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CassazionedecretoSezione 3

Cassazione n. 02473/2022

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NZA sul ricorso n. 2803/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente aan avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 4079/2018 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4079 del 13/06/2018, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale in relazione a polizza fideiussoria, in favore del Comune di Padula, e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali coobbligati di polizza, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti dei suddetti per la somma di oltre settantatrennila euro (C 73.727,59), oltre interessi e spese.

L'ingiunzione era stata emanata a seguito dell'escussione della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice, in favore del Comune di Padula in relazione a contratto di appalto, tra l'ente pubblico territoriale e la detta società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora S.r.l.), con conseguente sorgere dell'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali controgaranti o coobbligati di polizza. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i Mazzitelli e il [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a cinque motivi.

Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla

I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte ed entrambe le parti depositano memoria in ambito telematico (PCT).

Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle /411111111le ntzg 0>V4n4 :2~ [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Roma.

Il primo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. delle norme di diritto in tema di competenza territoriale e in particolare con riguardo all'art. 1341 cod. civ. laddove la Corte di Appello di Roma ha ritenuto approvata specificamente in forma scritta sia dal contraente principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che dai contro garanti, o coobbligati di polizza [OSCURATO:PERSONA]Mazzitelli, la clausola che prevede la deroga alla competenza territoriale in favore del foro di Roma.

Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di nullità, con riferimento alla clausola contrattuale denominata «appendice per dichiarazione di fideiussione» per carenza dell'oggetto e indeterminatezza della clausola e delle condizioni essenziali del negozio, in relazione agli artt. 1325 e 1936 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1938 e 1957 cod. civ. e «travisamento e erroneo apprezzamento della prova documentale costituita dall'atto separato denominato «appendice per dichiarazione di fideiussione».

Il terzo motivo deduce violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per «travisamento e erroneo apprezzamento delle prove, laddove la Corte di Appello di Roma non ritenendo sussistenti i caratteri dell'abusività della richiesta di escussione della polizza, è pervenuta all'affermazione, su un punto decisivo della controversia, inconciliabile con quanto contenuto nei documenti allegati agli atti e contraddetta da specifici atti processuali» Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle 1411

11. , 0"/44‘10tAbigh/(; 9 ALI Il quarto mezzo deduce censura di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di polizza fideiussoria e in particolare degli artt. 1936 e segg. cod. civ., avendo la Corte territoriale erroneamente qualificato il contratto come autonomo di garanzia anziché come fideiussione vera e propria e ciò sulla base di un'errata interpretazione delle clausole nn. 5 e 7 della polizza, in tal modo consentendo l'escussione a semplice richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni.

Il quinto, e ultimo, motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale condannato essi appellanti all'integrale pagamento delle spese di lite della fase nonostante l'esito per essi parzialmente favorevole dell'impugnazione.

Il primo motivo è inammissibile.

La Corte territoriale ha, coerentemente con la decisione del primo giudice, ritenuta validamente derogata la competenza territoriale in forza delle specifiche previsioni contrattuali nonché in applicazione degli artt. 1182, comma 3, cod. civ. e 20 cod. proc. civ., con riferimento specifico alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale creditore delle prestazione.

È, invero, incontestato che la compagnia assicuratrice, o quantomeno la sua filiale stipulante la polizza, ha sede in Roma e che il contratto intercorso tra le parti, all'art. 10 prevede che per i rapporti tra la società assicuratrice e la ditta obbligata di polizza il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia emittente la polizza.

Il testo contrattuale è inequivoco e, peraltro, come affermato in controricorso, senza che vi sia stata adeguata contestazione in sede di memoria, la clausola è stata sottoscritta specificamente in forma scritta sia dal legale Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle lìt 411111n tqt ',09.1429 rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che dai coobligati [OSCURATO:PERSONA]Mazzitelli, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ.

Le deduzioni avanzate dai ricorrenti sul punto della mancata specifica sottoscrizione, oltre che disattese in fatto da entrambi i giudici di merito, non risultano adeguatamente proposte in diritto in questa sede di legittimità.

La competenza territoriale del Tribunale, e quindi della Corte di Appello di Roma sarebbe, peraltro stata comunque correttamente affermata in applicazione del disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ. e 20 cod. proc. civ. posto che per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro il giudice competente è quello del luogo dove la prestazione deve essere eseguita, ossia quello del domicilio del creditore.

Il punto era stato ritenuto assorbito dalla sentenza di appello pur essendovi statuizione espressa della sentenza di primo grado e non è stato nuovamente messo in discussione in fase di appello e in questa sede di legittimità.

Il motivo, inoltre, prospetta, comunque in modo inadeguato, ossia in carenza di adeguata specificità, più che la mancanza di un segno grafico di firma riconducibile ai controgaranti un vizio del consenso, sotto forma di errore di interpretazione del testo contrattuale, laddove esso prevede la deroga alla competenza territoriale.

Il secondo motivo proposto per art. :360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sulla mancata adeguata individuazione dell'oggetto del contratto è pure inammissibile, in quanto sia in primo che in secondo grado è stato esattamente affermato dai giudici del merito che l'oggetto del contratto poteva essere adeguatamente individuato, o comunque fosse individuabile ai sensi dell'art. 1346 cod. civ.

L'individuazione dell'oggetto, peraltro, costituisce questione di fatto, adeguatamente risolta nelle fasi di merito senza che e censure mosse in questa sede vanifichino il detto accertamento, e comunque è stato Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle /4_g_ba,k affermato dai giudici di merito che esso risultava adeguatamente individuabile, mediante rinvio ad altro testo contrattuale (polizza n. 75837), noto ad entrambe le parti della polizza fideiussoria qui ancora in contestazione.

Il terzo motivo, inoltre, e ciò in via conclusiva sul punto, nella parte in cui muove censura ai sensi del n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. in quanto gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle due fasi di merito sono pressoché coincidenti.

Il motivo, laddove accenna la questione relativa alla nullità derivante dall'adozione dei moduli ABI ([OSCURATO:PERSONA]), sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi (udienza pubblica del 23/11/2021, successiva alla data di deliberazione della presente sentenza), è inammissibile, in quanto non risulta che la questione sia stata posta adeguatamente sin dalle fasi di merito.

Il terzo motivo, come risulta dalla sua stessa intitolazione, sopra riportata, pone questione di fatto, ossia di omesso esame, e ciò mediante il richiamo al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ma è del tutto inammissibile, atteso che non evidenzia alcun fatto di cui sia stato effettivamente pretermessa la disamina dai giudici di merito, che hanno anzi valutato in modo identico i fatti e si colloca, pertanto, del tutto al di fuori del perimetro applicativo dell'omesso esame di fatto decisivo come risultante dalla giurisprudenza nomofilattica formatasi successivamente alla modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Sez.

U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 - 01).

Sul punto deve pure ritenersi inammissibile la censura riguardante la mancata deduzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di controcrediti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Comune di Padula, in quanto detti crediti ricadevano nell'ambito dell'oggetto del cd. rapporto principale, vedente, come accennato, tra Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle la [OSCURATO:SOCIETA]. e il detto ente pubblico, e, quindi, erano inopponibili dalla compagnia assicuratrice (anche in considerazione della circostanza che verosimilmente essi non erano stati ancora accertati in primo grado, al momento dell'escussione della polizza e fermo restando che la compagnia assicuratrice era tenuta al pagamento anche in pendenza di gravarne), come pure la doglianza relativa alla circostanza della mancata e adeguata chiamata in causa, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sempre in considerazione della inopponibilità, in quel giudizio di escussione della garanzia da parte del Comune di Padula, dei fatti attinent al rapporto principale tra il detto Comune e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quarto motivo, vertente sulla qualificazione del contratto, che i giudici di merito hanno ritenuto essere un contratto autonomo di garanzia (Garatievertrag) è inammissibile in quanto non evidenzia quali norme di ermeneutica contrattuale sarebbero state violate dalla Corte territoriale nell'interpretazione/qualificazione del contratto (e per vero neppure dall'intitolazione del motivo risulta che vi sia un richiamo agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ.).

La qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia è stata correttamente effettuata dai giudici del merito, ai quali competeva il relativo accertamento,, avendo essi preso in esame le clausole contrattuali regolanti l'escussione a prima o semplice richiesta e la preclusione, per la società garante, all'opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto principale, ossia quello tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Comune di Padula.

La qualificazione del contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli odierni ricorrenti è, inoltre, coerente con la ricostruzione del contratto autonomo di garanzia offerta da questa Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, sin da oltre un decennio (Sez.

U. n.03947 Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle ta. 4k'St ,111k,44,/g del 18/02/2010 Rv. 611834 - 01), che i giudici dell'impugnazione di merito hanno richiamato in motivazione (più di recente si veda, sulla stessa scia della richiamata Sez.

U del 2010, Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 -

01. Il quinto motivo verte unicamente sulla regolazione delle spese.

Esso è meramente apodittico e quindi inammissibile, in quanto afferma soltanto che l'applicazione degli artt. 91 e 92 codice di rito sarebbe errata in quanto gli appellanti sono stati condannati alla rifusione integrale delle spese nonostante l'esito parzialmente positivo dell'impugnazione.

Il mezzo è inammissibile sia in quanto il giudice dell'impugnazione di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, potendo la relativa statuizione essere censurata soltanto se avesse posto le spese integralmente a carico della parte integralmente vincitrice, il che non è, nella specie, sia, in quanto la prospettazione del motivo è del tutto carente in punto di specifica indicazione dei parametri del d.m. n. 55 del 10/03/2014 che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale si con riferimento alla regolazione delle spese di primo grado che di quelle d'appello.

Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile.

Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Sez.

U.del 20/02/2020 n. 04315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA].

U n. 24245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) — della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del' d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16 novembre 20

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
NZA sul ricorso n. 2803/2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante in carica, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, alla via Oslavia n. 28, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che li rappresenta e difende unitamente aan avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., in persona dell'amministratore in carica, elettivamente domiciliato in Roma, alla via [OSCURATO:PERSONA] n. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] - controricorrente - avverso la sentenza n. 4079/2018 della CORTE d'APPELLO di ROMA, depositata il 13/06/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/11/2021 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA], osserva quanto segue. [OSCURATO:PERSONA] La Corte di Appello di Roma, con sentenza n. 4079 del 13/06/2018, ha rigettato l'impugnazione proposta dalla S.r.l. [OSCURATO:PERSONA], quale debitrice principale in relazione a polizza fideiussoria, in favore del Comune di Padula, e da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] quali coobbligati di polizza, avverso la sentenza del Tribunale della stessa sede, di rigetto dell'opposizione avverso il decreto ingiuntivo ottenuto dalla [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. nei confronti dei suddetti per la somma di oltre settantatrennila euro (C 73.727,59), oltre interessi e spese. L'ingiunzione era stata emanata a seguito dell'escussione della garanzia prestata dalla compagnia assicuratrice, in favore del Comune di Padula in relazione a contratto di appalto, tra l'ente pubblico territoriale e la detta società [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. (ora S.r.l.), con conseguente sorgere dell'obbligazione di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali controgaranti o coobbligati di polizza. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e i Mazzitelli e il [OSCURATO:PERSONA] propongono ricorso, affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] l'adunanza camerale del [OSCURATO:DATA_NASCITA], fissata ai sensi dell'art. 380 bis.1 cod. proc. civ. [come inserito dal comma 1, lett. f), dell'art. 1 bis d.l. 31 agosto 2016, n. 168, conv. con modif. dalla I. 25 ottobre 2016, n. 197], il Pubblico Ministero non deposita conclusioni scritte ed entrambe le parti depositano memoria in ambito telematico (PCT). Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle /411111111le ntzg 0>V4n4 :2~ [OSCURATO:PERSONA] I motivi di ricorso censurano come segue la sentenza della Corte di Appello di Roma. Il primo motivo propone censura di violazione e falsa applicazione, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ. delle norme di diritto in tema di competenza territoriale e in particolare con riguardo all'art. 1341 cod. civ. laddove la Corte di Appello di Roma ha ritenuto approvata specificamente in forma scritta sia dal contraente principale [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. che dai contro garanti, o coobbligati di polizza [OSCURATO:PERSONA]Mazzitelli, la clausola che prevede la deroga alla competenza territoriale in favore del foro di Roma. Il secondo motivo deduce, ai sensi dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in tema di nullità, con riferimento alla clausola contrattuale denominata «appendice per dichiarazione di fideiussione» per carenza dell'oggetto e indeterminatezza della clausola e delle condizioni essenziali del negozio, in relazione agli artt. 1325 e 1936 cod. civ. e 116 cod. proc. civ., nonché degli artt. 1938 e 1957 cod. civ. e «travisamento e erroneo apprezzamento della prova documentale costituita dall'atto separato denominato «appendice per dichiarazione di fideiussione». Il terzo motivo deduce violazione di cui all'art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ. per «travisamento e erroneo apprezzamento delle prove, laddove la Corte di Appello di Roma non ritenendo sussistenti i caratteri dell'abusività della richiesta di escussione della polizza, è pervenuta all'affermazione, su un punto decisivo della controversia, inconciliabile con quanto contenuto nei documenti allegati agli atti e contraddetta da specifici atti processuali» Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle 1411 11. , 0"/44‘10tAbigh/(; 9 ALI Il quarto mezzo deduce censura di violazione e falsa applicazione delle norme di diritto in materia di polizza fideiussoria e in particolare degli artt. 1936 e segg. cod. civ., avendo la Corte territoriale erroneamente qualificato il contratto come autonomo di garanzia anziché come fideiussione vera e propria e ciò sulla base di un'errata interpretazione delle clausole nn. 5 e 7 della polizza, in tal modo consentendo l'escussione a semplice richiesta e senza possibilità di opporre eccezioni. Il quinto, e ultimo, motivo deduce violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ., per avere la Corte territoriale condannato essi appellanti all'integrale pagamento delle spese di lite della fase nonostante