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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 30 aprile 2024

Cassazione n. 23253/2024

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seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29458/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentatoe difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3037 del 6/5/2022 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) innanzi al Tribunale di Roma, che, con ordinanza del 26/5/2021 a definizione del procedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ., così provvedeva: «ritenuta la fondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte conve- nuta, alla stregua del foro convenzionale esclusivo pattuito all’art. 13 del contratto di fornitura di carburante, … dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia; as- segna alle parti termine di giorni 60 per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale dichiarato territorialmente competente; spese compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali». 2.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello domandando al giudice dell’impugnazione di riformare parzialmente la predetta ordi- nanza, «condannando l’appellato, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., al pa- gamento delle spese del giudizio di primo grado». 3.Con la sentenza n. 3037 del 6/5/2022, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello; per quanto qui ancora rileva, il giu- dice di secondo grado così illustrava la propria decisione: «l’impugna- zione è stata rivolta avverso una ordinanza che si è pronunciata unica- mente sul profilo della competenza del Tribunale adito, la quale risulta impugnabile attraverso l’esclusivo strumento del regolamento neces- sario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc. civ. e tanto anche nel caso in cui l’impugnante si dolga – come nel caso di specie - del solo profilo attinente alla regolazione delle spese di lite, avendo la Su- prema Corte –in più occasioni – affermato il principio in base al quale “Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado -ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.), devono essere impugnate esclusiva- mente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di im- pugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione” (così la mas- sima di Cass., sez.VI, 7.5.2015, n.9268 …)». 4.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponeva ricorso per cassazione, basato su due mo- tivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.Le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.All’esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ.

R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si deve respingere l’eccezione di inammissibi- lità del ricorso per non essere stato specificato, con esplicito richiamo di una delle fattispecie contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., il vizio denunciato. 2.In proposito si richiama la decisione di Cass., Sez.

U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01, secondo cui «il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativa- mente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed ine- quivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacra- mentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi» e si osserva che, nella fattispecie, entrambe le censure richiamano lette- ralmente il contenuto dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 3.Col primo motivo, infatti, la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c.». 4.La censura è fondata.5.Dal tenore dell’atto d’appello – peraltro proposto dalla parte che, nel primo grado, aveva vittoriosamente eccepito l’incompetenza del giudice adito – si evince chiaramente che la citata impugnazione ri- guardava soltanto il capo delle spese, per il mancato rispetto della di- sciplina sulle spese processuali (segnatamente, delle regole sulla re- gola sulla soccombenza). 6.In continuità con quanto statuito da Cass., Sez.

U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005, Rv. 581982-01 (ed è conforme la successiva giurisprudenza di questa Corte:ex multis, tra le più recenti, Cass., Sez.

L, Ordinanza n. 5313 del 28/02/2024,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 30/03/2023), si ribadisce che «La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla compe- tenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice di- chiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali -essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benché l’art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un’impu- gnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese.». 7.Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. 8.Resta assorbito il secondo motivo, col quale si era dedotta la vio- lazione dell’art. 92 cod. proc. civ.

P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 29458/2022R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. , rappresentata e difes a dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], titolare dell’omonima impresa individuale, rappresentatoe difeso dall ’ a vv. [OSCURATO:PERSONA] e dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio digitale [OSCURATO:EMAIL] -controricorrente - avverso la sentenza n. 3037 del 6/5/2022 della CORTE D ’ [OSCURATO:PERSONA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 30/4/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; lette le memorie delle parti.F [OSCURATO:PERSONA] 1.[OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (oggi, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.) innanzi al Tribunale di Roma, che, con ordinanza del 26/5/2021 a definizione del procedimento ex art. 702-bis cod. proc. civ., così provvedeva: «ritenuta la fondatezza dell’eccezione di incompetenza per territorio sollevata da parte conve- nuta, alla stregua del foro convenzionale esclusivo pattuito all’art. 13 del contratto di fornitura di carburante, … dichiara l’incompetenza per territorio del Tribunale di Roma in favore del Tribunale di Brescia; as- segna alle parti termine di giorni 60 per la riassunzione della causa dinanzi al Tribunale dichiarato territorialmente competente; spese compensate in considerazione delle oscillazioni giurisprudenziali». 2.[OSCURATO:PERSONA] S.p.A. proponeva appello domandando al giudice dell’impugnazione di riformare parzialmente la predetta ordi- nanza, «condannando l’appellato, ai sensi dell’articolo 91 c.p.c., al pa- gamento delle spese del giudizio di primo grado». 3.Con la sentenza n. 3037 del 6/5/2022, la Corte d’appello di Roma dichiarava inammissibile l’appello; per quanto qui ancora rileva, il giu- dice di secondo grado così illustrava la propria decisione: «l’impugna- zione è stata rivolta avverso una ordinanza che si è pronunciata unica- mente sul profilo della competenza del Tribunale adito, la quale risulta impugnabile attraverso l’esclusivo strumento del regolamento neces- sario di competenza previsto dall’art.42 cod. proc. civ. e tanto anche nel caso in cui l’impugnante si dolga – come nel caso di specie - del solo profilo attinente alla regolazione delle spese di lite, avendo la Su- prema Corte –in più occasioni – affermato il principio in base al quale “Le pronunce che decidono soltanto sulla competenza e sulle spese, di primo o di secondo grado -ad eccezione delle sentenze del giudice di pace (art. 46 cod. proc. civ.), devono essere impugnate esclusiva- mente con il regolamento necessario di cui all’art. 42 cod. proc. civ., che configura il regolamento di competenza come unico mezzo di im- pugnazione tipico per ottenere una diversa statuizione” (così la mas- sima di Cass., sez.VI, 7.5.2015, n.9268 …)». 4.Avverso tale decisione, [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., già [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., proponeva ricorso per cassazione, basato su due mo- tivi; resisteva con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. 5.Le parti depositavano memorie exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. 6.All’esito della camera di consiglio del 30/4/2024, il Collegio si ri- servava il deposito dell’ordinanza nei successivi sessanta giorni, a norma dell’art. 380-bis.1, comma 2, cod. proc. civ. R [OSCURATO:PERSONA] 1.Preliminarmente, si deve respingere l’eccezione di inammissibi- lità del ricorso per non essere stato specificato, con esplicito richiamo di una delle fattispecie contemplate dall’art. 360, comma 1, cod. proc. civ., il vizio denunciato. 2.In proposito si richiama la decisione di Cass., Sez. U, Sentenza n. 17931 del 24/07/2013, Rv. 627268-01, secondo cui «il ricorso per cassazione, avendo ad oggetto censure espressamente e tassativa- mente previste dall’art. 360, primo comma, cod. proc. civ., deve essere articolato in specifici motivi riconducibili in maniera immediata ed ine- quivocabile ad una delle cinque ragioni di impugnazione stabilite dalla citata disposizione, pur senza la necessaria adozione di formule sacra- mentali o l’esatta indicazione numerica di una delle predette ipotesi» e si osserva che, nella fattispecie, entrambe le censure richiamano lette- ralmente il contenuto dell’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. 3.Col primo motivo, infatti, la ricorrente deduce «Violazione e/o falsa applicazione degli artt. 42 e 339 c.p.c.». 4.La censura è fondata.5.Dal tenore dell’atto d’appello – peraltro proposto dalla parte che, nel primo grado, aveva vittoriosamente eccepito l’incompetenza del giudice adito – si evince chiaramente che la citata impugnazione ri- guardava soltanto il capo delle spese, per il mancato rispetto della di- sciplina sulle spese processuali (segnatamente, delle regole sulla re- gola sulla soccombenza). 6.In continuità con quanto statuito da Cass., Sez. U, Ordinanza n. 14205 del 06/07/2005, Rv. 581982-01 (ed è conforme la successiva giurisprudenza di questa Corte:ex multis, tra le più recenti, Cass., Sez. L, Ordinanza n. 5313 del 28/02/2024,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 2424 del 25/01/2024,Cass., Sez. 3, Ordinanza n. 9006 del 30/03/2023), si ribadisce che «La sentenza che ha pronunciato soltanto sulla compe- tenza e sulle spese processuali deve essere impugnata con il mezzo ordinario di impugnazione previsto avverso le sentenze del giudice di- chiaratosi incompetente, sia nel caso in cui la parte soccombente sulla questione di competenza intenda censurare esclusivamente il capo concernente le spese processuali -essendo l’impugnazione proponibile in quanto, benché l’art. 42 cod. proc. civ. sembri escludere un’impu- gnazione diversa dal regolamento di competenza, in siffatta ipotesi manca il presupposto per la esperibilità di questo mezzo -, sia nel caso in cui la parte vittoriosa su detta questione lamenti l’erroneità della statuizione sulle spese.». 7.Per quanto esposto, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio al giudice d’appello, in diversa composizione, per nuovo esame e per la regolazione delle spese, anche del giudizio di legittimità. 8.Resta assorbito il secondo motivo, col quale si era dedotta la vio- lazione dell’art. 92 cod. proc. civ. P. Q. M. La Corte accoglie il primo motivo del ricorso;dichiara assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudiz
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