CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 18768/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA di MESSINAudita la relazione svolta dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]; lette/seRéite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] udito il difensore Il Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]-0 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso l'ordinanza del 14 settembre 2022 del Tribunale di Messina, che ha rigettato la richiesta di riesame ex art. 309 cod. proc. pen. dell'ordinanza del 29 agosto 2022, con la quale il G.i.p. del Tribunale di Messina aveva applicato nei suoi confronti la misura cautelare degli arresti domiciliari, ritenendolo gravemente indiziato del reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato, ai sensi degli artt. 424, secondo comma, e 425, primo comma, n. 1, cod. pen., perché, secondo la tesi accusatoria, il 26 maggio 2022 aveva danneggiato mediante incendio l'autovettura del [OSCURATO:PERSONA], in servizio presso la Stazione dei Carabinieri di Francavilla di Sicilia, nonché parte di un immobile di proprietà del Comune e un palo della pubblica illuminazione. 2. Il ricorrente denuncia inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, con riferimento agli artt. 424, secondo comma, 425, primo comma, n. 1, cod. pen., 280 e 284 cod. proc. pen., e vizio di motivazione dell'ordinanza impugnata, perché il Tribunale, travisando il verbale dei Vigili del Fuoco del 26 maggio 2022, avrebbe in maniera errata inquadrato il fatto nel reato di danneggiamento seguito da incendio aggravato dall'interessamento di un edificio pubblico. In realtà, secondo il ricorrente, i Vigili del Fuoco avevano accertato la sola esistenza di un incendio che aveva coinvolto l'autovettura di Balzemà e non anche la porzione di un edificio pubblico e di un palo dell'illuminazione. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il ricorrente non si confronta con il provvedimento impugnato, nella parte in cui il Tribunale ha evidenziato che l'insieme delle risultanze investigative autorizzavano a ritenere integrata un'ipotesi di danneggiamento seguito da incendio: all'appiccamento delle fiamme sull'autovettura con l'uso di un liquido con altissima capacità infiammabile, infatti, era seguito l'incendio dell'automezzo con contestuale interessamento delle fiamme anche nell'area circostante (in particolare, dell'adiacente palo dell'illuminazione e del solaio di copertura di un edificio pubblico), come comunicato il giorno successivo dal personale del Comune di Francavilla di Sicilia.Il giudice di merito, pertanto, ha correttamente applicato al caso di specie il principio di diritto, secondo cui, ai fini della sussistenza del reato di danneggiamento seguito da incendio, è necessario che la condotta dell'agente determini un pericolo di incendio e, cioè, la probabilità che il fuoco evolva in un vero e proprio incendio, la quale deve essere desunta dalla situazione di fatto con riferimento alle dimensioni del fuoco in relazione all'oggetto del danneggiamento (Sez. 6, n. 35769 del 22/04/2020, Musco, Rv. 248585). 2. Ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., ne consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, equamente, in euro 3.000,00, tenuto conto che non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità» (Corte cost. n. 186 del 13/06/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa dell