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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 2 maggio 2023

Cassazione n. 23460/2023

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 16/07/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale.

Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, 194 e 641 cod. pen. (primo motivo) ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 n. 4 e 133 cod. pen. (secondo e terzo motivo), sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confrontol(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni dei testi escussi, logiche e coerenti, riscontrate pienamente dagli accertamenti svolti sull'utenza intestata al Telesca, che hanno comprovato il preordinato proposito del medesimo di ottenere la merce ordinata senza pagamento del corrispettivo, rendendosi peraltro irreperibile; si veda, infine, pag. 5 della sentenza in punto di congruità della pena inflitta, assolutamente mite se parametrata alla personalità dell'imputato, a cui sono state già concesse benevolmente le circostanze generiche e non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; nondimeno, il danno di ben 934,51 C arrecato alla parte offesa appare correttamente di entità economica apprezzabile, con conseguente congrua esclusione della circostanza attenuante invocata di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che è configurabile solo in presenza di un danno di valore economico pressoché irrilevante, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 02/05/2023

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di POTENZAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Potenza, con sentenza emessa in data 01/06/2022, ha confermato la sentenza resa dal Tribunale di Potenza in data 16/07/2019 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di cui all'art. 641 cod. pen., con la recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale. Considerato che i motivi di ricorso, che contestano la manifesta illogicità della motivazione con riferimento agli artt. 192, 194 e 641 cod. pen. (primo motivo) ed il vizio motivazionale in relazione agli artt. 62 n. 4 e 133 cod. pen. (secondo e terzo motivo), sono inammissibili poiché tutti meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici di merito con il supporto di corretti argomenti giuridici, con cui il ricorrente oblitera il confrontol(si veda, in particolare, pag. 4 della sentenza impugnata in ordine al compendio probatorio gravante sul prevenuto, fondato sulle dichiarazioni dei testi escussi, logiche e coerenti, riscontrate pienamente dagli accertamenti svolti sull'utenza intestata al Telesca, che hanno comprovato il preordinato proposito del medesimo di ottenere la merce ordinata senza pagamento del corrispettivo, rendendosi peraltro irreperibile; si veda, infine, pag. 5 della sentenza in punto di congruità della pena inflitta, assolutamente mite se parametrata alla personalità dell'imputato, a cui sono state già concesse benevolmente le circostanze generiche e non è stato applicato alcun aumento di pena per la contestata recidiva specifica reiterata ed infraquinquennale; nondimeno, il danno di ben 934,51 C arrecato alla parte offesa appare correttamente di entità economica apprezzabile, con conseguente congrua esclusione della circostanza attenuante invocata di cui all'art. 62 n. 4 cod. pen., che è configurabile solo in presenza di un danno di valore economico pressoché irrilevante, come pure non ha mancato di rilevare la Corte territoriale a pagina 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 02/05/2023
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