CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 24 febbraio 2023
Cassazione n. 11849/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/07/2022 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi di ricorso, OSSERVA Ritenuto che il motivo di ricorso, volto ad ottenere l'esclusione della recidiva e la riduzione della pena, è formulato in termini generici e risulta comunque manifestamente infondato, avendo la Corte rilevato che il ricorrente è soggetto pluripregiudicato, si trovava agli arresti domiciliari per altro grave reato, non risulta aver realmente tenuto condotta collaborativa, elementi posti non arbitrariamente a fondamento della concreta applicazione della recidiva, correlata alla pericolosità palesata e della conferma della sanzione irrogata; Ritenuto pertanto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 24 febbraio 2023 Il Consigliere estensore Il Presidente