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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 13864/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 30.05.2022 la Corte d'Appello di Genova in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Genova in data 29.09.2021 - che aveva dichiarato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta come concordata.

Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omesso controllo sulla congruità della pena concordata e si deduce omessa motivazione con riferimento al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuati generiche con la recidiva, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 -

01. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2022 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avv o alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con sentenza del 30.05.2022 la Corte d'Appello di Genova in accoglimento della richiesta del P.G. e dell'imputato ex art. 599-bis cod.proc.pen., in riforma della decisione del Tribunale di Genova in data 29.09.2021 - che aveva dichiarato il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 5 d.lgs 74/2000 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia-, rideterminava la pena inflitta come concordata. Rilevato che il motivo di ricorso, con il quale si lamenta omesso controllo sulla congruità della pena concordata e si deduce omessa motivazione con riferimento al bilanciamento in termini di equivalenza delle circostanze attenuati generiche con la recidiva, è inammissibile; il motivo non pone profili di illegalità della pena e costituisce principio consolidato che, in tema di "patteggiamento in appello" ex art. 599-bis cod. proc. pen., introdotto dall'art. 1, comma 56, della legge 23 giugno 2017, n. 103, è inammissibile il ricorso per cassazione proposto in relazione alla misura della pena concordata, atteso che il negozio processuale liberamente stipulato dalle parti, una volta consacrato nella decisione del giudice, non può essere unilateralmente modificato, salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata (Sez.3, n. 19983 del 09/06/2020, Rv. 279504 - 01; Sez 5, n. 7333 del 13/11/2018, dep. 18/02/2019, Rv.275234 - 01. Ritenuto che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende, non potendosi escludere profili di colpa nella proposizione del ricorso. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del
Sentenza Cassazione n. 13864/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris