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CassazionedecretoSezione 6Decisione del 27 maggio 2022

Cassazione n. 20299/2022

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pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27532-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: ritenuto che la vicenda, per quel che residua ancora d’utile, può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Perugia rigettò la domanda di revocazione, proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 395, co. 1, nn. 1, 3 e 4, cod.proc. civ., avverso decreto della medesima Corte, con il quale era stato riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] l’indennità per la non ragionevole durata di un processo civile, e compensò le spese con la seguente motivazione: “Stante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti”; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza sulla base d’unitaria censura e il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; osserva

1. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere il Giudice regolato le spese seguendo il criterio della soccombenza imposto dalla legge, ricorrendo a motivazione apparente.

Il motivo è manifestamente fondato.

La disciplina che andava applicata, ratione temporis (la causa risulta iscritta a ruolo nel 2017) è quella disegnata dall’art. 92.

Co. 2, cod. proc. civ., nella versione introdotta con il d. l. n. 162/2014, convertito , con modificazioni, nella l. n. 162/2014, valevole per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della lege di conversione (G.U. 10711/2014).

La norma dispone che il giudice, al di fuori della ipotesi della reciproca soccombenza, può compensare, in tutto o in parte, le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti .

La Corte costituzionale ha temperato il rigore della disposizione, attraverso la sentenza interpretativa d’accoglimento n, 77/2018, con la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”.

Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf.

Cass. n. 3977/2020).

Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Giudice si pone al di fuori del paradigma normativo, in quanto l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, nonsoddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ.

La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016).

A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto.

Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914).

Alla luce dei richiamati principi la sentenza impugnata, allo stesso tempo, applica falsamente l’art. 92 cod. proc. civ. e impinge in un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento.

Ciò premesso la sentenza deve essere casata con legittimità. rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di [OSCURATO:PERSONA], condividendo la sopra riportata proposta dispone siccome in dispositivo.

P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 27532-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 20, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; -ricorrente - contro MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis; -controricorrente - avverso la sentenza n. 491/2021 della CORTE D'APPELLO di PERUGIA, depositata il 26/08/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 27/05/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Il Relatore ha inoltrato la seguente proposta: ritenuto che la vicenda, per quel che residua ancora d’utile, può riassumersi nei termini seguenti: -la Corte d’appello di Perugia rigettò la domanda di revocazione, proposta dal Ministero della Giustizia, ai sensi dell’art. 395, co. 1, nn. 1, 3 e 4, cod.proc. civ., avverso decreto della medesima Corte, con il quale era stato riconosciuto in favore di [OSCURATO:PERSONA] l’indennità per la non ragionevole durata di un processo civile, e compensò le spese con la seguente motivazione: “Stante la particolarità della materia trattata sussistono giusti motivi per compensare le spese tra le parti”; -[OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza sulla base d’unitaria censura e il Ministero della Giustizia resiste con controricorso; osserva 1. La ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per non avere il Giudice regolato le spese seguendo il criterio della soccombenza imposto dalla legge, ricorrendo a motivazione apparente. Il motivo è manifestamente fondato. La disciplina che andava applicata, ratione temporis (la causa risulta iscritta a ruolo nel 2017) è quella disegnata dall’art. 92. Co. 2, cod. proc. civ., nella versione introdotta con il d. l. n. 162/2014, convertito , con modificazioni, nella l. n. 162/2014, valevole per i procedimenti introdotti a decorrere dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della lege di conversione (G.U. 10711/2014). La norma dispone che il giudice, al di fuori della ipotesi della reciproca soccombenza, può compensare, in tutto o in parte, le spese nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti . La Corte costituzionale ha temperato il rigore della disposizione, attraverso la sentenza interpretativa d’accoglimento n, 77/2018, con la quale ha dichiarato “l’illegittimità costituzionale dell’art. 92, secondo comma, del codice di procedura civile, nel testo modificato dall’art. 13, comma 1, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile), convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre 2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”. Questa Corte ha precisato che ai sensi dell'art. 92 cod. proc. civ., come risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. n. 132 del 2014 e dalla sentenza n. 77 del 2018 della Corte costituzionale, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell'eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. (Sez. 6, n. 4696, 18/02/2019, Rv. 652795; conf. Cass. n. 3977/2020). Nel caso al vaglio la giustificazione enunciata dal Giudice si pone al di fuori del paradigma normativo, in quanto l’apodittico, astratto e inconoscibile asserto, nonsoddisfa il precetto di legge, siccome interpretato dalla Corte costituzionale, proprio perché da esso non è dato cogliere in cosa sia consistita, in concreto, l’assoluta novità della questione trattata o il mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o le sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall'art. 92, comma 2, cod. proc. civ. La giustificazione motivazionale è di esclusivo dominio del giudice del merito, con la sola eccezione del caso in cui essa debba giudicarsi meramente apparente; apparenza che ricorre, come di recente ha ribadito questa Corte, allorquando essa, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Sez. 6, n. 13977, 23/5/2019, Rv. 654145; ma già S.U. n. 22232/2016). A tale ipotesi deve aggiungersi il caso in cui la motivazione non risulti dotata dell’ineludibile attitudine a rendere palese (sia pure in via mediata o indiretta) la sua riferibilità al caso concreto preso in esame, di talché appaia di mero stile, o, se si vuole, standard; cioè un modello argomentativo apriori, che prescinda dall’effettivo e specifico sindacato sul fatto. Siccome ha già avuto modo questa Corte di più volte chiarire, la riformulazione dell'art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ., disposta dall'art. 54 del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in legge 7 agosto 2012, n. 134, deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall'art. 12 delle preleggi, come riduzione al "minimo costituzionale" del sindacato di legittimità sulla motivazione, con la conseguenza che è pertanto, denunciabile in cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; anomalia che si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (S.U., n. 8053, 7/4/2014, Rv. 629830; S.U. n. 8054, 7/4/2014, Rv. 629833; Sez. 6-2, ord., n. 21257, 8/10/2014, Rv. 632914). Alla luce dei richiamati principi la sentenza impugnata, allo stesso tempo, applica falsamente l’art. 92 cod. proc. civ. e impinge in un costrutto motivazionale di pura ed evidente apparenza, attraverso il quale il giudice si è illegittimamente sottratto al dovere di spiegare le ragioni della propria decisione, la quale s’impone e giustifica proprio attraverso la piena visibilità del percorso argomentativo, che non può ridursi al nudo atto di libera, anzi arbitraria, manifestazione del volere, avendo il giudice il dovere di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprioconvincimento. Ciò premesso la sentenza deve essere casata con legittimità. rinvio. [OSCURATO:PERSONA] del rinvio regolerà anche le spese del giudizio di [OSCURATO:PERSONA], condividendo la sopra riportata proposta dispone siccome in dispositivo. P.Q.M. accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Perugia, altra composiz
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