debbono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile A2 -debbano essere asservite ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire (cfr. Cass. n. 23391 del 24/8/2021 in motiv.);2.14.se l'esistenza di un giardino riservato ne legittima la rilevanza catastale come dipendenza ad uso esclusivo, la presenza di un giardino ad uso comune con altre unità abitative ne giustifica in effetti l'iscrizione come «bene comune non censito (BCNC)», ma ciò di per sé non preclude, nel concorso di tutte le altre caratteristiche tipologiche, l'inserimento del bene nella categoria A8 «villa»;

2.15. è quindi erronea in diritto, nella sua assolutezza, la deduzione del ricorrente, secondo cui la presenza di un giardino «ad uso esclusivo » costituirebbe requisito indefettibile per classificare in A8 l'unità immobiliare.

2.16. in definitiva, risulta che il Giudice regionale abbia correttamente applicato la normativa catastale di riferimento, dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: «La corte o giardino - che pure debbono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2) – non debbono essere necessariamente asservite ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire»;

3. alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato;

4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17319-2018R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, presso lo studio dell’Avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentat o e difes o dall’Avvocato [OSCURATO:PERSONA]giusta procura a margine del ricorso -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis -controricorrente- avverso la sentenz a n. 1214/2 /2017 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALEdel VENETO , depositat a il 29/11 /201 7 ; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/3/2024 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. ssa ANTONELLA DELL'ORFANO: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], affidato a tre motivi , per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione tributaria regionale del Veneto aveva accolto l'appello erariale avverso la sentenza n.338/05/2016 emessa dalla Commissione tributaria provinciale di Treviso in accoglimento del ricorso proposto avverso avviso di accertamento catastale«per la nuova determinazione di classamento e di attribuzione di rendita di una unità immobiliare di un edificio facente parte della [OSCURATO:PERSONA], già Palazzi— Valier» ; l’Agenzia delle entrateresiste con controricorso; il ricorrente ha da ultimo depositato memoria difensiva; [OSCURATO:PERSONA] 1.1.con il primo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939 n. 652, conv. in l. 11.8.1939 n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949,n. 1142 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente affermato che l’attribuzione all’immobile (villa) della categoria catastale di grande pregio sia automaticamente estesa a tutte le singole unità immobiliari al suo interno, censite in A/8 e non contestate, assolvendo l’Ufficio, in tal modo, al proprio onere probatorio; 1.2. con il secondomotivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione dell’art. 1 DM 2 agosto 1969 relativo alle caratteristiche delle abitazioni di lusso e degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939 n. 652, conv. in l. 11.8.1939 n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949 n. 1.12.1949 n. 1142 per avere la Commissione tributaria erroneamenteapplicato per la determinazione del classamento catastale in A/8 l’art. 1 DM 2 agosto 1969, pertinente non all ’ individuazione della categoria catastale, ma all’attribuzione del carattere di lusso all'unità immobiliare; 1.3. con il terzo motivo il ricorrente denuncia, ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3), cod. proc. civ., violazione degli artt. 8 ss. d.l. 13.4.1939,n. 652, conv. in l. 11.8.1939, n. 1249 e degli artt. 6,7,9,14 e 61 d.P.R. 1.12.1949 n. 1142 per avere la Commissione tributaria regionale erroneamente omesso di tenere conto che l’immobile in oggetto era privo dell’utilizzo e del godimento in via esclusivo del giardino della villa, in quanto titolare unicamente di «90 millesimi del parco comune (e di nessuna porzione del medesimo di cui abbia in esclusiva titolarità o almeno il godimento»); 2.1. le censure vanno esaminate congiuntamente, in quanto strettamente connesse; 2.2.occorre premettere che la legge non pone una specifica definizione delle categorie e classi catastali, sicché la qualificazione in termini di «signorile», «civile», «popolare» -di cui alla nota C-1/1022 del 4.5.1994 del Ministero delle Finanze esplicativa delle varie categorie catastali- di un'abitazione costituisce il portato di un apprezzamento di fatto da riferire a nozioni presenti nell'opinione generale alle quali corrispondono specifiche caratteristiche, che sono, pure, mutevoli nel tempo, sia sul piano della percezione dei consociati sia sul piano oggettivo, per il deperimento dell'immobile, o per il degrado dell'area ove lo stesso si trovi (cosìCass.n.22557 del l’8/9/ 2008, in motivazione); 2.3. le anzidette caratteristiche non vanno, tuttavia, mutuate dalD.M. 2 agosto 1969che indica, invece, i diversi parametri in base ai quali stabilire la caratteristica «di lusso» delle abitazioni, e ciò in quanto l'attribuzione della categoria catastale A/1 (Abitazioni di tipo signorile: Unità immobiliari appartenenti a fabbricati ubicati in zone di pregio con caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture di livello superiore a quello dei fabbricati di tipo residenziale) non implica, necessariamente, che l'immobile costituisca un'abitazione di lusso (cfr. Cass. n. 2250del 02/02/2021; Cass. n. 33927 del 19/12/2019; Cass. n. 10283 del 12/04/2019);2.4. è, infatti, opportuno precisare che, mentre il procedimento di classamento è volto all'attribuzione di categoria e classe alle unità immobiliari e della relativa rendita, la qualificazione di un'abitazione in termini «di lusso» è finalizzata al diverso scopo di precludere l'accesso a talune agevolazioni, e la relativa connotazione presuppone, appunto, la ricorrenza di specifici requisiti in relazione alle otto, diverse, tipologie di abitazioni indicate dal menzionato D.M. del 1969 (riferite: alla destinazione a «ville», «parco privato» delle aree su cui sorgono, ovvero alla relativa qualifica ad opera degli strumenti urbanistici come «di lusso»; all'estensione del lotto sul quale sorgono; al rapporto tra la relativa cubatura e la superficie asservita; alla dotazione di piscina o campi da tennis di precise caratteristiche; costituenti alloggio padronale; all'estensione della superficie utile complessiva superiore a mq. 240; al rapporto tra costo del terreno coperto rispetto al costo di costruzione; alla presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella); 2.5. la conclusione qui adottata trova conforto nella previsione deld.l. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3, lett. e), convertito inl. n. 133 del 1994, secondo cui non possono esser riconosciuti rurali «i fabbricati ad uso abitativo che hanno le caratteristiche delle unità immobiliari urbane appartenenti alle categorie A/1 ed A/8, ovvero le caratteristiche di lusso previste dal decreto del Ministro dei [OSCURATO:PERSONA] 2 agosto 1969»; 2.6. la congiunzione disgiuntiva adoperata dalla norma depone, appunto, nel senso della mancata coincidenza dei requisiti che devono possedere gli immobili da classificare nella categoria A1(ed A8) rispetto a quelli delle abitazioni aventi caratteristiche di lusso; 2.7. l 'impugnata sentenza non è incorsa, dunque, nel denunciato errore, avendo escluso la congruità del classamento non in relazione ai requisiti indicati al punto 8 deld.m. 2 agosto 1969 , (presenza di oltre quattrocaratteristiche indicate nell'allegata tabella), ma alle caratteristiche proprie della categoria catastale A/8; 2.8.nel caso di specie si controverte, invero, del classamento dell'immobile de quo in categoria A/8 o in categoria A/2;2.9. questa Corte, proprio in riferimento ad una controversia incentrata sul medesimo tema, ha affermato quanto segue: «Il classamento non è oggi disciplinato da precisi riferimenti normativi: la legge si limita, infatti, a prevedere la elaborazione di un reticolo di categorie e classi catastali e demanda la elaborazione di tali gruppi, categorie e classi all'Ufficio tecnico erariale (d.P.R. 1 dicembre 1949, n. 1142, art. 9). L'ufficio tecnico erariale procede sulla base di istruzioni ministeriali anche piuttosto risalenti nel tempo (è tuttora utile in proposito la circolare n. 134 del 6 luglio 1941, integrata dalla istruzione 2 del 24 maggio 1942). Di fatto, mentre è pressoché uniforme in tutto il territorio nazionale la suddivisione in cinque gruppi (A, B,C, D, E) articolati in numerose categorie (Al, A2, A3, ...), sono assai incerti i criteri in forza dei quali un immobile rientri nelle diverse categorie: vada ad esempio classificato come A2 (abitazione di tipo civile) piuttosto che come A3 (abitazione di tipo economico). Nel suo "quadro generale delle categorie con annesso massimario" contenuto nella citata circolare 134 del 1941 il Ministero avvertiva in riferimento alle prime otto classi della categoria A, che "trattandosi di qualificazione relativa e variabile da luogo a luogo, deve corrispondere al significato che ha localmente"; qualche maggiore precisazione è oggi contenuta nella circolare ministeriale 14 marzo 1992, n. 5/3/1100, ma siamo sempre a livello di mere istruzioni amministrative, di cui si tiene conto in quanto possibile espressione di un "comune sentire". Proprio in considerazione di queste difficoltà, ai fini della applicazione delle agevolazioni fiscali "prima casa", il legislatore ha creato un'apposita categoria di "abitazioni di lusso" che non ha preciso riscontro nelle classi catastali (tanto che si nega che essa coincida con la categoria catastale A1). Queste difficoltà si riflettono sulla distinzione fra "A/7 -abitazioni in villini" e "A/8 - abitazioni in ville". Sembra di dover affermare che ciò che caratterizza la "villa" non sono soltanto le dimensioni, quanto le attrezzature di cui dispone, le caratteristiche interne, il pregio degli infissi e degli ornamenti, la collocazione, il rapporto con il territorio, le vie di accesso. Nel linguaggio comune (ripreso dal legislatore) edifici simili vengono chiamati "villa" se collocati in località di lusso e "villini" se collocati in aree di minor pregio.Altro è poi se le vie di comunicazione sono difficoltose in quanto l'edificio è collocato in una pregiata località montuosa o panoramica, altro è se l'isolamento non è espressione di un lusso bensì, più banalmente, determina una scomodità. La circolare ministeriale 5/1992 afferma, in proposito, come per "ville debbano intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario. Consistenza e dotazione di impianti corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 3, 6, 8, 9, 10, 11, 12 e 14dei prospetti 9)". Mentre "per villino deve intendersi un fabbricato, anche se suddiviso in unità immobiliari, avente caratteristiche costruttive, tecnologiche e di rifiniture proprie di un fabbricato di tipo civile o economico ed essere dotato, per tutteo parte delle unità immobiliari, di aree coltivate o no a giardino. Le unità immobiliari dovranno avere consistenza e dotazioni corrispondenti a quanto indicato dall'Ufficio in sede di classamento automatico per l'attribuzione della categoria (punti 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 13, 14 e 15 dei prospetti 9)". Ora, per parco non può certo intendersi la utilizzabilità di qualunque area verde, altrimenti tutte le abitazioni rurali sarebbero ville, bensì un'area con alberi destinata ed adattata al godimento degli abitanti, tanto più appetibile perché sita in zone di pregio o destinate, appunto, a ville. E si deve altresì valutare se l'immobile abbia "caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello superiore all'ordinario" (cfr. Cass. n. 2704/2014; conf. Cass. n. 24797/2021); 2.10. la citata Nota del Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022prevede espressamente quanto segue: «Ville devono intendersi quegli immobili caratterizzati essenzialmente dalla presenza di parco e/o giardino, edificate di norma non esclusivamente in zone urbanistiche destinate a tali costruzioni o in zone di pregio, con caratteristiche costruttive e di rifiniture, di livello generalmente superiore all'ordinario. Ampia consistenza e dotazione di impianti e servizi. Possono anche identificare immobili aventi rilevanti caratteri tipologici e architettonici in relazione all'epoca di costruzione»; 2.11. ciò posto, nella sentenza impugnata, la Commissione tributaria regionale ha evidenziato che l’unità immobiliarein oggetto: « ... è ubicata all'interno della villastorica denominata "[OSCURATO:PERSONA], già Palazzi-Valier", circondata da un parco comune a tutte le unitàimmobiliari, avente una superficie scoperta di mq. 42.651»;«...è soggett(a)... a vincolo artistico/storico di tipo architettonico/monumentale...»;«1) è caratterizzata dalla presenza di un parco/giardino piantumato di mq. 42.6751; 2)ha una superficie complessiva di mq. 218,00 ; 3) h a un'ampia dotazione di impianti e servizi,n. 3 bagni , uno per ogni camera ; 4) ricade in zona urbanistica dedicata a tale tipo di costruzione,come si evince dallo stralcio della Carta dei vincoli e della pianificazione territorialedel Comune di Preganziol (TV)nel quale è ubicato l'immobile di cui si controverte»; 2.11. si tratta, quindi,di elementi che rendono sostenibile l'eseguito riclassamento in categoria A/8; 2.12. le doglianze mirano,dunque, in realtà, sebbene apparentemente formulate anche nel prisma della violazione di legge sostanziale e processuale, a suscitare una diversa valutazione del quadro fattuale (caratteristiche dell'immobile, sua ubicazione) già congruamente esaminato dal giudice di merito, con ciò tralasciando di considerare che una simile rivisitazione, estesa all'efficacia probatoria degli elementi istruttori acquisiti in giudizio, è senza dubbio preclusa in sede di legittimità (a maggior ragione, come detto, in assenza di un ammissibile motivo di natura motivazionale); 2.13. è opportuno, inoltre, evidenziare che né la Circolare n. 5/92 della Direzione Generale del Catasto, né la Nota del Ministero delle Finanze 4 maggio 1994, n. c-1/1022, dianzi richiamate, richiedono che la corte o giardino - che pure debbono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile A2 -debbano essere asservite ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire (cfr. Cass. n. 23391 del 24/8/2021 in motiv.);2.14.se l'esistenza di un giardino riservato ne legittima la rilevanza catastale come dipendenza ad uso esclusivo, la presenza di un giardino ad uso comune con altre unità abitative ne giustifica in effetti l'iscrizione come «bene comune non censito (BCNC)», ma ciò di per sé non preclude, nel concorso di tutte le altre caratteristiche tipologiche, l'inserimento del bene nella categoria A8 «villa»; 2.15. è quindi erronea in diritto, nella sua assolutezza, la deduzione del ricorrente, secondo cui la presenza di un giardino «ad uso esclusivo » costituirebbe requisito indefettibile per classificare in A8 l'unità immobiliare. 2.16. in definitiva, risulta che il Giudice regionale abbia correttamente applicato la normativa catastale di riferimento, dovendo affermarsi il seguente principio di diritto: «La corte o giardino - che pure debbono necessariamente sussistere quale elemento differenziatore di ville (A8) e villini (A7) rispetto alle unità immobiliari classificabili come abitazioni di tipo civile (A2) – non debbono essere necessariamente asservite ad uso esclusivo dell'immobile abitativo da censire»; 3. alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va rigettato; 4. le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo P.Q.M. La Corte respinge il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio che liquida in Euro 4.500,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 - quater, del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per
Sentenza Cassazione n. 09358/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris