CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 27 novembre 2025
Cassazione n. 31942/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.10020/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dagli avvocati D'[OSCURATO:PERSONA] e D'[OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale in atti. -RICORRENTE- contro [OSCURATO:PERSONA] S.R.L., rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] eGARGIULO GAETANO, con domicilio digitale in atti. -CONTRORICORRENTE- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di NAPOLI n. 1097/2023 depositata il 13/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza n. 2976/2020 il T ribunale di Napoli ha respinto l'opposizione della T eatro Troisi s . r . l . avverso l'ingiunzione di pagamento emessa in favore di Silvano M ele quale cessionario del credito cedutogli d e l la [OSCURATO:PERSONA] e Costruzioni e documentat o dalla fatturan. 14/201, per complessivi euro 6.180,06. La sentenza è stata riformata dalla Corte d’appello secondo cui il credito era stato contestato dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. e d era indimostrato, essendo insufficiente la sola fattura commerciale depositata in giudizio, osservando che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto far valere la garanzia nei confronti della cedente ai sensi dell'articolo 1266 c.c. o proporre domanda riconvenzionale per ottenere il pagamento delle prestazioni eseguite personalmente, nulla potendo pretendere nellaqualità di cessionario del credito. La cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Napoli è chiesta daSilvano Mele con ricorso in cinque motivi, cui ha resistito con controricorso la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] prossimità dell’adunanza camerale le parti hanno depositato memorieex art. 380 bis 1 c.p.c.. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo deduce la violazione degli artt. 342 , comma secondo, nn. 1 e 2, 346 c.p.c. e l’omesso esame delle eccezioni proposte dall’appellato, con cui erano state dedotte l’intervenuta rinuncia di tutte le questioni sollevate in primo grado poiché non riproposte ai sensi dell’art. 346 c.p.c. e l 'inammissibilità dell'impugnazione per la mancata indicazione delle ragioni del gravamee delle parti della pronunc ia di cui si intendeva ottenere la riforma. Il motivo è infondato. Il vizio di omessa pronuncia può configurarsi solo rispetto alle eccezioni e alle domande di merito (o i motivi di gravame), non per le violazioni meramente processuali (Cass. 26913/2024; Cass.15613/2021; Cass. 25154/2018) e non si configura in caso di pronuncia implicita di rigetto (Cass. 12131/2021; Cass.24953/2020), quale effetto dell’esame del merito della lite(Cass.29191/2017; Cass. 5351/2007). [OSCURATO:PERSONA] aveva eccepito in appello che [OSCURATO:PERSONA] non era iscritto nell’albo dei geometri, sostenendo che il tribunale non aveva tenuto conto delle contestazioni del credito, unico profilo valorizzato dall a Corte di appello che , riesaminati gli atti di primo grado, ha ritenuto carente la prova del credito ceduto, definendo la causa nei limiti delle questioni devolutegli con il gravame, non sulla base di contestazioni non riproposte in secondo grado. Il giudizio di ammissibilità dell’appello è implicito nell a pronuncia di accoglimento del gravame ; l’impugnazione rispondeva ai requisiti di specificità prescritti dall’art. 342 c.p.c., non occorrendo ulteriori formalità né , in particolare , l’individuazione delle parti della sentenza che si intendevano censurare, la formulazione di uno schemadi decisione, né una più compi u ta illustrazione dell e ragioni di dissenso, sufficientemente argomentate (Cass. SU 27199/2017). 2. Il secondo motivo deduce la falsa applicazione degli artt.1260, 1266 c.c., 1655 e 1703 e ss.c.c. Sostiene il ricorrente che , sebbene il credito ceduto scaturi sse dal rapporto di appalto tra la società opponente e l’imp r esa [OSCURATO:PERSONA], la cessione del credito aveva determinato la costituzione di un rapporto autonomo tra cessiona rio e ceduto, non potendo quest’ultimo soll evare le eccezioni di nullità o annullamento dell’appalto, né pretesi vizi e/o inadempienze della CoresCostruzioni. Il terzo motivo denuncia la falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del d . l gs. 494/ 19 96 e del d.lgs. 81/ 20 08 , per aver la Corte affermato che la [OSCURATO:PERSONA] sin dalle battute iniziali del giudizio aveva eccepito la inesistenza del credito ceduto, omettendo di rilevare che l’opponente non aveva contestato il rapporto nascente dall’appalto, né il contratto di cessione, ma solo il quantum della domanda. Si sostiene che la ceduta non aveva titolo per opporre l’eccezione di inesatto adempimentoe che