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CassazionedecretoSezione 5

Cassazione n. 04282/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sentitle conclusioni del PG p) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] sezione Misure di Prevenzione, ha riformato il provvedimento del 16 ottobre 2019, con il quale il Tribunale in sede aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 1 lett. b) d.

Igs. n. 159 del 2011 (perché ritenuto almeno in parte vivere dei proventi di attività delittuose) riducendo la durata della misura in anni uno mesi sei. 1.1.La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 1 d.

Igs. n. 159 del 2011, ritenendo esistenti quelli di cui alla lett. c) del medesimo articolo, avendo considerato Bevilacqua inserito nella categoria criminologica di cui alla norma citata, perché dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica. 2.Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il proposto, a mezzo del difensore, denunciando violazione dell'art. 1 lett. c) d.

Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione.

2.1. Si valorizza, da parte della Corte d'appello, l'esistenza di precedenti per resistenza e lesioni aggravate dall'essere state commesse a carico di pubblico ufficiale.

Tuttavia, per l'indicata appartenenza occorrono, più fatti, avvenuti in un significativo intervallo temporale non occasionali.

Invece il ricorrente osserva che, nel caso di specie, si valorizzerebbero soltanto due precedenti, peraltro per reati diversi tra loro, evidentemente espressione di condotte del tutto occasionali.

Il provvedimento del 30 ottobre 2018, poi, richiamato ai fini di motivare in merito all'attualità non atterrebbe al reato di resistenza e non sarebbe attuale quanto al giudizio di persistente pericolosità, posto che si riferisce a precedenti giudicati risalenti agli anni 2010 - 2013 e ad un avviso orale dell'anno 2014.

3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una censura non consentita, in ragione del tipo di provvedimento impugnato e, comunque, genericamente prospettata. 1.11 provvedimento censurato condivide il giudizio di pericolosità del soggetto, soltanto ai sensi dell'art. 1 lett. c) del citato decreto n. 159 del 2011, e ha considerato Bevilacqua dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica.

In particolare il decreto oggetto di censura valorizza, al di là dei numerosi e continui reati di furto, sia ai sensi dell'art. 624 che dell'art. 624-bis cod. pen., posti in essere dal 2010 al 2018 oggetto anche di condanne divenute definitive, tre pendenze risultate a carico del proposto, per resistenza (cfr. pag. 1) e due episodi di lesioni personali aggravate, commessi ai danni dei medesimi ufficiali, ai fini di sottrarsi alla cattura in occasione della esecuzione di delitti di furto, nonché ad altra fattispecie di lesioni (fatti commessi nel 2012, 2014 e il terzo nel 2018), così ravvisando anche il requisito dell'attualità della pericolosità, alla data del provvedimento di primo grado, del 16 ottobre 2019, risalendo l'ultimo episodio di lesioni personali indicato, al 30 ottobre 2018.

2. Ciò posto si osserva che è noto che può dirsi socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d.

Lgs. n. 159 del 2011 il soggetto nei cui confronti il giudizio di prevenzione sia giunto ad accertare la realizzazione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica, commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con carattere non occasionale o sporadico.

Secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682) in tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. c) -, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali (nella specie annullando con rinvio il decreto emessa ai sensi dell'art. 1, comma l, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti commessi dal proposto, senza distinguere i plurimi reati contro il patrimonio da quelli attinenti alla sicurezza e tranquillità pubblica).

Al fine, sul piano dell'attitudine qualificante rispetto a siffatta tipologia di pericolosità, vengono in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio) ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale.

Orbene deve dirsi senz'altro esistente l'indicata precondizione in presenza di fatti delittuosi quali quelli ascritti al ricorrente, in larga parte riconducibili all'alveo degli artt. 337 e 582 cod. pen., quest'ultimo aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo, destinati a preservare l'ordine e la sicurezza della collettività (nel medesimo senso con riferimento ai reati di cui agli artt. 336 e 377 cod. pen., Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842).

La citata disposizione normativa, inoltre, fa leva sull'aggettivo dedito, che indica assiduità di una certa attività, l'attendere ad essa con costanza.

Dunque, per integrare la base fattuale richiesta per il giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (Sez. 2, n. 10539 del 14/01/2020, n.m.; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682).

2.1. Tanto premesso, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, le conclusioni assunte dai giudici della prevenzione trovano non apparente motivazione nelle singole vicende fattuali evocate dal provvedimento impugnato, ritenute, con ragionamento non apparente e logico, espressione evidente di aggressività (come denotano le pendenze e i precedenti per lesioni personali) associata all'assoluta noncuranza verso l'autorità degli appartenenti alla forza pubblica e ordinariamente legata alla perpetrazione di altri delitti nella cui esecuzione il proposto veniva stato sorpreso.

Del pari, risulta affrontato con motivazione non apparente, il requisito della non occasionalità della condotta, considerati gli episodi analizzati, la loro cadenza e l'arco temporale in cui si collocano, anche rispetto all'adozione del provvedimento di primo grado.

A fronte di tale motivazione, con specifica indicazione di detti argomenti, il ricorso appare generico posto che si tratta di circostanze di fatto che la censura omette di contrastare con la dovuta specificità, anche in relazione alla continuità temporale delle condotte riscontrate, reputate reiterate in un considerevole arco di tempo, compreso tra il 2012 e il 2018, nonché in considerazione della pervicacia mostrata (alcuni fatti sono stati realizzati pur essendo il Bevilacqua destinatario di avviso orale del 25 ottobre 2014).

Sicché, emerge con immediata evidenza, la non apparenza della motivazione offerta, anche in relazione al requisito della dedizione mostrata rispetto ad iniziative illecite coerenti al tipo di pericolosità sociale ascritto alla ricorrente. 2.2.Va infine, specificato che è noto il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di prevenzione, limitato per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge (sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 e, in precedenza, degli artt. 4, comma 11, della Legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965).

Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, questa formula fa escludere che si possa dedurre. il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez.

U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887).

In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez.

U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso il decreto del 20/11/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette4sentitle conclusioni del PG p) [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il decreto impugnato la Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] sezione Misure di Prevenzione, ha riformato il provvedimento del 16 ottobre 2019, con il quale il Tribunale in sede aveva applicato a [OSCURATO:PERSONA] la misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno nel comune di residenza, ai sensi dell'art. 1 lett. b) d. Igs. n. 159 del 2011 (perché ritenuto almeno in parte vivere dei proventi di attività delittuose) riducendo la durata della misura in anni uno mesi sei. 1.1.La Corte territoriale ha escluso la sussistenza dei presupposti di cui alla lett. b) dell'art. 1 d. Igs. n. 159 del 2011, ritenendo esistenti quelli di cui alla lett. c) del medesimo articolo, avendo considerato Bevilacqua inserito nella categoria criminologica di cui alla norma citata, perché dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica. 2.Avverso l'indicato provvedimento propone tempestivo ricorso per cassazione il proposto, a mezzo del difensore, denunciando violazione dell'art. 1 lett. c) d. Igs. n. 159 del 2011 e vizio di motivazione. 2.1. Si valorizza, da parte della Corte d'appello, l'esistenza di precedenti per resistenza e lesioni aggravate dall'essere state commesse a carico di pubblico ufficiale. Tuttavia, per l'indicata appartenenza occorrono, più fatti, avvenuti in un significativo intervallo temporale non occasionali. Invece il ricorrente osserva che, nel caso di specie, si valorizzerebbero soltanto due precedenti, peraltro per reati diversi tra loro, evidentemente espressione di condotte del tutto occasionali. Il provvedimento del 30 ottobre 2018, poi, richiamato ai fini di motivare in merito all'attualità non atterrebbe al reato di resistenza e non sarebbe attuale quanto al giudizio di persistente pericolosità, posto che si riferisce a precedenti giudicati risalenti agli anni 2010 - 2013 e ad un avviso orale dell'anno 2014. 3. Il Procuratore generale presso questa Corte, ha fatto pervenire requisitoria scritta con la quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile in quanto si sostanzia in una censura non consentita, in ragione del tipo di provvedimento impugnato e, comunque, genericamente prospettata. 1.11 provvedimento censurato condivide il giudizio di pericolosità del soggetto, soltanto ai sensi dell'art. 1 lett. c) del citato decreto n. 159 del 2011, e ha considerato Bevilacqua dedito alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo la sicurezza pubblica. In particolare il decreto oggetto di censura valorizza, al di là dei numerosi e continui reati di furto, sia ai sensi dell'art. 624 che dell'art. 624-bis cod. pen., posti in essere dal 2010 al 2018 oggetto anche di condanne divenute definitive, tre pendenze risultate a carico del proposto, per resistenza (cfr. pag. 1) e due episodi di lesioni personali aggravate, commessi ai danni dei medesimi ufficiali, ai fini di sottrarsi alla cattura in occasione della esecuzione di delitti di furto, nonché ad altra fattispecie di lesioni (fatti commessi nel 2012, 2014 e il terzo nel 2018), così ravvisando anche il requisito dell'attualità della pericolosità, alla data del provvedimento di primo grado, del 16 ottobre 2019, risalendo l'ultimo episodio di lesioni personali indicato, al 30 ottobre 2018. 2. Ciò posto si osserva che è noto che può dirsi socialmente pericoloso, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. c), d. Lgs. n. 159 del 2011 il soggetto nei cui confronti il giudizio di prevenzione sia giunto ad accertare la realizzazione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica, commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con carattere non occasionale o sporadico. Secondo l'indirizzo di questa Corte di legittimità, cui il Collegio intende dare continuità (Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Bonura, Rv. 272682) in tema di misure di prevenzione, può ritenersi socialmente pericoloso ai sensi dell'art.1, comma 1, lett. c) -, d.lgs. 6 settembre 2011, n.159, il soggetto che risulti dedito, in maniera non occasionale, alla commissione di fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica e non di beni giuridici meramente individuali (nella specie annullando con rinvio il decreto emessa ai sensi dell'art. 1, comma l, lett. c) d.lgs. n. 159 del 2011, sulla base di una valutazione complessiva dei precedenti commessi dal proposto, senza distinguere i plurimi reati contro il patrimonio da quelli attinenti alla sicurezza e tranquillità pubblica). Al fine, sul piano dell'attitudine qualificante rispetto a siffatta tipologia di pericolosità, vengono in rilievo reati la cui offensività sia proiettata verso beni giuridici non meramente individuali (quali, ad esempio, i reati contro il patrimonio) ma connessi alla preservazione delle condizioni materiali necessarie alla convivenza sociale. Orbene deve dirsi senz'altro esistente l'indicata precondizione in presenza di fatti delittuosi quali quelli ascritti al ricorrente, in larga parte riconducibili all'alveo degli artt. 337 e 582 cod. pen., quest'ultimo aggravato dalla qualità di pubblico ufficiale del soggetto passivo, destinati a preservare l'ordine e la sicurezza della collettività (nel medesimo senso con riferimento ai reati di cui agli artt. 336 e 377 cod. pen., Sez. 6, n. 32903 del 22/06/2021, Marcucci, Rv. 281842). La citata disposizione normativa, inoltre, fa leva sull'aggettivo dedito, che indica assiduità di una certa attività, l'attendere ad essa con costanza. Dunque, per integrare la base fattuale richiesta per il giudizio di pericolosità, i fatti criminosi lesivi o, comunque, pericolosi per la sicurezza e la tranquillità pubblica devono essere stati commessi in un significativo intervallo temporale della vita del proposto e con cadenze tali dall'assumere, complessivamente valutati, valenza espressiva di un carattere non occasionale o sporadico dell'attività criminosa (Sez. 2, n. 10539 del 14/01/2020, n.m.; Sez. 5, n. 15492 del 19/01/2018, Rv. 272682). 2.1. Tanto premesso, a differenza di quanto ritenuto dalla difesa, le conclusioni assunte dai giudici della prevenzione trovano non apparente motivazione nelle singole vicende fattuali evocate dal provvedimento impugnato, ritenute, con ragionamento non apparente e logico, espressione evidente di aggressività (come denotano le pendenze e i precedenti per lesioni personali) associata all'assoluta noncuranza verso l'autorità degli appartenenti alla forza pubblica e ordinariamente legata alla perpetrazione di altri delitti nella cui esecuzione il proposto veniva stato sorpreso. Del pari, risulta affrontato con motivazione non apparente, il requisito della non occasionalità della condotta, considerati gli episodi analizzati, la loro cadenza e l'arco temporale in cui si collocano, anche rispetto all'adozione del provvedimento di primo grado. A fronte di tale motivazione, con specifica indicazione di detti argomenti, il ricorso appare generico posto che si tratta di circostanze di fatto che la censura omette di contrastare con la dovuta specificità, anche in relazione alla continuità temporale delle condotte riscontrate, reputate reiterate in un considerevole arco di tempo, compreso tra il 2012 e il 2018, nonché in considerazione della pervicacia mostrata (alcuni fatti sono stati realizzati pur essendo il Bevilacqua destinatario di avviso orale del 25 ottobre 2014). Sicché, emerge con immediata evidenza, la non apparenza della motivazione offerta, anche in relazione al requisito della dedizione mostrata rispetto ad iniziative illecite coerenti al tipo di pericolosità sociale ascritto alla ricorrente. 2.2.Va infine, specificato che è noto il ristretto perimetro del controllo affidato al giudice di legittimità in materia di prevenzione, limitato per volontà del legislatore (ritenuta non irragionevole da Corte cost. n. 321 del 2004; n. 106 del 15 aprile 2015, che ha dichiarato l'infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata da questa sezione Quinta penale, in data 22 luglio 2014) alla sola violazione di legge (sulla base del combinato disposto degli artt. 10 e 27 d.lgs. n. 159 del 2011 e, in precedenza, degli artt. 4, comma 11, della Legge n. 1423 del 1956 e 3-ter, comma 2, della legge n. 575 del 1965). Secondo la giurisprudenza consolidata di legittimità, questa formula fa escludere che si possa dedurre. il vizio di motivazione previsto dall'art. 606, comma 1, lettera e), cod. proc. pen., potendo contestare il punto della motivazione solo nel caso in cui la stessa sia assolutamente mancante o meramente apparente, ovvero inidonea a rappresentare le ragioni della decisione (Sez. U, n. 33451 del 29/05/2014, Repaci, Rv. 260246; Sez. 1, n. 49180 del 06/07/2016, Barberio, Rv. 268652; Sez. 1, n. 8641 del 26/02/2009, Rv. 242887). In questa prospettiva, oltre ad essere esclusi i vizi tipici, concernenti la tenuta logica del discorso giustificativo, è improponibile, sotto forma di violazione di legge, anche la mancata considerazione di prospettazioni quando le stesse siano state prese in considerazione dal giudice o risultino assorbite dalle argomentazioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. U, n. 33451 cit.) o, comunque, non siano potenzialmente decisive ai fini della pronuncia sul punto attinto dal ricorso (Sez. 6, n. 33705 del 15/06/2016, Caliendo, Rv. 270080). 3. All'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000 e valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, segue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen. l'onere del versamento di una somma, in favore della Cassa delle Ammende, determinata equitativamente nella misura di cui al dispositivo, considerati i motivi devoluti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e
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