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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2022

Cassazione n. 02892/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Premesso che con sentenza del 22/3/2022 la Corte di appello di Venezia rideterminava, nella misura del dispositivo, le pene inflitte il 14/4/2021 dal locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato in contestazione.

2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Fontanella, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, specie perché uguale - per la pena base - a quello irrogato dal coimputato, gravato da molti più precedenti.

Si contesta la motivazione, poi, anche quanto alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato.

La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha individuato la pena base in misura elevata, prossima al massimo edittale, sul presupposto - comune al coimputato - della diversa tipologia di stupefacente detenuto da entrambi (eroina e metadone), del quantitativo non minimo, della presenza di mezzi per il confezionamento, di precedenti penali specifici (due, quanto al Fontanella).

Nessun mero rinvio alla motivazione redatta per il Sadki, dunque, ma un adeguato percorso argomentativo che ha tenuto conto di plurimi canoni di cui all'art. 133 cod. pen.; per giungere, comunque, ad una pena sensibilmente diversa tra i due imputati, in ragione della recidiva, riconosciuta soltanto a carico del Sadki.

5. Rilevato poi, con riguardo all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, che la sentenza - in senso contrario al lavoro di pubblica utilità - ha sottolineato non solo i precedenti penali, ma soprattutto che il Fontanella aveva già beneficiato due volte dell'affidamento in prova ai servizi sociali, poi però ricadendo nel reato e, dunque, dimostrando l'inefficacia del trattamento alternativo alla detenzione.

Una motivazione ancora solida e congrua, dunque, che sfugge del tutto alla censura proposta, con la quale si lamenta - impropriamente - l'insufficiente richiamo ai precedenti penali ed alla prognosi sfavorevole sulle future condotte del Fontanella. 6..

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa dell

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Premesso che con sentenza del 22/3/2022 la Corte di appello di Venezia rideterminava, nella misura del dispositivo, le pene inflitte il 14/4/2021 dal locale Tribunale a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in ordine al reato in contestazione. 2. Rilevato che propone ricorso per cassazione il Fontanella, a mezzo del proprio difensore, lamentando il vizio di motivazione con riguardo al trattamento sanzionatorio, specie perché uguale - per la pena base - a quello irrogato dal coimputato, gravato da molti più precedenti. Si contesta la motivazione, poi, anche quanto alla mancata applicazione dell'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. 3. Rilevato che il ricorso risulta manifestamente infondato. La Corte di appello, riconosciuta la fattispecie lieve di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, ha individuato la pena base in misura elevata, prossima al massimo edittale, sul presupposto - comune al coimputato - della diversa tipologia di stupefacente detenuto da entrambi (eroina e metadone), del quantitativo non minimo, della presenza di mezzi per il confezionamento, di precedenti penali specifici (due, quanto al Fontanella). Nessun mero rinvio alla motivazione redatta per il Sadki, dunque, ma un adeguato percorso argomentativo che ha tenuto conto di plurimi canoni di cui all'art. 133 cod. pen.; per giungere, comunque, ad una pena sensibilmente diversa tra i due imputati, in ragione della recidiva, riconosciuta soltanto a carico del Sadki. 5. Rilevato poi, con riguardo all'art. 73, comma 5-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, che la sentenza - in senso contrario al lavoro di pubblica utilità - ha sottolineato non solo i precedenti penali, ma soprattutto che il Fontanella aveva già beneficiato due volte dell'affidamento in prova ai servizi sociali, poi però ricadendo nel reato e, dunque, dimostrando l'inefficacia del trattamento alternativo alla detenzione. Una motivazione ancora solida e congrua, dunque, che sfugge del tutto alla censura proposta, con la quale si lamenta - impropriamente - l'insufficiente richiamo ai precedenti penali ed alla prognosi sfavorevole sulle future condotte del Fontanella. 6.. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve esser dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa dell
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