il credito si fondava non sulla fattura commerciale, ma sul negozio di cessione, che non era contestato. I due motivi sono infondati. La cessione del credito ha un effetto più circoscritto della cess ione del contratto, poiché ha ad oggetto solo il credito di cui è titolare il cedente in base ad un precedente rapporto e che produce, rispetto a tale diritto, uno sdoppiamento fra la titolarità del contratto, che resta all'originario creditore-cedente, e l'esercizio del diritto , che è trasferito al cessionario. Quest’ultimo acquista i soli diritti volti alla realizzazione del credito ceduto e, quindi, le garanzie reali e personali, i vari accessori e le azioni di adempimento della prestazione , non anche le azioni nascenti dal precedente contratto, fra cui quella di risoluzione per inadempimento, che scaturiscono dalla titolarità del negozio, che continua ad appartenere al cedente anche dopo la cessione del credito(Cass. 776/1967; Cass. 17727/2018; Cass. 8579/2024). Il debitore ceduto , avendo interesse a compiere un efficace pagamento liberatorio, può contestare , riguardo a i rapporti tra cedente e cessionario, solo l'esistenza e la validità estrinseca e formale della cessione, specie quando questa gli sia stata notificata dal solo cessionario (Cass. 8145/2009; Cass. 13691/2012) e , tuttavia, egli resta obbligato verso il cessionario nei limiti in cui lo era nei confronti del creditore originario e può opporre tutte le eccezioni di cui avrebbe potuto avvalersi nei rappo r ti con il cedente, sia attinenti alla validità del titolo costitutivo del credito, sia relative ai fatti modificativi ed estintivi del rapporto anteriori alla cessione od anche posteriori al trasferimento, ma anteriori all'accettazione della cessione o alla sua notifica o alla sua conoscenza di fatto (Cass. 575/2001; Cass. 8485/1999 ; Cass.8373/2009; Cass. 5998/2007). [OSCURATO:PERSONA] T ro i si s.r.l. poteva – quindi – contestare la stessa esistenza del credito, la totale carenza di prova del credito, le plurime inadempienze dell’impresa cedente e il pagamento liberatorio eseguito prima della notifica della cessione, efficace verso il cessionario ai sensi dell’art. 1264 c.c. La sentenza è conforme agli insegnamenti di questa Corte anche riguardo alla valenza della fattura commerciale, unico elemento volto a dimostrare l’esistenza del credito. Essa, riguardo alla sua formazione unilaterale ed alla funzione di far risultare elementi relativi all'esecuzione di un contratto, si inquadra fra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, sicché, quando tale rapporto sia contestato, pur non potendo costituire elemento di prova delle prestazioni eseguite, è valorizzabile solo come indizio, la cui valutazione compete al giudice di merito (Cass.299/2016; Cass. 15383/2010). 3. Il quarto motivo denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c. , lamentando che la Corte di merito , senza tener conto della documentazione prodotta in giudizio, abbia dato rilievo alla mancata iscrizione del ricorrente nell’albo dei geometri, in contrasto con la pronuncia di primo grado che, con statuizione passata in giudicato, aveva ritenuto necessaria l’iscrizione solo per le attivitàdi progettazione e di coordina mento nella fase esecutiva delle opere, diverse da quelle oggetto di causa. Il motivo è inammissibile. La Corte di merito ha respinto la domanda per carenza di prova dell’esistenza del creditoceduto. Le ulteriori argomentazioni, riguardo alla necessità che il ricorrente fosse iscritto nell’albo dei geometri , appaiono svolte p e r completezza della motivazione, sono insuscettibili di passare in giudicato e non possono essere oggetto di ricorso per cassazione per difetto di interesse (Cass. 18429/2022; 8755/2018; Cass.23635/2010; Cass. 24591/2005). 4. Il quinto motivo denuncia la falsa applicazione degli artt. 91 e 94 c.p.c., sostenendo che la Corte di merito, essendo fondata la domanda di pagamento, avrebbe dovuto condannare la società al pagamento delle spese. Il motivo è inammissibile poiché implica la soccombenza della [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. che è stata esclusa dal giudice di appello , con pronuncia che trova conferma in questa sede di legittimità. Il ricorso è respinto con aggravio delle spese processuali. Si dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrent e , di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, pari ad € 3.000,00, di cui 200,00 per esborsi, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese generali in misura del 15%, nonché di € 8.000,00 ai sensi dell’art. 96, comma 3, c.p.c. Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater D.P.R. n. 115/02, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Seconda se