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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 25873/2026

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CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 27 novembre 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 12 dicembre 2023, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, assolvendolo dal reato di cui all'art. 116 cod. strada; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce innanzitutto violazione della legge penale - in relazione all'art. 43 cod. pen. - e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il ricorrente frastornato dall'urto e sprovvisto di patente si allontanò solo dopo aver visto delle persone intente a chiamare i soccorsi, temendo l'arrivo dei carabinieri; posto che la doglianza, formulata in fatto, si appunta in realtà sui motivi della condotta, senza invece confrontarsi con la motivazione delle conformi decisioni di merito, dalle quali emerge innanzitutto, che il ricorrente si allontanò senza attendere i soccorsi (p. 10 sentenza del Tribunale); ritenuto, inoltre, che i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del Coppola fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate (in particolare in relazione alle caratteristiche dell'impatto: pp. 5, 6, 10 e 14 sentenza del Tribunale) - l'elevata probabilità che le persone coinvolte nel sinistro avessero .riportato delle lesioni, facendo buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorsoargomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione ed un trattamento sanzionatorio «sproporzionato»; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl CbiciÀiere estensore Il Presidente vigke [OSCURATO:PERSONA] pyyv0[J) t2t,e/L- T ATA r FUA 1 O LUG 026 L' ASSISTENTE ' DIZIARIO Dott.ssa Kat C colane

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CO [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/11/2025 della CORTE APPELLO di PALERMO dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di appello di Palermo in data 27 novembre 2025, che in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Marsala in data 12 dicembre 2023, lo ha ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 189, comma 7, cod. strada, assolvendolo dal reato di cui all'art. 116 cod. strada; rilevato che con l'unico motivo di ricorso si deduce innanzitutto violazione della legge penale - in relazione all'art. 43 cod. pen. - e vizio di motivazione, in ordine all'affermazione della responsabilità, in quanto il ricorrente frastornato dall'urto e sprovvisto di patente si allontanò solo dopo aver visto delle persone intente a chiamare i soccorsi, temendo l'arrivo dei carabinieri; posto che la doglianza, formulata in fatto, si appunta in realtà sui motivi della condotta, senza invece confrontarsi con la motivazione delle conformi decisioni di merito, dalle quali emerge innanzitutto, che il ricorrente si allontanò senza attendere i soccorsi (p. 10 sentenza del Tribunale); ritenuto, inoltre, che i giudici di merito hanno ritenuto che la condotta del Coppola fosse sorretta quantomeno dal dolo eventuale, nel senso che egli potesse certamente prefigurarsi - per le specifiche modalità del fatto come illustrate (in particolare in relazione alle caratteristiche dell'impatto: pp. 5, 6, 10 e 14 sentenza del Tribunale) - l'elevata probabilità che le persone coinvolte nel sinistro avessero .riportato delle lesioni, facendo buon governo del pacifico indirizzo giurisprudenziale secondo il quale l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 31138 del 11/04/2024, Placucci, non mass.; Sez. 4, n. 48525 del 25/10/2023, Donato, non mass.; Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271046 - 01; Sez. 4, n. 34134 del 13/07/2007, Agostinone, Rv. 237239 - 01); rilevato che il motivo di ricorso con cui si deduce il vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva è inammissibile, in quanto prospetta deduzioni assolutamente generiche, prive di riferimenti al caso concreto e al percorsoargomentativo della sentenza impugnata, limitandosi il ricorrente a lamentare la carenza della motivazione ed un trattamento sanzionatorio «sproporzionato»; posto che i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato, le cui ragioni non possono essere ignorate da chi propone l'impugnazione (Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. P.Q.MIl CbiciÀiere estensore Il Presidente vigke [OSCURATO:PERSONA] pyyv0[J) t2t,e/L- T ATA r FUA 1 O LUG 026 L' ASSISTENTE ' DIZIARIO Dott.ssa Kat C colane
Sentenza Cassazione n. 25873/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris