CassazionedecretoSezione 3Decisione del 16 febbraio 2023
Cassazione n. 37514/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 16/02/2023 del GIP TRIBUNALE di FOGGIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, dottor [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Gip del Tribunale di Foggia ha convalidato il provvedimento emesso dal Questore di Foggia del 16/02/2023, che disponeva, nei confronti del ricorrente, il divieto di accesso agli impianti sportivi ove si svolgono competizioni di calcio, anche amichevoli, della durata di anni tre, nonché l'obbligo di presentazione presso il Comando della Stazione dei Carabinieri, prima e dopo ogni incontro agonistico disputato dalla squadra di calcio del(Avellino, della durata di anni uno. 2.Con unico motivo di ricorso, il ricorrente deduce violazione dell'art.6, comma 2 bis, L. 401/1989, avendo il giudice di merito disposto la convalida del provvedimento del Questore in data 16/02/2023, malgrado fosse decorso il termine di 48 ore decorrente dalla notifica del suddetto provvedimento all'interessato. Rappresenta che il provvedimento del Questore è stato notificato al ricorrente in data 13/02/2023 alle ore 11,15; che il pubblico ministero ha avanzato la richiesta di convalida in data 16/02/2023 alle ore 12,40, oltre il termine di 48 ore dalla data di notifica (la richiesta avrebbe dovuto essere avanzata entro le ore 11,15 del 15/02/2023); che, ciononostante, il Gip ha emesso l'ordinanza di convalida nella medesima giornata, in data 16/02/2023 alle ore 16,30. Ne segue che, non essendo stato correttamente esercitato il potere del PM di chiedere la convalida entre 48 ore dalla notifica del provvedimento, il Gip non avrebbe potuto legittimamente disporre la convalida e che da tale violazione la4 è derivata una grave compressione dei diritti alla difesa. Inoltre, evidenzia che la giurisprudenza ha riconosciuto, a garanzia dei diritti del destinatario del provvedimento, un ulteriore termine di 48 ore, decorrente dalla richiesta di convalida, al fine di consentire all'interessato di prendere visione degli atti depositati dal PM unitamente alla richiesta. Pertanto, anche sotto questo profilo e considerato che il PM non ha rispettato il termine di 48 decorrenti dalla notifica del provvedimento, essendo tale adempimento intervenuto all'ora 12,40 del giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA], la successiva convalida, occorsa lo stesso giorno della richiesta, prima che sia interamente decorso l'ulteriore termine dilatorio di 48 ore utilizzabile per prendere visione degli atti e per il deposito di note difensive da parte del soggetto destinatario del divieto e dell'obbligo di presentazione, è illegittima. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, con requisitoria scritta, ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato.Si evidenzia che, in tema di obbligo di presentazione presso gli uffici di polizia in concomitanza con lo svolgimento di manifestazioni agonistiche, e precisamente, in relazione al mancato rispetto, da parte del pubblico ministero, del termine di quarantotto ore dalla notifica del provvedimento del questore per la presentazione della richiesta di convalida, si condivide l'orientamento, ormai consolidato, maggioritario, nonché recentemente ribadito, secondo cui tale inosservanza non comporta di per sé l'inefficacia della misura, ove la convalida del giudice sia comunque intervenuta nel termine complessivo di 96 ore da detta notifica. Tale indirizzo valorizza il tenore letterale dell'art.6, comma terzo, legge n. 401 del 1989 secondo il quale le misure imposte dal questore cessano di avere efficacia soltanto "se il pubblico ministero con decreto motivato non avanza richiesta di convalida e se il giudice non dispone la convalida nelle 48 ore successive". La suddetta norma, utilizzando la congiunzione "e' il luogo della disgiuntiva "o" nella successione diacronica delle due frasi, indica in modo univoco che la perdita di inefficacia del provvedimento del questore è subordinata ad una valutazione globale dei termini, complessivi di ore 96 (48 più 48), decorrenti dalla notifica del provvedimento. Ne segue che il termine di decadenza dal potere di convalida è 96 ore, decorrente dalla notifica del provvedimento (Sez.3, n. 13543 del 07/12/2023; Sez. 3, n. 41170 del 21/09/2021, Rv. 282231; Sez.3, n.44431 del 09/11/2011). Si ritiene, quindi, non condivisibile, in quanto ormai superato, l'orientamento difforme minoritario richiamato dal ricorrente a supporto delle argomentazioni difensive (Sez. 3, n. 35979 del 25/01/2021, Rv. 282209; Sez. 3, n. 6224 del 06/11/2008, Rv. 242733). Ciò premesso, risulta dagli atti che la convalida è intervenuta il 16/02/2023 alle ore 16,30, dunque entro 96 ore dalla notifica del provvedimento, avvenuto in data 13/02/2023, alle ore 11,15, a nulla rilevando che la richiesta di convalida del PM non abbia rispettato il termine delle 48 ore dalla notifica. Nel caso in disamina, inoltre, si osserva che non si è verificata nessuna lesione dei diritti' di difesa e al contraddittorio, posto che il ricorrente ha inviato una memoria difensiva mediante pec in data 15/02/2023, dunque entro 48 dalla notifica del provvedimento e che dalla lettura dell'ordinanza impugnata si evince che le argomentazioni difensive sono state compiutamente esaminate dal giudice di merito, che ha dato atto non solo formalmente, ma anche sostanzialmente, nel corpo dell'iter motivazionale, degli argomenti sviluppati nelle deduzioni a difesa. 2. Il ricorso deve, dunque essere rigettato, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso all'udienza del 19 maggio 20