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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 2017/2025

ECLI:EU:C:2025:822
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62023CJ0281 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/942 – Commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (UE) 2017/2195 – Articoli 20, 21 e 37 – Energia elettrica di bilanciamento – Gestori dei sistemi di trasmissione – Istituzione delle piattaforme europee per lo scambio dell’energia di bilanciamento – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (piattaforma mFRR) – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (piattaforma aFRR) – Sviluppo e approvazione dei quadri di attuazione di tali piattaforme – Funzioni necessarie per il funzionamento di dette piattaforme – Capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento – Decisione dell’ACER che respinge la proposta comune dei gestori dei sistemi» Nelle cause riunite C‑281/23 P e C‑282/23 P, avente ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 30 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A ., con sede in Konstancin-Jeziorna (Polonia), RTE Réseau de transport d’électricité , con sede in Parigi (Francia), Svenska kraftnät , con sede in Sundbyberg (Svezia), TenneT [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Arnhem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da B. Byrne, advocaat, D. Jubrail, solicitor, e M. Levitt, avocat, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) , rappresentata da P. Martinet, A. Tellidou ed E. Tremmel, in qualità di agenti, assistiti da E. [OSCURATO:PERSONA], E. Ameye, abogados, e M. de [OSCURATO:PERSONA], advogado, resistente in primo grado LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e M.Z.

Csehi (Relatore), giudice avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con le loro due impugnazioni proposte il 30 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A., la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät e la TenneT [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento, rispettivamente, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER ( T‑606/20 , EU:T:2023:64 ), e della sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER ( T‑607/20 , EU:T:2023:65 ) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»), con le quali quest’ultimo ha respinto in quanto infondati i ricorsi di annullamento diretti contro le decisioni A-001-2020 (consolidata) e A-002-2020 (consolidata) della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 16 luglio 2020 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), con le quali quest’ultima aveva confermato le decisioni nn. 02/2020 e 03/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020 (in prosieguo: le «decisioni dell’ACER»), relative al quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia derivante dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (in prosieguo: la «piattaforma aFRR») e al quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia derivante dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la «piattaforma mFRR»).

I. Contesto normativo A. Regolamento (UE) 2017/2195 2 Ai sensi dei considerando 1, 6, 7 e 10 del regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico ( GU 2017, L 312, pag. 6 ): «(1) Un mercato interno dell’energia pienamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. (...) (6) Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione dell’energia elettrica, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione [europea] relativi alla penetrazione dell’energia da fonti rinnovabili, oltre a fornire vantaggi per i clienti.

I [gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (TSO)], collaborando se del caso con i [gestori dei sistemi di distribuzione (DSO)], dovrebbero essere responsabili dell’organizzazione dei mercati del bilanciamento europei e adoperarsi per la loro integrazione, mantenendo il sistema bilanciato nel modo più efficiente possibile.

A tal fine, i TSO dovrebbero lavorare in stretta collaborazione tra di loro e con i DSO, coordinando il più possibile le loro attività per garantire l’efficienza del sistema elettrico, in tutte le regioni e per tutti i livelli di tensione, fatto salvo il diritto della concorrenza. (7) (...) Tuttavia i TSO dovrebbero restare responsabili dei compiti loro affidati a norma della [direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( GU 2019, L 158, pag. 125 ),] relativamente allo sviluppo di metodologie a livello europeo, nonché all’attuazione e al funzionamento delle piattaforme di bilanciamento a livello europeo.

Se, in uno Stato membro, la competenza e l’esperienza nell’esercizio del regolamento degli sbilanciamenti è assegnata a un soggetto terzo, il TSO dello Stato membro può chiedere ai TSO e [al sistema europeo di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E)] di autorizzare tale soggetto terzo a partecipare all’elaborazione della proposta [di termini e di condizioni o di metodologie richiesti dal presente regolamento].

Tuttavia, il TSO dello Stato membro in collaborazione con tutti gli altri TSO resta responsabile dell’elaborazione della proposta e tale responsabilità non può essere trasferita a un soggetto terzo. (...) (10) L’integrazione dei mercati dell’energia di bilanciamento dovrebbe essere agevolata con la creazione di piattaforme europee comuni per gestire il processo di compensazione dello sbilanciamento e consentire lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione.

La cooperazione tra i TSO dovrebbe essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario a una progettazione, una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme europee». 3 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così stabilisce: «Ai fini del presente regolamento (...) [s]i applicano inoltre le seguenti definizioni: (...) 1) “bilanciamento”, tutte le azioni e tutti i processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i TSO assicurano, in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito (...); (...) 4) “energia di bilanciamento”, l’energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento e fornita da un prestatore di servizi di bilanciamento; (...) 24) “scambio di energia di bilanciamento”, attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento per l’erogazione di energia di bilanciamento a un TSO in un’area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento attivato; (...) 39) “funzione di ottimizzazione dell’attivazione”, funzione di applicazione dell’algoritmo per ottimizzare l’attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento; (...)». 4 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Obiettivi e aspetti regolamentari», dispone, al suo paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c): «1.

Il presente regolamento intende: (...) c) integrare i mercati del bilanciamento e promuovere le possibilità di scambio dei servizi di bilanciamento, contribuendo nel contempo alla sicurezza operativa; (...)

2. Nell’applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione competenti e i gestori di sistema: (...) c) applicano il principio dell’ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte». 5 L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale», prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3: «1.

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale.

2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, gestita dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella [funzione di regolamento dei processi di cooperazione tra i TSO (funzione di regolamento TSO-TSO)].

Tale piattaforma europea applica [un modello per lo scambio dei servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce servizi di bilanciamento al proprio TSO di connessione, che a sua volta fornisce tali servizi al TSO richiedente (modello TSO-TSO)] multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione manuale, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all’articolo 29, paragrafo 14.

3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno: a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea; (...) c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea; (...)». 6 L’articolo 21 del regolamento 2017/2195, intitolato «Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale» prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3: «1.

Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica.

2. La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, gestita dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO.

Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione automatica, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all’articolo 29, paragrafo 14.

3. La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno: a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea; (...) c) la definizione delle funzioni necessarie per la gestione della piattaforma europea; (...)». 7 L’articolo 37 di tale regolamento, intitolato «Calcolo della capacità interzonale», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.

Dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, i TSO aggiornano continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento.

La capacità interzonale è aggiornata ogni volta che ne viene usata una parte o quando è ricalcolata.

2. Prima di applicare la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3, i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale.

3. Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppano una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l’orizzonte temporale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento.

La metodologia evita distorsioni del mercato ed è coerente con la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222 [della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ( GU 2015, L 197, pag. 24 )]».

B. Regolamento (UE) 2019/942 8 L’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( GU 2019, L 158, pag. 22 ), intitolato «Compiti dell’ACER in relazione alle autorità di regolamentazione», al suo paragrafo 10 stabilisce che: «(...) L’ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni: a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure b) sul[l]a base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione. (...)».

II. Fatti 9 I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 18 delle sentenze impugnate e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. 10 Il regolamento 2017/2195 prevede l’istituzione di diverse piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, tra le quali figurano in particolare le piattaforme mFRR e aFRR. 11 Il 18 dicembre 2018 i TSO hanno trasmesso a tutte le autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR»), per approvazione, le loro proposte comuni di metodologia per l’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR.

Con lettera del 24 luglio 2019, la presidente del forum dei regolatori nazionali dell’energia (FRE), a nome di tutte le ANR, ha informato l’ACER che esse avevano deciso congiuntamente di chiederle di adottare una decisione in merito a tali proposte. 12 A seguito di diversi scambi tra l’ACER, le ANR e i TSO, che hanno portato al rigetto, da parte dell’ACER, dalle prime alle terze proposte trasmesse dai TSO, questi ultimi, il 18 dicembre 2019, hanno inviato all’ACER una versione modificata delle loro terze proposte di metodologia. 13 I TSO hanno proposto, in sostanza, che un’entità unica, ossia un solo TSO o una società appartenente ai TSO, sia incaricata di svolgere le funzioni specificamente necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ossia la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO, e che l’esecuzione della funzione di gestione della disponibilità della capacità interzonale ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «funzione di gestione di capacità»), che è una funzione multipiattaforma, possa essere affidata a un’altra entità unica, ossia un solo TSO o una società appartenente ai TSO. 14 Il 20 dicembre 2019 l’ACER ha redatto una versione finale dei suoi progetti di decisione di metodologie aFRR e mFRR, che è stata comunicata ai TSO. 15 Il 24 gennaio 2020 l’ACER ha adottato due decisioni relative alle metodologie mFRR e aFRR.

Nelle sue decisioni l’ACER ha ritenuto, in sostanza, che tutti i TSO dovessero designare un’entità, sia essa un TSO o una società appartenente ai TSO, incaricata di svolgere la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO delle piattaforme mFRR e aFRR.

Al più tardi otto mesi prima che la funzione di gestione di capacità divenisse una funzione necessaria per il funzionamento di tali piattaforme, tutti i TSO dovevano aver elaborato una proposta di modifica dei quadri di attuazione di dette piattaforme, designando l’entità incaricata di svolgere quest’ultima funzione e precisando se le stesse piattaforme sarebbero state gestite da un’entità unica o da più entità. 16 Il 23 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] AG, la ČEPS, a.s., la [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne, la [OSCURATO:PERSONA] de España SA, la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät, la TenneT [OSCURATO:PERSONA] e la TenneT TSO GmbH hanno proposto, dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, due ricorsi diretti conto le decisioni dell’ACER. 17 Il 16 luglio 2020, con le decisioni controverse, la commissione dei ricorsi dell’ACER ha respinto tali due ricorsi e ha confermato le decisioni dell’ACER.

III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate 18 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2020, le ricorrenti hanno proposto due ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse nella parte in cui le riguardano. 19 A sostegno di tali ricorsi, le ricorrenti hanno dedotto tre motivi.

In primo luogo, con i loro primi motivi, divisi in due parti, esse hanno sostenuto che la commissione dei ricorsi era incorsa in un errore di diritto omettendo di constatare che l’ACER aveva ecceduto i limiti della sua competenza adottando le decisioni dell’ACER .

Le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che la commissione dei ricorsi aveva erroneamente concluso, da un lato, che l’ACER non si era discostata dalla posizione comune delle ANR quale risultava dalle domande congiunte e, dall’altro, che, in ogni caso, l’ACER era autorizzata a discostarsi dalla posizione comune delle ANR. 20 Inoltre, con i loro secondi motivi, suddivisi in otto parti, le ricorrenti hanno segnatamente contestato alla commissione dei ricorsi di aver commesso un errore di diritto constatando che l’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR non era stata imposta ai TSO dall’ACER, ma derivava direttamente dall’applicazione del regolamento 2017/2195. 21 Infine, con i loro terzi motivi, esse hanno sostenuto, in particolare, che la commissione dei ricorsi aveva applicato un livello di controllo errato procedendo solo a un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER, vale a dire a un controllo limitato alla ricerca di errori manifesti di valutazione sulle questioni di fatto complesse, di ordine tecnico. 22 Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tali due ricorsi. 23 In via preliminare, il Tribunale, ai punti 24 e 25 delle sentenze impugnate, ha dichiarato irricevibili i secondi capi delle conclusioni dei ricorsi di annullamento delle ricorrenti, nella parte in cui erano diretti contro le decisioni dell’ACER e i loro allegati.

Il Tribunale ha affermato che le ricorrenti, non essendo privilegiate, potevano impugnare dinanzi al Tribunale soltanto le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi.

Pertanto, il Tribunale si è limitato, in tali sentenze, al controllo della legittimità di tali decisioni. 24 In risposta ai primi motivi, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che l’ACER era legittimata a statuire, o ad adottare decisioni individuali, su questioni di regolamentazione o problemi rientranti nella competenza delle ANR, quali l’elaborazione delle metodologie per l’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR, quando, come nel caso di specie, le ANR le inviano una richiesta congiunta in tal senso, senza che la sua competenza si limiti ai soli punti di disaccordo tra le autorità interessate. 25 Al riguardo, il Tribunale ha anche rilevato che emergeva dalle relazioni sulle proposte di regolamento 2019/942 e di regolamento (CE) n. 713/2009, anteriormente applicabile, una chiara volontà del legislatore dell’Unione di rendere l’adozione di decisioni su questioni transfrontaliere più efficace e più rapida, attraverso un rafforzamento dei poteri di decisione individuale dell’ACER.

Pertanto, secondo il Tribunale ne consegue, ai punti 48 delle sentenze impugnate, che l’ACER è stata dotata di funzioni regolamentari e di poteri decisionali propri, che essa esercita in piena indipendenza e sotto la propria responsabilità, al fine di poter supplire alle ANR qualora la loro cooperazione volontaria non consenta loro di adottare decisioni individuali su questioni o su problemi particolari rientranti nella loro competenza regolamentare. 26 Di conseguenza, ai punti 60 di tali sentenze, il Tribunale ha concluso che la commissione dei ricorsi non era incorsa in un errore di diritto non constatando che l’ACER aveva ecceduto i limiti della sua competenza statuendo su punti delle metodologie mFRR e aFRR che sarebbero state oggetto di un accordo tra le ANR.

Pertanto, il Tribunale ha respinto integralmente i primi motivi. 27 In risposta ai secondi motivi, il Tribunale ha segnatamente dichiarato, ai punti 120, 122 e 124 delle sentenze impugnate, che l’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR non era stata imposta dall’ACER ai TSO, ma derivava dall’applicazione del regolamento 2017/2195. 28 A tal proposito, il Tribunale ha esaminato se la gestione di capacità costituisse una delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi del regolamento 2017/2195.

Esso ha precisato anzitutto che tale inclusione era decisiva per valutare se le proposte elaborate dai TSO dovessero rispettare i requisiti supplementari previsti da tale regolamento quando, come nel caso di specie, i TSO intendono designare più entità per assumere le diverse funzioni necessarie.

Pertanto, il Tribunale ha constatato, ai punti 105 delle sentenze impugnate, che conformemente a detto regolamento, le proposte di metodologie presentate dai TSO dovevano includere la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR.

A tal riguardo, esso ha ritenuto che, se da una interpretazione letterale del medesimo regolamento risultasse che tali piattaforme devono consistere almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO, non sarebbe escluso che un’altra funzione, quale la funzione di gestione di capacità, sia parimenti considerata necessaria per il funzionamento delle medesime, in particolare se l’aggiunta di una siffatta funzione appare necessaria per assicurare una progettazione ad alto livello di dette piattaforme rispondente a principi di governance e a processi operativi comuni. 29 Peraltro, il Tribunale ha rilevato, ai punti 110 di tali sentenze, che un’interpretazione della nozione di funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, alla luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, indurrebbe a ritenere che si tratti di una funzione che, sul piano sia tecnico che giuridico, appare necessaria per una realizzazione e una gestione efficienti e sicure delle medesime piattaforme. 30 Infatti, sul piano giuridico, tale regolamento imporrebbe ai TSO di aggiornare continuamente la disponibilità della capacità di trasmissione interzonale ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione degli squilibri.

Sul piano tecnico, l’aggiornamento continuo della disponibilità di tale capacità, sotteso alla funzione di gestione di capacità, costituirebbe un «fattore essenziale» della funzione di ottimizzazione dell’attivazione.

Tale funzione di gestione sarebbe stata aggiunta alle piattaforme mFRR e aFRR dagli stessi TSO, affinché soddisfino i requisiti di una progettazione ad alto livello in termini di efficacia e di sicurezza previsti dal regolamento. 31 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, ai punti 122 delle sentenze impugnate, che la funzione di aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, sottesa alla funzione di gestione di capacità e, pertanto, la funzione di gestione di capacità stessa, dovevano essere globalmente qualificate come funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 32 Nell’ambito della sua risposta alle parti quinte e seste dei secondi motivi di impugnazione dedotti dinanzi ad esso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 135 delle sentenze impugnate, che la gestione di capacità era parimenti presa in considerazione, nella terza proposta di metodologie mFRR e aFRR, in quanto funzione multipiattaforma la cui esecuzione era necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR sebbene non fossero state qualificate in queste ultime come funzioni necessarie per tale funzionamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195.

Il Tribunale ha tuttavia considerato, conformemente alla conclusione da esso tratta ai punti 122 di tali sentenze, che la commissione dei ricorsi aveva correttamente ritenuto che la gestione di capacità, quale prevista all’articolo 37 di tale regolamento, costituisse una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c di detto regolamento. 33 Parimenti, nella sua risposta alla settima parte dei secondi motivi dedotti dinanzi ad esso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 143 delle sentenze impugnate, rinviando alla sua valutazione effettuata ai punti 122 di tali sentenze, che la gestione di capacità era una funzione necessaria per il funzionamento di ciascuna piattaforma. 34 In risposta ai terzi motivi, per quanto riguarda l’intensità del controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi dell’ACER, il Tribunale ha respinto, ai punti da 200 a 205 delle sentenze impugnate, la censura vertente su una violazione dell’obbligo incombente a quest’ultima di effettuare un controllo completo delle decisioni dell’ACER. 35 A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che, conformemente alla sua prassi decisionale dell’epoca, la commissione dei ricorsi aveva effettuato un controllo completo solo sulle valutazioni giuridiche delle decisioni dell’ACER, e che essa si era limitata, per quanto riguarda le sue complesse valutazioni fattuali, di ordine tecnico, ad effettuare un controllo ristretto limitato alla ricerca di errori manifesti.

Tuttavia, esso ha riconosciuto che dalla sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER ( T‑735/18 , EU:T:2020:542 ), risultava che la commissione dei ricorsi era tenuta a procedere a un controllo completo delle valutazioni giuridiche e tecniche effettuate dall’ACER nelle sue decisioni. 36 Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, in secondo luogo, a seguito di un attento esame delle decisioni controverse, che, da un lato, la commissione dei ricorsi avesse essenzialmente incentrato il suo controllo su valutazioni giuridiche effettuate dall’ACER, rispetto alle quali essa aveva esercitato un controllo completo, e che, dall’altro, quando era stata chiamata a controllare valutazioni di ordine tecnico complesse, la commissione dei ricorsi aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là di un semplice controllo ristretto, cosicché, de facto , essa si era conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo che doveva effettuare sulle decisioni dell’ACER. 37 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, ai punti 214 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi.

IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 38 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare, in tutto o in parte, le sentenze impugnate; – annullare, in tutto o in parte, le decisioni controverse, e – condannare l’ACER alle spese. 39 L’ACER chiede che la Corte voglia: – dichiarare le impugnazioni del tutto o in parte irricevibili e, in ogni caso, infondate, e respingerle di conseguenza, e – condannare le ricorrenti alle spese.

V. Sulle impugnazioni 40 A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti sollevano due motivi.

I primi vertono su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che la commissione dei ricorsi dell’ACER non aveva violato il suo obbligo di procedere a un controllo completo delle decisioni dell’ACER.

I secondi, che sono suddivisi in due parti, vertono, in sostanza, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel considerare che, ai sensi del regolamento 2017/2195, la funzione di gestione di capacità costituiva una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR.

A. Sulla ricevibilità

1. Argomenti delle parti 41 L’ACER ritiene che le impugnazioni debbano essere respinte in quanto irricevibili sulla base del rilievo che i motivi di impugnazione richiedono unicamente un riesame dei motivi dedotti in primo grado.

Orbene, la Corte non sarebbe competente a procedere a un siffatto riesame quando è investita di un’impugnazione. 42 Inoltre, l’ACER sostiene che i primi motivi delle impugnazioni non hanno alcuna incidenza pratica e che essi costituiscono una questione puramente ipotetica o teorica, dato che le ricorrenti non contestano la valutazione del Tribunale secondo cui la commissione dei ricorsi ha effettuato de facto un controllo completo delle decisioni dell’ACER. 43 Le ricorrenti sostengono che le impugnazioni sono ricevibili.

2. Giudizio della Corte 44 Secondo una giurisprudenza costante, qualora il ricorrente in sede di impugnazione contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione.

Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v. sentenze del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ; del 16 maggio 2002, ARAP e a./Commission, C‑321/99 P , EU:C:2002:292 , punto 49 , nonché del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P , EU:C:2025:428 , punto 34 ). 45 Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non mirano ad ottenere un semplice riesame dei ricorsi presentati in primo grado, ma mirano, da un lato, a rimettere in discussione il ragionamento giuridico che ha indotto il Tribunale a ritenere che la commissione dei ricorsi non avesse violato il suo obbligo di procedere a un controllo completo delle decisioni dell’ACER e, dall’altro, a far valere che il Tribunale non ha correttamente applicato gli articoli 20, 21 e 37 del regolamento 2017/2195, i quali disciplinano, rispettivamente, le piattaforme mFRR e aFRR nonché la funzione di gestione di capacità, in sede di valutazione delle basi giuridiche e delle funzioni necessarie per il funzionamento di tali piattaforme. 46 A tal riguardo, le ricorrenti affermano in particolare, nell’ambito dei primi motivi delle impugnazioni, che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ), da cui risulta che tale commissione dei ricorsi deve procedere a un controllo completo delle valutazioni giuridiche e tecniche effettuate dall’ACER.

Esse contestano, in particolare, al Tribunale non già la sua valutazione secondo la quale la commissione dei ricorsi avrebbe effettuato de facto un controllo completo delle decisioni dell’ACER, bensì il fatto che esso abbia concluso per un siffatto controllo da parte di tale commissione senza tener conto della dichiarazione esplicita di quest’ultima, nelle sue decisioni di limitare il proprio controllo all’errore manifesto. 47 Inoltre, nell’ambito dei secondi motivi delle impugnazioni, esse contestano, in sostanza, al Tribunale di non aver distinto gli obblighi giuridici separati, imposti dall’articolo 37 del regolamento 2017/2195, dallo svolgimento delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme interessate.

Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto estendendo l’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento a funzioni «globalmente qualificate» come necessarie per giustificare la designazione della funzione di gestione di capacità come funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme. 48 Quando contestano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, le ricorrenti hanno indicato, in modo giuridicamente sufficiente, i passaggi delle sentenze impugnate che ritenevano viziati da errori di diritto e hanno esposto gli argomenti giuridici sottesi a tali motivi di impugnazione, il che consente alla Corte di effettuare il suo controllo. 49 Ne consegue che i motivi di irricevibilità opposti dall’ACER devono essere respinti e che, pertanto, le impugnazioni devono essere dichiarate ricevibili.

B. Nel merito

1. Sui primi motivi di impugnazione a) Argomenti delle parti 50 Nell’ambito dei loro primi motivi di impugnazione, le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale, contenuta ai punti da 203 a 205 e 214 delle sentenze impugnate, nella parte in cui ha respinto la loro censura vertente su una violazione dell’obbligo incombente alla commissione dei ricorsi di effettuare un controllo completo nell’ambito del suo esame delle decisioni dell’ACER. 51 Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato, da un lato, che dalle decisioni controverse risultava che tale commissione aveva erroneamente annunciato di effettuare solo un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER, ma, dall’altro, che, nonostante la constatazione di tale errore, dalle decisioni controverse risultava che la commissione dei ricorsi aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là del semplice controllo ristretto, cosicché, de facto , essa si è conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo da effettuare.

Così facendo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ).

Pertanto, nell’ambito della valutazione della legittimità delle decisioni controverse, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a constatare che detta commissione era incorsa in un errore di diritto dichiarando di applicare un grado di controllo erroneo.

Il Tribunale non avrebbe potuto ignorare tale dichiarazione esaminando il grado di controllo che la commissione dei ricorsi ha applicato « de facto » o «in pratica». 52 L’ACER sostiene che i primi motivi devono essere respinti in quanto manifestamente infondati. b) Giudizio della Corte 53 Con i loro primi motivi, le ricorrenti deducono un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’intensità del controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi. 54 A tal riguardo, ai punti 201 e 202 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che il controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi delle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute nelle decisioni dell’ACER non doveva essere limitato a un controllo ristretto dell’errore manifesto di valutazione, ma che tale controllo doveva essere completo. 55 Orbene, si deve constatare, a tale titolo, che le sentenze impugnate sono conformi a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ), invocata dalle ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni. 56 Occorre quindi stabilire se la mera constatazione effettuata dal Tribunale, ai punti 200 delle sentenze impugnate, secondo cui dalla nota a piè di pagina n. 81 delle decisioni controverse e dal paragrafo 192 di tali decisioni risultava che la commissione dei ricorsi aveva lasciato intendere che, conformemente alla sua prassi decisionale dell’epoca, tale commissione si era limitata ad effettuare un controllo ristretto, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare dette decisioni. 57 A tale titolo, occorre rilevare che il Tribunale era legittimato a considerare che, sebbene la commissione dei ricorsi abbia fatto più volte riferimento all’esigenza, derivante dalla sua prassi decisionale, di applicare un controllo ristretto alle decisioni dell’ACER, la menzione di un siffatto controllo non era idonea a comportare l’annullamento delle decisioni controverse, in quanto tale menzione non ha impedito a detta commissione di esercitare il controllo completo al quale essa era tenuta (v., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P , EU:C:2011:815 , punto 82 ). 58 È quanto il Tribunale ha concretamente verificato nell’ambito della valutazione di cui ai punti da 203 a 205 delle sentenze impugnate, dichiarando che dalle decisioni controverse risultava che, da un lato, la commissione dei ricorsi aveva essenzialmente incentrato il suo controllo su valutazioni giuridiche effettuate dall’ACER nei confronti delle quali essa ha esercitato un controllo completo.

Dall’altro lato, esso ha considerato che, nei rari casi in cui tale commissione era stata chiamata a controllare valutazioni di ordine tecnico complesse, essa aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là del semplice controllo ristretto.

Il Tribunale ne ha concluso che, de facto , essa si era così conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo da effettuare. 59 Orbene, nell’ambito delle loro impugnazioni, le ricorrenti non sostengono che tale valutazione sia viziata da un qualsivoglia errore di diritto. 60 Ne consegue che i primi motivi di impugnazione devono essere respinti in quanto infondati.

2. Sui secondi motivi di impugnazione a) Sulla prima parte 1) Argomenti delle parti 61 Con le prime parti dei secondi motivi di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 115 a 124 delle sentenze impugnate, nella parte in cui ha dichiarato che la funzione che consente il calcolo e l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, prevista all’articolo 37 del regolamento 2017/2195, doveva essere considerata rientrante nelle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR previste agli articoli 20 e 21 di tale regolamento.

Esse affermano che il Tribunale ha erroneamente integrato i requisiti derivanti dall’articolo 37 di detto regolamento nelle funzioni di cui a tali articoli 20 e 21, mentre il medesimo regolamento prevedrebbe regimi giuridici distinti applicabili, da un lato, ai TSO e, dall’altro, a tali piattaforme. 62 Secondo le ricorrenti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, gli obblighi imposti dall’articolo 37 del regolamento 2017/2195 non possono essere integrati negli articoli 20 e 21 di tale regolamento.

Pertanto, i TSO non sarebbero tenuti, ai sensi di questi ultimi articoli, ad affidare all’entità incaricata delle piattaforme mFRR e aFRR l’aggiornamento o il calcolo della capacità interzonale.

A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l’ACER non avrebbe avuto il diritto di imporre loro tale obbligo 63 Pertanto, sebbene le ricorrenti ammettano che i dati di capacità interzonale sono fattori di produzione necessari per il buon funzionamento della piattaforma di bilanciamento, esse precisano che da ciò non consegue tuttavia che il calcolo di tali dati debba, in quanto funzione necessaria, essere eseguito dall’entità incaricata di gestire la piattaforma o dalla piattaforma stessa. 64 L’ACER sostiene che le prime parti dei secondi motivi di impugnazione devono essere respinte. 2) Giudizio della Corte 65 Nell’ambito delle prime parti dei secondi motivi di impugnazione, occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che, conformemente agli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, la funzione di gestione di capacità rientra nelle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento. 66 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 e del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P , EU:C:2023:182 , punto 54 ). 67 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale, occorre rilevare, al pari del Tribunale ai punti 103 delle sentenze impugnate, che la nozione di «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]» non è definita nel regolamento 2017/2195, ma è utilizzata unicamente agli articoli 20 e 21 di tale regolamento. 68 Tuttavia, conformemente agli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, spetta ai TSO elaborare le proposte di metodologia relative ai quadri di attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR.

Come correttamente precisato dal Tribunale ai punti 104 e 105 delle sentenze impugnate, tali proposte devono comprendere, almeno, «la progettazione ad alto livello della piattaforma europea» e «la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento [delle piattaforme mFRR e aFRR]».

Tali piattaforme, gestite dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, sono basate su principi di governance e processi operativi comuni e consistono almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO.

Pertanto, la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO sono funzioni necessarie, in ogni caso, per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 69 Come correttamente dichiarato dal Tribunale, ai punti 105 delle sentenze impugnate, non è escluso che, nell’ambito degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, possano essere aggiunte altre funzioni alle proposte di metodologia relativa ai quadri di attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR.

Infatti, come rilevato dal Tribunale, in tali punti, l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento prevedono che le piattaforme mFRR e aFRR consistono «almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO».

A tal riguardo, l’espressione «almeno» indica che tale inciso non contiene un elenco esaustivo.

Alla luce di detto inciso, il Tribunale poteva correttamente constatare che tali disposizioni non escludevano che, nell’ambito della progettazione di tali piattaforme, una funzione diversa dall’ottimizzazione dell’attivazione e dal regolamento TSO-TSO, quale la gestione di capacità, fosse considerata necessaria anche per il funzionamento di dette piattaforme. 70 Inoltre, occorre rilevare che il Tribunale si è parimenti basato sulla constatazione che l’aggiunta di una tale funzione appariva particolarmente necessaria per garantire una progettazione ad alto livello di tali piattaforme rispondente a principi di «governance» e a processi operativi comuni.

Pertanto, dai punti 106 delle sentenze impugnate risulta che il Tribunale non ha accolto un’interpretazione isolata dell’articolo 20, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2017/2195, ma si è altresì basato, conformemente al metodo di interpretazione costante delle disposizioni del diritto dell’Unione, su un’interpretazione teleologica e contestuale della nozione di «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]» al fine di concludere che la gestione di capacità, al pari dell’ottimizzazione dell’attivazione e del regolamento TSO-TSO, doveva essere considerata una siffatta funzione necessaria. 71 Per quanto riguarda, in secondo luogo, tale interpretazione teleologica e contestuale, il Tribunale si è anzitutto basato, ai punti da 107 a 109 delle sentenze impugnate, sugli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, quali risultano dai considerando 1, 6, 7 e 10 di tale regolamento, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento.

Tali obiettivi riguardano in particolare la creazione e il funzionamento efficaci e sicuri delle piattaforme di bilanciamento dell’energia a livello europeo.

Al termine di tale interpretazione, che del resto non è contestata dalle ricorrenti, il Tribunale ha potuto correttamente concludere che tali obiettivi militano a favore dell’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, in quanto, tanto sul piano tecnico quanto sul piano giuridico, tale funzione risulta necessaria alla realizzazione di detti obiettivi. 72 A tal riguardo, da un lato, il Tribunale ha rilevato ai punti 113 delle sentenze impugnate che, sul piano tecnico, come riconosciuto peraltro dalle ricorrenti stesse, l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile è un «fattore essenziale» della funzione di ottimizzazione dell’attivazione, che è a sua volta una funzione necessaria delle piattaforme mFRR e aFRR.

Quest’ultima funzione mira a ottimizzare l’attivazione delle offerte di energia di bilanciamento meglio classificate tenendo conto delle limitate capacità di trasmissione interzonale disponibili.

Così, il Tribunale poteva correttamente considerare che la funzione di gestione di capacità, nel cui ambito viene effettuato l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, era un elemento tecnicamente indispensabile per il corretto funzionamento di tali piattaforme. 73 Dall’altro lato, il Tribunale ha correttamente tenuto conto, ai punti 114 delle sentenze impugnate, nell’ambito della sua interpretazione contestuale degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, dei requisiti derivanti dall’articolo 37 di tale regolamento, che impongono ai TSO l’obbligo giuridico di calcolare la capacità di trasmissione interzonale. 74 È vero che, come sostenuto dalle ricorrenti, tali requisiti si rivolgono, prima facie , essenzialmente ai GRT.

Resta il fatto che gli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195 fanno gravare sui TSO la responsabilità dell’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR nel rispetto degli obiettivi perseguiti da tale regolamento.

A tal riguardo, dall’articolo 20, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 21, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, risulta che la progettazione di tali piattaforme, siano esse gestite dai TSO o da un’entità creata da questi ultimi, deve essere di alto livello e rispondere a principi di governance e a processi operativi comuni. 75 Ne consegue che una funzione che, pur rivolgendosi ai TSO nell’ambito dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195, appare necessaria affinché l’attuazione di dette piattaforme da parte dei TSO risponda a tali obiettivi, deve essere considerata una funzione rientrante nelle «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, che deve essere svolta dall’entità incaricata di gestire tali piattaforme o da dette piattaforme stesse e non dai TSO. 76 Orbene, le ricorrenti stesse riconoscono che i dati sulla capacità tra zone sono fattori di produzione necessari al buon funzionamento delle stesse piattaforme.

Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, ciò significa che la funzione che consente di calcolare e di aggiornare continuamente la capacità di trasmissione interzonale disponibile deve essere svolta dall’entità incaricata di gestire le piattaforme mFRR e aFRR o da tali piattaforme stesse e non dai TSO. 77 Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 115 delle sentenze impugnate, che la funzione che consente di calcolare e di aggiornare la capacità di trasmissione interzonale disponibile, in quanto funzione sottesa alla gestione di capacità, doveva essere considerata una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195. 78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere le prime parti dei secondi motivi in quanto infondate. b) Sulle seconde parti 1) Argomenti delle parti 79 Nell’ambito delle seconde parti dei secondi motivi di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti 122, 135 e 143 delle sentenze impugnate, in quanto non ha operato alcuna distinzione tra, da un lato, gli obblighi incombenti ai TSO per quanto riguarda le funzioni «necessarie» per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR e, dall’altro, i diritti dei TSO di includere funzioni supplementari in tali piattaforme.

Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/2195 a funzioni «globalmente qualificate» come necessarie per giustificare la designazione della funzione di gestione di capacità come «funzione necessaria» per il funzionamento delle piattaforme. 80 L’ACER sostiene che le seconde parti dei secondi motivi di impugnazione devono essere respinte. 2) Giudizio della Corte 81 Anzitutto, occorre rilevare che le prime parti e le seconde parti dei secondi motivi di impugnazione sono strettamente connesse. 82 Alla luce dei motivi esposti ai punti da 65 a 78 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel qualificare, ai punti 122, 135 e 143 delle sentenze impugnate, la funzione di gestione di capacità come funzione «necessaria» per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 83 In tali circostanze, anche le seconde parti dei secondi motivi devono essere respinte e, pertanto, i secondi motivi nella loro interezza. 84 Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, le impugnazioni devono essere integralmente respinte.

Sulle spese 85 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta in quanto infondata, la Corte statuisce sulle spese. 86 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 87 Poiché l’ACER ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese.

Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A., la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät e la TenneT [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese.

Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62023CJ0281 SENTENZA DELLA CORTE (Seconda Sezione) 23 ottobre 2025 ( *1 ) «Impugnazione – Mercato interno dell’energia elettrica – Regolamento (UE) 2019/942 – Commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) – Regolamento (UE) 2017/2195 – Articoli 20, 21 e 37 – Energia elettrica di bilanciamento – Gestori dei sistemi di trasmissione – Istituzione delle piattaforme europee per lo scambio dell’energia di bilanciamento – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (piattaforma mFRR) – Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (piattaforma aFRR) – Sviluppo e approvazione dei quadri di attuazione di tali piattaforme – Funzioni necessarie per il funzionamento di dette piattaforme – Capacità di trasmissione interzonale dell’energia di bilanciamento – Decisione dell’ACER che respinge la proposta comune dei gestori dei sistemi» Nelle cause riunite C‑281/23 P e C‑282/23 P, avente ad oggetto due impugnazioni, ai sensi dell’articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, proposte il 30 aprile 2023, [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A ., con sede in Konstancin-Jeziorna (Polonia), RTE Réseau de transport d’électricité , con sede in Parigi (Francia), Svenska kraftnät , con sede in Sundbyberg (Svezia), TenneT [OSCURATO:PERSONA] , con sede in Arnhem ([OSCURATO:PERSONA]), rappresentate da B. Byrne, advocaat, D. Jubrail, solicitor, e M. Levitt, avocat, ricorrenti, procedimento in cui l’altra parte è: Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER) , rappresentata da P. Martinet, A. Tellidou ed E. Tremmel, in qualità di agenti, assistiti da E. [OSCURATO:PERSONA], E. Ameye, abogados, e M. de [OSCURATO:PERSONA], advogado, resistente in primo grado LA CORTE (Seconda Sezione), composta da K. Jürimäe, presidente di sezione, K. Lenaerts, presidente della Corte, facente funzione di giudice della Seconda Sezione, e M.Z. Csehi (Relatore), giudice avvocato generale: M. [OSCURATO:PERSONA]Bordona cancelliere: A. Lamote, amministratrice vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 24 ottobre 2024, sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 16 gennaio 2025, ha pronunciato la seguente Sentenza 1 Con le loro due impugnazioni proposte il 30 aprile 2023, la [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A., la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät e la TenneT [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento, rispettivamente, della sentenza del Tribunale dell’Unione europea del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER ( T‑606/20 , EU:T:2023:64 ), e della sentenza del Tribunale del 15 febbraio 2023, [OSCURATO:PERSONA] e a./ACER ( T‑607/20 , EU:T:2023:65 ) (in prosieguo: le «sentenze impugnate»), con le quali quest’ultimo ha respinto in quanto infondati i ricorsi di annullamento diretti contro le decisioni A-001-2020 (consolidata) e A-002-2020 (consolidata) della commissione dei ricorsi dell’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia (ACER), del 16 luglio 2020 (in prosieguo: le «decisioni controverse»), con le quali quest’ultima aveva confermato le decisioni nn. 02/2020 e 03/2020 dell’ACER, del 24 gennaio 2020 (in prosieguo: le «decisioni dell’ACER»), relative al quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia derivante dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica (in prosieguo: la «piattaforma aFRR») e al quadro di attuazione della piattaforma europea per lo scambio di energia derivante dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale (in prosieguo: la «piattaforma mFRR»). I. Contesto normativo A. Regolamento (UE) 2017/2195 2 Ai sensi dei considerando 1, 6, 7 e 10 del regolamento (UE) 2017/2195, della Commissione, del 23 novembre 2017, che stabilisce orientamenti in materia di bilanciamento del sistema elettrico ( GU 2017, L 312, pag. 6 ): «(1) Un mercato interno dell’energia pienamente funzionante e interconnesso è fondamentale per mantenere la sicurezza dell’approvvigionamento energetico, aumentare la competitività e garantire che tutti i consumatori possano acquistare energia a prezzi accessibili. (...) (6) Il presente regolamento persegue lo scopo di garantire una gestione ottimale e coordinata del sistema europeo di trasmissione dell’energia elettrica, contribuendo allo stesso tempo al conseguimento degli obiettivi dell’Unione [europea] relativi alla penetrazione dell’energia da fonti rinnovabili, oltre a fornire vantaggi per i clienti. I [gestori dei sistemi di trasmissione dell’energia elettrica (TSO)], collaborando se del caso con i [gestori dei sistemi di distribuzione (DSO)], dovrebbero essere responsabili dell’organizzazione dei mercati del bilanciamento europei e adoperarsi per la loro integrazione, mantenendo il sistema bilanciato nel modo più efficiente possibile. A tal fine, i TSO dovrebbero lavorare in stretta collaborazione tra di loro e con i DSO, coordinando il più possibile le loro attività per garantire l’efficienza del sistema elettrico, in tutte le regioni e per tutti i livelli di tensione, fatto salvo il diritto della concorrenza. (7) (...) Tuttavia i TSO dovrebbero restare responsabili dei compiti loro affidati a norma della [direttiva (UE) 2019/944 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE ( GU 2019, L 158, pag. 125 ),] relativamente allo sviluppo di metodologie a livello europeo, nonché all’attuazione e al funzionamento delle piattaforme di bilanciamento a livello europeo. Se, in uno Stato membro, la competenza e l’esperienza nell’esercizio del regolamento degli sbilanciamenti è assegnata a un soggetto terzo, il TSO dello Stato membro può chiedere ai TSO e [al sistema europeo di trasmissione dell’energia elettrica (ENTSO-E)] di autorizzare tale soggetto terzo a partecipare all’elaborazione della proposta [di termini e di condizioni o di metodologie richiesti dal presente regolamento]. Tuttavia, il TSO dello Stato membro in collaborazione con tutti gli altri TSO resta responsabile dell’elaborazione della proposta e tale responsabilità non può essere trasferita a un soggetto terzo. (...) (10) L’integrazione dei mercati dell’energia di bilanciamento dovrebbe essere agevolata con la creazione di piattaforme europee comuni per gestire il processo di compensazione dello sbilanciamento e consentire lo scambio di energia di bilanciamento da riserve per il ripristino della frequenza e riserve di sostituzione. La cooperazione tra i TSO dovrebbe essere rigorosamente circoscritta a quanto necessario a una progettazione, una realizzazione e una gestione efficienti e sicure di tali piattaforme europee». 3 L’articolo 2 di tale regolamento, intitolato «Definizioni», così stabilisce: «Ai fini del presente regolamento (...) [s]i applicano inoltre le seguenti definizioni: (...) 1) “bilanciamento”, tutte le azioni e tutti i processi, in tutti gli orizzonti temporali, mediante i quali i TSO assicurano, in modo continuo, il mantenimento della frequenza del sistema entro un intervallo di stabilità predefinito (...); (...) 4) “energia di bilanciamento”, l’energia utilizzata dai TSO ai fini del bilanciamento e fornita da un prestatore di servizi di bilanciamento; (...) 24) “scambio di energia di bilanciamento”, attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento per l’erogazione di energia di bilanciamento a un TSO in un’area di programmazione diversa da quella in cui è connesso il prestatore di servizi di bilanciamento attivato; (...) 39) “funzione di ottimizzazione dell’attivazione”, funzione di applicazione dell’algoritmo per ottimizzare l’attivazione delle offerte di acquisto di energia di bilanciamento; (...)». 4 L’articolo 3 di detto regolamento, intitolato «Obiettivi e aspetti regolamentari», dispone, al suo paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c): «1.   Il presente regolamento intende: (...) c) integrare i mercati del bilanciamento e promuovere le possibilità di scambio dei servizi di bilanciamento, contribuendo nel contempo alla sicurezza operativa; (...) 2.   Nell’applicare il presente regolamento, gli Stati membri, le autorità di regolamentazione competenti e i gestori di sistema: (...) c) applicano il principio dell’ottimizzazione volto a conseguire la massima efficienza complessiva al minor costo totale per tutte le parti coinvolte». 5 L’articolo 20 del medesimo regolamento, intitolato «Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale», prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3: «1.   Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale. 2.   La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale, gestita dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella [funzione di regolamento dei processi di cooperazione tra i TSO (funzione di regolamento TSO-TSO)]. Tale piattaforma europea applica [un modello per lo scambio dei servizi di bilanciamento in cui il prestatore di servizi di bilanciamento fornisce servizi di bilanciamento al proprio TSO di connessione, che a sua volta fornisce tali servizi al TSO richiedente (modello TSO-TSO)] multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione manuale, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all’articolo 29, paragrafo 14. 3.   La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno: a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea; (...) c) la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento della piattaforma europea; (...)». 6 L’articolo 21 del regolamento 2017/2195, intitolato «Piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione manuale» prevede, ai suoi paragrafi da 1 a 3: «1.   Entro un anno dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO elaborano una proposta relativa al quadro di attuazione per una piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica. 2.   La piattaforma europea per lo scambio di energia di bilanciamento dalle riserve per il ripristino della frequenza con attivazione automatica, gestita dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, è basata su principi di governance e processi operativi comuni e consiste almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Tale piattaforma europea applica un modello TSO-TSO multilaterale con elenchi di priorità comuni per lo scambio di tutte le offerte di acquisto di energia di bilanciamento da tutti i prodotti standard per le riserve di ripristino della frequenza con attivazione automatica, fatta eccezione per le offerte non disponibili di cui all’articolo 29, paragrafo 14. 3.   La proposta di cui al paragrafo 1 comprende almeno: a) la progettazione ad alto livello della piattaforma europea; (...) c) la definizione delle funzioni necessarie per la gestione della piattaforma europea; (...)». 7 L’articolo 37 di tale regolamento, intitolato «Calcolo della capacità interzonale», ai suoi paragrafi da 1 a 3 prevede quanto segue: «1.   Dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale, i TSO aggiornano continuamente la disponibilità della capacità interzonale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La capacità interzonale è aggiornata ogni volta che ne viene usata una parte o quando è ricalcolata. 2.   Prima di applicare la metodologia di calcolo della capacità di cui al paragrafo 3, i TSO usano la capacità interzonale rimanente dopo l’orario di chiusura del mercato infragiornaliero interzonale. 3.   Entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente regolamento, tutti i TSO di una regione di calcolo della capacità sviluppano una metodologia di calcolo della capacità interzonale entro l’orizzonte temporale per lo scambio di energia di bilanciamento o per l’esecuzione del processo di compensazione dello sbilanciamento. La metodologia evita distorsioni del mercato ed è coerente con la metodologia di calcolo della capacità interzonale applicata nell’orizzonte temporale infragiornaliero di cui al regolamento (UE) 2015/1222 [della Commissione, del 24 luglio 2015, che stabilisce orientamenti in materia di allocazione della capacità e di gestione della congestione ( GU 2015, L 197, pag. 24 )]». B. Regolamento (UE) 2019/942 8 L’articolo 6 del regolamento (UE) 2019/942 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, che istituisce un’Agenzia dell’Unione europea per la cooperazione fra i regolatori nazionali dell’energia ( GU 2019, L 158, pag. 22 ), intitolato «Compiti dell’ACER in relazione alle autorità di regolamentazione», al suo paragrafo 10 stabilisce che: «(...) L’ACER è competente ad adottare decisioni individuali di cui al primo comma nelle seguenti situazioni: a) se le competenti autorità di regolazione non sono riuscite a raggiungere un accordo entro sei mesi dal giorno in cui è stata adita l’ultima delle suddette autorità; o entro quattro mesi nei casi di cui all’articolo 4, paragrafo 7, del presente regolamento o nei casi di cui all’articolo 59, paragrafo 1, lettera c), o all’articolo 62, paragrafo 1, lettera f), della direttiva (UE) 2019/944; oppure b) sul[l]a base di una richiesta congiunta delle competenti autorità di regolazione. (...)». II. Fatti 9 I fatti all’origine della controversia sono stati illustrati dal Tribunale ai punti da 2 a 18 delle sentenze impugnate e, ai fini del presente procedimento, possono essere sintetizzati come segue. 10 Il regolamento 2017/2195 prevede l’istituzione di diverse piattaforme europee per lo scambio di energia di bilanciamento, tra le quali figurano in particolare le piattaforme mFRR e aFRR. 11 Il 18 dicembre 2018 i TSO hanno trasmesso a tutte le autorità nazionali di regolamentazione (in prosieguo: le «ANR»), per approvazione, le loro proposte comuni di metodologia per l’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR. Con lettera del 24 luglio 2019, la presidente del forum dei regolatori nazionali dell’energia (FRE), a nome di tutte le ANR, ha informato l’ACER che esse avevano deciso congiuntamente di chiederle di adottare una decisione in merito a tali proposte. 12 A seguito di diversi scambi tra l’ACER, le ANR e i TSO, che hanno portato al rigetto, da parte dell’ACER, dalle prime alle terze proposte trasmesse dai TSO, questi ultimi, il 18 dicembre 2019, hanno inviato all’ACER una versione modificata delle loro terze proposte di metodologia. 13 I TSO hanno proposto, in sostanza, che un’entità unica, ossia un solo TSO o una società appartenente ai TSO, sia incaricata di svolgere le funzioni specificamente necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ossia la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO, e che l’esecuzione della funzione di gestione della disponibilità della capacità interzonale ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione dello sbilanciamento (in prosieguo: la «funzione di gestione di capacità»), che è una funzione multipiattaforma, possa essere affidata a un’altra entità unica, ossia un solo TSO o una società appartenente ai TSO. 14 Il 20 dicembre 2019 l’ACER ha redatto una versione finale dei suoi progetti di decisione di metodologie aFRR e mFRR, che è stata comunicata ai TSO. 15 Il 24 gennaio 2020 l’ACER ha adottato due decisioni relative alle metodologie mFRR e aFRR. Nelle sue decisioni l’ACER ha ritenuto, in sostanza, che tutti i TSO dovessero designare un’entità, sia essa un TSO o una società appartenente ai TSO, incaricata di svolgere la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO delle piattaforme mFRR e aFRR. Al più tardi otto mesi prima che la funzione di gestione di capacità divenisse una funzione necessaria per il funzionamento di tali piattaforme, tutti i TSO dovevano aver elaborato una proposta di modifica dei quadri di attuazione di dette piattaforme, designando l’entità incaricata di svolgere quest’ultima funzione e precisando se le stesse piattaforme sarebbero state gestite da un’entità unica o da più entità. 16 Il 23 marzo 2020, la [OSCURATO:PERSONA] AG, la ČEPS, a.s., la [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne, la [OSCURATO:PERSONA] de España SA, la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät, la TenneT [OSCURATO:PERSONA] e la TenneT TSO GmbH hanno proposto, dinanzi alla commissione dei ricorsi dell’ACER, due ricorsi diretti conto le decisioni dell’ACER. 17 Il 16 luglio 2020, con le decisioni controverse, la commissione dei ricorsi dell’ACER ha respinto tali due ricorsi e ha confermato le decisioni dell’ACER. III. Procedimento dinanzi al Tribunale e sentenze impugnate 18 Con atti introduttivi depositati presso la cancelleria del Tribunale il 30 settembre 2020, le ricorrenti hanno proposto due ricorsi diretti all’annullamento delle decisioni controverse nella parte in cui le riguardano. 19 A sostegno di tali ricorsi, le ricorrenti hanno dedotto tre motivi. In primo luogo, con i loro primi motivi, divisi in due parti, esse hanno sostenuto che la commissione dei ricorsi era incorsa in un errore di diritto omettendo di constatare che l’ACER aveva ecceduto i limiti della sua competenza adottando le decisioni dell’ACER . Le ricorrenti hanno dedotto, in sostanza, che la commissione dei ricorsi aveva erroneamente concluso, da un lato, che l’ACER non si era discostata dalla posizione comune delle ANR quale risultava dalle domande congiunte e, dall’altro, che, in ogni caso, l’ACER era autorizzata a discostarsi dalla posizione comune delle ANR. 20 Inoltre, con i loro secondi motivi, suddivisi in otto parti, le ricorrenti hanno segnatamente contestato alla commissione dei ricorsi di aver commesso un errore di diritto constatando che l’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme aFRR e mFRR non era stata imposta ai TSO dall’ACER, ma derivava direttamente dall’applicazione del regolamento 2017/2195. 21 Infine, con i loro terzi motivi, esse hanno sostenuto, in particolare, che la commissione dei ricorsi aveva applicato un livello di controllo errato procedendo solo a un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER, vale a dire a un controllo limitato alla ricerca di errori manifesti di valutazione sulle questioni di fatto complesse, di ordine tecnico. 22 Con le sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto tali due ricorsi. 23 In via preliminare, il Tribunale, ai punti 24 e 25 delle sentenze impugnate, ha dichiarato irricevibili i secondi capi delle conclusioni dei ricorsi di annullamento delle ricorrenti, nella parte in cui erano diretti contro le decisioni dell’ACER e i loro allegati. Il Tribunale ha affermato che le ricorrenti, non essendo privilegiate, potevano impugnare dinanzi al Tribunale soltanto le decisioni adottate dalla commissione dei ricorsi. Pertanto, il Tribunale si è limitato, in tali sentenze, al controllo della legittimità di tali decisioni. 24 In risposta ai primi motivi, il Tribunale ha constatato, in sostanza, che l’ACER era legittimata a statuire, o ad adottare decisioni individuali, su questioni di regolamentazione o problemi rientranti nella competenza delle ANR, quali l’elaborazione delle metodologie per l’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR, quando, come nel caso di specie, le ANR le inviano una richiesta congiunta in tal senso, senza che la sua competenza si limiti ai soli punti di disaccordo tra le autorità interessate. 25 Al riguardo, il Tribunale ha anche rilevato che emergeva dalle relazioni sulle proposte di regolamento 2019/942 e di regolamento (CE) n. 713/2009, anteriormente applicabile, una chiara volontà del legislatore dell’Unione di rendere l’adozione di decisioni su questioni transfrontaliere più efficace e più rapida, attraverso un rafforzamento dei poteri di decisione individuale dell’ACER. Pertanto, secondo il Tribunale ne consegue, ai punti 48 delle sentenze impugnate, che l’ACER è stata dotata di funzioni regolamentari e di poteri decisionali propri, che essa esercita in piena indipendenza e sotto la propria responsabilità, al fine di poter supplire alle ANR qualora la loro cooperazione volontaria non consenta loro di adottare decisioni individuali su questioni o su problemi particolari rientranti nella loro competenza regolamentare. 26 Di conseguenza, ai punti 60 di tali sentenze, il Tribunale ha concluso che la commissione dei ricorsi non era incorsa in un errore di diritto non constatando che l’ACER aveva ecceduto i limiti della sua competenza statuendo su punti delle metodologie mFRR e aFRR che sarebbero state oggetto di un accordo tra le ANR. Pertanto, il Tribunale ha respinto integralmente i primi motivi. 27 In risposta ai secondi motivi, il Tribunale ha segnatamente dichiarato, ai punti 120, 122 e 124 delle sentenze impugnate, che l’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR non era stata imposta dall’ACER ai TSO, ma derivava dall’applicazione del regolamento 2017/2195. 28 A tal proposito, il Tribunale ha esaminato se la gestione di capacità costituisse una delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi del regolamento 2017/2195. Esso ha precisato anzitutto che tale inclusione era decisiva per valutare se le proposte elaborate dai TSO dovessero rispettare i requisiti supplementari previsti da tale regolamento quando, come nel caso di specie, i TSO intendono designare più entità per assumere le diverse funzioni necessarie. Pertanto, il Tribunale ha constatato, ai punti 105 delle sentenze impugnate, che conformemente a detto regolamento, le proposte di metodologie presentate dai TSO dovevano includere la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. A tal riguardo, esso ha ritenuto che, se da una interpretazione letterale del medesimo regolamento risultasse che tali piattaforme devono consistere almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO, non sarebbe escluso che un’altra funzione, quale la funzione di gestione di capacità, sia parimenti considerata necessaria per il funzionamento delle medesime, in particolare se l’aggiunta di una siffatta funzione appare necessaria per assicurare una progettazione ad alto livello di dette piattaforme rispondente a principi di governance e a processi operativi comuni. 29 Peraltro, il Tribunale ha rilevato, ai punti 110 di tali sentenze, che un’interpretazione della nozione di funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, alla luce del contesto e degli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, indurrebbe a ritenere che si tratti di una funzione che, sul piano sia tecnico che giuridico, appare necessaria per una realizzazione e una gestione efficienti e sicure delle medesime piattaforme. 30 Infatti, sul piano giuridico, tale regolamento imporrebbe ai TSO di aggiornare continuamente la disponibilità della capacità di trasmissione interzonale ai fini dello scambio di energia di bilanciamento o della compensazione degli squilibri. Sul piano tecnico, l’aggiornamento continuo della disponibilità di tale capacità, sotteso alla funzione di gestione di capacità, costituirebbe un «fattore essenziale» della funzione di ottimizzazione dell’attivazione. Tale funzione di gestione sarebbe stata aggiunta alle piattaforme mFRR e aFRR dagli stessi TSO, affinché soddisfino i requisiti di una progettazione ad alto livello in termini di efficacia e di sicurezza previsti dal regolamento. 31 Di conseguenza, il Tribunale ha concluso, ai punti 122 delle sentenze impugnate, che la funzione di aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, sottesa alla funzione di gestione di capacità e, pertanto, la funzione di gestione di capacità stessa, dovevano essere globalmente qualificate come funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 32 Nell’ambito della sua risposta alle parti quinte e seste dei secondi motivi di impugnazione dedotti dinanzi ad esso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 135 delle sentenze impugnate, che la gestione di capacità era parimenti presa in considerazione, nella terza proposta di metodologie mFRR e aFRR, in quanto funzione multipiattaforma la cui esecuzione era necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR sebbene non fossero state qualificate in queste ultime come funzioni necessarie per tale funzionamento, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195. Il Tribunale ha tuttavia considerato, conformemente alla conclusione da esso tratta ai punti 122 di tali sentenze, che la commissione dei ricorsi aveva correttamente ritenuto che la gestione di capacità, quale prevista all’articolo 37 di tale regolamento, costituisse una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c di detto regolamento. 33 Parimenti, nella sua risposta alla settima parte dei secondi motivi dedotti dinanzi ad esso, il Tribunale ha dichiarato, ai punti 143 delle sentenze impugnate, rinviando alla sua valutazione effettuata ai punti 122 di tali sentenze, che la gestione di capacità era una funzione necessaria per il funzionamento di ciascuna piattaforma. 34 In risposta ai terzi motivi, per quanto riguarda l’intensità del controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi dell’ACER, il Tribunale ha respinto, ai punti da 200 a 205 delle sentenze impugnate, la censura vertente su una violazione dell’obbligo incombente a quest’ultima di effettuare un controllo completo delle decisioni dell’ACER. 35 A tal riguardo, il Tribunale ha rilevato, in primo luogo, che, conformemente alla sua prassi decisionale dell’epoca, la commissione dei ricorsi aveva effettuato un controllo completo solo sulle valutazioni giuridiche delle decisioni dell’ACER, e che essa si era limitata, per quanto riguarda le sue complesse valutazioni fattuali, di ordine tecnico, ad effettuare un controllo ristretto limitato alla ricerca di errori manifesti. Tuttavia, esso ha riconosciuto che dalla sentenza del 18 novembre 2020, Aquind/ACER ( T‑735/18 , EU:T:2020:542 ), risultava che la commissione dei ricorsi era tenuta a procedere a un controllo completo delle valutazioni giuridiche e tecniche effettuate dall’ACER nelle sue decisioni. 36 Tuttavia, il Tribunale ha ritenuto, in secondo luogo, a seguito di un attento esame delle decisioni controverse, che, da un lato, la commissione dei ricorsi avesse essenzialmente incentrato il suo controllo su valutazioni giuridiche effettuate dall’ACER, rispetto alle quali essa aveva esercitato un controllo completo, e che, dall’altro, quando era stata chiamata a controllare valutazioni di ordine tecnico complesse, la commissione dei ricorsi aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là di un semplice controllo ristretto, cosicché, de facto , essa si era conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo che doveva effettuare sulle decisioni dell’ACER. 37 Poiché nessuno dei motivi dedotti dalle ricorrenti è stato accolto, ai punti 214 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha respinto integralmente i ricorsi. IV. Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti in sede di impugnazione 38 Le ricorrenti chiedono che la Corte voglia: – annullare, in tutto o in parte, le sentenze impugnate; – annullare, in tutto o in parte, le decisioni controverse, e – condannare l’ACER alle spese. 39 L’ACER chiede che la Corte voglia: – dichiarare le impugnazioni del tutto o in parte irricevibili e, in ogni caso, infondate, e respingerle di conseguenza, e – condannare le ricorrenti alle spese. V. Sulle impugnazioni 40 A sostegno delle loro impugnazioni, le ricorrenti sollevano due motivi. I primi vertono su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso dichiarando che la commissione dei ricorsi dell’ACER non aveva violato il suo obbligo di procedere a un controllo completo delle decisioni dell’ACER. I secondi, che sono suddivisi in due parti, vertono, in sostanza, su un errore di diritto che il Tribunale avrebbe commesso nel considerare che, ai sensi del regolamento 2017/2195, la funzione di gestione di capacità costituiva una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. A. Sulla ricevibilità 1. Argomenti delle parti 41 L’ACER ritiene che le impugnazioni debbano essere respinte in quanto irricevibili sulla base del rilievo che i motivi di impugnazione richiedono unicamente un riesame dei motivi dedotti in primo grado. Orbene, la Corte non sarebbe competente a procedere a un siffatto riesame quando è investita di un’impugnazione. 42 Inoltre, l’ACER sostiene che i primi motivi delle impugnazioni non hanno alcuna incidenza pratica e che essi costituiscono una questione puramente ipotetica o teorica, dato che le ricorrenti non contestano la valutazione del Tribunale secondo cui la commissione dei ricorsi ha effettuato de facto un controllo completo delle decisioni dell’ACER. 43 Le ricorrenti sostengono che le impugnazioni sono ricevibili. 2. Giudizio della Corte 44 Secondo una giurisprudenza costante, qualora il ricorrente in sede di impugnazione contesti l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione effettuata dal Tribunale, i punti di diritto esaminati in primo grado possono essere di nuovo discussi nell’ambito di un’impugnazione. Infatti, se un ricorrente non potesse, in tale maniera, basare l’impugnazione su motivi e argomenti già utilizzati dinanzi al Tribunale, il procedimento d’impugnazione sarebbe privato di una parte di significato (v. sentenze del 13 luglio 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P , EU:C:2000:397 , punto 43 ; del 16 maggio 2002, ARAP e a./Commission, C‑321/99 P , EU:C:2002:292 , punto 49 , nonché del 12 giugno 2025, ZR/EUIPO, C‑364/23 P , EU:C:2025:428 , punto 34 ). 45 Orbene, nel caso di specie, le ricorrenti non mirano ad ottenere un semplice riesame dei ricorsi presentati in primo grado, ma mirano, da un lato, a rimettere in discussione il ragionamento giuridico che ha indotto il Tribunale a ritenere che la commissione dei ricorsi non avesse violato il suo obbligo di procedere a un controllo completo delle decisioni dell’ACER e, dall’altro, a far valere che il Tribunale non ha correttamente applicato gli articoli 20, 21 e 37 del regolamento 2017/2195, i quali disciplinano, rispettivamente, le piattaforme mFRR e aFRR nonché la funzione di gestione di capacità, in sede di valutazione delle basi giuridiche e delle funzioni necessarie per il funzionamento di tali piattaforme. 46 A tal riguardo, le ricorrenti affermano in particolare, nell’ambito dei primi motivi delle impugnazioni, che il Tribunale ha disatteso la giurisprudenza della Corte derivante dalla sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ), da cui risulta che tale commissione dei ricorsi deve procedere a un controllo completo delle valutazioni giuridiche e tecniche effettuate dall’ACER. Esse contestano, in particolare, al Tribunale non già la sua valutazione secondo la quale la commissione dei ricorsi avrebbe effettuato de facto un controllo completo delle decisioni dell’ACER, bensì il fatto che esso abbia concluso per un siffatto controllo da parte di tale commissione senza tener conto della dichiarazione esplicita di quest’ultima, nelle sue decisioni di limitare il proprio controllo all’errore manifesto. 47 Inoltre, nell’ambito dei secondi motivi delle impugnazioni, esse contestano, in sostanza, al Tribunale di non aver distinto gli obblighi giuridici separati, imposti dall’articolo 37 del regolamento 2017/2195, dallo svolgimento delle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme interessate. Inoltre, il Tribunale avrebbe commesso un errore di diritto estendendo l’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, e dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, di tale regolamento a funzioni «globalmente qualificate» come necessarie per giustificare la designazione della funzione di gestione di capacità come funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme. 48 Quando contestano l’interpretazione o l’applicazione del diritto dell’Unione, le ricorrenti hanno indicato, in modo giuridicamente sufficiente, i passaggi delle sentenze impugnate che ritenevano viziati da errori di diritto e hanno esposto gli argomenti giuridici sottesi a tali motivi di impugnazione, il che consente alla Corte di effettuare il suo controllo. 49 Ne consegue che i motivi di irricevibilità opposti dall’ACER devono essere respinti e che, pertanto, le impugnazioni devono essere dichiarate ricevibili. B. Nel merito 1. Sui primi motivi di impugnazione a) Argomenti delle parti 50 Nell’ambito dei loro primi motivi di impugnazione, le ricorrenti contestano la valutazione del Tribunale, contenuta ai punti da 203 a 205 e 214 delle sentenze impugnate, nella parte in cui ha respinto la loro censura vertente su una violazione dell’obbligo incombente alla commissione dei ricorsi di effettuare un controllo completo nell’ambito del suo esame delle decisioni dell’ACER. 51 Le ricorrenti ritengono, in sostanza, che il Tribunale abbia commesso un errore di diritto in quanto ha dichiarato, da un lato, che dalle decisioni controverse risultava che tale commissione aveva erroneamente annunciato di effettuare solo un controllo ristretto delle decisioni dell’ACER, ma, dall’altro, che, nonostante la constatazione di tale errore, dalle decisioni controverse risultava che la commissione dei ricorsi aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là del semplice controllo ristretto, cosicché, de facto , essa si è conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo da effettuare. Così facendo, il Tribunale avrebbe disatteso la giurisprudenza derivante dalla sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ). Pertanto, nell’ambito della valutazione della legittimità delle decisioni controverse, il Tribunale avrebbe dovuto limitarsi a constatare che detta commissione era incorsa in un errore di diritto dichiarando di applicare un grado di controllo erroneo. Il Tribunale non avrebbe potuto ignorare tale dichiarazione esaminando il grado di controllo che la commissione dei ricorsi ha applicato « de facto » o «in pratica». 52 L’ACER sostiene che i primi motivi devono essere respinti in quanto manifestamente infondati. b) Giudizio della Corte 53 Con i loro primi motivi, le ricorrenti deducono un errore di diritto commesso dal Tribunale nella valutazione dell’intensità del controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi. 54 A tal riguardo, ai punti 201 e 202 delle sentenze impugnate, il Tribunale ha dichiarato, in sostanza, che il controllo effettuato dalla commissione dei ricorsi delle valutazioni di ordine tecnico ed economico complesse contenute nelle decisioni dell’ACER non doveva essere limitato a un controllo ristretto dell’errore manifesto di valutazione, ma che tale controllo doveva essere completo. 55 Orbene, si deve constatare, a tale titolo, che le sentenze impugnate sono conformi a quanto dichiarato dalla Corte nella sentenza del 9 marzo 2023, ACER/Aquind ( C‑46/21 P , EU:C:2023:182 ), invocata dalle ricorrenti a sostegno delle loro impugnazioni. 56 Occorre quindi stabilire se la mera constatazione effettuata dal Tribunale, ai punti 200 delle sentenze impugnate, secondo cui dalla nota a piè di pagina n. 81 delle decisioni controverse e dal paragrafo 192 di tali decisioni risultava che la commissione dei ricorsi aveva lasciato intendere che, conformemente alla sua prassi decisionale dell’epoca, tale commissione si era limitata ad effettuare un controllo ristretto, avrebbe dovuto indurre il Tribunale ad annullare dette decisioni. 57 A tale titolo, occorre rilevare che il Tribunale era legittimato a considerare che, sebbene la commissione dei ricorsi abbia fatto più volte riferimento all’esigenza, derivante dalla sua prassi decisionale, di applicare un controllo ristretto alle decisioni dell’ACER, la menzione di un siffatto controllo non era idonea a comportare l’annullamento delle decisioni controverse, in quanto tale menzione non ha impedito a detta commissione di esercitare il controllo completo al quale essa era tenuta (v., per analogia, sentenza dell’8 dicembre 2011, Chalkor/Commissione, C‑386/10 P , EU:C:2011:815 , punto 82 ). 58 È quanto il Tribunale ha concretamente verificato nell’ambito della valutazione di cui ai punti da 203 a 205 delle sentenze impugnate, dichiarando che dalle decisioni controverse risultava che, da un lato, la commissione dei ricorsi aveva essenzialmente incentrato il suo controllo su valutazioni giuridiche effettuate dall’ACER nei confronti delle quali essa ha esercitato un controllo completo. Dall’altro lato, esso ha considerato che, nei rari casi in cui tale commissione era stata chiamata a controllare valutazioni di ordine tecnico complesse, essa aveva, in pratica, effettuato un controllo che andava al di là del semplice controllo ristretto. Il Tribunale ne ha concluso che, de facto , essa si era così conformata ai suoi obblighi per quanto riguarda l’intensità del controllo da effettuare. 59 Orbene, nell’ambito delle loro impugnazioni, le ricorrenti non sostengono che tale valutazione sia viziata da un qualsivoglia errore di diritto. 60 Ne consegue che i primi motivi di impugnazione devono essere respinti in quanto infondati. 2. Sui secondi motivi di impugnazione a) Sulla prima parte 1) Argomenti delle parti 61 Con le prime parti dei secondi motivi di impugnazione, le ricorrenti fanno valere che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, ai punti da 115 a 124 delle sentenze impugnate, nella parte in cui ha dichiarato che la funzione che consente il calcolo e l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, prevista all’articolo 37 del regolamento 2017/2195, doveva essere considerata rientrante nelle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR previste agli articoli 20 e 21 di tale regolamento. Esse affermano che il Tribunale ha erroneamente integrato i requisiti derivanti dall’articolo 37 di detto regolamento nelle funzioni di cui a tali articoli 20 e 21, mentre il medesimo regolamento prevedrebbe regimi giuridici distinti applicabili, da un lato, ai TSO e, dall’altro, a tali piattaforme. 62 Secondo le ricorrenti, contrariamente a quanto dichiarato dal Tribunale, gli obblighi imposti dall’articolo 37 del regolamento 2017/2195 non possono essere integrati negli articoli 20 e 21 di tale regolamento. Pertanto, i TSO non sarebbero tenuti, ai sensi di questi ultimi articoli, ad affidare all’entità incaricata delle piattaforme mFRR e aFRR l’aggiornamento o il calcolo della capacità interzonale. A differenza di quanto ritenuto dal Tribunale, l’ACER non avrebbe avuto il diritto di imporre loro tale obbligo 63 Pertanto, sebbene le ricorrenti ammettano che i dati di capacità interzonale sono fattori di produzione necessari per il buon funzionamento della piattaforma di bilanciamento, esse precisano che da ciò non consegue tuttavia che il calcolo di tali dati debba, in quanto funzione necessaria, essere eseguito dall’entità incaricata di gestire la piattaforma o dalla piattaforma stessa. 64 L’ACER sostiene che le prime parti dei secondi motivi di impugnazione devono essere respinte. 2) Giudizio della Corte 65 Nell’ambito delle prime parti dei secondi motivi di impugnazione, occorre esaminare se il Tribunale abbia commesso un errore di diritto dichiarando che, conformemente agli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, la funzione di gestione di capacità rientra nelle funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento. 66 In via preliminare occorre ricordare che, secondo una giurisprudenza costante, ai fini dell’interpretazione di una norma del diritto dell’Unione si deve tener conto non soltanto della lettera della stessa, ma anche del suo contesto e degli obiettivi perseguiti dalla normativa di cui essa fa parte (v. sentenze del 17 novembre 1983, Merck, 292/82 , EU:C:1983:335 , punto 12 e del 9 marzo 2023, ACER/Aquind, C‑46/21 P , EU:C:2023:182 , punto 54 ). 67 Per quanto riguarda, in primo luogo, l’interpretazione letterale, occorre rilevare, al pari del Tribunale ai punti 103 delle sentenze impugnate, che la nozione di «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]» non è definita nel regolamento 2017/2195, ma è utilizzata unicamente agli articoli 20 e 21 di tale regolamento. 68 Tuttavia, conformemente agli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, spetta ai TSO elaborare le proposte di metodologia relative ai quadri di attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR. Come correttamente precisato dal Tribunale ai punti 104 e 105 delle sentenze impugnate, tali proposte devono comprendere, almeno, «la progettazione ad alto livello della piattaforma europea» e «la definizione delle funzioni necessarie per il funzionamento [delle piattaforme mFRR e aFRR]». Tali piattaforme, gestite dai TSO o da un’entità creata dagli stessi TSO, sono basate su principi di governance e processi operativi comuni e consistono almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO. Pertanto, la funzione di ottimizzazione dell’attivazione e la funzione di regolamento TSO-TSO sono funzioni necessarie, in ogni caso, per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 69 Come correttamente dichiarato dal Tribunale, ai punti 105 delle sentenze impugnate, non è escluso che, nell’ambito degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, possano essere aggiunte altre funzioni alle proposte di metodologia relativa ai quadri di attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR. Infatti, come rilevato dal Tribunale, in tali punti, l’articolo 20, paragrafo 2, e l’articolo 21, paragrafo 2, di tale regolamento prevedono che le piattaforme mFRR e aFRR consistono «almeno nella funzione di ottimizzazione dell’attivazione e nella funzione di regolamento TSO-TSO». A tal riguardo, l’espressione «almeno» indica che tale inciso non contiene un elenco esaustivo. Alla luce di detto inciso, il Tribunale poteva correttamente constatare che tali disposizioni non escludevano che, nell’ambito della progettazione di tali piattaforme, una funzione diversa dall’ottimizzazione dell’attivazione e dal regolamento TSO-TSO, quale la gestione di capacità, fosse considerata necessaria anche per il funzionamento di dette piattaforme. 70 Inoltre, occorre rilevare che il Tribunale si è parimenti basato sulla constatazione che l’aggiunta di una tale funzione appariva particolarmente necessaria per garantire una progettazione ad alto livello di tali piattaforme rispondente a principi di «governance» e a processi operativi comuni. Pertanto, dai punti 106 delle sentenze impugnate risulta che il Tribunale non ha accolto un’interpretazione isolata dell’articolo 20, paragrafo 2, e dell’articolo 21, paragrafo 2, del regolamento 2017/2195, ma si è altresì basato, conformemente al metodo di interpretazione costante delle disposizioni del diritto dell’Unione, su un’interpretazione teleologica e contestuale della nozione di «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]» al fine di concludere che la gestione di capacità, al pari dell’ottimizzazione dell’attivazione e del regolamento TSO-TSO, doveva essere considerata una siffatta funzione necessaria. 71 Per quanto riguarda, in secondo luogo, tale interpretazione teleologica e contestuale, il Tribunale si è anzitutto basato, ai punti da 107 a 109 delle sentenze impugnate, sugli obiettivi perseguiti dal regolamento 2017/2195, quali risultano dai considerando 1, 6, 7 e 10 di tale regolamento, nonché dall’articolo 3, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, lettera c), di detto regolamento. Tali obiettivi riguardano in particolare la creazione e il funzionamento efficaci e sicuri delle piattaforme di bilanciamento dell’energia a livello europeo. Al termine di tale interpretazione, che del resto non è contestata dalle ricorrenti, il Tribunale ha potuto correttamente concludere che tali obiettivi militano a favore dell’inclusione della funzione di gestione di capacità tra le funzioni necessarie per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, in quanto, tanto sul piano tecnico quanto sul piano giuridico, tale funzione risulta necessaria alla realizzazione di detti obiettivi. 72 A tal riguardo, da un lato, il Tribunale ha rilevato ai punti 113 delle sentenze impugnate che, sul piano tecnico, come riconosciuto peraltro dalle ricorrenti stesse, l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile è un «fattore essenziale» della funzione di ottimizzazione dell’attivazione, che è a sua volta una funzione necessaria delle piattaforme mFRR e aFRR. Quest’ultima funzione mira a ottimizzare l’attivazione delle offerte di energia di bilanciamento meglio classificate tenendo conto delle limitate capacità di trasmissione interzonale disponibili. Così, il Tribunale poteva correttamente considerare che la funzione di gestione di capacità, nel cui ambito viene effettuato l’aggiornamento continuo della capacità di trasmissione interzonale disponibile, era un elemento tecnicamente indispensabile per il corretto funzionamento di tali piattaforme. 73 Dall’altro lato, il Tribunale ha correttamente tenuto conto, ai punti 114 delle sentenze impugnate, nell’ambito della sua interpretazione contestuale degli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195, dei requisiti derivanti dall’articolo 37 di tale regolamento, che impongono ai TSO l’obbligo giuridico di calcolare la capacità di trasmissione interzonale. 74 È vero che, come sostenuto dalle ricorrenti, tali requisiti si rivolgono, prima facie , essenzialmente ai GRT. Resta il fatto che gli articoli 20 e 21 del regolamento 2017/2195 fanno gravare sui TSO la responsabilità dell’attuazione delle piattaforme mFRR e aFRR nel rispetto degli obiettivi perseguiti da tale regolamento. A tal riguardo, dall’articolo 20, paragrafi 2 e 3, nonché dall’articolo 21, paragrafi 2 e 3, di detto regolamento, risulta che la progettazione di tali piattaforme, siano esse gestite dai TSO o da un’entità creata da questi ultimi, deve essere di alto livello e rispondere a principi di governance e a processi operativi comuni. 75 Ne consegue che una funzione che, pur rivolgendosi ai TSO nell’ambito dell’articolo 37 del regolamento 2017/2195, appare necessaria affinché l’attuazione di dette piattaforme da parte dei TSO risponda a tali obiettivi, deve essere considerata una funzione rientrante nelle «funzioni necessarie per il funzionamento dell[e] piattaform[e] [mFRR e aFRR]», ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e dell’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), di tale regolamento, che deve essere svolta dall’entità incaricata di gestire tali piattaforme o da dette piattaforme stesse e non dai TSO. 76 Orbene, le ricorrenti stesse riconoscono che i dati sulla capacità tra zone sono fattori di produzione necessari al buon funzionamento delle stesse piattaforme. Pertanto, contrariamente a quanto sostengono le ricorrenti, ciò significa che la funzione che consente di calcolare e di aggiornare continuamente la capacità di trasmissione interzonale disponibile deve essere svolta dall’entità incaricata di gestire le piattaforme mFRR e aFRR o da tali piattaforme stesse e non dai TSO. 77 Il Tribunale ha quindi correttamente dichiarato, ai punti 115 delle sentenze impugnate, che la funzione che consente di calcolare e di aggiornare la capacità di trasmissione interzonale disponibile, in quanto funzione sottesa alla gestione di capacità, doveva essere considerata una funzione necessaria per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR, conformemente all’articolo 20, paragrafo 3, lettera c), e all’articolo 21, paragrafo 3, lettera c), del regolamento 2017/2195. 78 Alla luce di tutte le considerazioni che precedono, occorre respingere le prime parti dei secondi motivi in quanto infondate. b) Sulle seconde parti 1) Argomenti delle parti 79 Nell’ambito delle seconde parti dei secondi motivi di impugnazione, le ricorrenti contestano al Tribunale di aver commesso un errore di diritto ai punti 122, 135 e 143 delle sentenze impugnate, in quanto non ha operato alcuna distinzione tra, da un lato, gli obblighi incombenti ai TSO per quanto riguarda le funzioni «necessarie» per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR e, dall’altro, i diritti dei TSO di includere funzioni supplementari in tali piattaforme. Così facendo, il Tribunale avrebbe erroneamente esteso l’ambito di applicazione dell’articolo 20, paragrafi 1 e 2, nonché dell’articolo 21, paragrafi 1 e 2, del regolamento 2017/2195 a funzioni «globalmente qualificate» come necessarie per giustificare la designazione della funzione di gestione di capacità come «funzione necessaria» per il funzionamento delle piattaforme. 80 L’ACER sostiene che le seconde parti dei secondi motivi di impugnazione devono essere respinte. 2) Giudizio della Corte 81 Anzitutto, occorre rilevare che le prime parti e le seconde parti dei secondi motivi di impugnazione sono strettamente connesse. 82 Alla luce dei motivi esposti ai punti da 65 a 78 della presente sentenza, il Tribunale non è incorso in un errore di diritto nel qualificare, ai punti 122, 135 e 143 delle sentenze impugnate, la funzione di gestione di capacità come funzione «necessaria» per il funzionamento delle piattaforme mFRR e aFRR. 83 In tali circostanze, anche le seconde parti dei secondi motivi devono essere respinte e, pertanto, i secondi motivi nella loro interezza. 84 Poiché nessuno dei motivi dedotti è stato accolto, le impugnazioni devono essere integralmente respinte. Sulle spese 85 Ai sensi dell’articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura della Corte, quando l’impugnazione è respinta in quanto infondata, la Corte statuisce sulle spese. 86 Conformemente all’articolo 138, paragrafo 1, di tale regolamento, applicabile al procedimento di impugnazione in forza dell’articolo 184, paragrafo 1, di quest’ultimo, la parte soccombente è condannata alle spese se ne è stata fatta domanda. 87 Poiché l’ACER ne ha fatto domanda, le ricorrenti, rimaste soccombenti, devono essere condannate alle spese. Per questi motivi, la Corte (Seconda Sezione) dichiara e statuisce: 1) Le impugnazioni sono respinte. 2) [OSCURATO:PERSONA] sieci elektroenergetyczne S.A., la RTE Réseau de transport d’électricité, la Svenska kraftnät e la TenneT [OSCURATO:PERSONA] sono condannate alle spese. Firme ( *1 ) Lingua processuale: l’inglese.