CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 5 giugno 2023
Cassazione n. 26187/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22226/2020R.G., proposto da [OSCURATO:PERSONA]; rappresentato e difeso dall’AvvocatoGiovanni [OSCURATO:PERSONA] ), in virtù di procura in calce al ricorso; -ricorrente- nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in persona dell’amministratore delegato e legale rappresentante; rappresentatae difesa dall’[OSCURATO:PERSONA], ( ), in virtù di procura in calce al controricorso; -controricorrente e ricorrente incidentale- nonché di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.; -intimata– A.C. [OSCURATO:DATA_NASCITA] N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. avverso la sentenza n. 5414/2019della CORTE d’APPELLO di NAPOLI, depositata il 12 novembre 2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5 giugno 2023 dal Consigliere Relatore,dott. [OSCURATO:PERSONA] SPAZIANI. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] convenne in giudizio, dinanzi al Tribunale di Napoli, l a società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. , chiedendone la condanna al risarcimento dei danni subiti dall’immobile di sua proprietà(situato in [OSCURATO:PERSONA] a Cremano, a pochi metri dall’area di pertinenza dell’autostrada Napoli-Salerno)a causa dei lavori di costruzione della terza corsia autostradale, invocando le risultanze di un accertamento tecnico preventivo ante causam, disposto su sua richiesta dal medesimo Tribunale. La società convenuta, costituitasi in giudizio, chiese e ottenne l’autorizzazione a chiamare in causa la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . , qualemandataria della ATI [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., indicata come impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori, nonché esclusiva responsabiledei danni. Estesa la domanda principale risarcitoria alla terz a chiamat a in garanzia, il Tribunale –rilevato che l’accertamento tecnico preventivo aveva evidenziato la sussistenza di un ampio quadro fessurativo presente in tutto il fabbricato dell’attore, nonché la sua derivazione dai lavori di scavo di rilevante entità , di trivellazione e di demolizione, effettuati nella vicina area di pertinenza autostradale e svolti con l’uso di macchinari pesanti e di martelli pneumatici cingolati –accolse la domanda medesima , accertando la responsabilità, ex art.2050 cod. civ., sia di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale società committente dell’opera pubblica) sia della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale impresa appaltatrice ed esecutrice dei lavori) e le condannò, in solido tra loro, a pagare a [OSCURATO:PERSONA], a titolo di risarcimento del danno, la somma di Euro A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 60.901,42, oltre rivalutazione ed interessi, nonché a rimborsargli le spese processuali. 2. La Corte d ’ appello di Napoli – adìta con appello pri ncipale da lla società committente e con appello incidentale parzialmente adesivo dalla società appaltatrice– ha r espinto quest’ultima impugnazione e ha parzialmente accolto la prima, rigettando la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] nei confronti della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e condannando l’attore a rimborsare alla convenuta vittoriosa le spese del doppio grado di giudizio, compensate nella misura di un quarto. La Corte territoriale ha decisosulla base dei seguenti rilievi: -le doglianze formulate da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. con il primo motivo dell’appelloprincipale – cui aveva aderito la De S a nctis [OSCURATO:SOCIETA]. con l’appello incidentale – erano infondate , non sussistendo la pretesa inidoneità dell’accertamento tecnico preventivo a provare i fatti costitutivi del diritto azionato dall’attore, né la presunta inutilizzabilità di tale mezzo in funzione di prova: il procedimento di ATP, infatti, da un lato,si era svolto nel contraddittorio con l’originaria convenuta; dall’altro lato, era stato espletato nella vigenza dell’art. 696, secondo comma, cod. proc. civ., nella formulazione introdotta dal decreto-legge n. 35 del 2005 ( convertito nella legge n.80 del 2005) , che consentivache l’accertamento tecnico comprendesse valutazioni sulle cause e i danni relativi all’oggettodella verifica; -fondate erano , invece , le doglianze contenute negli altri motivi dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., in accoglimento delle quali doveva escludersi la responsabilità dell’originaria convenuta, ferma restando quella della chiamata in causa; - precisamente, in primo luogo, doveva escludersi l’applica bilità del criterio speciale di imputazionedi responsabilità di cui all’art.2050 cod. civ. alla società committente (ferma restando la sua riferibilità alla società appaltatrice ), in A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. ossequio al principio per cui affidare lavoriin appalto non è un’attività pericolosa mentre può esserlo l’esecuzione dei lavori, nonchédel corollario principio per cui la responsabilità speciale prevista dalla richiamata norma codicistica incombe solo sucolui che esercita l’attività pericolosa e non su colui che tale attività ha affidato ad altri sulla base di un rapporto che non prevede un vincolo di subordinazione tra committente ed esecutore (sonostate citate le pronunce nn. 16638/2017 e 835/1996 di questa Corte); - in secondo luogo, ricondotta l’eventuale resp onsabilità della società committente nell’alveo generale dell’art.2043 cod. civ., essa avrebbe potuto essere affermata, in via esclusiva o concorrente con quella della società appaltatrice, soloove fosse stato provato il contributo causale fornito dall’ e nte alla produzione dell’evento dannoso, o per avere scelto un appaltatore inaffidabile, o per averlo posto nella posizione di nudus minister , o per avere comunque mantenuto un potere di intervento, direzione e controllo nella sua attività, limitandonel’autonomia; peraltro, la sussistenza di questa prova doveva escludersinella fattispecie , giacché essa, in mancanza dell’emersione di ulteriori elementi di fatto relativi alla programmazione, progettazione ed esecuzio ne e dei lavori, non poteva desumer si dalla specifica previsione contrattuale (contenuta a pag.12 del contratto di appalto e richiamata sia dalle parti che dal giudice di primo grado) con cui le parti avevano stabilito di concordare previamente, nelle modalità e nei tempi, le fasi esecutive dei lavori previste in progetto, al fine di privilegiare la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori ; tale previsione , infatti, faceva riferim e nto, appun to, « alla sicurezza del traffico veicolare e non alla statica delle abitazioni confinanti » (pp.5-6 della sentenza impugnata), ciò che, del resto , trovava conferma nell’art.12 del capitolato di appalto, ove era stabilito che l’impresa esecutrice assumeva su di sé,in via esclusiva, il rischio di danni ai fabbricati vic iniori . 3.Propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] C icco sulla base di tre motivi . A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. Risponde con controricorso la societàAutostrade [OSCURATO:SOCIETA]., la quale propone altresì ricorso incidentale condizionato, sorretto da un unico motivo. Non svolge difese la societàDe [OSCURATO:SOCIETA]., che resta intimata. La trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380-bis.1 cod. proc. civ.. Il Procuratore Generale non ha depositato conclusioni scritte. Sia ricorrente che controricorrente hannodepositato memoria. [OSCURATO:PERSONA] Preliminarmente, va esaminata l’ eccezione di difetto di interesse del ricorrente all’impugnazione, sollevata d a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a . (pp.1 4 - 15 del controricorso) sul presupposto che il sig. [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato interamente soddisfatto in seguito all’ esatto adempimento dell’obbligazione risarcitoria già accertata in capo alla società appaltatrice , per modo che non potrebbe trarre alcuna utilità dall’affermazione della concorrente resp onsab ilità della società appaltante. L’eccezione è manifestamente infondata, in quanto l’ utilità che giustifica l’interesse ad impugnare una sentenza sfavorevole consiste nell a riforma o nell’annullamento della sentenza medesima e cioè nell’ottenimento di un petitum immediatodi carattere processuale (provvedimento di riforma o – nella specie – cassazione) da cui dipenderebbero ulteriori utilità anche di natura sostanziale, consistenti, non solo nell’apprensione del petitum mediato (nella specie , la somma di denaro pretesa a titolo risarcitorio, a s seri t amente già ottenuta in seguito all’adempimento dell’altro obbligato) , ma anche negli ulteriori effetti della pronuncia, tra cui quello della modifica del capo accessorio sulle spese, di cui do vrebbe rinnovarsi la regolazione tenendo presenti i mutati profili di soccombenzae vittoria. L’eccezione va dunque rigettata. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 1. Con il primo motivo del ricorso principale viene denunciata – ai sensi dell’art. 132, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ, nonché dell’art.111, sesto comma, Cost., in riferimento all’art.360 n. 4 cod. proc. civ. – la nul lità della sentenza per motivazione apparente e manifestamente contraddittoria. Il ricorrente, precisamente, censura di apparenza e manifesta contraddittorietà il passaggio motivazionale della sentenza con cui la Corte territoriale ha ritenuto di non poter desumere la prova de l contributo causale fornito daAutostrade [OSCURATO:SOCIETA]. alla produzione dell’evento dannoso dalla specifica previsione contrattuale (contenuta a pag.12 del contratto di appalto) con cui le parti avevano stabilito di concordare previamente, nelle modalità e nei tempi, le fasi esecutive dei lavori previste in progetto, al fine di privilegiare la sicurezza e le esigenze del traffico rispetto a quelle dei lavori. La motivazione resa al riguardo dalla Corte di ap pello sarebbe apparente perché non darebbe conto delle ragioni dell’esclusione dell’operatività della clausola ai fini della statica e della sicurezza degli immobili vicini all’area dei lavori di costruzione autostradale; e sarebbe altresì manifestamente contraddittoriaperché la predetta clausola, da un lato, sarebbe stata ritenuta insufficiente a fondare la responsabilità della committente (avuto riguardo alla mancanza di ulteriori elementi di fatto sulle modalità di programmazione, progettazione ed esecuzione dei lavori), mentre, dall’altro lato, sarebbe stata ritenuta ex seinidonea a consentire tale accertamento. 2.Con il secondo motivo viene denunciata la violazione degli artt. 115 cod. proc. civ.e 2729 cod. civ. , sub specie , rispettivamente, di omessa applicazione del principio di non contestazione e di omessa applicazione del ragionamento presuntivo. Il ricorrente, sul presupposto che costituisca autonoma ratio decidendi, censura lo specifico passaggio motivazionale con cui la Corte territoriale ha ritenuto che, al di là della surrichiamata clausola contrattuale, non fossero A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. emersi altri elementi di fatto in ordine all’esecuzione dei lavori e alla loro progettazione e programmazione, da cui potesse inferirsi la prova della concorrente responsabilità della società committente per i danni causati dai lavori da essa affidati in appalto. Sull’erroneo presupposto dell’assenza di altri elementi di prova, infatti, il giudicedi appello, per un verso, avrebbe omesso di considerare che proprio la clausola contrattuale che imponevadi concordare ogni fase dei lavori costituiva espressione della non contestata limitazione dell’ autonomia decisionale della società appaltatrice, pacificamente soggetta alle ingerenze della committente, senon altro in funzione delle esigenze del traffico veicolare e della sua sicurezza; per altro verso , avrebbe trascurato di presumere che, in ragione della complessitàe imponenza delle opere pubbliche com messe , i lavori non potevano sottarsi, in concreto,al potere di autorizzazione, di controllo e di ingerenza della committente. 2.1.I primi due motivi del ricorsoprincipale – da esaminarsi congiuntamente in ragione della evidenteconnessione – sono manif estamente inammissibili . 2.1.a. In primo luogo, con specifico riguardo al primo motivo, deve recisamente escludersi il paventato vizio di apparenza e manifesta contraddittorietà della motivazione, giacché la Corte territoriale, dopo avere inquadrato la responsabilitàdella società committente nella fattispecie generale di cui all’art.2043 cod. civ.(che impone al danneggiato di dare la prova di tutti gli elementi costitutivi dell’illecitoimputato al danneggiante) non solo ha fornito analiticaspecificazione delle ragioni per le quali ha ritenuto che tale prova non fosse stata fornita, ma, nel prenderedebitamente in esame la clausola contenuta a pag.12 del contrattodi appalto (sul presupposto che essa era stata richiamata tanto dalle parti quanto dal primo giudice),ha dato conto in maniera perspicua e logicamente coerente delle ragioni per le quali questa pattuizione non assumeva rilevanza ai fini della predetta prova, evidenziando che l ’esigenza di A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. concordare previamente le fasi esecutive dei lavori era stata espressamente prevista in funzione di privilegiare in ogni caso la sicurezza e le esigenze del traffico, sicché gli eventuali poteri di intervento della committente riguardavano esclusivamente la regolazione deitempi e delle modalità dei lavori in funzione di tali superiori esigenze, non anche l’ individuazione delle modalità esecutive dell’attività di scavo, demolizione e costruzione; ciò che, del resto, trovava conferma nella previsione dell’art.12 del capitolato di appalto, ove era stabilito che l’impresa esecutrice assumeva su di sé, in via esclusiva, il rischio di danni ai fabbricati viciniori. 2.1.b. In secondo luogo, con specifico riguardo al secondo motivo, alla streguadelle stesse allegazioni del ricorrente , deve escludersi che sussistessero, nella fattispecie in esame, i presupposti di applicazione de l principio di non contestazionee della prova per presunzioni . Quanto al primo, è, infatti, sufficiente osservare che la parte è tenuta ad assolvere all’onere di contestazione all’interno del processo, attraverso i propri atti difensivi (arg. ex art. 167 cod. proc. civ.), sicché la non contestazione non può essere desunta da documenticontrattuali formati al di fuori del processo, al quale, di norma, preesistono, e nel quale entrano , successivamente alla loro formazione,quali prove precostituite. Quanto alla prova presuntiva, giova invece ricordare che, ai sensi dell’art.2729 cod. civ., il giudice è tenutoad ammettere solo presunzioni gravi , precisee concordanti, laddove il requisito della precisione è riferito al fatto noto, che deve essere determinato nella realtà storica, quello della gravitàal grado di probabilità della sussistenza del fatto ignoto desumibile da quello noto, mentre quello della concordanza, richiamato solo in caso di pluralità di elementi presuntivi, richiede che ilfatto ignoto sia – di regola – desunto da una pluralità di indizi gravi, precisi e univocamente convergenti nella dimostrazione della sua sussistenza; pertanto, nella fattispecie in esame, il rilievo della complessità ed A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. imponenza delle opere appaltate (che non costituisce la descrizione di un fatto storico, ma l’espressionedi un giudizio sulla rilevanza dell’ oggetto dell’appalto), quand’anche fosse stato condiviso dal giudice del merito , non lo avrebbe autorizzato a presumere la sussistenzadi poteri di intervento e controllo in capo all’appaltante, per la mancanza dei presupposti dellaprova presuntiva. 2.1.c. In terzo luogo, con riferim e nto ad entrambi i motivi in esame, va rilevato che essi, ad ontadella formale intestazione, attengono, nella sostanza, a profili di merito e tendono a suscitare dalla Corte di cassazione un nuovo apprezzamento dei fatti e una diversa valutazione delle prove in contrapposizione a quello formulato dalla Corte di appello, omettendo di considerare che tanto l’uno quanto l’altra costituiscono attività riservat e al giudice del merito, cui compete non solo la valutazione delle prove ma anche la scelta, insindacabile in sede di legittimità, di quelle ritenute più idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi (Cass. 04/07/2017, n. 16467; Cass.23/05/2014, n. 11511; Cass. 13/06/2014, n. 13485; Cass. 15/07/2009, n. 16499). 2.1.d. I primi due motivi del ricorso principale, dunque, devono essere dichiarati inammissibili e da tale dichiarazione deriva l’assorbimentodel ricorso incidentale condizionato, con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (quale società committente dei lavori dati in appalto) ha riproposto la domanda di garanzia originariamente formulata nei confronti della [OSCURATO:PERSONA].p.a., quale impresa appaltatriceed esecutrice dei lavori medesimi. Su tale domanda – che era condizionata all’eventuale soccombenza di [OSCURATO:SOCIETA]. sulla domanda principale rivolta nei suoi confronti da [OSCURATO:PERSONA] – avrebbe dovuto pronunciarsi soltanto ove fossero stati accolti i primi due motivi del ricorso principale , aprendosi le porte all’accertamento della concorrente responsabilità della originaria convenuta ed attuale ricorrenteincidentale. A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. 3. Con il terzo motivo del ricorso principale viene denunciata , ai sensi dell’art.360 n. 4 cod. proc. civ., la violazione degli artt. 91 e 92 cod. proc. civ. e dell’art. 111 Cost.. Il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] C icco censura la sentenza impugnata per avere omesso di regolare le spese del grado di appello del rapporto processuale intercorso con la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e per avere, di fatto, implicitamente comp ensato tali spese, non ostante la soc c omb e nza dell’appellante incidentale e senza indicare le ragioni della compensazione. 3.1.Il motivo è fondato. La Corte di appello, dopo averdato atto che la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. aveva aderito con impugnazione incidentale al primo motivo dell’appello principale proposto da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., ha rigettato tale impugnazione, confermando la sentenza di primo grado limitatamente alla pronuncia di condanna emessa a favore dell’attore nei confronti della società appaltatrice, che era stata condannatadal primo giudice anche nelle spese. La Corte territoriale, però, ha omesso pronunciare sulle spese del grado di appello relative al rapporto pro cessuale vertente tra G iorgio [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., regolando unicamente quelle dei due gradi del rapporto processuale vertente tra il primo e Autostrade M eridionali s.p.a ., in seguito al rigetto della domanda propostacontro quest’ultima. 3.2.Questa Corte ha più volte affermato – e al principio va data continuità –che l’omessa statuizione sulle spese processuali integra una lesione del diritto costituzionale, di cui agli artt. 24 e 111 Cost., ad una tutela giurisdizionale effettivae tendenzialmente completa che contenga una pronuncia sulle spese di lite conseguente al decisum. Infatti, gli artt. 91e ss. c od. proc. civ. , stabilendo un obbligo officioso del giudice di provvedere sulle spese del procedimento, hanno natura inderogabile e, in correlazione con l’art. 112 cod. proc. civ ., esprimono il principio, che costituisce un cardine della tutela processuale civile, A.C. 05.06.2023 N. R.G. 22226/2020 Pres. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] est. della corrispondenza, necessaria e doverosamente completa, tra le domande delle parti e le statuizioni giudiziali(cfr., in termini, Cass.11/01/2022, n.651; v. anche, in precedenza, 11/04/2017, n.9263 e, successivamente, Cass.27/04/2023, n. 11125). 4. Deve dunque essere accolto il terzo motivo del ricorso principale, dichiarati inammissibili i primi due motivi ed assorbito il ricorso incidentale. La sentenza impugnata deve essere cassata in relazione almotivo accolt o . Poiché non sono necessari ulteriori accertamenti in fatto, questa Corte può decidere nel merito (art.384, secondo comma, cod. proc. civ.), regolando , in base al principio della soccombenza, le spese del grado di appello relative al rapporto processuale vertente traGiorgio Di C icco e la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nellamisura liquidata in dispositivo. L’esito del ricorso giustifica l’integrale compensazione tra tutte le parti delle spese del giudizio di legittimità. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo del ricorso principale proposto da [OSCURATO:PERSONA], dichiara inammissibili i primi due motivi e dichiara assorbito il ricorso incidentalecondizionato proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivoaccolto e , decidendo nel merito, condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.a rimborsare a [OSCURATO:PERSONA] le spese del relativo rapporto processuale inerenti