CassazionesentenzaSezione LDecisione del 17 giugno 2026
Cassazione n. 20517/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SOCIALE,in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,2026 rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA],2438 [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- controricorrente -avverso la sentenza n. 598/2020 della CORTE D'APPELLO diBOLOGNA, depositata il 10/11/2020 R.G.N. 763/2019;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del14/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 13222/2021Numero sezionale 2438/2026Data pubblicazione 17/06/2026Con sentenza del 10.11.2020 n. 598, la Corte d’appello diBologna accoglieva il gravame proposto dall’Inps avverso lasentenza del Tribunale di Modena che aveva accolto la domandadi [OSCURATO:PERSONA] volta a richiedere il ricalcolo della pensione divecchiaia che era stata liquidata il giorno 1.5.2012, nellaGestione Inps dei lavoratori parasubordinati, richiedendo laretrodatazione della pensione al 1.1.2007, in applicazionedell’art. 3 del DM n. 282/1996, ossia con il computo di tutti icontributi versati nella Gestione del fondo lavoratori dipendentie nella Gestione commercianti, ai fini del diritto e della misuradella pensione liquidata nella Gestione separata con decorrenzadella pensione, dal primo giorno del mese successivo a quellodel raggiungimento dei requisiti contributivi e di età (1.1.2007).La domanda era volta, altresì, a chiedere la liquidazione delsupplemento di pensione, richiesto con domanda del 3.5.2012,con condanna al pagamento dell’importo mensile lordo di €95,91, oltre accessori.La Corte d’appello, a sostegno dei propri assunti di accoglimentodel gravame dell’Inps ha accolto l’eccezione di decadenza, inquanto in tema di azioni giudiziarie aventi ad oggettol’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o dipagamento di accessori del credito, il termine di decadenzadecorre dal riconoscimento parziale della prestazione ovvero dalpagamento della sorte (cfr. art. 47 ult. comma del d.P.R. n.639/1970 a seguito delle modifiche di cui all’art. 38 comma 2lett. d) del d.l. n. 98/2011 convertito con modificazioni in leggen. 111/2011) e nella specie, la pensione di vecchiaia era statariconosciuta a decorrere dal 1.5.2012 mentre l’azione giudiziariaera stata proposta in data 5.8.2015; d’altra parte, non eranoapplicabili all’ipotesi del ricalcolo della pensione, i terminiNumero registro generale 13222/2021decadenziali della procedura amministrativa che prevede laN umero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 20517/2026domanda amministrativa e poi l’eventuale ricorso, nella specie,Data pubblicazione 17/06/2026non necessari.Avverso la sentenza della Corte d’appello, [OSCURATO:PERSONA] ricorrein cassazione, sulla base di un motivo, mentre l’Inps ha resistitocon controricorso.[OSCURATO:PERSONA] si è riservato il deposito dell’ordinanza, nel terminedi sessanta giorni dall’adozione della decisione in camera diconsiglio.RAGIONI DELLA DECISIONECon il motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazionedi legge, in particolare dell’art. 47 del DPR n. 639/1970, incombinato disposto con l’art. 7 della legge n. 533/1973, dell’art.113 c.p.c., dell’art. 2907 c.c. e dell’art. 24 Cost., in relazioneall’art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte del meritoaveva totalmente trascurato il fatto che il Corsi avevapresentato il 24.9.2014 una domanda di ricostituzione dellapensione in godimento, chiedendo espressamente laretrodatazione al gennaio 2007 e questa era l’unica domandaamministrativa cui doveva farsi riferimento per il computo deltermine di decadenza, sussistendo un obbligo di legge dellaproposizione della domanda amministrativa, per ottenere leprestazioni previdenziali, ai sensi dell’art. 7 della legge n.533/1973, ed anche a voler calcolare il termine di tre anni etrecento giorni dalla liquidazione provvisoria della pensione, indata 25.7.2012, la domanda giudiziaria del 5.8.2015 era daconsiderare tempestiva.Il motivo è infondato.Secondo la giurisprudenza di questa Corte, “In tema didecadenza, il dies a quo previsto dall'art. 47, comma 6, deld.P.R. n. 639 del 1970 decorre dal riconoscimento parziale dellaNumero registro generale 13222/2021Numero sezionale 2438/2026prestazione temporanea o del trattamento pensionistico,N usmiecroc hdi éra ccolta generale 20517/2026Data pubblicazione 17/06/2026i termini della procedura amministrativa pregressa sono esclusidal relativo computo.” (Cass. n. 12400/2024, vedi anche Cass.n. 27116/2025).Nella specie, l’assunto del ricorrente si scontra con la letteradella norma di cui all’art. 47 u.c. del d.P.R. n. 639/1970,secondo cui in caso di riliquidazione delle prestazioniriconosciute solo in parte esiste un solo termine iniziale didecorrenza della decadenza, che è quello che testualmenteprevede che “il termine di decadenza decorre dal riconoscimentoparziale della prestazione”, senza alcuna applicazione delladisciplina delle decadenza legata alla proposizione di unadomanda amministrativa e a un eventuale ricorsoamministrativo, che non sono necessarie per la fattispecie delricalcolo della prestazione pensionistica.Dalla lettura della norma, il termine decadenziale pari a tre annie trecento giorni corrisponde a quello regolato dalla terza delleipotesi elencate nel secondo comma dell’art. 47 che è unanorma di chiusura dettata per disciplinare il caso della domandadi riconoscimento di pensione, non accolta e non seguita dapresentazione di ricorso amministrativo, ma non la presentefattispecie, che ha riguardo al profilo del ricalcolo di unapensione già riconosciuta.Al rigetto del ricorso consegue la condanna alle spese, secondoquanto meglio indicato in dispositivo.Sussistono i presupposti per il versamento da parte delricorrente dell’ulteriore importo, rispetto a quello già versato atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte rigetta il ricorso.Numero registro generale 13222/2021Condanna il ricorrente a pagare le spese di lite che liquidaN umero sezionale 2438/2026Numero di raccolta generale 20517/2026nell’importo di € 3.000,00 per compensi professionali, € 200,00Data pubblicazione 17/06/2026per esborsi oltre al 15% per spese generali ed agli accessori dilegge.Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del D.P.R. n. 115 del 2002,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per ilversamento, ove dovuto, da parte del ricorrente dell’ulterioreimporto a titolo di contributo unificato pari a quello corrispostoper il ricorso, a norma del comma 1 – bis dello stesso articoloCosì deciso in Roma, nella camera di consiglio del 14.5.2026Il Presidente