Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 11082/2026

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE -- 11082.Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3103/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - R.G.N. 37783/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per i reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MP.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per  i  reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in  favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE                   -- 11082.Composta da: [OSCURATO:PERSONA]            -  Presidente -        Ord. n. sez. 3103/2026 [OSCURATO:PERSONA]  - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA]                    -  Relatore -          R.G.N. 37783/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente         ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/07/2025 della CORTE APPELLO di MILANO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Milano, che ha sostanzialmente confermato la condanna pronunciata in primo grado per  i  reati di cui agli artt. 56, 624 e 625, n. 2 cod. pen. (riformandola solo in termini di trattamento sanzionatorio); - che l'unico motivo di ricorso - che lamenta vizio di motivazione quanto al riconoscimento dell'imputato - è generico perché in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata con il gravame, qualora risulti che la stessa sia stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata (cfr. pagg. 4 e 5 della sentenza impugnata) ed in assenza di deduzioni sulla decisività di quei rilievi, ove siano logicamente incompatibili con la decisione adottata; - che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in  favore della Cassa delle ammende.   P.Q.MP.Q.M
Sentenza Cassazione n. 11082/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris