CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 marzo 2023
Cassazione n. 16194/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/09/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Genova ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], condannati alla pena di mesi 10 ed euro 1.200,00 di multa ciascuno per il reato di cui agli artt. 99 comma 4 e 110 cod. pen. e 73, comma 5, del d.P.R. 309/19. Rilevato che i tre motivi di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con i quali si deduce vizio di motivazione in relazione alla mancata disapplicazione della recidiva, alla determinazione della pena ed alla misura dell'espulsione, sono inammissibili perché riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr pag 2 della sentenza impugnata); Rilevato che il motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con il quale si deduce vizio di motivazione in relazione alla sussistenza della recidiva, è inammissibile perché del tutto generico; Rilevato che, pertanto, i ricorsi devono essere dichiarato inammissibili, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione dei ricorsi. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 3 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ente