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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 08631/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 31 gennaio 2020 ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e ha con- fermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclu- sione con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi nove, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen..

2. L'Antiga, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile.

La Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata alla gravità della condotta crimi- nosa e all'entità delle lesioni provocate ("trauma distorsivo del rachide cervico lom- bare, frattura della limitante superiore della vertebra D4 e ferita lacero contusa al capo" giudicate guaribili in giorni superiori a quaranta").

La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661).

1. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. cL P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 9 novembre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 25/10/2021 della CORTE APPELLO di TRIESTEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Udine del 31 gennaio 2020 ha concesso il beneficio della non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, e ha con- fermato la condanna nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] alla pena di mesi quattro di reclu- sione con applicazione della sospensione della patente di guida per mesi nove, in relazione al reato di cui all'art. 590 bis cod. pen.. 2. L'Antiga, a mezzo del proprio difensore, ricorre per Cassazione avverso la sentenza della Corte di appello per vizio di motivazione in ordine all'eccessiva durata della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. La Corte di merito, con motivazione congrua ed adeguata, ha ritenuto la durata della sospensione della patente di guida adeguata alla gravità della condotta crimi- nosa e all'entità delle lesioni provocate ("trauma distorsivo del rachide cervico lom- bare, frattura della limitante superiore della vertebra D4 e ferita lacero contusa al capo" giudicate guaribili in giorni superiori a quaranta"). La motivazione sulla durata della sospensione della patente di guida, quindi, è conforme al dettato dell'art. 218, comma 2, C.d.S., secondo cui "[...] Tale periodo, nei limiti minimo e massimo fissati da ogni singola norma, è determinato in relazione all'entità del danno apportato, alla gravità della violazione commessa, nonché al pe- ricolo che l'ulteriore circolazione potrebbe cagionare [...]" (Sez. 4, n. 55130 del 09/11/2017, Fiorini, Rv. 271661). 1. Per tali ragioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conse- guente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non sussi- stendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in 3.000,00 euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.. cL P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila alla Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 9 novembre
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