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CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 28 marzo 2025

Cassazione n. 10930/2025

Testo disponibile della fonte

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1467/2023 depositata il 30/03/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo

1. Alessia e [OSCURATO:PERSONA] entrambe in proprio e nella qualità di socie della [OSCURATO:PERSONA] di Florindi, propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 1467/2023 del 30.03.2023, con cui è stato rigettato il gravame dalle medesime proposto, nella qualità di soci e successori della suddetta società, in quanto ritenut e non legittimat e a rappresentare la società cancellata.

2. Resistono con controricorso la società Rev – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria dei rapporti intervenienti dai leasing in sofferenza di [OSCURATO:SOCIETA]. già di titolarità della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. – Leasing e factoring e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. –Leasing e factoring.

3. Per quanto ancora d ’ interesse , la c orte d’ a ppello, riguardo al primo motivo di gravame – avente ad oggetto l’asserito vizio di notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado– ne rileva va l’inammissibilità sul rilievo che gli appellanti, pur dando atto della intervenuta cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, non avevano fatto alcuna spendita della qualità di successori della società medesima, essendosi limitati a qualificarsi quali soci della medesima.

4. Per quanto concerne la posizione dell’ex socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti, nella memoria illustrativa, precisavanoche egli è deceduto in Pescara in data 17 maggio 2018, prima della proposizione del ricorso per cassazione del 31.10.2023, e che pertanto, erano successori ex legedella [OSCURATO:PERSONA] di Florindi A e co [OSCURATO:SOCIETA] decisione

5. Con un unico motivo le ricorrenti deducono “Violazione e/o erronea applicazione di cui agli artt. 101, 110, 160, 219, 299, 354 c.p.c., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2495 cod. civ. oltre che degli artt. 23 e 111 della Costituzione, erroneità, illogicità ed irragionevolezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per asserito difetto di legittimazione ad impugnare degli appellanti; violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova delle parti ricorrenti; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; illogicità e contraddittorietà della motivazione.

Travisamento delle risultanze processuali”.

Viene impugnata la statuizione con cui la Corte d’appello ha rilevato la carenza della legittimazione degli appellanti ad impugnare l’ordinanza relativamente alla posizione della società estintasi nel corso del giudizio di primo grado.

Deducono le ricorrenti che la prova dei presupposti della loro “legitimatio ad causam” sarebbe stata fornita tramite la produzione documentale e la spendita fin dall’atto di citazione in appello della loro qualità rispettivamente di socia accomandataria e socia accomandante della cancellata società, evidenziando che la successione nel processo dalla cancellata società nei confronti dei soci operi ex lege per il combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 110 c.p.c.

6. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, ponendosi in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art.366 n. 4 e 6 c.p.c.

Contrariamente a quanto assunto nel motivo, la corte d’appello non ha affatto negato la astratta possibilità dellesocie succedut e alla società estinta di impugnare il provvedimento giudiziale emesso nei confronti della società, ma ha constatato la mancata ottemperanza all’invito a fornire chiarimenti in merito alla intervenuta successione nei loro confronti.

7. L e ricorrenti , invece, si limitano a contrapporre che quanto prodotto nell’atto di appello erain sé sufficiente a provare la loro qualità di uniche socie succedute alla società, dato già valutato come insufficiente dalla corte di merito, con giudizio in questa sede insindacabile.

8. I n ossequio a quanto disposto dall’art. 110 c.p.c., “ quando la parte viene meno, per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”.

9. U na volta cancellata la società dal registro delle imprese, la legittimazione compete al socio quale “successore” della società cancellata e non al socio in quanto tale, e la esplicitazione di detta qualità, unitamente alla prova di essa, costituiscono il presupposto fondamentale necessario alla dimostrazione della legittimazione al giudizio (cfr. Cass. Sez.

U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013).

10. A tal fine , il socio della società estinta è tenuto ad allegare la qualità spesa e a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio, dovendosi accertare che il contraddittorio sia tra le giuste parti (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024).

11. Si osserva altresì che , sotto il profilo processuale, le medesime socie hanno omesso di provare di essere succedute a [OSCURATO:PERSONA], altra parte in causa medio temporedeceduta.

12. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza.

P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso.

