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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 8 marzo 2022

Cassazione n. 11643/2022

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10437-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 180/2020 della CORTE D'APPELLO di 'i GENOVA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

Rilevato che la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata in data 5/10/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha rigettato, confermando la sentenza del tribunale che ha ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte nell'anno indicato in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2011, l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (5/9/2017); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.).

Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la professionista non svolge attività difensiva.

La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio.

Considerato che: Ric. 2021 n. 10437 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione dell'art. 2, commi 26- 31, L. n.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 111/2011, in relazione agli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. ».

L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019).

Il motivo è inammissibile.

Con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento.

Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione Ric. 2021 n. 10437 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -3- dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo, considerato che l'appellata aveva provveduto alla regolare compilazione del quadro CM del modello unico 2012, destinato ai «redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui agli articoli 53 e 54 (già artt. 49 e 50) del d.p.r. numero 917/1986», indicandone sia l'importo sia la natura (vedi pagg. 7, in fine, e 8 della sentenza), ritenendo tale condotta incompatibile con un doloso occultamento del credito.

Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude.

E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v.

Cass. rir. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi).

L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v.

Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529).

Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva della parte intimata.

Ric. 2021 n. 10437 sez.

ML - ud. 08-03-2022 -4- Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2022.

Il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 10437-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l'[OSCURATO:PERSONA]'ISTITUTO, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D'ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso la sentenza n. 180/2020 della CORTE D'APPELLO di 'i GENOVA, depositata il 05/10/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Presidente [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che la Corte d'appello di Genova, con sentenza depositata in data 5/10/2020, decidendo sull'appello proposto dall'Inps, anche quale mandatario di [OSCURATO:SOCIETA]., contro la sentenza del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], lo ha rigettato, confermando la sentenza del tribunale che ha ritenuto prescritto il credito contributivo vantato dall'Inps nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], professionista iscritta alla gestione separata per le prestazioni libero professionali svolte nell'anno indicato in ricorso; a fondamento del decisum, la Corte d'appello ha ritenuto sussistente l'obbligo di iscrizione alla gestione separata del professionista iscritto ad altre forme di previdenza obbligatoria ma non iscritto alla cassa forense; ha ritenuto tuttavia che il credito previdenziale fosse prescritto perché, rispetto al termine fissato per il pagamento dei contributi relativi ai redditi prodotti nell'anno 2011, l'atto interruttivo della prescrizione si poneva in data successiva (5/9/2017); ha inoltre escluso che la mancata compilazione della dichiarazione dei redditi nella parte relativa ai proventi della attività (quadro RR del modello) potesse dar luogo ad un'ipotesi di sospensione della prescrizione per occultamento doloso del debito (art. 2941, n. 8, cod.civ.). Contro la sentenza l'INPS propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo; la professionista non svolge attività difensiva. La proposta del relatore è stata depositata ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ. ed è stata ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza in camera di consiglio. Considerato che: Ric. 2021 n. 10437 sez. ML - ud. 08-03-2022 -2- con l'unico motivo, formulato ai sensi dell'art. 360, comma 1, n.3 cod. proc. civ., si censura la sentenza per «Violazione dell'art. 2, commi 26- 31, L. n.335/1995, dell'art. 18, commi 1 e 2 D.L. n. 98/2011, conv. con modificazioni nella L. n. 111/2011, in relazione agli artt. 2935 e 2941, n.8, cod.civ. ». L'Inps assume che la Corte di appello sarebbe incorsa in errore di diritto, per non aver ritenuto sussistente una ipotesi di sospensione del termine di prescrizione a causa della mancata esposizione, all'interno della dichiarazione dei redditi, degli obblighi contributivi relativi alla gestione separata e connessi al lavoro autonomo, richiamando alcuni precedenti di questa Corte (Cass., n. 6677 del 2019; Cass., n. 16986 del 2019). Il motivo è inammissibile. Con riferimento al doloso occultamento, la Corte territoriale non è incorsa in alcuna violazione di legge ma, richiamando un consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. n. 17769/2015), e, quindi, esattamente interpretando applicando le norme di legge, ha ritenuto che l'impossibilità di far valere il diritto, alla quale l'art. 2935 cod. civ. attribuisce rilevanza di fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione, è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolino l'esercizio e non comprende anche gli impedimenti soggettivi o gli ostacoli di mero fatto, per i quali il successivo art. 2941 cod. civ. prevede solo specifiche e tassative ipotesi di sospensione, tra le quali, salva l'ipotesi di dolo prevista dal n. 8 del citato articolo, non rientra l'ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore del suo diritto, il dubbio soggettivo sull'esistenza di tale diritto, né il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento. Ha poi proceduto ad un accertamento di fatto, escludendo che la mancata compilazione del riquadro RR del modello della dichiarazione Ric. 2021 n. 10437 sez. ML - ud. 08-03-2022 -3- dei redditi costituisse, nella specie, una condotta intenzionalmente orientata ad occultare il preteso debito contributivo, considerato che l'appellata aveva provveduto alla regolare compilazione del quadro CM del modello unico 2012, destinato ai «redditi derivanti dall'esercizio di arti e professioni di cui agli articoli 53 e 54 (già artt. 49 e 50) del d.p.r. numero 917/1986», indicandone sia l'importo sia la natura (vedi pagg. 7, in fine, e 8 della sentenza), ritenendo tale condotta incompatibile con un doloso occultamento del credito. Le censure sollevate nel ricorso dall'Inps non investono in modo puntuale la motivazione espressa dalla corte territoriale, ma sono tutte volte ad affermare la sussistenza di una «presunzione di occultamento» derivante dall'omessa compilazione del quadro RR, situazione, invece, che questa Corte esclude. E' stato chiarito, infatti, come non sia predicabile «un automatismo [...] tra la mancata compilazione del quadro RR nella dichiarazione dei redditi e l'occultamento doloso del debito contributivo» (v. Cass. rir. 7254 del 2021; Cass. 35468/2021, e successive conformi). L'accertamento di un eventuale occultamento doloso del credito configura, infatti, un giudizio rimesso al giudice di merito (v., in motivazione, quanto affermato, tra l'altro, dalla stessa ordinanza nr. 6677 del 2019, richiamata in ricorso a fondamento delle censure) ed è, perciò, censurabile nei ristretti limiti tracciati da questa S.C. in relazione all'art. 360, comma 1, nr. 5 cod.proc.civ. (v. Cass., S.U. n. 5083 del 2014), qui non ritualmente prospettati (da ultimo, Cass.30/11/2021, n. 37529). Nessun provvedimento sulle spese deve essere adottato, in mancanza di attività difensiva della parte intimata. Ric. 2021 n. 10437 sez. ML - ud. 08-03-2022 -4- Sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un importo pari a quanto versato a titolo di contributo unificato (Cass. Sez.Un., 20/2/2020, n. 4315). P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del D.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'INPS, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nell'adunanza camerale dell' 8 marzo 2022. Il
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