CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 20659/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] in Perù avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano; visti gk atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Con il ricorso in esame, riguardante sentenza di applicazione pena ex art. 444 cod. proc. pen. si deduce carenza di motivazione circa la possibilità di pronunciare sentenza di proscioglimento ex art. 131-bis cod. pen. quale causa di non punibilità riconducibile nell'alveo dell'art. 129 cod. proc pen. Pertanto, il ricorso è inammissibile perché tale causa di non punibilità non rientra nel novero delle ragioni di immediato proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla cui insussistenza è subordinata la pronuncia che accoglie la richiesta di applicazione di pena concordata (Sez. 4, n. 9204 del 01/02/2018, [OSCURATO:PERSONA]. 272265; Sez. 4, n. 43874 del 06/10/2016, Chimenti, Rv. 267926) e peraltro, l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. non prevede più l'impugnabilità ex art. 129 cod. proc. pen. L'inammissibilità del ricorso va dichiarata senza formalità di rito e con trattazione camerale non partecipata, con ordinanza ex art. 610, comma 5-bis 1 9 cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 4727 del 11/01/2018, Rv. 272014; Sez. 6, n. 8912 del 20/02/2018, Rv. 272389). Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ex art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende, che si ritiene equa considerando che il ricorso è stato esperito per ragioni non più consentite dalla legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna l ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così