Condanna le ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.22565/2023 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che lo rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE])e l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1467/2023 depositata il 30/03/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo 1. Alessia e [OSCURATO:PERSONA] entrambe in proprio e nella qualità di socie della [OSCURATO:PERSONA] di Florindi, propongono ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo illustrato da memoria, avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli 1467/2023 del 30.03.2023, con cui è stato rigettato il gravame dalle medesime proposto, nella qualità di soci e successori della suddetta società, in quanto ritenut e non legittimat e a rappresentare la società cancellata. 2. Resistono con controricorso la società Rev – [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. cessionaria dei rapporti intervenienti dai leasing in sofferenza di [OSCURATO:SOCIETA]. già di titolarità della controllata [OSCURATO:SOCIETA]. – Leasing e factoring e la società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., incorporante la [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]., a sua volta incorporante la [OSCURATO:SOCIETA]. –Leasing e factoring. 3. Per quanto ancora d ’ interesse , la c orte d’ a ppello, riguardo al primo motivo di gravame – avente ad oggetto l’asserito vizio di notifica del ricorso ex art. 702-bis c.p.c. introduttivo del giudizio di primo grado– ne rileva va l’inammissibilità sul rilievo che gli appellanti, pur dando atto della intervenuta cancellazione della società [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:SOCIETA]. dal registro delle imprese, non avevano fatto alcuna spendita della qualità di successori della società medesima, essendosi limitati a qualificarsi quali soci della medesima. 4. Per quanto concerne la posizione dell’ex socio accomandante della [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], le ricorrenti, nella memoria illustrativa, precisavanoche egli è deceduto in Pescara in data 17 maggio 2018, prima della proposizione del ricorso per cassazione del 31.10.2023, e che pertanto, erano successori ex legedella [OSCURATO:PERSONA] di Florindi A e co [OSCURATO:SOCIETA] decisione 5. Con un unico motivo le ricorrenti deducono “Violazione e/o erronea applicazione di cui agli artt. 101, 110, 160, 219, 299, 354 c.p.c., violazione e/o erronea applicazione dell’art. 2495 cod. civ. oltre che degli artt. 23 e 111 della Costituzione, erroneità, illogicità ed irragionevolezza della sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato inammissibile il primo motivo di appello per asserito difetto di legittimazione ad impugnare degli appellanti; violazione del diritto di difesa e del diritto alla prova delle parti ricorrenti; omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; illogicità e contraddittorietà della motivazione. Travisamento delle risultanze processuali”. Viene impugnata la statuizione con cui la Corte d’appello ha rilevato la carenza della legittimazione degli appellanti ad impugnare l’ordinanza relativamente alla posizione della società estintasi nel corso del giudizio di primo grado. Deducono le ricorrenti che la prova dei presupposti della loro “legitimatio ad causam” sarebbe stata fornita tramite la produzione documentale e la spendita fin dall’atto di citazione in appello della loro qualità rispettivamente di socia accomandataria e socia accomandante della cancellata società, evidenziando che la successione nel processo dalla cancellata società nei confronti dei soci operi ex lege per il combinato disposto degli artt. 2495 cod. civ. e 110 c.p.c. 6. Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta adeguatamente con la ratio decidendi, ponendosi in violazione del principio di autosufficienza di cui all’art.366 n. 4 e 6 c.p.c. Contrariamente a quanto assunto nel motivo, la corte d’appello non ha affatto negato la astratta possibilità dellesocie succedut e alla società estinta di impugnare il provvedimento giudiziale emesso nei confronti della società, ma ha constatato la mancata ottemperanza all’invito a fornire chiarimenti in merito alla intervenuta successione nei loro confronti. 7. L e ricorrenti , invece, si limitano a contrapporre che quanto prodotto nell’atto di appello erain sé sufficiente a provare la loro qualità di uniche socie succedute alla società, dato già valutato come insufficiente dalla corte di merito, con giudizio in questa sede insindacabile. 8. I n ossequio a quanto disposto dall’art. 110 c.p.c., “ quando la parte viene meno, per morte o per altra causa, il processo è proseguito dal successore universale o in suo confronto”. 9. U na volta cancellata la società dal registro delle imprese, la legittimazione compete al socio quale “successore” della società cancellata e non al socio in quanto tale, e la esplicitazione di detta qualità, unitamente alla prova di essa, costituiscono il presupposto fondamentale necessario alla dimostrazione della legittimazione al giudizio (cfr. Cass. Sez. U, Sentenza n. 9692 del 22/04/2013). 10. A tal fine , il socio della società estinta è tenuto ad allegare la qualità spesa e a fornirne la prova, la cui mancanza è rilevabile d'ufficio, dovendosi accertare che il contraddittorio sia tra le giuste parti (Cass. Sez. 1 - , Ordinanza n. 24050 del 26/09/2019; Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 34373 del 07/12/2023 Cass. Sez. 3 -, Ordinanza n. 17192 del 21/06/2024). 11. Si osserva altresì che , sotto il profilo processuale, le medesime socie hanno omesso di provare di essere succedute a [OSCURATO:PERSONA], altra parte in causa medio temporedeceduta. 12. Le spese del giudizio di legittimità , liquidate come in dispositivo in favore delle controricorrenti, seguono la soccombenza. P.Q.M La Corte dichiara inammissibileil ricorso. Condanna le ricorrent i al solidale pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 6.200,00, di cui euro 6.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge, in favore delle controricorrenti. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto
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