CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 gennaio 2023
Cassazione n. 04116/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 01/06/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché il motivo sul quale riposa l'impugnazione è manifestamente infondato, in quanto lamenta asseriti difetti della motivazione che la lettura del provvedimento impugnato smentisce perché da conto di un argomentare, diretto a disvelare la riferibilità al ricorrente dei proiettili e della sostanza descritti nei due capi della rubrica, connotato da una puntuale, logica ed esauriente disamina e valorizzazione dei dati processuali; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle mmende. Così deciso il 9 gennaio 2023.