l'esito per essi parzialmente favorevole dell'impugnazione. Il primo motivo è inammissibile. La Corte territoriale ha, coerentemente con la decisione del primo giudice, ritenuta validamente derogata la competenza territoriale in forza delle specifiche previsioni contrattuali nonché in applicazione degli artt. 1182, comma 3, cod. civ. e 20 cod. proc. civ., con riferimento specifico alla posizione della [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., quale creditore delle prestazione. È, invero, incontestato che la compagnia assicuratrice, o quantomeno la sua filiale stipulante la polizza, ha sede in Roma e che il contratto intercorso tra le parti, all'art. 10 prevede che per i rapporti tra la società assicuratrice e la ditta obbligata di polizza il foro competente, a scelta della parte attrice, è quello del luogo ove ha sede la direzione della società ovvero quello del luogo ove ha sede l'agenzia emittente la polizza. Il testo contrattuale è inequivoco e, peraltro, come affermato in controricorso, senza che vi sia stata adeguata contestazione in sede di memoria, la clausola è stata sottoscritta specificamente in forma scritta sia dal legale Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle lìt 411111n tqt ',09.1429 rappresentante della [OSCURATO:PERSONA] che dai coobligati [OSCURATO:PERSONA]Mazzitelli, ai sensi dell'art. 1341, comma 2, cod. civ. Le deduzioni avanzate dai ricorrenti sul punto della mancata specifica sottoscrizione, oltre che disattese in fatto da entrambi i giudici di merito, non risultano adeguatamente proposte in diritto in questa sede di legittimità. La competenza territoriale del Tribunale, e quindi della Corte di Appello di Roma sarebbe, peraltro stata comunque correttamente affermata in applicazione del disposto degli artt. 1182, comma 3, cod. civ. e 20 cod. proc. civ. posto che per le obbligazioni aventi ad oggetto somme di denaro il giudice competente è quello del luogo dove la prestazione deve essere eseguita, ossia quello del domicilio del creditore. Il punto era stato ritenuto assorbito dalla sentenza di appello pur essendovi statuizione espressa della sentenza di primo grado e non è stato nuovamente messo in discussione in fase di appello e in questa sede di legittimità. Il motivo, inoltre, prospetta, comunque in modo inadeguato, ossia in carenza di adeguata specificità, più che la mancanza di un segno grafico di firma riconducibile ai controgaranti un vizio del consenso, sotto forma di errore di interpretazione del testo contrattuale, laddove esso prevede la deroga alla competenza territoriale. Il secondo motivo proposto per art. :360, comma 1, nn. 3 e 5 cod. proc. civ., sulla mancata adeguata individuazione dell'oggetto del contratto è pure inammissibile, in quanto sia in primo che in secondo grado è stato esattamente affermato dai giudici del merito che l'oggetto del contratto poteva essere adeguatamente individuato, o comunque fosse individuabile ai sensi dell'art. 1346 cod. civ. L'individuazione dell'oggetto, peraltro, costituisce questione di fatto, adeguatamente risolta nelle fasi di merito senza che e censure mosse in questa sede vanifichino il detto accertamento, e comunque è stato Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle /4_g_ba,k affermato dai giudici di merito che esso risultava adeguatamente individuabile, mediante rinvio ad altro testo contrattuale (polizza n. 75837), noto ad entrambe le parti della polizza fideiussoria qui ancora in contestazione. Il terzo motivo, inoltre, e ciò in via conclusiva sul punto, nella parte in cui muove censura ai sensi del n. 5 del comma 1 dell'art. 360 cod. proc. civ. è inammissibile, ai sensi dell'art. 348 ter, comma 5, cod. proc. civ. in quanto gli accertamenti di fatto compiuti dai giudici delle due fasi di merito sono pressoché coincidenti. Il motivo, laddove accenna la questione relativa alla nullità derivante dall'adozione dei moduli ABI ([OSCURATO:PERSONA]), sulla quale le Sezioni Unite di questa Corte sono state chiamate a pronunciarsi (udienza pubblica del 23/11/2021, successiva alla data di deliberazione della presente sentenza), è inammissibile, in quanto non risulta che la questione sia stata posta adeguatamente sin dalle fasi di merito. Il terzo motivo, come risulta dalla sua stessa intitolazione, sopra riportata, pone questione di fatto, ossia di omesso esame, e ciò mediante il richiamo al parametro di cui al n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., ma è del tutto inammissibile, atteso che non evidenzia alcun fatto di cui sia stato effettivamente pretermessa la disamina dai giudici di merito, che hanno anzi valutato in modo identico i fatti e si colloca, pertanto, del tutto al di fuori del perimetro applicativo dell'omesso esame di fatto decisivo come risultante dalla giurisprudenza nomofilattica formatasi successivamente alla modifica del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. (Sez. U n. 08053 del 07/04/2014 Rv. 629831 - 01). Sul punto deve pure ritenersi inammissibile la censura riguardante la mancata deduzione, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., di controcrediti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. nei confronti del Comune di Padula, in quanto detti crediti ricadevano nell'ambito dell'oggetto del cd. rapporto principale, vedente, come accennato, tra Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle la [OSCURATO:SOCIETA]. e il detto ente pubblico, e, quindi, erano inopponibili dalla compagnia assicuratrice (anche in considerazione della circostanza che verosimilmente essi non erano stati ancora accertati in primo grado, al momento dell'escussione della polizza e fermo restando che la compagnia assicuratrice era tenuta al pagamento anche in pendenza di gravarne), come pure la doglianza relativa alla circostanza della mancata e adeguata chiamata in causa, da parte della [OSCURATO:SOCIETA]., della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. dinanzi al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], sempre in considerazione della inopponibilità, in quel giudizio di escussione della garanzia da parte del Comune di Padula, dei fatti attinent al rapporto principale tra il detto Comune e la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] quarto motivo, vertente sulla qualificazione del contratto, che i giudici di merito hanno ritenuto essere un contratto autonomo di garanzia (Garatievertrag) è inammissibile in quanto non evidenzia quali norme di ermeneutica contrattuale sarebbero state violate dalla Corte territoriale nell'interpretazione/qualificazione del contratto (e per vero neppure dall'intitolazione del motivo risulta che vi sia un richiamo agli artt. 1362 e segg. cod. proc. civ.). La qualificazione del negozio quale contratto autonomo di garanzia è stata correttamente effettuata dai giudici del merito, ai quali competeva il relativo accertamento,, avendo essi preso in esame le clausole contrattuali regolanti l'escussione a prima o semplice richiesta e la preclusione, per la società garante, all'opponibilità di eccezioni concernenti il rapporto principale, ossia quello tra la [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. e il Comune di Padula. La qualificazione del contratto intercorso tra [OSCURATO:SOCIETA]. e gli odierni ricorrenti è, inoltre, coerente con la ricostruzione del contratto autonomo di garanzia offerta da questa Corte di legittimità, nella sua massima espressione nomofilattica, sin da oltre un decennio (Sez. U. n.03947 Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. Valle ta. 4k'St ,111k,44,/g del 18/02/2010 Rv. 611834 - 01), che i giudici dell'impugnazione di merito hanno richiamato in motivazione (più di recente si veda, sulla stessa scia della richiamata Sez. U del 2010, Cass. n. 30509 del 22/11/2019 Rv. 655839 - 01. Il quinto motivo verte unicamente sulla regolazione delle spese. Esso è meramente apodittico e quindi inammissibile, in quanto afferma soltanto che l'applicazione degli artt. 91 e 92 codice di rito sarebbe errata in quanto gli appellanti sono stati condannati alla rifusione integrale delle spese nonostante l'esito parzialmente positivo dell'impugnazione. Il mezzo è inammissibile sia in quanto il giudice dell'impugnazione di merito ha correttamente applicato il criterio della soccombenza, potendo la relativa statuizione essere censurata soltanto se avesse posto le spese integralmente a carico della parte integralmente vincitrice, il che non è, nella specie, sia, in quanto la prospettazione del motivo è del tutto carente in punto di specifica indicazione dei parametri del d.m. n. 55 del 10/03/2014 che sarebbero stati violati dalla Corte territoriale si con riferimento alla regolazione delle spese di primo grado che di quelle d'appello. Il ricorso deve, conclusivamente, essere dichiarato inammissibile. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Infine, poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è dichiarato inammissibile, sussistono i presupposti processuali (a tanto limitandosi la declaratoria di questa Corte Sez. U.del 20/02/2020 n. 04315) per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge n. 228 del 2012, che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 del testo unico di cui al n. 115 del 2002 (e mancando la possibilità di valutazioni discrezionali: tra le prime: Cass. n. 05955 del 14/03/2014; tra le innumerevoli altre successive: Ad. 16/11/2021 CC R.G.N. 2803/2019; estensore: C. [OSCURATO:PERSONA]. U n. 24245 del [OSCURATO:DATA_NASCITA]) — della sussistenza dell'obbligo di versamento, in capo a parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per la stessa impugnazione. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso; condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 6.200,00 oltre euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater del' d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Corte di Cassazione, sezione III civile, in data 16 novembre 20
Decreto Cassazione n. 02473/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris