CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 09529/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2025 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione avverso la iS myt.t. sentenza del inITE --a 2025, con la quale la Corte d'appello di Bari ha confermato, quanto all'affermazione di responsabilità, la sentenza di primo grado, in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, per la cessione, mediante spedizione di dosi di hashish, ecstasy, cocaina e la detenzione di tali stupefacenti, oltre agli strumenti necessari alla cessione, bilancino, buste di cellophane e materiali utili alla spedizione. che, con un unico motivo di doglianza, si lamentano la violazione di legge con riguardo alla valutazione del comportamento processuale, alle condizioni di vita dell'imputato, e delle modalità del fatto, nonché la mancanza di motivazione in ordine alla commisurazione della pena, in misura prossima al massimo. Considerato che il motivo prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste e non consentito in sede di legittimità perché riproduttivo di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici di merito e perché inerente al trattamento punitivo, benché sorretto da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive; che, la Corte d'appello ha motivato in ordine alla commisurazione della pena, ritenendo irrilevante l'ammissione dei fatti, già ampiamente emergenti dalle risultanze probatorie, e tenendo conto della presenza di un'attività organizzata di spaccio da parte del ricorrente, emergente dagli strumenti impiegati e dalla varietà degli stupefacenti, nonché dell'assenza di un contributo da parte di quest'ultimo all'individuazione del proprio fornitore. Tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibilP i, ricorsa e condanna i ricorrenti' al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 10 152