CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 15 settembre 2022
Cassazione n. 24349/2023
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/06/2022 della Corte di Cassazione visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], propone tempestivamente ricorso straordinario, ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen., per l'annullamento della sentenza del 9 giugno 2022 (depositata il 15 settembre 2022), emessa dalla Seconda Sezione Penale di questa Corte che ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che, in seguito a annullamento con rinvio con sentenza del 31 gennaio 2019, aveva rideterminato la pena inflittagli per il reato di cui agli artt. 56, 110 e 629 cod. pen., commesso il 24 gennaio 2014. 2. Con i motivi di ricorso, di seguito sintetizzati ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, il ricorrente denuncia che la sentenza è inficiata da errore consistito nell'avere la Seconda Sezione della Corte di Cassazione dichiarato inammissibile il ricorso in presenza della proposta questione di legittimità costituzionale, in relazione all'art.3 Cost., dell'art. 2, commi 3, 4 e 5, della I. n. 134 del 27 settembre 2021, in materia di superamento dei termini massimi di durata del giudizio di appello, applicabile ai soli procedimenti pendenti per reati commessi successivamente al 1 gennaio 2020. Il giudizio di irrilevanza e manifesta infondatezza della questione è erroneo perché la Corte di Cassazione, incorrendo in una svista, non ha rilevato che nel caso in esame, in caso di annullamento con rinvio che aveva determinato il giudicato in punto di responsabilità (annullamento parziale), si era venuta a determinare una irragionevole disparità di trattamento tra impugnazioni poiché, in tali fattispecie, risultava inapplicabile sia l'istituto della prescrizione che quello della improcedibilità, limitato ai fatti commessi dopo il 1 gennaio 2020. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile perché proposto fuori dai casi consentiti. La nozione di errore percettivo è stata delineata in più occasioni dalle Sezioni Unite che hanno precisato come tale errore consista «in un errore percettivo causato da una svista o da un equivoco in cui la Corte di cassazione sia incorsa nella lettura degli atti interni al giudizio stesso e connotato dall'influenza esercitata sul processo formativo della volontà, viziato dall'inesatta percezione delle risultanze processuali, che abbia condotto a una decisione diversa da quella che sarebbe stata adottata senza di esso» (Sez. Un, n. 16103 del 27/3/2002, Basile P., Rv. 221280; Sez. Un., n. 37505 del 14/7/2011, Corsini, Rv. 250527; Sez. Un., n. 18651 del 26/3/2015, Moroni, Rv.265248). La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che deve essere esclusa ogni possibilità di dedurre, attraverso l'art. 625 bis cod. proc. pen., errori valutativi o di giudizio e che sono estranei all'ambito di applicazione dell'istituto gli errori di interpretazione di norme giuridiche, sostanziali o processuali, ovvero la supposta esistenza delle norme stesse o l'attribuzione ad esse di una inesatta portata. Sulla base di tali presupposti risulta evidente che la deduzione dell'odierno ricorrente, lungi dal prospettare un errore percettivo, contesta le conclusioni alle quali il Collegio della Seconda Sezione penale è pervenuto sulla base di un puntuale esame della questione di illegittimità costituzionale sollevata dal Climeni.La sentenza impugnata ha esaminato il tema dell'applicabilità della disposizione recata dall'art. 344-bis cod. proc. pen. al giudizio conseguente all'annullamento della sentenza con rinvio al giudice competente per l'appello, escludendo che, in caso di sentenza di annullamento parziale che abbia determinato la formazione del cd. giudicato in punto di responsabilità, possa trovare applicazione la causa di improcedibilità recata dall'art. 344-bis cod. proc. pen. per espressa previsione recata dal comma 8 dell'art. 344-bis cit., e, pertanto, • pervenendo alla conclusione di irrilevanza della questione proposta. La Seconda Sezione, ha esaminato, altresì, l'aspetto della questione di costituzionalità, in relazione all'art. 3 Cost., pervenendo alla conclusione della sua manifesta infondatezza poiché la scelta del legislatore di limitare l'applicazione del regime di improcedibilità ai fatti commessi a partire dal 1 gennaio 2020 non era manifestamente irragionevole essendo giustificata dalla necessità di consentire un'adeguata organizzazione degli uffici giudiziari. Le argomentazioni svolte dalla Corte escludono la configurabilità di una svista in cui sarebbe incorso il giudice nella lettura degli atti poiché la soluzione allegata (di irrilevanza della questione) è frutto della ricostruzione dell'istituto giuridico dell'annullamento parziale e della formazione progressiva del giudicato e, dunque, affatto suscettibile di essere inquadrato come errore percettivo, nel senso delineato dalla giurisprudenza di legittimità innanzi richiamata. A non diverse conclusioni deve pervenirsi anche per quel che concerne la seconda parte del motivo di ricorso: anche in tal caso, non si può ritenere esistente un errore percettivo perché alla Corte competeva, ed ha effettuato, una verifica di compatibilità della dedotta questione con il parametro costituzionale di riferimento. E la irrilevanza e manifesta infondatezza della questione di illegittimità costituzionale conduceva irreversibilmente alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso quale appropriata formula terminativa di un ricorso in cui le questioni in diritto sollevate erano manifestamente infondate, conclusione alla quale deve pervenirsi, con una pronuncia adottata de plano, anche in merito all'odierno ricorso ex art. 625-bis cod. proc. pen. proposto fuori dai casi consentiti. 2. Consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende di una somma che, in ragione della natura delle questioni dedotte, si stima equo quantificare nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso il