CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 26 aprile 2023
Cassazione n. 51443/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1118/12/2000 avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP TRIBUNALE di LA SPEZIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Gen. conclude per l'inammissibilità del ricorso Or-P('TATPlM CANCEL .: [OSCURATO:PERSONA] 1. Il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], con l'ordinanza del 29 aprile 2023, ha convalidato il provvedimento del Questore di [OSCURATO:PERSONA] del 26 aprile 2023 di applicazione a [OSCURATO:PERSONA], oltre al divieto di accesso agli impianti sportivi, dell'obbligo di presentazione presso la Questura di [OSCURATO:PERSONA] in occasione di tutti gli incontri della squadra di calcio di [OSCURATO:PERSONA] per la durata di 3 anni, ex art. 6 I. n.401 del 1989. 2. Avverso l'ordinanza del giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Torino ha proposto ricorso per cassazione il difensore di [OSCURATO:PERSONA] deducendo l'illogicità ed il difetto di motivazione sulla necessità di applicare anche l'obbligo di presentazione di cui all'art. 6, comma 2, legge n. 401 del 1989, oltre al divieto di cui al comma 1, e sulla pericolosità del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. laddove deduce la mera illogicità della motivazione mentre il vizio ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. concerne esclusivamente la manifesta illogicità. 1.1. Manifestamente infondato è il motivo nella parte in cui deduce la mancanza di motivazione sulla necessità di applicare l'obbligo di presentazione e sulla pericolosità del ricorrente, posto che la motivazione che ha giustificato l'adozione del provvedimento è del tutto presente. Secondo la giurisprudenza, i presupposti della convalida del provvedimento del Questore, impositivo del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, c.d. daspo, e dell'obbligo di presentazione ad un ufficio o comando di polizia in occasione dello svolgimento di manifestazioni sportive, sono: a) le ragioni di necessità ed urgenza che hanno indotto il Questore ad adottare il provvedimento; b) la pericolosità concreta ed attuale del soggetto; c) l'attribuibilità al medesimo delle condotte addebitate e la loro riconducibilità alle ipotesi previste dall'art. 6, legge 13 dicembre 1989, n. 401; d) la congruità della durata della misura (cfr. Sez. 3, n. 20789 del 15/04/2010, Beani, Rv. 247186; Sez. 3, n. 17753 del 06/03/2018, Fici, Rv. 272778). L'ordinanza impugnata segue proprio lo schema della motivazione richiesto dalla giurisprudenza; motiva nelle pagine 1 e 2, prima parte, sulla riconducibilità della condotta al ricorrente; a pag. 2 sulla pericolosità e sulle ragioni di urgenza; a pag. 3 sulla durata e sulla memoria difensiva; nelle pagine 3 e 4 sulla proporzionalità. 1.2. La motivazione sulla pericolosità del sottoposto è stata correttamente desunta dalle modalità di commissione del fatto, debitamente descritte nell'ordinanza, avendo il ricorrente gettato una bottiglia contro il vetro di un'auto in cui viaggiavano i tifosi dell'altra squadra impegnata nell'incontro di calcio, con la rottura del vetro. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari ha correttamente rilevato che la condotta, realizzata in pubblica via ed in occasione dell'incontro di calcio, ha messo in pericolo l'incolumità privata e pubblica, per il pericolo di scontri che ne possono derivare, imponeva l'adozione anche della misura incidente sulla libertà personale. 1.3. [OSCURATO:PERSONA] per le indagini preliminari, valutata la pericolosità, non ha minimamente ritenuto l'obbligo di presentazione una misura punitiva ma una misura di prevenzione volta a prevenire altri episodi di violenza in occasione delle partite di calcio (cfr. pag. 3 dell'ordinanza impugnata) ed ha esplicitamente collegato la motivazione sulla pericolosità e proporzionalità all'obbligo di presentazione (cfr. pag. 4). 1.4. La motivazione non è in alcun modo apodittica perché si è fondata sui fatti commessi, neanche contestati con il ricorso, mentre il ricorrente propone alla Corte di cassazione solo una valutazione alternativa di circostanze di fatto (l'incensuratezza, l'inserimento in ambito sociale e lavorativo, per altro non qui documentati) che esula dal giudizio di legittimità. 2. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Ex art. 616 cod. proc. pen. si condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000, determinata in via equitativa, in favore della Cassa delle Ammende, considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favor