CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 7 luglio 2023
Cassazione n. 34105/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Procuratore generale presso la Corte di appello di Palermo nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/06/2022 del Tribunale di Trapani visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del Pubblico Ministero/ in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Procuratore generale della Corte di appello di Palermo ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza del Tribunale di Trapani del 23 giugno 2022 con la quale [OSCURATO:PERSONA] è stata condannata, in esito a giudizio abbreviato, alla pena di un anno di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, 385 cod. pen., con condotte commesse il 6 e 7 aprile 2022 e il 23 e 26 maggio 2022. Il Procuratore generale denuncia contraddittorietà e illogicità della motivazione per il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti generiche alla recidiva reiterata e infraquinquennaleltrascurando che era, altresì, contestata la recidiva specifica e, comunque, con argomenti assertivi che rinviano apoditticamente al contegno processuale. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché proposto per motivi generici e manifestamente infondati. Il ricorrente Procuratore generale deduce vizio di motivazione, per contraddittorietà e illogicità della motivazione, con riferimento alle ragioni che hanno comportato il giudizio di equivalenza tra le circostanze attenuanti generiche e la recidiva specifica, reiterata e infraquinquennale. Premesso che il mancato riferimento nella motivazione della sentenza alla recidiva specifica è irrilevantettenuto conto della contestazione e del contenuto del dispositivo che la richiama, rileva il Collegio che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione (cfr. Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). Nel caso in esame il sintetico riferimento al corretto contegno processuale dell'imputata costituisce motivazione adeguata della scelta del trattamento punitivo realizzata attraverso il giudizio di equivalenza delle circostanze attenuanti con la recidiva. Il giudizio sulla correttezza del comportamento processuale dell'imputata risulta riconducibile non alla scelta di avvalersi del rito abbreviato bensì, come illustrato nella parte della sentenza dedicata allo svolgimento del processo, alla richiesta dell'imputata di unificare più procedimenti pendenti a suo carico pervenendo, così, ad una decisione unica, maggiormente rispondente alla O finalità di razionalizzazione dei tempi del processo. :-... P.Q.M. E ...) -I ... Dichiara inammissibile il ricorso. ----3-- Così deciso il 7 luglio 2023 -------------' -, Il Consigliere datore [OSCURATO:PERSONA]