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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 giugno 2023

Cassazione n. 41436/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto.

Considerato che il motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale ha logicamente e sufficientemente argomentato sia in ordine alla "totale insensibilità" dell'imputato alle precedenti e numerose condanne dalle quali è gravato, sia in ordine all'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rispetto alle quali nessuna valenza può riconoscersi allo stato di tossicodipendenza, peraltro non provato, ex se considerato.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore resi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 19/10/2022 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il difensore di [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di L'Aquila che ha confermato la pronuncia con la quale il Tribunale di Pescara ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di tentato furto. Considerato che il motivo di ricorso, proposto per violazione di legge in relazione alla mancata esclusione della recidiva contestata e alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche e per vizio di motivazione, è manifestamente infondato, in quanto non si confronta con la sentenza impugnata, nella quale la corte territoriale ha logicamente e sufficientemente argomentato sia in ordine alla "totale insensibilità" dell'imputato alle precedenti e numerose condanne dalle quali è gravato, sia in ordine all'assenza di elementi di segno positivo valorizzabili ai fini della concessione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen., rispetto alle quali nessuna valenza può riconoscersi allo stato di tossicodipendenza, peraltro non provato, ex se considerato. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 27 giugno 2023 Il consigliere estensore resi
Sentenza Cassazione n. 41436/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris