CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 5 maggio 2023
Cassazione n. 48025/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ( CUI 04MF1VK ) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/05/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 05 maggio 2023 la Corte di appello di Torino, quale giudice di rinvio, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Torino che aveva condannato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 495 cod.pen. commesso in cinque occasioni, ha rideterminato la pena, per i tre episodi non dichiarati prescritti, in mesi nove di reclusione La Corte, preso atto della declaratoria di prescrizione pronunciata dalla Corte di cassazione e del rinvio disposto solo per la determinazione del trattamento sanzionatorio, ha confermato la pena-base già irrogata dal giudice di primo grado e l'entità degli aumenti per continuazione, ritenendoli congrui. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico motivo, con il quale deduce la carenza di motivazione in ordine all'entità della pena irrogata. La Corte ha operato un richiamo del tutto generico, usando una mera formula di stile e senza esplicitare alcuno dei criteri individuati dal legislatore per determinare la congruità della pena, come la gravità del reato o la personalità dell'imputato. 3. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per la sua manifesta infondatezza e genericità. Il ricorrente contesta la carenza di motivazione della sentenza impugnata in termini generi e possibilisti, mentre, secondo questa Corte, «In tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). La doglianza, poi, è manifestamente infondata perché la Corte di appello ha sufficientemente motivato l'entità della pena-base, dal momento che, conformemente al giudice di primo grado, l'ha determinata nel minimo edittale riducendola nella misura massima mediante la concessione delle attenuanti generiche, rendendo così irrilevante, per l'imputato, ogni valutazione circa la sua congruità, ed ha adeguatamente motivato anche l'entità degli aumenti per i reati-satellite, indicandola in quindici giorni di reclusione per ciascuno e giustificando la scelta di tale aumento con la pervicacia mostrata nel commettere il reato. A fronte di tale motivazione, che investe sia la gravità del reato sia la personalità dell'imputato, il ricorrente ha opposto un ricorso generico, nel quale non indica neppure, in modo specifico, in quali punti essa sarebbe errata o carente. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile. Alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 12 ottobre 2023 Il C