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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 12794/2022

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la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da

1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]

2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 del Tribunale di Nuoro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] •

1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nuoro ha parzialmente riformato la sentenza del 20 settembre 2018 del Giudice di pace di Nuoro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia (capo a) e diffamazione (capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione (capo c) e li aveva condannati alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, ed alla rifusione delle spese processuali in favore della persona offesa costituitasi parte civile.

Il Tribunale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo b) e [OSCURATO:PERSONA] da quella di cui al capo c) e ha rideterminato la misura del risarcimento del danno per il capo a), il cui pagamento è stato posto a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], e le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti private; nel resto, è stata confermata la sentenza di primo grado.

2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi.

2.1. Con il primo motivo il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge dolendosi della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale ed in particolare della ritenuta attendibilità della persona offesa che, sulla base delle altre prove acquisite, doveva escludersi.

In ogni caso l'espressione «te la faremo pagare a caro prezzo», in quanto impersonale, era inidonea ad integrare il reato di minaccia, per il quale è necessario che il male prospettato alla persona offesa dipenda dalla volontà dell'agente.

2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado con le quali sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile.

La loro assoluzione imponeva la revoca di dette statuizioni. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile.

1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404).

Inoltre, questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747).

Peraltro, ai sensi dell'art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze pronunciate in grado di appello a seguito di impugnazione delle sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen..

Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso laddove il ricorrente si duole della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto attendibile la persona offesa.

Laddove, poi, il ricorrente sostiene che l'espressione «te la faremo pagare a caro prezzo» non integrerebbe una minaccia, il motivo è manifestamente infondato.

Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851).

Peraltro, l'espressione sopra riportata, utilizzando quale soggetto la prima persona plurale, esplicita chiaramente che il male minacciato dipende dalla volontà di chi detta frase ha pronunciato.

1.2. Quanto al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato, atteso che egli è stato condannato anche in grado di appello per il delitto di cui al capo a), cosicché, all'esito del giudizio, egli non può essere definito totalmente vittorioso ed in suo favore non può trovare applicazione il principio di diritto invocato.

2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato.

La predetta è stata assolta da tutte le imputazioni a lei contestate, cosicché la stessa è risultata integralmente vittoriosa all'esito del giudizio.

Ne consegue che la stessa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore della parte civile /e che il Tribunale avrebbe dovuto revocare nei suoi confronti la condanna contenuta nella sentenza del Giudice di pace.

Il Tribunale non ha esplicitamente revocato tale disposizione e /confermando le disposizioni della sentenza del Giudice di pace da esso non espressamente revocate o modificate ha implicitamente mantenuto detta disposizione.

Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della condanna, con la sentenza di primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, statuizione che elimina.

3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00.

Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasto soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge.

Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla conferma della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte c

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 2. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 12/12/2019 del Tribunale di Nuoro visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi; lette le richieste del difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per il rigetto dei ricorsi e la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ha fatto pervenire conclusioni scritte e nota spese; lette le richieste del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata perché il fatto non sussiste; [OSCURATO:PERSONA] • 1. Con la sentenza in epigrafe il Tribunale di Nuoro ha parzialmente riformato la sentenza del 20 settembre 2018 del Giudice di pace di Nuoro che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per i delitti di minaccia (capo a) e diffamazione (capo b) e di [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di diffamazione (capo c) e li aveva condannati alle pene di giustizia ed al risarcimento del danno, liquidato in sentenza, ed alla rifusione delle spese processuali in favore della persona offesa costituitasi parte civile. Il Tribunale ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dall'imputazione di cui al capo b) e [OSCURATO:PERSONA] da quella di cui al capo c) e ha rideterminato la misura del risarcimento del danno per il capo a), il cui pagamento è stato posto a carico del solo [OSCURATO:PERSONA], e le spese del grado di appello sono state compensate tra le parti private; nel resto, è stata confermata la sentenza di primo grado. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso Sebastiano e [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del loro difensore, chiedendone l'annullamento ed articolando due motivi. 2.1. Con il primo motivo il solo ricorrente [OSCURATO:PERSONA] lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge dolendosi della ricostruzione fattuale operata dal Tribunale ed in particolare della ritenuta attendibilità della persona offesa che, sulla base delle altre prove acquisite, doveva escludersi. In ogni caso l'espressione «te la faremo pagare a caro prezzo», in quanto impersonale, era inidonea ad integrare il reato di minaccia, per il quale è necessario che il male prospettato alla persona offesa dipenda dalla volontà dell'agente. 2.2. Con il secondo motivo i ricorrenti si dolgono della conferma delle statuizioni civili della sentenza di primo grado con le quali sono stati condannati alla rifusione delle spese processuali in favore della parte civile. La loro assoluzione imponeva la revoca di dette statuizioni. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è inammissibile. 1.1. Quanto al primo motivo di ricorso, deve osservarsi che il vizio di cui all'art. 606, comma 1, lett. b) cod. proc. pen. riguarda l'erronea interpretazione della legge penale sostanziale (ossia, la sua inosservanza), ovvero l'erronea applicazione della stessa al caso concreto (e, dunque, l'erronea qualificazione giuridica del fatto o la sussunzione del caso concreto sotto fattispecie astratta), e va tenuto distinto dalla deduzione di un'erronea applicazione della legge in ragione di una carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta, denunciabile sotto l'aspetto del vizio di motivazione (Sez. 5, n. 47575 del 07/10/2016, Altoè, Rv. 268404). Inoltre, questa Corte di cassazione ha affermato, in tema di motivi di ricorso per cassazione, che non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che attaccano la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747). Peraltro, ai sensi dell'art. 39-bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dall'art. 9 del d.lgs. 6 febbraio 2018, n. 11, contro le sentenze pronunciate in grado di appello a seguito di impugnazione delle sentenze del giudice di pace il ricorso per cassazione può essere proposto solo per i motivi previsti dall'art. 606, comma 1, lett. a), b) e c), cod. proc. pen.. Ne consegue l'inammissibilità del primo motivo di ricorso laddove il ricorrente si duole della circostanza che il Tribunale abbia ritenuto attendibile la persona offesa. Laddove, poi, il ricorrente sostiene che l'espressione «te la faremo pagare a caro prezzo» non integrerebbe una minaccia, il motivo è manifestamente infondato. Nel reato di minaccia elemento essenziale è la limitazione della libertà psichica mediante la prospettazione del pericolo che un male ingiusto possa essere cagionato dall'autore alla vittima, senza che sia necessario che uno stato di intimidazione si verifichi concretamente in quest'ultima, essendo sufficiente la sola attitudine della condotta ad intimorire e irrilevante l'indeterminatezza del male minacciato purché questo sia ingiusto e possa essere dedotto dalla situazione contingente (Sez. 5, n. 31693 del 07/06/2001, Tretter, Rv. 219851). Peraltro, l'espressione sopra riportata, utilizzando quale soggetto la prima persona plurale, esplicita chiaramente che il male minacciato dipende dalla volontà di chi detta frase ha pronunciato. 1.2. Quanto al secondo motivo del ricorso di [OSCURATO:PERSONA], esso è manifestamente infondato, atteso che egli è stato condannato anche in grado di appello per il delitto di cui al capo a), cosicché, all'esito del giudizio, egli non può essere definito totalmente vittorioso ed in suo favore non può trovare applicazione il principio di diritto invocato. 2. Il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] è, invece, fondato. La predetta è stata assolta da tutte le imputazioni a lei contestate, cosicché la stessa è risultata integralmente vittoriosa all'esito del giudizio. Ne consegue che la stessa non può essere condannata al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio in favore della parte civile /e che il Tribunale avrebbe dovuto revocare nei suoi confronti la condanna contenuta nella sentenza del Giudice di pace. Il Tribunale non ha esplicitamente revocato tale disposizione e /confermando le disposizioni della sentenza del Giudice di pace da esso non espressamente revocate o modificate ha implicitamente mantenuto detta disposizione. Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, la sentenza di secondo grado deve essere annullata senza rinvio limitatamente alla conferma della condanna, con la sentenza di primo grado, di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali in favore della parte civile, statuizione che elimina. 3. All'inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00. Ai sensi dell'art. 541 cod. proc. pen., [OSCURATO:PERSONA], essendo rimasto soccombente, deve altresì essere condannato al pagamento in favore della parte civile delle spese processuali, che si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che liquida in complessivi euro 3.000,00, oltre accessori di legge. Annulla senza rinvio la medesima sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente alla conferma della condanna al pagamento delle spese processuali in favore della parte c
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