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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 31441/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31186-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 297/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Ric. 2020 n. 31186 sez.

MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 31486/2020 [OSCURATO:SOCIETA]. c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità per il Comune di Castellamonte (TO), ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte n. 297/7/2020 dep. il 18/05/2020 che, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) di avviso di accertamento per imposta pubblicità anno 2016 sui mezzi pubblicitari installati sulla cabina automatica per fototessere, ha rigettato l'appello della concessionaria, confermando la decisione di prime cure.

La CTP aveva accolto il ricorso della società contribuente, sul presupposto che i mezzi pubblicitari oggetto di accertamento fossero riconducibili alla nozione di insegna di esercizio.

La CTR ha confermato la decisione, statuendo che "i cartelli e cassonetti di misure entro i 5 metri assolvono principalmente la funzione di insegna, che non si rilevano norme quanto a tassazione né risultano agli atti elementi di distinzioni tra insegna e pubblicità, la Commissione per quanto evidenziato respinge l'appello del concessionario".

La società [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce con controricorso.

Considerato che:

1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto contestato, la ricorrente ha dedotto una violazione di legge e non già una valutazione di merito, richiedendo la corretta applicazione dell'art. 17 comma 1 bis d.lgs. 507/1993 asseritamente falsamente interpretato dalla CTR.

2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis.

D.Igs. n. 507/1993, per avere la CTR esteso l'esenzione tributaria, prevista a favore delle sole insegne di esercizio installate nella sede dell'attività, ai mezzi pubblicitari apposti sulle cabine automatiche distributrici di fototessere. i

3. La censura è fondata e merita accoglimento, in conformità a principi già espressi dalla Corte (cfr. Cass. nn. 32086/2019, 29086/2018, 13023/2015, 27497/2014), a cui il Collegio ritiene di dare continuità.

Invero, in base all'art. 17, comma 1 bis "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

I comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente".

Nel caso di specie, deve essere esclusa l'applicabilità della norma in esame in quanto la cabina fotografica automatica (assimilabile a distributore automatico di cibi e bevande), sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari, non può essere identificata come sede dell'Impresa, essendo la ricorrente una Società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti (cfr. Cass. n. Sez. 6 - 5, n. 29621 del 2021, fra le stesse parti).

4. Evidenziato, inoltre, che il concetto civilistico di sede, nel caso in esame, deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede, in quanto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis prevede, per quanto qui rileva, che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati", ed escluso - ciò risultando d'intuitiva evidenza - che il distributore automatico di cibi o bevande o altri servizi (come le cabine fotografiche automatiche di cui si discute) possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e ritenuto che neppure possa ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, è decisivo, allora, nell'escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede, il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, menzionato art. 17, comma 1 bis che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., ex multís, Cass.n. 32086/2019; Cass. n. 2915/2013; Cass. 7783/2019).

5. Il ricorso va conseguentemente accolto.

Non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente.

Preso atto che l'orientamento di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo; considerate le sentenze emesse dalla Stessa, prima della proposizione del ricorso per cassazione (v.

Cass. n. Sez. 6 - 5, n. 29621 del 2021), si ritiene opportuno compensare le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente.

Spese di merito compensate; spese legittimità liquidate in C. 510,00 oltre C. 200 per esb

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 31186-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], già [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende; - controricorrente - avverso la sentenza n. 297/7/2020 della [OSCURATO:PERSONA] del PIEMONTE, depositata il 18/05/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 28/09/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 31186 sez. MT - ud. 28-09-2022 -2- Rg n. 31486/2020 [OSCURATO:SOCIETA]. c/ [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] che: [OSCURATO:SOCIETA]., concessionaria del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta comunale di pubblicità per il Comune di Castellamonte (TO), ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Piemonte n. 297/7/2020 dep. il 18/05/2020 che, in controversia su impugnazione da parte di [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.) di avviso di accertamento per imposta pubblicità anno 2016 sui mezzi pubblicitari installati sulla cabina automatica per fototessere, ha rigettato l'appello della concessionaria, confermando la decisione di prime cure. La CTP aveva accolto il ricorso della società contribuente, sul presupposto che i mezzi pubblicitari oggetto di accertamento fossero riconducibili alla nozione di insegna di esercizio. La CTR ha confermato la decisione, statuendo che "i cartelli e cassonetti di misure entro i 5 metri assolvono principalmente la funzione di insegna, che non si rilevano norme quanto a tassazione né risultano agli atti elementi di distinzioni tra insegna e pubblicità, la Commissione per quanto evidenziato respinge l'appello del concessionario". La società [OSCURATO:SOCIETA]. si costituisce con controricorso. Considerato che: 1. Preliminarmente vanno respinte le eccezioni di inammissibilità del ricorso, in quanto, contrariamente a quanto contestato, la ricorrente ha dedotto una violazione di legge e non già una valutazione di merito, richiedendo la corretta applicazione dell'art. 17 comma 1 bis d.lgs. 507/1993 asseritamente falsamente interpretato dalla CTR. 2. Con l'unico motivo del ricorso si deduce, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione dell'art. 17, comma 1-bis. D.Igs. n. 507/1993, per avere la CTR esteso l'esenzione tributaria, prevista a favore delle sole insegne di esercizio installate nella sede dell'attività, ai mezzi pubblicitari apposti sulle cabine automatiche distributrici di fototessere. i 3. La censura è fondata e merita accoglimento, in conformità a principi già espressi dalla Corte (cfr. Cass. nn. 32086/2019, 29086/2018, 13023/2015, 27497/2014), a cui il Collegio ritiene di dare continuità. Invero, in base all'art. 17, comma 1 bis "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati. I comuni, con regolamento adottato ai sensi del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 52 possono prevedere l'esenzione dal pagamento dell'imposta per le insegne di esercizio anche di superficie complessiva superiore al limite di cui al periodo precedente". Nel caso di specie, deve essere esclusa l'applicabilità della norma in esame in quanto la cabina fotografica automatica (assimilabile a distributore automatico di cibi e bevande), sulla quale erano posti i pannelli pubblicitari, non può essere identificata come sede dell'Impresa, essendo la ricorrente una Società di capitali, e pertanto per sede effettiva deve intendersi il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'Ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti (cfr. Cass. n. Sez. 6 - 5, n. 29621 del 2021, fra le stesse parti). 4. Evidenziato, inoltre, che il concetto civilistico di sede, nel caso in esame, deve essere coordinato con la norma fiscale della cui applicazione si controverte in questa sede, in quanto il D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 17, comma 1 bis prevede, per quanto qui rileva, che "l'imposta non è dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a cinque metri quadrati", ed escluso - ciò risultando d'intuitiva evidenza - che il distributore automatico di cibi o bevande o altri servizi (come le cabine fotografiche automatiche di cui si discute) possa ricondursi al concetto tanto di sede legale quanto di quella effettiva di esercizio dell'attività sociale come sopra richiamati, e ritenuto che neppure possa ipotizzarsi un rapporto pertinenziale con la sede della società, in ragione dell'ampia diffusione territoriale che impedisce a monte la stessa configurabilità di un rapporto durevole di servizio del singolo distributore alla sede sociale, è decisivo, allora, nell'escludere che al punto automatico di esercizio possa attribuirsi la qualificazione di sede, il rilievo che tale concetto viene a costituire nella fattispecie in esame il presupposto per l'applicazione di norma, quale il D.Lgs. n. 507 del 1993, menzionato art. 17, comma 1 bis che prevede un'esenzione fiscale, come tale da ritenersi di stretta interpretazione (cfr., ex multís, Cass.n. 32086/2019; Cass. n. 2915/2013; Cass. 7783/2019). 5. Il ricorso va conseguentemente accolto. Non richiedendosi, per la risoluzione della controversia, alcun altro accertamento di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente. Preso atto che l'orientamento di questa Corte, in base al quale si è decisa la causa, si è consolidato successivamente alla proposizione del ricorso introduttivo; considerate le sentenze emesse dalla Stessa, prima della proposizione del ricorso per cassazione (v. Cass. n. Sez. 6 - 5, n. 29621 del 2021), si ritiene opportuno compensare le spese processuali delle fasi di merito, con condanna della controricorrente al pagamento delle spese del presente grado, con liquidazione come da dispositivo. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente. Spese di merito compensate; spese legittimità liquidate in C. 510,00 oltre C. 200 per esb
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