CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 41792/2025
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
missibilità del ricorso.~~~~•[OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza del 4 giu gno 2025 il Tribunale di Venezia ri gettava la richiesta di riesame ex art. 03 309 cod proc. pen. proposta da P . D avverso l'ordinanza del 13 ma ggio 2025 con la quale il gip del cr) . -d- CA Tribunale di Verona aveva applicato la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla p.o. ed ai luo ghi M- a) r-- della stessa frequentati, in ordine al delitto di atti persecutori. cr) (r, co co P. D Ts 2. Il ricorso, proposto nell'interesse di . dal suo difensore è sorretto da tre motivi che saranno enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, secondo quanto disposto dall'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. uJ 2.1. Con il primo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. in relazione alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza. D oIn particolare, la difesa ha contestato l'assenza di valutazione da parte del tribunale del riesame oa_ della credibilità soggettiva della p.o. 2.2. Con il secondo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) in relazione alla violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis, cod. proc. pen. E uJ Invero, nella ordinanza impu gnata non si fa riferimento alcuno alle foto grafie, alla verbalizzazione o delle chat intercorse con la p.o. a far data dal settembre 2024, prodotte nel corso dell'interro g atorio di E 2 garanzia. o In altri termini, la difesa si è lamentata della totale assenze di qualsivoglia riferimento al compendio uJ indiziano fornito dalla difesa, con conse guente nullità per violazione dell'art. 292, comma 2, lett. c bis) cod. CCproc. pen. 121 Lo stesso ricorrente si duole della mancata ri qualificazione da parte del Tribunale del riesame della ocondotta contestata nella contravvenzione di cui all'art. 660 cod. pen. E rz E CO co 2.3. Con il terzo motivo eccepisce la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e lett. e), cod. proc. pen. per manifesta illo gicità della motivazione in relazione alla sussistenza delle esi genze cautelari. ~~03 co Nella ordinanza gravata manca la motivazione sia in merito alla sussistenza delle esi genze cautelari O3 'd- sia in relazione alla loro attualità. m c,1aze as 3. Con requisitoria scritta del 16 settembre 2025, il sostituto procuratore generale della Repubblica presso la Corte di cassazione, dott. Lui gi Giordano, chiede dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 1-1-1w • D4. Con memoria del 18 settembre 2025, la difesa del ricorrente insisteva per l'acco glimento del a =0 0 CC ricorso. CE-CC o_ D cEi_ [OSCURATO:PERSONA] "t i— O d 8 g 1. Il ricorso è manifestamente infondato. i -1-1E 1-U-1UJZ O 0 .= 2. Va premesso che in tema di misure cautelari personali, a fronte d un ricorso per cassazione per r--3 LU N CEI vizio di motivazione del provvedimento emesso dal Tribunale del riesame, in ordine alla consistenza dei ~~z gravi indizi di colpevolezza, la Corte ha il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio o CC 09 di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato ade guatamente conto delle C n [OSCURATO:PERSONA] iLragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziano a carico dell 'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti, rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l 'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 22500 del 03/05/2007, Terranova, Rv. 237012; Sez. F., n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400; Sez. 4, n. 26992 del 29/0512013, Tiana, Rv. 255460; Sez. 2, Sentenza n. 27866 del 1710612019, Mazzelli, Rv. 276976). 03 cr) Va anche evidenziato come questo Collegio aderisca all 'orientamento autorevole di Sez. U, 03 Spennato: il quadro di gravità indiziaria ai fini cautelari, concetto differente da quello enunciato nell ' art. 192, r-- cr) (r, comma 2, cod. proc. pen., che allude alla c.d. prova logica o critica, ha, sotto il profilo gnoseologico, una co co propria autonomia, non rappresenta altro che l ' insieme degli elementi conoscitivi, sia di natura Ts rappresentativa che logica, la cui valenza è strumentale alla decisione de libertate, rimane delimitato dai confini di questa e non si proietta necessariamente nel diverso e futuro contesto dibattimentale relativo al definitivo giudizio di merito (Sez. U, n. 36267 del 30/05/2006, Spennato, Rv. 234598). uJ Pertanto, la delibazione attuale è funzionale alla verifica della tenuta logica del provvedimento D cautelare di secondo grado, in relazione alla gravità indiziaria nei termini di qualificata probabilità di o ocolpevolezza, nella prospettiva da ultimo evidenziata, ovviamente suscettibile di evoluzioni ricostruttive in Ce a_ sede dibattimentale. [OSCURATO:PERSONA] consegue che è inammissibile il controllo su quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, E uJ PM in proc. Tiana, Rv. 255460; Sez. 1, n. 28291 del 24/06/2020, Piccolo, n.m.), esulando dal controllo di o E legittimità il potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate, ivi compreso lo 2 spessore degli indizi (Sez. 2, n. 9212 del 02/02/2017, San sone, Rv. 269438). o uJ 3. Nel caso di specie, la gravità in diziaria (circa la commissione di quanto contestato) è stata CC.0j desunta da una molteplicità di dati probatori. 121 oIn particolare, il Tribunale ha ritenuto pienamente credibile la p.o. che ha descritto la ripetitività e E sistematicità delle condotte, che pur se alcune avrebbero potuto sembrare neutre od occasionali, la loro E CO co reiterazione le rendeva idonee a generare un clima di pressione e paura nella vittima. u 03 co La giustificazione delle condotte da ricondurre nell 'ambito di normali rapporti sociali, molte della quali sollecitate dalle richieste di aiuto formulate dalla p.o., è stata ritenuta irrilevante dal Tribunale a fronte della 03 'd- m c,1reiterazione delle condotte e del rifiuto chiaramente espresso dalla persona offesa di avere a che fare col aze ricorrente, anzi minacciato di rivolgersi ai Carabinieri. as In particolare, il tribunale descrive l 'insistenza dell 'indagato nel volere a tutti i costi riallacciare i rapporti con la donna, nonostante il contrario volere della stessa, ponendo in essere condotte assillanti 1-1-1anche nei confronti degli amici della p.o. ai quali aveva chiesto di intercedere per riprendere la relazione, w perché altrimenti sarebbe finita male. a=0 0 CC Peraltro, l ' ordinanza impugnata non manca di evidenziare come l ' accusa tragga alimento non solo 0 CC dalle dichiarazioni rese dalla persona offesa, bensì anche da numerose fonti dichiarative ulteriori (trattasi di o_ D cEi_ dichiaranti quali B.F. B.M. C.A. che si sono rivelati portatori non CC "t i— O solo di una scienza de relato, bensì anche di cognizioni dirette, inerenti proprio alle condotte illecite serbate d 8 o g dall 'indagato) ma anche da dati documentali (messaggi) che avevano confermato le accuse della p.o. circa E 1-U-1le molestie reiteratamente subite. UJZ 00 Si tratta di motivazione del tutto logica e conforme a diritto, che parte ricorrente mira semplicemente, .= r--3 LU con le censure prospettate, a ribaltare in questa sede mediante ulteriore valutazione di merito, t--4 CEI z evidentemente qui preclusa. i+7 o Va osservato che il Tribunale del riesame ha offerto puntuale motivazione sulle ragioni per le quali il CC Cr) resoconto della vittima del reato debba ritenersi attendibile, essendo corroborato dai riscontri esterni sul C n [OSCURATO:PERSONA] 2 iL~~~~•rapporto tra la persona offesa ed il ricorrente. I giudici del riesame, così come il gip, hanno concordemente ritenuto attendibile il racconto, attraverso un giudizio di merito immune da vizi logici rilevabili in questa sede. Le censure difensive pretenderebbero una totale reinterpretazione delle emergenze probatorie, nel proporre una rilettura del rapporto tra la vittima e l'imputato, che attiene al giudizio di merito e che non è 03 cr) -d-effettuabile in questa sede. CA 03 M-Q) I giudici di merito hanno fatto buon governo del principio incontroverso nella giurisprudenza di r-- cr) (r, legittimità secondo cui la valutazione della credibilità della persona offesa dal reato rappresenta una co co questione di fatto che ha una propria chiave di lettura nel compendio motivazionale fornito dal giudice e non Ts può essere rivalutata in sede di legittimità, salvo che il giudice non sia incorso in manifeste contraddizioni (Sez. 2, n. 46753 del 23/11/2021, [OSCURATO:PERSONA], n.m.). Il ricorrente, perdipiù, contesta la valutazione del racconto della vittima senza allegare elementi a Lu sostegno di un eventuale intento calunnioso riferibile alla stessa, mediante deduzioni che appaiono pertanto D intrinsecamente generiche. o0 In conclusione, le doglianze difensive incentrate sulla mancanza di credibilità della p.o. sono, O_ 07 pertanto, generiche, oltre che inidonee a disarticolare il ragionamento improntato al canone della gravità CC indiziarla del Tribunale distrettuale, essendo state le dichiarazioni della persona offesa adeguatamente vagliate attraverso un esaustivo percorso motivazionale, con il quale il ricorrente omette di confrontarsi (Sez. U,. n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822), proponendo una lettura frammentaria delle E Lu stesse e sostanzialmente richiedendo, in questa sede, una inammissibile rivalutazione dei fatti e dei dati o E dimostrativi (ex muitis Sez. 5, n. 51604 del 19/09/2017, D'Ippedico, Rv. 271623) mediante deduzioni, 2 reiterative del riesame, in tato versate in fatto. o (+3 uJ 4. Manifestamente infondato è il secondo motivo di ricorso. CCInvero, l'art. 292 comma 2, lett. c-bis), cod. proc. pen., impone al [OSCURATO:PERSONA] l'esposizione e l'autonoma 121 ovalutazione dei motivi per i quali sono stati ritenuti non rilevanti gli elementi forniti dalla difesa: obbligo, E questo, che la legge impone sia al [OSCURATO:PERSONA] che emette l'ordinanza, sia al Tribunale della libertà che rigetta la rz E co co richiesta di riesame, allorché tali elementi siano prospettati dinanzi a quest'ultimo (Sez. 1, n. 4777 del ~~u 03 co 15/11/2011, dep. 2012, Borgnis, Rv. 251848; Sez. 6, n. 36874 del 13/06/2017, Romeo, Rv. 270815). [OSCURATO:PERSONA] nel caso di specie, il ricorrente non ha dedotto se le fotografie e la verbalizzazione delle chat O3 'd- m c,1siano state prospettate al tribunale del riesame, limitandosi solo ad affermare che tali elementi erano stati ~~ aze -d- Ts prodotti nel corso dell'interrogatorio di garanzia. as In ogni caso, l'indagato avrebbe potuto dedurre innanzi al Tribunale del riesame gli elementi Cr3 depositati in sede di interrogatorio di garanzia, sicché alcuna lesione del diritto di difesa è configurabile dal 1-1-1momento che è stato assicurato il pieno contraddittorio. w ~~ D Peraltro, [OSCURATO:PERSONA] del riesame, sia pure con motivazione sintetica, ha dato atto delle deduzioni a=0 O CC difensive, evidenziando l'atteggiamento morboso dell'indagato, per come emerso dai messaggi inviati e dalle ~~ :± ce s.i.t. prima ricordate. O_ D cEi_ Immune da vizi motivazionali è pure la parte dell'ordinanza in cui si rimarca la sussistenza del delitto o di cui all'art. 612 bis cod. pen., in luogo della molestia invocata dalla difesa, avendo i giudici di merito d 8 o g richiamato il grave e perdurante stato di ansia, generato dalle decine di chiamate ricevute per mesi. E L Tanto è conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che vede nella produzione di uno degli EN enti UJZ O 0 previsti dall'art. 612-bis cod. pen. Il peculiare dato che lo contraddistingue dalla .= r--3 LU menzionata contravvenzione (Sez. 5, n. 15625 del 09/02/2021, R., Rv. 281029; Sez. 3, n. 9222 del t--4 CEI Lu • z 16/02/2015, P.C. in proc. G., Rv. 262517). o [OSCURATO:PERSONA], il ricorrente aveva consapevolezza del rifiuto inequivocabile espresso dalla vittima di CC 09 continuare a rapportarsi con lui, sicché egli non poteva ignorare che il suo comportamento fosse percepito C EE 3 iLcome molesto. Al riguardo si osserva che gli intenti persecutori non è neanche necessario siano "espliciti " , ben potendo emergere da un comportamento complessivo insistente e consapevole del suo effetto. Tanto risulta conforme alla giurisprudenza di questa Corte, che, ad esempio, ha ritenuto integrassero le molestie previste dalla norma persino i reiterati messaggi allusivi al suicidio dell 'agente, 03 cr) idonei a determinare nella vittima un turbamento psichico che incide in negativo sulla sua libertà morale 03 (Sez. 5, n. 30535 del 22/0412021, Rv. 281700), così come l 'asfissiante e pesante corteggiamento (Sez. 5, n. r-- cr) (r, 45453 del 03/0712015, M., Rv. 265506; Sez. 5, n. 4728 del 09/1212019, dep. 2020, C., Rv. 278296). co co Insomma, come più volte già affermato da questa Corte, anche il reiterato, seppur non chiaramente Ts minaccioso, comportamento dell 'agente che imponga frequentemente la sua presenza o interlocuzione a chi abbia chiaramente detto di non volerlo, come appunto nella odierna vicenda cautelare, è da considerarsi molesta e potenzialmente idoneo, concorrendo gli altri presupposti previsti dalla norma, ad integrare il delitto uJ di atti persecutori. D o oCe 5. Inammissibile anche il motivo con il quale si contesta la valutazione delle esigenze cautelari. a_ Il Tribunale fa espresso riferimento alla gravità dei fatti ed alla trasgressiva personalità manifestata Ce dall'indagato, che, secondo il detto Tribunale del riesame, aveva esplicitato una manifesta propensione a reiterare contegni molesti e vessatori che per la consistenza e l ' intensità dell 'atteggiamento tenuto (non avendo esitato a coinvolgere gli amici della p.o.), portavano a ritenere concreta ed attuale la necessità di E uJ o approntare strumenti di salvaguardia della persona offesa atti a fronteggiare il pericolo di ricaduta del E ricorrente in condotte specifiche. 2 o L'ordinanza rimarca anche la sfiancante strategia persecutoria consistita nel cercare insistentemente uJ la persona offesa anche mediante l 'intermediazion e di terze persone (non avendo esitato a coinvolgere i propri figli ovvero gli amici) o nel porre in essere intromissioni nella vita privata e nel contesto sociale e CC.0j relazionale dalla medesima frequentato pur di aver l ' occasione di realizzare incontri con la medesima 121 oÈ stato logicamente valorizzato il dato della serialità della condotte perpetrate sino ad epoca E recentissima . E CO co La conclusione secondo cui P.D. I non aveva manifestato alcuna resipiscenza in ordine ai u 03 co comportamenti realizzati risulta logico corollario del quadro tracciato dal Tribunale: sicché la misura adottata era necessaria a fronteggiare il rischio del reiterarsi di condotte vessatorie. 03 'd- m c,1aze 6. In conclusione, l 'ordinanza mostra, attraverso un 'analisi delle difese del ricorrente, che queste as risultano non solo vane nel contrastare l 'impianto accusatorio e la adeguatezza della misura disposta, ma persino rafforzative della sua correttezza. 1-1-1w a 7. Ai sensi dell 'art. 616 cod. proc. pen., alla declaratoria di inammissibilità segue la condanna di =0 0 CC parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della sanzione pecuniaria, a favore della CE- CC o_ D cEcassa delle ammende, nella misura in dispositivo, congrua in rapporto alle ragioni dell 'inammissibilità ed i_ CC "t all' attività processuale che la stessa ha determinato, valutata la colpa nella determinazione della stessa i— O d 8 causa di inammissibilità (Corte Cost. n. 186/2000). g E 1-U-1UJZ 8. Va ordinata l 'esecuzione degli adempimenti di cui al d.lgs. n. 196 del 2003,art. 52. 00 .= P Q M. r--3 LU t--4 CEI z i+7 Dichia P.Q.MIn caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 52 d.l gs. 196103 in quanto imposto dalla legge. Così deciso in Roma il 22 ottobre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] 03 cr) -d-CA 03 M-a) r-- cr) (r, co co Ts uJ D oCC a_ 07 CC E uJ o E 2 o uJ CC.0j 121 o E E co co 03 ~~ co C.3 OD~~ c,1aze as 1-1-1w • Da =0 0 CC 0 CC o_ D • cE i_ CC "t i- O d 8 g i -1-1E 1-U-1UJZ O 0 .= r--3 LU N CEI ~~z E o 9 CC Cr) C n [OSCURATO:PERSONA] iL 5