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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 10299/2024

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SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10690/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], non costituita in giudizio, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] 2006 R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.252/29/2016, depositata il 19 gennaio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. In data 15 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pavia notificava al la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avviso di accertamento n.

T9VA08A700026/2010, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla suddetta societànel periodo di imposta 2006, a seguito dell’accertamento di variazioni in aumento del reddito imponibile non contabilizzate e di variazione in diminuzione per costi non deducibili.

Successivamente, in data 3 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] I di Milano notificava alla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n.

T9B09EM02530/2011, con il quale rettificava il reddito complessivo globale esposto nel modello CNM/2007, relativo all’anno di imposta 2006, accertando un maggior imponibile complessivo pari a €283.503,00 e una maggiore imposta IRES pari a €93.556,00, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica di pari importo.

2. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’ avviso di accertamento n.

T9B09EM02530/2011 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1995/16/2014 , R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 25 febbraio 2014, rigettava il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio in sede di accertamento.

3. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per mezzo del proprio difensore dott. [OSCURATO:PERSONA]; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 252/29/2016, pronunciata il 15 luglio 2015 e depositata in segreteria il 19 gennaio 2016 , accoglieval’impugnazione, riformando parzialmente la sentenza gravata e annullando l’avviso di accertamento impugnato limitatamente al recupero a tassazione dell’importo di € 211.329,36 per imposte anticipate.

In particolare, sulla base della contestazione, da parte della società ricorrente, del rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, riguardante il riconoscimento dell’indeducibilità delle imposte anticipate per €211.329,36, il giudice di seconde cureha ritenuto corretta la determinazione dell’accantonamento del fond o rischi in virtù dei principi di ragionevolezza e di prudenzae, quindi, ha ritenuto parimenti corretta la variazione in diminuzione del risultato d’esercizio dell’anno 2006operata dalla società.

Successivamente, in data 25 febbraio 2016, la società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano istanza di rimborso di €155.412,52 sulla base della citata sentenza di secondo grado.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] resi s te con controricorso , depositando altresì memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non si è costituitain giudizio.

R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

5. All’udienz a pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti.

Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi.

1.1. Con il primo motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ.e degli artt. 10 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ.

Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appelloin quanto proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cioè da parte di un soggetto che non sarebbe stato parte del giudizio di primo grado, essendo invece stato introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento alla stessa notificato.

1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, num. 4) e dell’art. 61 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice.

Nello specifico, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto confermerebbe la sentenza di primo grado attraverso una motivazione che si caratterizzerebbeper la mera enunciazione del c.d. giudizio finale statico, senza l’indicazione né dell’oggetto dell’attività di conoscenza svolta, né dei comportamenti cognitivi assunti, con argomentazione tra l’altro contraddittoria.

R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

1.3. Con il terzo motivo di ricorso, in subordine l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 2423, 2423-bis, 2424- bis, 2426, 2427, primo comma, num. 3-bis), e 2697 cod. civ., dell’art. 101, comma 1, del d .P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, dell’art. 42, comma 1, della Dir. 78/660/CEE e dell’art. 1, punto 11, della Dir. 2003/51/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice.

Secondo l’Ufficio,il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non sarebbe subordinato a quello della correttezza e di veridicità del bilancio medesimo.

Invero, lo stesso sarebbe dotato di autonoma valenza, essendo necessario assicurare la più ampia trasparenza dei dati di bilancio così da permettere sia aisoci ch e a i terzi di ricavare dalla lettura del bilancio effettivamente tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro.

Così argomentando, conclude l’Ufficio, ne deriverebbe che l’eccedenza della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e degli accantonamenti effettuati nel 2006 risulterebb e dal bilancio relativo al successivo esercizio (2007).

Altrimenti considerando, non sarebbe possibile per l’Amministrazione finanziaria valutare in altro modo “l’eccesso di prudenza” effettuato dalla società negli accantonamenti, non potendo addurre a sostegno del proprio operato alcun altro elemento.

2. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue.

2.1. Il primo motivo è fondato.

Ed invero, la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte nel giudizio nel grado precedente, a prescindere dalla sua correttezza nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (Cass. 20 luglio 2020, n. 15356; Cass.30 maggio 2017, n. 13584; Cass. 2 ottobre 2014, n. 20789).E’ incontroverso, infatti, che la qualità di parte processuale, assunta nel giudizio di primo grado, sia il necessario presupposto formale che legittima attivamente e passivamente all’impugnazione in appello, cioè all’esercizio di diritti processuali, indipendentemente dalla titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in causa, quale conseguenza della struttura del processo di cognizione, che àncora in appello l’oggetto della lite e l’individuazione dei soggetti all’oggetto ed ai soggetti del giudizio di primo grado, per i principi del rispetto del contraddittorio e del doppio grado di giudizio.

Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso originario è stato proposto dalla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il ricorso in appello è stato proposto dalla consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che non era parte del giudizio di primo grado e che peraltro non era destinataria dell’avviso di accertamento impugnato.

Ne consegue, pertanto, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era legittimata a proporre l’appello avverso la sentenza di primo grado, ragion per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

Consegue, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata.

R.G.

N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n. 1995/16/2014 depositata il 25 febbraio 2014.

3. Gli altri motivi restano assorbiti.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei controricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Condanna i controricorrentialla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.500,00 per onorari, oltre spese preno

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 10690/2016R.G. proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro- tempore, domiciliata in Roma, v ia dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato dalla quale è rappresentata e difesa ex lege, –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma, Piazza d’[OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] in virtù di procura speciale a margine del controricorso, –controricorrente – [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:PERSONA], non costituita in giudizio, - intimata - [OSCURATO:PERSONA] 2006 R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n.252/29/2016, depositata il 19 gennaio 2016 ; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 20 dicembre 2023dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]; preso atto che il Pubblico Ministero, in persona del sost. proc. gen. dott. [OSCURATO:PERSONA], ha concluso per l’accoglimento del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. In data 15 luglio 2010 l’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] di Pavia notificava al la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avviso di accertamento n. T9VA08A700026/2010, con il quale rettificava la dichiarazione dei redditi presentata dalla suddetta societànel periodo di imposta 2006, a seguito dell’accertamento di variazioni in aumento del reddito imponibile non contabilizzate e di variazione in diminuzione per costi non deducibili. Successivamente, in data 3 agosto 2011, l’Agenzia delle Entrate –[OSCURATO:PERSONA] I di Milano notificava alla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]. avviso di accertamento n. T9B09EM02530/2011, con il quale rettificava il reddito complessivo globale esposto nel modello CNM/2007, relativo all’anno di imposta 2006, accertando un maggior imponibile complessivo pari a €283.503,00 e una maggiore imposta IRES pari a €93.556,00, con irrogazione di sanzione amministrativa pecuniaria unica di pari importo. 2. La [OSCURATO:SOCIETA]. impugnava l’ avviso di accertamento n. T9B09EM02530/2011 dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano la quale, con sentenza n. 1995/16/2014 , R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] depositata il 25 febbraio 2014, rigettava il ricorso, ritenendo corretto l’operato dell’Ufficio in sede di accertamento. 3. Avverso tale sentenza proponeva appello la [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, per mezzo del proprio difensore dott. [OSCURATO:PERSONA]; la Commissione tributaria regionale della Lombardia, con sentenza n. 252/29/2016, pronunciata il 15 luglio 2015 e depositata in segreteria il 19 gennaio 2016 , accoglieval’impugnazione, riformando parzialmente la sentenza gravata e annullando l’avviso di accertamento impugnato limitatamente al recupero a tassazione dell’importo di € 211.329,36 per imposte anticipate. In particolare, sulla base della contestazione, da parte della società ricorrente, del rilievo n. 3 dell’avviso di accertamento impugnato, riguardante il riconoscimento dell’indeducibilità delle imposte anticipate per €211.329,36, il giudice di seconde cureha ritenuto corretta la determinazione dell’accantonamento del fond o rischi in virtù dei principi di ragionevolezza e di prudenzae, quindi, ha ritenuto parimenti corretta la variazione in diminuzione del risultato d’esercizio dell’anno 2006operata dalla società. Successivamente, in data 25 febbraio 2016, la società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava all’Agenzia delle Entrate – [OSCURATO:PERSONA] I di Milano istanza di rimborso di €155.412,52 sulla base della citata sentenza di secondo grado. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate, sulla base di tremotivi. [OSCURATO:PERSONA] resi s te con controricorso , depositando altresì memoria. [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione non si è costituitain giudizio. R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 5. All’udienz a pubblica del 20 dicembre 2023 il consigliere relatore ha svolto la propria relazione, ed i procuratori delle parti hanno rassegnato le conclusioni di cui al verbale in atti. Il Pubblico Ministero ha concluso per l’accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso in esame, come si è detto, è affidato a tre motivi. 1.1. Con il primo motivo di ricorso l’ Agenzia delle Entrate eccepisceviolazione e/o falsa applicazione dell’art. 81 cod. proc. civ.e degli artt. 10 e 53 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 , in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), cod. proc. civ. Deduce, in particolare, che la C.T.R. avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appelloin quanto proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, cioè da parte di un soggetto che non sarebbe stato parte del giudizio di primo grado, essendo invece stato introdotto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. mediante l’impugnazione dell’avviso di accertamento alla stessa notificato. 1.2. Con il secondo motivo di ricorso, l’Ufficio eccepisce violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116 e 132, secondo comma, num. 4), cod. proc. civ., dell’art. 118 disp. att. cod. proc. civ., dell’art. 36, comma 2, num. 4) e dell’art. 61 del d.lgs. n. 546/1992,in relazione all’art. 360, primo comma, num. 4), dello stesso codice. Nello specifico, la sentenza impugnata sarebbe nulla in quanto confermerebbe la sentenza di primo grado attraverso una motivazione che si caratterizzerebbeper la mera enunciazione del c.d. giudizio finale statico, senza l’indicazione né dell’oggetto dell’attività di conoscenza svolta, né dei comportamenti cognitivi assunti, con argomentazione tra l’altro contraddittoria. R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 1.3. Con il terzo motivo di ricorso, in subordine l’Amministrazione finanziaria eccepisce violazione e/o falsa applicazione dell’art. 53 Cost., degli artt. 2423, 2423-bis, 2424- bis, 2426, 2427, primo comma, num. 3-bis), e 2697 cod. civ., dell’art. 101, comma 1, del d .P.R. 22 dicembre 1986 , n. 917, dell’art. 42, comma 1, della Dir. 78/660/CEE e dell’art. 1, punto 11, della Dir. 2003/51/CE, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), dello stesso codice. Secondo l’Ufficio,il principio di chiarezza nella disciplina legale del bilancio di società non sarebbe subordinato a quello della correttezza e di veridicità del bilancio medesimo. Invero, lo stesso sarebbe dotato di autonoma valenza, essendo necessario assicurare la più ampia trasparenza dei dati di bilancio così da permettere sia aisoci ch e a i terzi di ricavare dalla lettura del bilancio effettivamente tutte le informazioni che la legge impone di fornire loro. Così argomentando, conclude l’Ufficio, ne deriverebbe che l’eccedenza della svalutazione delle immobilizzazioni materiali e degli accantonamenti effettuati nel 2006 risulterebb e dal bilancio relativo al successivo esercizio (2007). Altrimenti considerando, non sarebbe possibile per l’Amministrazione finanziaria valutare in altro modo “l’eccesso di prudenza” effettuato dalla società negli accantonamenti, non potendo addurre a sostegno del proprio operato alcun altro elemento. 2. Procedendo quindi all’esame dei motivi di ricorso, osserva la Corte quanto segue. 2.1. Il primo motivo è fondato. Ed invero, la legittimazione a proporre l’impugnazione, o a resistere ad essa, spetta soltanto a chi abbia assunto la veste di R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] parte nel giudizio nel grado precedente, a prescindere dalla sua correttezza nonché dalla titolarità del rapporto sostanziale, purché sia quella ritenuta dal giudice nella sentenza della cui impugnazione si tratta (Cass. 20 luglio 2020, n. 15356; Cass.30 maggio 2017, n. 13584; Cass. 2 ottobre 2014, n. 20789).E’ incontroverso, infatti, che la qualità di parte processuale, assunta nel giudizio di primo grado, sia il necessario presupposto formale che legittima attivamente e passivamente all’impugnazione in appello, cioè all’esercizio di diritti processuali, indipendentemente dalla titolarità attiva o passiva del rapporto giuridico sostanziale dedotto in causa, quale conseguenza della struttura del processo di cognizione, che àncora in appello l’oggetto della lite e l’individuazione dei soggetti all’oggetto ed ai soggetti del giudizio di primo grado, per i principi del rispetto del contraddittorio e del doppio grado di giudizio. Nel caso di specie, è pacifico che il ricorso originario è stato proposto dalla società consolidante [OSCURATO:SOCIETA]., mentre il ricorso in appello è stato proposto dalla consolidata [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione, che non era parte del giudizio di primo grado e che peraltro non era destinataria dell’avviso di accertamento impugnato. Ne consegue, pertanto, che la [OSCURATO:SOCIETA]. non era legittimata a proporre l’appello avverso la sentenza di primo grado, ragion per cui l’appello avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Consegue, pertanto, l’accoglimento del ricorso e la cassazione della sentenza impugnata. R.G. N.10690/2016 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito, con la declaratoria di inammissibilità dell’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione avverso la sentenza della C.T.P. di Milano n. 1995/16/2014 depositata il 25 febbraio 2014. 3. Gli altri motivi restano assorbiti. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei controricorrenti, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti il secondo e terzo motivo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara inammissibile l’appello proposto dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Condanna i controricorrentialla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 7.500,00 per onorari, oltre spese preno
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