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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17808/2026

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e d'appello di Lecce.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di FrancoAngelelli per il reato di danneggiamento previsto dall'art. 635, comma 2, n. 1)cod. pen. consumato tagliando la gomma dell'automobile della persona offesa.

Ilreato è stato ritenuto aggravato dal fatto che la vettura si trovava parcheggiatain un luogo in cui doveva considerarsi esposta alla pubblica fede.2.

Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di2.1. violazione di legge (art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede: il fatto che l'autovettura si trovasse nelparcheggio di un supermercato sottoposto alla videosorveglianza escluderebbeche potesse essere riconosciuta la circostanza contestata; si allegava che ilparcheggio era munito di un sistema di videosorveglianza “a circuito chiuso”che ne consentirebbe il continuo monitoraggio;2.2. violazione di legge (artt. 99, 131-bis e 133 cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen.; la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta tenutoconto che l'offesa arrecata sarebbe particolarmente tenue e che i precedentipenali dell'Angelelli non sarebbero ostativi; si deduceva, infine, l’illegittimitàsia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – anche con giudiziodi prevalenza - sia della conferma della sussistenza della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1.

Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’illegittimità delriconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede èmanifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente unsistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postumadelle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedirela consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in casodi furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 – 01).Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire lasottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625,comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016,Scalambrieri, Rv. 265808 – 01, nello stesso senso, autorevolmente, Sez.

U, n.40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 19).Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistemadi videosorveglianza non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero ilpresupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante.È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che laragione dell’aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà diapprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dalpossessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continuacustodia, per “necessità” o per “consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che,perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n.5113).La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuatadall’apposizione di sistemi di videosorveglianza; questi predispongono infatti unaforma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azionecriminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovverol’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in unluogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone.

L’inidoneità di talesistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima,pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanzaprevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen.Nel caso in esame, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, la Corte diappello riteneva che la sussistenza del sistema di videosorveglianza a circuitochiuso non fosse idoneo ad escludere l’aggravante contestata.1.2.

Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze relative alladefinizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.1.2.1.

Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sullatenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti glielementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenutirilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez.

U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che non si presta anessuna censura, rilevava che l'atto vandalico avesse una connotazione“reattiva” in quanto risultava collegato ai rimproveri patiti dall'imputato ad operadella persona offesa che lo aveva ripreso più volte mentre si appropriava dimerce scaduta.Questo atteggiamento vendicativo è stato legittimamente considerato – aisensi dell’art. 133, comma 2 n.1) cod. pen. - un indicatore negativo dellapersonalità del ricorrente, idoneo a giustificare il diniego del riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.1.2.2.

Infine il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (trale altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).In coerenza con tali coordinate ermeneutiche la Corte d'appello rilevava chenon era possibile riconoscere le attenuanti atipiche considerati i precedenti penalie l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'Angelelli; riteneva pertantoche la pena in concreto inflitta fosse del tutto congrua.Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.1.2.1.

Infine è ius receptum che ai fini della rilevazione della recidiva, intesaquale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, enon come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali perdelitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultanoconsumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e leprecedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condottacriminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altreSez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del, Rv. 270419 - 01).

Infattipresenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commidell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se lareiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo didevianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività deicomportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali).

V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n.198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009n. 171 (Sez.

U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01).Nel caso un esame, in coerenza con tali coordinate ermeneutiche, la Corted'appello rilevava come l'Angelelli fosse gravato da due condanne irrevocabili perdelitti dolosi di cui una per ricettazione, il che, unitamente alla valutazione dellamodalità della condotta oggetto di giudizio indicava un atteggiamento ostile evendicativo e l’ingravescenza della pericolosità sociale (pag. 5 della sentenzaimpugnata).Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura in questasede.3.

All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e d'appello di Lecce.Udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];rilevato che il procedimento si celebra con contraddittorio scritto, senza lapresenza delle parti, in mancanza di richiesta di trattazione orale pervenuta neitermini secondo quanto disposto dagli artt. 610, comma 5 e 611, comma 1-bis ess. cod. proc. pen.[OSCURATO:PERSONA] generale [OSCURATO:PERSONA] ha concluso, conrequisitoria scritta, per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Lecce confermava la responsabilità di FrancoAngelelli per il reato di danneggiamento previsto dall'art. 635, comma 2, n. 1)cod. pen. consumato tagliando la gomma dell'automobile della persona offesa. Ilreato è stato ritenuto aggravato dal fatto che la vettura si trovava parcheggiatain un luogo in cui doveva considerarsi esposta alla pubblica fede.2. Avverso tale sentenza proponeva ricorso per Cassazione il difensore di2.1. violazione di legge (art. 635, comma 2, n. 1) cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine al riconoscimento della sussistenza dell'aggravantedell'esposizione alla pubblica fede: il fatto che l'autovettura si trovasse nelparcheggio di un supermercato sottoposto alla videosorveglianza escluderebbeche potesse essere riconosciuta la circostanza contestata; si allegava che ilparcheggio era munito di un sistema di videosorveglianza “a circuito chiuso”che ne consentirebbe il continuo monitoraggio;2.2. violazione di legge (artt. 99, 131-bis e 133 cod. pen.) e vizio dimotivazione in ordine alla definizione del trattamento sanzionatorio ed almancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131-biscod. pen.; la causa di non punibilità avrebbe dovuto essere riconosciuta tenutoconto che l'offesa arrecata sarebbe particolarmente tenue e che i precedentipenali dell'Angelelli non sarebbero ostativi; si deduceva, infine, l’illegittimitàsia del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche – anche con giudiziodi prevalenza - sia della conferma della sussistenza della recidiva.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.Il ricorso è inammissibile.1.1. Il primo motivo di ricorso con il quale si eccepisce l’illegittimità delriconoscimento dell’aggravante dell’esposizione alla pubblica fede èmanifestamente infondato.[OSCURATO:PERSONA] ribadisce che sussiste l’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n.7), cod. pen. qualora l’azione delittuosa sia commessa in un luogo avente unsistema di videosorveglianza, il quale, ancorché consenta la conoscenza postumadelle immagini registrate, non costituisce di per sé una difesa idonea ad impedirela consumazione dell’illecito attraverso un immediato intervento ostativo (in casodi furto: Sez. 5, n. 6682 del 08/11/2007, dep. 2008, Manno, Rv. 239095 – 01).Invero soltanto una sorveglianza specificamente efficace nell’impedire lasottrazione del bene consente di escludere l’aggravante di cui all’art. 625,comma primo, n. 7, cod. proc. pen. (Sez. 2, n. 2724 del 26/11/2015, dep. 2016,Scalambrieri, Rv. 265808 – 01, nello stesso senso, autorevolmente, Sez. U, n.40275 del 15/07/2021, Cardellini, Rv. 282095 – 02, § 19).Si ritiene infatti che il controllo della res esposta al pubblico con un sistemadi videosorveglianza non elida l’esposizione alla pubblica fede, ovvero ilpresupposto fattuale per il riconoscimento dell’aggravante.È stato, infatti, affermato, con giurisprudenza che si condivide, che laragione dell’aggravamento previsto dalla suddetta norma è data dalla volontà diapprestare una più energica tutela penale alle cose mobili che sono lasciate dalpossessore, in modo permanente o per un certo tempo, senza diretta e continuacustodia, per “necessità” o per “consuetudine” (nei sensi sopra indicati) e che,perciò, possono essere più facilmente sottratte (Sez. 4, 07 novembre 2007, n.5113).La vulnerabilità delle res esposte alla pubblica fede non risulta attenuatadall’apposizione di sistemi di videosorveglianza; questi predispongono infatti unaforma di controllo che non garantisce l’interruzione immediata dell’azionecriminosa e, dunque, non elide il presupposto dell’aggravante, ovverol’affidamento alla pubblica fede conseguente alla esposizione del bene in unluogo raggiungibile da un numero indeterminato di persone. L’inidoneità di talesistema di protezione ad ostacolare la consumazione dei delitti legittima,pertanto, la protezione aggravata che costituisce la ratio della circostanzaprevista dall’art. 625, n. 7), cod. pen.Nel caso in esame, nel rispetto di tali indicazioni ermeneutiche, la Corte diappello riteneva che la sussistenza del sistema di videosorveglianza a circuitochiuso non fosse idoneo ad escludere l’aggravante contestata.1.2. Non superano la soglia di ammissibilità neanche le doglianze relative alladefinizione del trattamento sanzionatorio ed al mancato riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall’art. 131-bis cod. pen.1.2.1. Ai fini dell'applicabilità della causa di esclusione della punibilità perparticolare tenuità del fatto, prevista dall'art. 131-bis cod. pen., il giudizio sullatenuità dell'offesa dev'essere effettuato con riferimento ai criteri di cui all'art.133, comma primo, cod. pen., ma non è necessaria la disamina di tutti glielementi di valutazione previsti, essendo sufficiente l'indicazione di quelli ritenutirilevanti (Sez. 7, n. 10481 del 19/01/2022, Deplano, Rv. 283044 – 01; Sez. 3,n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta, Rv. 273678; Sez. U, n. 13681 del25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 – 01).Nel caso in esame la Corte d'appello, con motivazione che non si presta anessuna censura, rilevava che l'atto vandalico avesse una connotazione“reattiva” in quanto risultava collegato ai rimproveri patiti dall'imputato ad operadella persona offesa che lo aveva ripreso più volte mentre si appropriava dimerce scaduta.Questo atteggiamento vendicativo è stato legittimamente considerato – aisensi dell’art. 133, comma 2 n.1) cod. pen. - un indicatore negativo dellapersonalità del ricorrente, idoneo a giustificare il diniego del riconoscimento dellacausa di non punibilità prevista dall'articolo 131-bis cod. pen.1.2.2. Infine il [OSCURATO:PERSONA] ribadisce che l'applicazione delle circostanze attenuantigeneriche non costituisce un diritto conseguente all'assenza di elementi negativiconnotanti la personalità del soggetto, ma richiede elementi di segno positivo,dalla cui assenza legittimamente deriva il diniego di concessione delle stesse (trale altre: Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Sez. 1, n. 39566 del[OSCURATO:DATA_NASCITA], Starace, Rv. 270986).In coerenza con tali coordinate ermeneutiche la Corte d'appello rilevava chenon era possibile riconoscere le attenuanti atipiche considerati i precedenti penalie l'assenza di elementi positivi valutabili a favore dell'Angelelli; riteneva pertantoche la pena in concreto inflitta fosse del tutto congrua.Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura.1.2.1. Infine è ius receptum che ai fini della rilevazione della recidiva, intesaquale elemento sintomatico di un'accentuata pericolosità sociale del prevenuto, enon come fattore meramente descrittivo dell'esistenza di precedenti penali perdelitto a carico dell'imputato, la valutazione del giudice non può fondarsiesclusivamente sulla gravità dei fatti e sull' arco temporale in cui questi risultanoconsumati, essendo egli tenuto ad esaminare in concreto, in base ai criteri di cuiall'art. 133 cod. pen., il rapporto esistente tra il fatto per cui si procede e leprecedenti condanne, verificando se ed in quale misura la pregressa condottacriminosa sia indicativa di una perdurante inclinazione al delitto che abbia influitoquale fattore criminogeno per la commissione del reato sub iudice (tra le altreSez. 3, n. 33299 del 16/11/2016, dep. 2017, Del, Rv. 270419 - 01). Infattipresenza di contestazione della recidiva a norma di uno dei primi quattro commidell'art. 99 cod. pen., è compito del giudice quello di verificare in concreto se lareiterazione dell'illecito sia sintomo effettivo di riprovevolezza della condotta e dipericolosità del suo autore, avuto riguardo alla natura dei reati, al tipo didevianza di cui essi sono il segno, alla qualità e al grado di offensività deicomportamenti, alla distanza temporale tra i fatti e al livello di omogeneitàesistente tra loro, all'eventuale occasionalità della ricaduta e a ogni altroparametro individualizzante significativo della personalità del reo e del grado dicolpevolezza, al di là del mero e indifferenziato riscontro formale dell'esistenza diprecedenti penali). V. Corte cost., 14 giugno 2007 n. 192; 14 giugno 2007 n.198; 30 novembre 2007 n. 409; 21 febbraio 2008 n. 33; 4 aprile 2008 n. 90; 4aprile 2008 n. 91; 6 giugno 2008 n. 193; 10 luglio 2008 n. 257; 29 maggio 2009n. 171 (Sez. U, n. 35738 del 27/05/2010, Calibè, Rv. 247838 – 01).Nel caso un esame, in coerenza con tali coordinate ermeneutiche, la Corted'appello rilevava come l'Angelelli fosse gravato da due condanne irrevocabili perdelitti dolosi di cui una per ricettazione, il che, unitamente alla valutazione dellamodalità della condotta oggetto di giudizio indicava un atteggiamento ostile evendicativo e l’ingravescenza della pericolosità sociale (pag. 5 della sentenzaimpugnata).Anche in questo caso la motivazione si sottrae ad ogni censura in questasede.3. All’inammissibilità del ricorso segue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché,ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità,al pagamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila,così equitativamente fissata. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso, il giorno 26 marzo 2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteSandra [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 17808/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris