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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 26 gennaio 2021

Cassazione n. 32667/2022

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to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17890-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 314/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 2007 a fronte, tra l'altro, dell'avvenuto disconoscimento di costi per l'acquisto di carburante in mancanza di idonea documentazione in grado di identificare i veicoli per i quali era stato eseguito il rifornimento; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 7295/2021, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 314/2021, depositata il 26.1.2021 rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come la contribuente abbia fornito la prova della riferibilità degli acquisti di carburante oggetto di contestazione - e, quindi, di ripresa - da parte dell'Ufficio alla propria attività di impresa, sulla base di molteplici elementi rivelatori dell'inerenza dei relativi costi, indipendentemente dalla mancanza di schede carburante o buoni consegna; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 17890 sez.

Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- rilevata, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez.

U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640603-01), siccome eseguita (cfr. epigrafe del ricorso e relativa relata) nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], benché dalla sentenza impugnata risulti la domiciliazione della contribuente presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al cui indirizzo pec risulta, poi, effettivamente eseguita la notifica); che non essendosi la LOPEZ costituita e non avendo, dunque, sanato detto vizio, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire all'AGENZIA DELLE ENTRATE la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della odierna intimata; P.Q.M.

La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione di detta notifica.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso n. 17890-2021, proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.to in ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e di?.; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], elett.te dom.ta in [OSCURATO:PERSONA], alla [OSCURATO:PERSONA], n. 24, presso lo studio dell'AVV. [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 314/2021 della [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'AGENZIA DELLE ENTRATE notificò a [OSCURATO:PERSONA], nella qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, un avviso di accertamento per riprese relative all'anno di imposta 2007 a fronte, tra l'altro, dell'avvenuto disconoscimento di costi per l'acquisto di carburante in mancanza di idonea documentazione in grado di identificare i veicoli per i quali era stato eseguito il rifornimento; che la contribuente impugnò il provvedimento innanzi alla C.T.P. di Cosenza che, con sentenza n. 7295/2021, accolse il ricorso; che l'AGENZIA DELLE ENTRATE propose quindi appello innanzi alla C.T.R. della [OSCURATO:PERSONA], la quale, con sentenza n. 314/2021, depositata il 26.1.2021 rigettò il gravame osservando — per quanto in questa sede ancora rileva — come la contribuente abbia fornito la prova della riferibilità degli acquisti di carburante oggetto di contestazione - e, quindi, di ripresa - da parte dell'Ufficio alla propria attività di impresa, sulla base di molteplici elementi rivelatori dell'inerenza dei relativi costi, indipendentemente dalla mancanza di schede carburante o buoni consegna; che avverso tale decisione l'AGENZIA DELLE ENTRATE ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad un motivo; è rimasta intimata [OSCURATO:PERSONA]; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Ric. 2021 n. 17890 sez. Sesta civile - T - ud. 15-09-2022 -2- rilevata, in via preliminare, la nullità della notifica del ricorso introduttivo del presente giudizio di legittimità (cfr. Cass., Sez. U, 20.7.2016, n. 14916, Rv. 640603-01), siccome eseguita (cfr. epigrafe del ricorso e relativa relata) nei confronti di tale [OSCURATO:PERSONA], quale difensore domiciliatario di [OSCURATO:PERSONA], benché dalla sentenza impugnata risulti la domiciliazione della contribuente presso lo studio dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (al cui indirizzo pec risulta, poi, effettivamente eseguita la notifica); che non essendosi la LOPEZ costituita e non avendo, dunque, sanato detto vizio, in applicazione dell'art. 291 cod. proc. civ. occorre rinviare la causa a nuovo ruolo, onde consentire all'AGENZIA DELLE ENTRATE la rinnovazione della notifica del ricorso nei confronti della odierna intimata; P.Q.M. La Corte, letto l'art. 291 cod. proc. civ., dichiara la nullità della notifica del ricorso nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] e rinvia la causa a nuovo ruolo, assegnando alla parte ricorrente termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza per la rinnovazione di detta notifica. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sesta Se
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