CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 26446/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 14/1.0/1950 avverso la sentenza del 28/01/2021 della CORTE di APPELLO di ANCONAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; sentita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso; lette le conclusioni del difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona ha confermato la condanna di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di bancarotta semplice documentale e, esclusa la recidiva, ha rideterminato la pena in anni uno di reclusione. 2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge in ordine al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. Sostiene il ricorrente che il diniego riposa su considerazioni che riguardano la fattispecie astratta e che mal si attagliano all'istituto in rassegna, il quale impone una verifica sul caso concreto. 3. Il ricorso è stato trattato, senza intervento delle parti„ nelle forme di cui all'art. 23, comma 8 legge n. 176 del 2020 e successive modifiche. 4. Il ricorso non presenta profili di inammissibilità, considerato che la Corte di appello nega i presupposti dell'art. 131-bis cod. pen. in ragione de: «la pericolosità connessa all'irregolare tenuta, in quanto potenzialmente lesiva dell'attività di ricostruzione del patrimonio e dei movimenti di affari della società» (pag. 7); il riferimento a una lesività "meramente potenziale" si discosta dai parametri dettati in materia dalle Sezioni Unite Tushaj (n. 13681 del 25/02/2016, Rv. 266590) secondo cui: «il giudizio sulla tenuità richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell'art. 133, primo comma, cod. pen., delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell'entità del danno o del pericolo». Ne consegue che — in assenza di elementi che debbano c:omportare, ex art. 129, comma 2, cod. proc. pen., il proscioglimento nel merito dell'imputato (Sez. U., n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv. 244274), considerato che il rilevato vizio di motivazione imporrebbe una nuova valutazione di merito — deve rilevarsi l'intervenuto decorso del termine di prescrizione. Infatti, tenuto conto che il reato si è consumato il 29 novembre 2012 e che vanno computati 329 giorni di sospensione (98 giorni dal 16 dicembre 2017 al 24 marzo 2017 per "sisma" ex d.l. n. 8 del 2017; e 231 giorni dal 24 marzo 2017 al 10 novembre 2017 per adesione del difensore alla astensione), la prescrizione è maturata in data 23 aprile 2021. 5. Consegue l'annullamento senza rinvio, perché il reato è estinto per prescrizione. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescr