CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 25729/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a ALTAMURA il 25/12/1978 [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/07/2025 della CORTE ASSISE APPELLO di BARI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] ,-che ha concluso chiedendo L-rt. GACCtre-42-7Q)C4Z_ GLI ‘ 1:2,(UZI.A.t MA; (4; td"' né CL(..1( co I/ [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza emessa in data 19.12.2023 il GUP presso il Tribunale di Bari ha affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], nonché per i connessi delitti di detenzione e porto illegale di arma, aggravati dalla connessione teleologica e dalla agevolazione mafiosa, rispettivamente contestati ai capi 1) e 3) della rubrica. 1.1. Unificati i reati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per il rito prescelto, il GUP condannava gli imputati alla pena di anni venti di reclusione ciascuno, oltre al pagamento delle spese processuali del grado e di quelle di mantenimento in carcere. Gli imputati venivano, inoltre, dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici e in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. 2. In particolare, il giudice di primo grado riteneva provata, aldilà di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei fatti di reato oggetto di addebito e la riconducibilità di tali fatti delittuosi a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], quali esecutori materiali dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]. In tal senso risultavano determinanti le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, tutti riconducibili alla criminalità organizzata operante in Altamura e zone limitrofe. Segnatamente, per la prova dei fatti e della riconducibilità degli stessi agli imputati - in concorso con D'[OSCURATO:PERSONA], ritenuto il mandante dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] - il GUP valorizzava le dichiarazioni di sei collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], a seguito della valutazione positiva della credibilità soggettiva di ciascun dichiarante e dell'attendibilità dei relativi contributivi dichiarativi. Venivano altresì posti in luce diversi elementi di riscontro alla dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, tra i quali, più precisamente, la codetenzione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso il carcere di Taranto; l'uso da parte dell'[OSCURATO:PERSONA] di una autovettura di tipo FIAT 600 (corrispondente per tipologia a quella utilizzata, secondo il racconto di [OSCURATO:PERSONA], dal [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] per raggiungere il circolo Hollywood); infine, il contenuto di una conversazione intercettata in ambientale presso la sala d'attesa del nucleo investigativo tra la compagna del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e i cugini del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 22.1 [OSCURATO:PERSONA] saggiava la convergenza di tutte le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia in ordine all'antefatto del delitto, ossia la circostanza per cui il [OSCURATO:PERSONA] avesse incaricato il [OSCURATO:PERSONA] di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA], il quale, venuto a conoscenza delle intenzioni omicidiarie inerenti alla sua persona, incaricava gli imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], di uccidere preventivamente il [OSCURATO:PERSONA]. Veniva così accertato che la notte del 7.8.2014 [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] prelevavano con l'inganno la vittima dal circolo ricreativo Hollywood di Altamura, lo conducevano in aperta campagna e, dopo avergli fatto confessare i suoi propositi omicidiari nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] su mandato del [OSCURATO:PERSONA], gli esplodevano diversi colpi di arma da fuoco, cagionandone la morte. Infine, sempre secondo la linea ricostruttiva sposata in sentenza, consegnavano il corpo esamine al D'[OSCURATO:PERSONA], il quale ne provvedeva alla successiva soppressione. 2.1.2. Il giudice di primo grado riteneva, pertanto, il compendio probatorio idoneo a fondare l'affermazione della penale responsabilità dei due imputati per l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] e per la detenzione e il porto dell'arma utilizzata per l'esecuzione del delitto; invero, le osservazioni e i rilievi della difesa non venivano dal primo giudice considerate idonee a scalfire il quadro accusatorio e ad inficiare la ricostruzione dei fatti, così come emersa dal contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Infine, il GUP considerava sussistente l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. ed escludeva quella della premeditazione. 2.1.3. In relazione all'aggravante di cui all'art 416 bis 1 , il giudice di prime cure rilevava l'appartenenza dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] alle dinamiche belligeranti dei gruppi criminali rivali operanti sul territorio altamurano, nonché la finalità mafiosa, estrinsecatasi nell'interrogatorio della vittima effettuato dagli imputati per estorcere la confessione circa l'intento di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA]. Con specifico riferimento all'aggravante della premeditazione, il GUP riconduceva le attività prodromiche all'omicidio nella mera preordinazione del delitto, consistenti nell'apprezzamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato de quo. 3. Avverso detta sentenza proponevano appello la pubblica accusa e i due imputati, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, con l'atto di appello il Pubblico Ministero lamentava l'esclusione dell'aggravante della premeditazione. Per contro, mediante gli atti di gravame proposti nell'interesse degli imputati si contestava l'affermazione della penale 3responsabilità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen., nonché il trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di prime cure. 3.1. A sostegno della fondatezza dell'atto di impugnazione, il Pubblico Ministero eccepiva che il giudice di primo grado, nell'escludere l'aggravante, sarebbe incorso in un errore di valutazione degli atti. In particolare, si rilevava che: nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], mandante dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] era intervenuta sentenza di condanna all'ergastolo e con tale sentenza era stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione; dalla dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, valorizzate nella sentenza del GUP, era emerso che il D'[OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza del proposito omicidiario in suo danno nel luglio 2014, ben un mese prima della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA]; quindi quanto meno già dal luglio 2014 il D'[OSCURATO:PERSONA] incaricava il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] per l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]. 3.1.2. Di contro, a sostegno della richiesta di assoluzione il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deduceva che il GUP aveva fondato il proprio convincimento solo su elementi indiziari ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprese di seconda o terza mano e soprattutto prive di riscontri, in quanto tali insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. In particolare, nell'atto di appello, il difensore ripercorreva i passaggi argomentativi esposti nella sentenza di primo grado ed eccepiva la non credibilità soggettiva dei collaboratori, la inattendibilità delle dichiarazioni (per rilevate contraddizioni e discrasie) e la mancanza di riscontri, nonché il mancato rinvenimento dell'arma del delitto, la mancata individuazione del luogo del delitto ed anche il mancato rinvenimento del cadavere, tutti elementi, o mancati elementi, che avrebbero dovuto impedire l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Nell'evidenziare le incongruenze e le discrasie dei dati ricostruttivi forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] deduceva: a) la illogicità e la inattualità del movente (essendo stato già colpito - con un attentato non andato a buon fine - il mandante del proposito omicidiario, [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e non essendo stato previsto per il [OSCURATO:PERSONA], come invece accaduto per l'agguato al [OSCURATO:PERSONA], un summit per deliberare la eliminazione del [OSCURATO:PERSONA]); b) l'incertezza sul momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito al [OSCURATO:PERSONA] il mandato di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA]; c) la contraddittorietà delle indicazioni circa il luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confidato al [OSCURATO:PERSONA] il suo proposito di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA] per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]; d) la inverosimiglianza della leggerezza (e di qui la insussistenza della relativa condotta) con cui il [OSCURATO:PERSONA] 4avrebbe seguito, la sera della sua scomparsa, il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] pur sapendo che gli stessi appartenevano al gruppo del D'[OSCURATO:PERSONA]; e) la contraddittorietà delle indicazioni circa la identità dei soggetti presenti al momento del prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo; f) la inverosimiglianza della confidenza relativa a un fatto di sangue fatta dal D'[OSCURATO:PERSONA] in occasione di un matrimonio; g) le discrasie, nel racconto dei collaboratori, circa le modalità di esecuzione dell'omicidio. Con riferimento alla esclusione della aggravante della premeditazione, in relazione a quanto dedotto dal PM nell'atto di appello, il difensore del [OSCURATO:PERSONA] concordava con l'argomentare sul punto del primo giudice, asserendo che nella fattispecie in esame erano carenti il radicamento e la persistenza costante, per un apprezzabile lasso temporale, del proposito criminoso, necessari e imprescindibili ai fini del riconoscimento dell'aggravante in oggetto. In ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 c.p., l'appellante deduceva, a sostegno della eccepita insussistenza di tale aggravante che: a) l'aggravante di cui all'art. 416 bis 1 cod.pen. è contemplata per i delitti punibili con una pena diversa dall'ergastolo e nel caso in esame è contestato l'omicidio premeditato, punito con l'ergastolo; b) ai fini della configurabilità di tale aggravante occorreva valutare l'oggettiva idoneità del delitto ad agevolare sia il consolidamento o il rafforzamento del sodalizio criminale, sia l'attività della associazione stessa o una delle manifestazioni esterne della vita associativa; c) la circostanza che a carico dell'imputato fosse già intervenuta una pronuncia di condanna definitiva per il delitto di associazione per delinquere di stampo mafioso (in relazione al processo "[OSCURATO:PERSONA]") precludeva, in un giudizio successivo, il riconoscimento della circostanza in oggetto per i delitti collegati alla fattispecie associativa sulla scorta di nuovi elementi sopravvenuti. Con riferimento al trattamento sanzionatorio, il difensore invocava: a) il riconoscimento delle circostanze generiche con giudizio di prevalenza rispetto ad ogni contestata aggravante, in ragione delle condizioni di vita individuale dell'imputato e della condotta processuale tenuta dallo stesso attraverso la scelta del rito abbreviato; b) il riconoscimento della continuazione con i reati di cui alla sentenza n. 2415/2022 emessa nel cd. processo "[OSCURATO:PERSONA]" dalla Corte di Appello di Bari II Sezione il 29.4.2022 e passata in giudicato. 3.1.3. A sostegno della richiesta di assoluzione il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA] deduceva che il GUP aveva fondato il proprio convincimento solo su elementi indiziari ricavati dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, apprese di seconda o terza mano, per di più generiche (come quelle del [OSCURATO:PERSONA]), contraddittorie tra 5loro e soprattutto prive di riscontri, in quanto tali insufficienti a fondare una pronuncia di condanna. Il difensore inoltre evidenziava che nel processo cd. "[OSCURATO:PERSONA]", il GIP aveva rigettato la richiesta di applicazione della misura cautelare non ritenendo sussistente a carico dell'[OSCURATO:PERSONA] un quadro indiziario grave, fondato solo sulle dichiarazioni dei tre iniziali collaboratori di giustizia (i due [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]). In ordine ai tre successivi collaboratori di giustizia il difensore eccepiva che [OSCURATO:PERSONA] aveva reso dichiarazioni de relato, il [OSCURATO:PERSONA] aveva fornito un racconto generico e infine sullo [OSCURATO:PERSONA] incombeva il dubbio che lo stesso, indagato nel processo "[OSCURATO:PERSONA]" e destinatario dell'ordinanza cautelare, fosse venuto a conoscenza dei fatti attraverso la lettura degli atti processuali. In particolare nell'atto di appello, il difensore dell'[OSCURATO:PERSONA], come il difensore del [OSCURATO:PERSONA], ripercorreva i passaggi argomentativi esposti nella sentenza di primo grado, eccepiva la inattendibilità delle dichiarazioni e, nell'evidenziare le incongruenze e le discrasie dei dati ricostruttivi forniti dalle dichiarazioni dei collaboratori, deduceva: a) l'incertezza sul momento in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito al [OSCURATO:PERSONA] il mandato di uccidere il [OSCURATO:PERSONA]; b) la contraddittorietà delle indicazioni circa il luogo in cui il [OSCURATO:PERSONA] avrebbe confidato al [OSCURATO:PERSONA] il suo proposito di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA] per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]; c) la contraddittorietà delle indicazioni circa la identità dei soggetti presenti al momento del prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo; d) la inverosimiglianza della confidenza relativa ad un fatto di sangue, fatta dal D'[OSCURATO:PERSONA] in occasione di un matrimonio; e) le discrasie, nel racconto dei collaboratori, circa le modalità di esecuzione dell'omicidio. 3.2. Con sentenza emessa in data 16 luglio 2025 la Corte di Assise di Appello di Bari ha riformato la statuizione di primo grado per effetto del proscioglimento degli imputati dal solo reato di detenzione di arma comune da sparo ex artt. 2 e 7 della L. 895/1967, contestato al capo 3), perché estinto per intervenuta prescrizione, con conseguente rideterminazione della pena a carico degli imputati in anni diciannove e mesi sei di reclusione. Per il resto, è stata confermata la decisione di primo grado. In particolare, alla luce della rilettura delle risultanze istruttorie, imposta dai principali motivi di gravame articolati dalle difese degli imputati negli atti di appello, nonché dell'acquisizione delle dichiarazioni di altri collaboratori di giustizia, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali hanno consolidato il quadro probatorio già offerto dal giudizio di primo grado, la Corte di Assise di Appello di Bari è giunta a ritenere provata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la penale 6responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] per i fatti di reato loro addebitati. In tal senso, sono state ritenute determinanti, sulla scia di quanto già affermato dal giudice di primo grado, le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, supportate dai molteplici riscontri individuati nel corso dell'attività investigativa svolta a seguito della denuncia di scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], sporta dalla convivente [OSCURATO:PERSONA] il giorno 8 agosto 2014. 3.3. Nell'illustrare il percorso motivazionale seguito, la Corte di secondo grado ha preliminarmente esaminato il contenuto delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia valorizzate per l'affermazione della penale responsabilità degli imputati, provvedendo successivamente ad esporre il compiuto vaglio di credibilità soggettiva di ciascun collaboratore e di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni. 4. Si provvede alla sintesi di tali parti limitatamente a ciò che è di interesse in codesta sede. 4.1. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Pil 4.1.2. Nel corso dell'interrogatorio reso 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento penale n. 5781/17 Mod. 21, il [OSCURATO:PERSONA], in ordine al movente dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], dichiarava di aver appreso dal [OSCURATO:PERSONA] che lo stesso aveva affidato al [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di uccidere D'[OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante rivelava che, dopo essere venuto a conoscenza di tale informazione, provvedeva a mettere in guardia il D'[OSCURATO:PERSONA], sebbene fosse amico del [OSCURATO:PERSONA] e avesse fornito a costui l'arma (una Berretta calibro 9x21) da utilizzare per l'omicidio dello stesso D'[OSCURATO:PERSONA], in una sorta di doppio gioco che il [OSCURATO:PERSONA] ammetteva di aver fatto. Il dichiarante riferiva, inoltre, che, al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA], apprendeva dalla viva voce del D'[OSCURATO:PERSONA] che a far sparire il [OSCURATO:PERSONA] fosse stato proprio il D'[OSCURATO:PERSONA] (è lui quello che l'ha fatto sparire (...) Che sta sepolto sulla Murgia, nel cellofan, e si mise a ridere. Basta, del resto non siamo entrati nei particolari del posto preciso. E ha detto che prima di ammazzarlo si sono fatti raccontare le cose (...) Al matrimonio [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] mi ha raccontato che prima di ammazzare [OSCURATO:PERSONA] si sono fatti raccontare cosa aveva in mente di fare [OSCURATO:PERSONA] e il suo racconto era uguale ed identico a quello che gli avevo fornito io. Era uguale ed identico. Diceva che piangeva, dice: "Ormai vi ho raccontato tutto", sperava che L. 7loro lo lasciassero invece dice: "È meglio che ci togliamo il pensiero una volta" ed è stato ammazzato"). In merito alla fase del "prelevamento" del [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore di giustizia affermava - per averlo appresso direttamente dal D'[OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] - che la sera della scomparsa di [OSCURATO:PERSONA], quest'ultimo si era incontrato casualmente nel club Hollywood (circolo diretto da un affiliato del [OSCURATO:PERSONA], tal [OSCURATO:PERSONA]) con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], i quali - giunti al club a bordo di una FIAT 600 bianca insieme a tale D'[OSCURATO:PERSONA] - si allontanavano con la vittima. [OSCURATO:PERSONA] aggiungeva, inoltre, di essersi risentito del fatto che il prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] era avvenuto all'interno del suo club. 4.2. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.2.2. Nel corso dell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento penale n. 5781/17, [OSCURATO:PERSONA] - cognato del [OSCURATO:PERSONA] e suo stretto collaboratore - confermava la circostanza secondo cui [OSCURATO:PERSONA] rivelò al [OSCURATO:PERSONA] di aver affidato l'incarico a [OSCURATO:PERSONA] di uccidere D'[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di un incontro avvenuto tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], presso il club di [OSCURATO:PERSONA], nel corso del quale il medesimo dichiarante apprendeva del proposito omicidiario manifestato dal [OSCURATO:PERSONA] ai danni del D'[OSCURATO:PERSONA] ("in un pomeriggio ci recammo io e [OSCURATO:PERSONA] sul club di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] era seduto in un tavolo di alluminio che c'era in quel club, io quel club lo so a memoria perché prima era di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], ex mio cognato, so per filo e per segno come è fatto questo locale. A questo tavolo lui era seduto e stavano parlando [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ed io ero seduto a distanza di un metro, un metro e mezzo da loro, quindi ascoltavo benissimo la conversazione"). [OSCURATO:PERSONA] riferiva, inoltre, di aver appreso direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] dell'incarico di uccidere D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], il collaboratore di giustizia dichiarava che, nel corso di uno degli incontri avvenuti con [OSCURATO:PERSONA] mentre quest'ultimo si trovava agli arresti domiciliari, lo stesso gli aveva confidato di aver ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] il mandato omicidiario da realizzare nei confronti di D'[OSCURATO:PERSONA], mostrandogli, allo stesso tempo, la pistola calibro 9x21 ricevuta per la commissione del delitto. 8Lo [OSCURATO:PERSONA] dichiarava altresì che, nel mese di luglio, presso la braceria del D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] informava il D'[OSCURATO:PERSONA] del proposito omicidiario del [OSCURATO:PERSONA] e che nella circostanza il D'[OSCURATO:PERSONA] non mostrava alcuna sorpresa. [OSCURATO:PERSONA] riferiva inoltre che la vittima era stata prelevata dal pub gestito da [OSCURATO:PERSONA], circostanza di cui aveva avuto notizia dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, asseriva che [OSCURATO:PERSONA], dopo aver bevuto e fatto uso di cocaina, si allontanava dal club in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] precisava che il [OSCURATO:PERSONA] non si trovava solo nel club del [OSCURATO:PERSONA], ma che fosse in compagnia del cugino [OSCURATO:PERSONA], il quale poi rimaneva all'interno del circolo. Nel riferire di aver appreso tali informazioni dal [OSCURATO:PERSONA], lo [OSCURATO:PERSONA] chiariva che il [OSCURATO:PERSONA] si era mostrato inizialmente timoroso ("E [OSCURATO:PERSONA] all'inizio aveva un po' paura e timore, disse "France', - mi disse proprio queste parole - France', lo sai, io mo' ti spiego com'è andata la cosa ma neanche a [OSCURATO:PERSONA] gli ho detto effettivamente com'è andato il fatto, perché se lo sono portati da qua dentro"[...] E [OSCURATO:PERSONA] aveva un po' di timore nel parlare, perché comunque sia lui sapeva che chiunque l'avrebbe fatto, che nel dire una cosa del genere poteva recarsi danno a sé stesso, perché lui là dentro ci lavorava, là dentro gli poteva succedere qualsiasi cosa anche a lui, sarebbe bastato che qualcuno scendeva dentro al club e gli avrebbe sparato in testa, perché queste furono parole dette pure dallo stesso [OSCURATO:PERSONA]") Sempre secondo quanto riferito da [OSCURATO:PERSONA], del passaggio della vittima dal club era a conoscenza anche [OSCURATO:PERSONA], il quale gli aveva confidato di non aver gradito che il "prelevamento" fosse avvenuto in quel locale. Il dichiarante aggiungeva, infine, che [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] aveva parlato dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA] con [OSCURATO:PERSONA] in occasione del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA], conversazione che [OSCURATO:PERSONA] aveva ascoltato dopo che [OSCURATO:PERSONA] lo aveva invitato ad avvicinarsi con un "segno dell'occhio". 4.3. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.3.2. Nel corso dell'interrogatorio reso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento penale n. 3994/17 RGNR Mod.21, [OSCURATO:PERSONA], fratello e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA], dichiarava che [OSCURATO:PERSONA] aveva incaricato [OSCURATO:PERSONA] di uccidere D'[OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante, inoltre, riferiva, per averlo appreso da [OSCURATO:PERSONA], che [OSCURATO:PERSONA], all'inizio in compagnia del cognato, dopo aver assunto cocaina, si allontanava dal club con [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] avevano avuto l'incarico di prelevare il [OSCURATO:PERSONA] e di condurlo al cospetto s/ 9di D'[OSCURATO:PERSONA], senza potersi escludere che la consegna avesse riguardato il corpo esamine del [OSCURATO:PERSONA] e che il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] fossero rimasti all'oscuro della sorte del corpo della vittima ("perfino loro hanno consegnato, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], "Manderino" al D'[OSCURATO:PERSONA] e il D'[OSCURATO:PERSONA] se l'è portato, loro sono stati neanche avanti, loro non sanno neanche che fine ha fatto, come l'ha fatto, se l'è vista lui") Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] dichiarava - in termini sostanzialmente analoghi a quelli degli altri collaboratori di giustizia - di aver sentito in occasione del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA] il D'[OSCURATO:PERSONA] ammettere di essere l'autore dell'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.4. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.4.2. Nel corso dell'escussione dello [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] venivano ricavate informazioni e indicazioni fondamentali per la ricostruzione della vicenda di "lupara bianca" riguardante il [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, lo [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver appreso direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] che gli esecutori materiali dell'omicidio erano gli stessi, su mandato del D'[OSCURATO:PERSONA] ("D'[OSCURATO:PERSONA] gli aveva ordinato di uccidere [OSCURATO:PERSONA]" [...] "il primo colpo dice che [OSCURATO:PERSONA] glielo diede qui, sotto al collo, e dopo [OSCURATO:PERSONA] finì anche di spararlo"). Sempre secondo quanto il narrante dice di aver appreso direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] la sera della "sparizione" veniva prelevato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA] da una sala giochi situata in via Bari e successivamente condotto in campagna, ove i due imputati riuscivano a farsi raccontare dal [OSCURATO:PERSONA] i propositi criminosi del [OSCURATO:PERSONA]. Dopo aver cagionato la morte del [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e l'[OSCURATO:PERSONA] ne consegnavano il corpo al D'[OSCURATO:PERSONA], il quale provvedeva a farlo sparire senza fornire informazioni al riguardo ("Poi, una volta che l'hanno ucciso - quello che io so -, l'hanno portato a D'[OSCURATO:PERSONA], l'hanno consegnato a D'[OSCURATO:PERSONA] [...] E soltanto D'[OSCURATO:PERSONA] sa effettivamente dove è messo; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] non lo sanno"). Al pari degli altri collaboratori di giustizia, lo [OSCURATO:PERSONA] riferiva - nel corso dell'esame reso all'udienza svolta in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] nel processo a carico di D'[OSCURATO:PERSONA] innanzi alla Corte d'Assise di Bari - di avere direttamente sentito il D'[OSCURATO:PERSONA] che raccontava al [OSCURATO:PERSONA] di avere eliminato il [OSCURATO:PERSONA], in occasione del matrimonio di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.5.2. Nell'ambito dell'escussione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] resa nel procedimento penale n 13613/2021-21, il [OSCURATO:PERSONA] consentiva una ricostruzione storica delle 10vicende relative alla criminalità organizzata operante in Altamura. In particolare, veniva individuato, quale momento di svolta, l'omicidio nel 2010 di [OSCURATO:PERSONA], atteso che fino a quel momento il territorio di Altamura era diviso in due grandi organizzazioni mafiose, il clan [OSCURATO:PERSONA] e il clan [OSCURATO:PERSONA]. Secondo quanto dichiarato dal [OSCURATO:PERSONA], i rapporti fra [OSCURATO:PERSONA] e il duo D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] si erano incrinati, tuttavia, già in epoca precedente al 2010, in virtù del fatto che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe ripudiato le attività connesse agli stupefacenti, di cui si occupavano il D'[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Con riferimento al [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] riferiva di conoscerlo fin da ragazzini e di averlo incontrato, per alcuni giorni, presso la [OSCURATO:PERSONA] di Bari, ove erano entrambi detenuti. In tale occasione, il [OSCURATO:PERSONA] gli aveva riferito che era stato ristretto in carcere presso la [OSCURATO:PERSONA] di Taranto con il [OSCURATO:PERSONA] e che in tale periodo si erano avvicinati, affiliandosi ad esso ("Mi disse che comunque si era avvicinato un pochettino a [OSCURATO:PERSONA], ma lui mi diceva che stava sfruttando soltanto la situazione in quanto lui non era...non aveva possibilità di soldi, diciamo che si faceva comprare..."). [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inoltre di essere a conoscenza del mandato omicidiario conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] per averlo appreso nel 2019 da [OSCURATO:PERSONA], durante la comune detenzione presso la [OSCURATO:PERSONA] di Reclusione di [OSCURATO:PERSONA]. Il dichiarante precisava che [OSCURATO:PERSONA] - dopo l'omicidio del fratello - aveva perso prestigio criminale, tanto che i suoi stessi affiliati non ne riconoscevano la leadership. Ciò aveva indotto il [OSCURATO:PERSONA] a rivolgersi a soggetti di "basso livello", fra cui il [OSCURATO:PERSONA]. Quanto al movente della progettazione dell'omicidio del D'[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] sosteneva "perché non era stato vendicato il fratello e poi perché comunque loro si erano allontanati e avevano preso altre strade. Tant'è vero che poi loro si erano affiliati a [OSCURATO:PERSONA]". Ricevuto il mandato omicidiario, il [OSCURATO:PERSONA] non aveva mantenuto la dovuta 4scttione, ma al contrario "stava facendo casini, in quanto girava armato, faceva vedere la pistola a tutti quanti, aveva speso qualche parolina...tipo si era confidato con qualcuno, dice: "Mo' a quello lo devo buttare a terra", riferito a D'[OSCURATO:PERSONA]...Quindi la cosa stava uscendo un po' ...diciamo arrivava un po' alle orecchie di...anche di D'[OSCURATO:PERSONA]". [OSCURATO:PERSONA] riferiva, inoltre, di aver appreso dal suo antico sodale, [OSCURATO:PERSONA], che gli esecutori materiali dell'omicidio di "Manderino" ([OSCURATO:PERSONA]) erano stati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], anche se ignorava le modalità. 11Infine, il Loiuduce affermava di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA], cugino della vittima, che il [OSCURATO:PERSONA] era stato visto uscire dal circolo in compagnia di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] la sera in cui non fece più rientro a casa. 4.6. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.6.2. [OSCURATO:PERSONA], capo del "clan [OSCURATO:PERSONA]" di Andria, aveva conosciuto D'[OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di comune detenzione presso il carcere di Nuoro per circa due anni, dal 2020-21 al 2023. In tale periodo fra i due nasceva un rapporto di reciproca fiducia e confidenza per cui il D'[OSCURATO:PERSONA] gli raccontava fatti vari che lo riguardavano. In particolare, in ordine al caso di "lupara bianca" del [OSCURATO:PERSONA], il D'[OSCURATO:PERSONA] raccontava al [OSCURATO:PERSONA] di essere venuto a conoscenza che [OSCURATO:PERSONA] aveva dato incarico a tale [OSCURATO:PERSONA] di ucciderlo, in quanto egli non avrebbe voluto vendicare la morte del fratello, [OSCURATO:PERSONA]. Pertanto, il D'[OSCURATO:PERSONA] conferiva incarico a due suoi "ragazzi", di cui uno si chiamava [OSCURATO:PERSONA] ("uno mi ricordo che si chiama [OSCURATO:PERSONA], l'altro non ricordo"), di organizzarsi per prelevarlo, ammazzarlo e farlo sparire ("Mi sembra [OSCURATO:PERSONA] si chiama questo ragazzo. Era... diciamo che lo voleva ammazzare a lui, che fu incaricato di ammazzarlo e lui lo venne a sapere. Si organizzò per prelevarlo, ì7 ammazzano e farlo sparire."). Secondo quanto affermato dal dichiarante, i due ragazzi tesero un tranello alla vittima per portarlo via con loro. [OSCURATO:PERSONA] precisava, inoltre, che il D'[OSCURATO:PERSONA] specificò che il suo ruolo era di mandante, che i due ragazzi gli consegnarono il [OSCURATO:PERSONA] già morto e che provvide a disfarsi del corpo in un luogo che non indicava. ("// suo ruolo era quello.. .se non mi sbaglio che mi diceva di mandante, cioè che l'avevano portato già morto questo ragazzo e lui l'aveva fatto sparire. Dopo non tanto entrava nei particolari, io vi dico quello...quello che lui - diciamo - diceva. Non solo questo, dopo mi ha raccontato altre cose [...] l'ha fatto sparire, cioè non entravamo: "Dove sta, dove non c'è più"). 4.7. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.7.2. [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio reso dinanzi al P.M. in data 20 agosto 2024, nell'ambito del procedimento penale n. 13613/21 Mod. 21, dichiarava di aver deciso di collaborare con la giustizia. Ammetteva di essere il capo dell'omonimo clan di stampo mafioso operante nel territorio di Vieste. [OSCURATO:PERSONA] riferiva che presso il carcere di Nuoro giunse il D'[OSCURATO:PERSONA] e con lo stesso iniziò un periodo di codetenzione durato dal 2020 al 2023. Durante tale periodo, il [OSCURATO:PERSONA] instaurò un rapporto di confidenza con il D'[OSCURATO:PERSONA], il quale gli raccontò di essere affiliato al clan [OSCURATO:PERSONA] di Bari e di essere a 12capo dell'omonimo clan di Altamura, nonché di essere "coinvolto in parecchi fatti di sangue". In particolare, secondo il racconto del [OSCURATO:PERSONA], il D'[OSCURATO:PERSONA] accennò, sia pure genericamente, a due casi di lupara bianca, relativi a [OSCURATO:PERSONA] e a tale "Angioletto". Il collaboratore di giustizia dichiarava, inoltre, come inizialmente il D'[OSCURATO:PERSONA] fosse preoccupato per la collaborazione con la giustizia dei fratelli [OSCURATO:PERSONA], ma a processo in corso, allorquando intervenne anche la collaborazione di tale [OSCURATO:PERSONA], la sua preoccupazione aumentò, lasciando intendere che lo [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza di fatti per lui compromettenti ("la sua preoccupazione comunque si era alzata dopo la collaborazione di questo [OSCURATO:PERSONA], ecco. Come che mi ha fatto capire che questo [OSCURATO:PERSONA] sapeva i fatti suoi molto bene" [...] "la sua preoccupazione è spiccata" [...] "Lui inizialmente mi aveva assillato per le collaborazioni dei [OSCURATO:PERSONA]...[OSCURATO:PERSONA], ecco! Poi è arrivato questo [OSCURATO:PERSONA] e mi ha detto: "Questo mo' mi finisce di inguaiare, perché è uno che sa bene i fatti miei") e che "sicuramente gli avrebbe fatto arrivare.., quest'altro omicidio" (quello cioè di [OSCURATO:PERSONA], di cui il Raduno parla immediatamente prima). In merito ai rapporti del D'[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] riferiva che i due "erano molto affiatati parlavano sempre, non uscivano al passeggio, stavano sempre in cella [...]. Penso che [OSCURATO:PERSONA] abbia molta conoscenza dei suoi fatti, perché si confidava. ..avendolo accolto in cella"). 4.8. Le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. 4.8.2. Escusso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] nell'ambito del procedimento penale n. 13613/21 RGNR Mod. 21, [OSCURATO:PERSONA] riferiva di aver assistito, mentre si trovava a casa della fidanzata in via Aosta n. 14, ad una visita fatta al [OSCURATO:PERSONA] quando costui abitava (sottoposto alla misura degli arresti domiciliari) in via Aosta n. 12, da parte di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; aggiungeva di aver chiesto al [OSCURATO:PERSONA] le ragioni di tale visita e il [OSCURATO:PERSONA] gli rispose che erano andati dal [OSCURATO:PERSONA] per portargli dei soldi e chiedergli di fare un servizio. [OSCURATO:PERSONA] dichiarava inoltre di aver appreso da [OSCURATO:PERSONA] che [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] andarono dal [OSCURATO:PERSONA] a portargli dei soldi e la pistola calibro 9x21 mediante cui avrebbe dovuto eseguire l'incarico di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] apprendeva, inoltre, che il D'[OSCURATO:PERSONA] era venuto a conoscenza di tale proposito omicidiario in suo danno e che perciò aveva incaricato due persone del suo clan - uno dei quali [OSCURATO:PERSONA] - di "occuparsi" del [OSCURATO:PERSONA]. L 135. Il giudizio di credibilità soggettiva. 5.1. Passando al momento di valutazione del valore probatorio delle dichiarazioni dei collaboratori, la Corte di Assise di Appello di Bari è pervenuta alla conclusione che, alla luce dei criteri elaborati da questa Corte, i collaboratori di giustizia devono ritenersi credibili, così come intrinsecamente attendibili risultano le dichiarazioni dagli stessi rese. Il giudice di seconde cure ha osservato, invero, come la posizione di tutti i collaboratori di giustizia risulti connotata da assoluto disinteresse rispetto al procedimento penale in corso e come non sia emerso alcun elemento idoneo a far ritenere che gli stessi abbiano mosso accuse false o calunniose nei confronti degli imputati. La Corte ha rilevato, altresì, che le dichiarazioni rese dai collaboratori si caratterizzano per essere del tutto autonome e reciprocamente indipendenti, non essendo stato dedotto né tantomeno accertato alcun concreto elemento idoneo a suffragare l'ipotesi di una preventiva concertazione ovvero di una forma di circolarità delle dichiarazioni medesime. 5.2. La Corte ha sottoposto, dunque, a scrutinio la credibilità soggettiva di ciascun collaboratore 5.2.2. Per quanto riguarda la posizione dei [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], si è rilevato che tali soggetti avevano già ricevuto un'attestazione di credibilità in altri procedimenti penali, nell'ambito dei quali avevano reso importanti e preziose dichiarazioni, come nei procedimenti "[OSCURATO:PERSONA]" e "Kairos". La conoscenza diretta, da parte dei due [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA], dei fatti dagli stessi riferiti nelle dichiarazioni, è stata ritenuta giustificata dall'inserimento dei predetti nel contesto in cui è maturato l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era il capo dell'omonimo sodalizio mafioso e nel 2014 si era avvicinato al D'[OSCURATO:PERSONA], affiliandosi al clan di [OSCURATO:PERSONA], ricevendo l'importante "carica" di quinta. [OSCURATO:PERSONA], fratello di [OSCURATO:PERSONA], ne era il più stretto collaboratore, ai vertici dell'omonimo clan, ponendosi pertanto come uno dei più profondi conoscitori delle dinamiche del sodalizio. [OSCURATO:PERSONA] era un altro esponente di spicco all'interno del clan [OSCURATO:PERSONA], cognato e stretto collaboratore di [OSCURATO:PERSONA]. 5.2.3. In relazione ai fatti oggetto del procedimento in questione, la Corte ha rilevato che la fonte di conoscenza fosse diretta ed autonoma per ciascuno dei tre 14collaboratori. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] apprendeva della uccisione del [OSCURATO:PERSONA] direttamente dalla viva voce del mandante, D'[OSCURATO:PERSONA], al matrimonio di [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sentivano in modo autonomo la rivelazione che il D'[OSCURATO:PERSONA] faceva al [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla "sparizione" della vittima. 5.3. Con specifico riferimento alla collaborazione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte di merito ha osservato come le relative propalazioni, oltre a provenire da un soggetto intraneo ad organizzazioni criminali, avessero già positivamente superato il vaglio di credibilità nell'ambito dei procedimenti penali nei quali lo stesso aveva reso dichiarazioni. Per le vicende oggetto del procedimento de quo, la Corte ha evidenziato che la fonte di conoscenza dei fatti indicata dal medesimo risulta distinta e autonoma rispetto a quella riferita dai [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA], essendo direttamente riconducibile agli esecutori materiali dell'omicidio, così da consentire l'acquisizione di una sostanziale confessione stragiudiziale da parte di questi ultimi. Ad avviso del giudice di seconde cure l'attendibilità dello [OSCURATO:PERSONA] sarebbe suffragata dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva riferito delle preoccupazioni del D'[OSCURATO:PERSONA] in virtù dell'intervenuta collaborazione dello [OSCURATO:PERSONA], confermando pertanto la conoscenza che lo [OSCURATO:PERSONA] poteva avere in ordine ai fatti di sangue riconducibili al clan D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA]. 5.3.2. Il giudice di secondo grado ha inoltre constatato l'assenza di pregressi motivi di rancore e/o inimicizia dello [OSCURATO:PERSONA] nei confronti degli esecutori materiali e del mandante, evidenziando come egli avesse instaurato con il [OSCURATO:PERSONA] un rapporto di collaborazione nell'attività di spaccio di sostanze stupefacenti, che aveva determinato l'arresto di entrambi in Cerignola mentre provvedevano a trasportare a bordo di un'autovettura circa un chilo di cocaina. Per contro, tale rapporto giustificava le confidenze sulla sparizione del [OSCURATO:PERSONA] fatte dal [OSCURATO:PERSONA] allo [OSCURATO:PERSONA]. 5.3.3. La Corte ha giudicato altresì non condivisibili i rilievi difensivi secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe intrapreso la strada della collaborazione in ragione e sulla base della sola lettura delle dichiarazioni dei fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dello [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento in questione. Secondo la prospettazione del Collegio, infatti, risulta del tutto irragionevole ritenere che lo [OSCURATO:PERSONA] avesse inteso attribuire in maniera specifica al [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] la responsabilità dell'esecuzione materiale dell'omicidio, discostandosi dalla versione fornita dagli altri collaboratori e, così facendo, esponendosi al rischio 15di possibili divergenze dichiarative, ove la sua conoscenza dei fatti fosse stata realmente limitata alla mera lettura dell'ordinanza di custodia cautelare. 5.4. Per quanto attiene alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], il giudice di seconde cure ne ha evidenziato la comprovata credibilità soggettiva. [OSCURATO:PERSONA], oltre ad aver ammesso la propria responsabilità in ordine a molteplici delitti, tra cui l'omicidio di [OSCURATO:PERSONA], si è escluso che le dichiarazioni rese nel procedimento de quo fossero strumentalmente finalizzate al conseguimento di benefici premiali ovvero al mantenimento dello status di collaboratore di giustizia. 5.5. La Corte di Assise di Appello di Bari è giunta, altresì, a ritenere attendibile il collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La Corte, invero, ha potuto constatare come la scelta di rendere dichiarazioni eteroaccusatorie nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA] e di "due suoi ragazzi" non potesse dirsi finalizzata al conseguimento di benefici penitenziari o di riduzioni di pena, atteso che il medesimo aveva ormai pressoché integralmente espiato la sanzione inflittagli per l'omicidio di tale [OSCURATO:PERSONA] e che, con riferimento al procedimento per il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti aggravata dal metodo mafioso, l'eventuale accesso al trattamento premiale gli sarebbe stato comunque assicurato in ragione dell'ammissione delle proprie responsabilità apicali e delle ulteriori dichiarazioni eteroaccusatorie rese. La Corte ha rilevato, inoltre, che la fonte di conoscenza dei fatti riferiti da [OSCURATO:PERSONA] si identifica nel mandante dell'omicidio, D'[OSCURATO:PERSONA], con il quale egli aveva instaurato un rapporto di reciproca fiducia e confidenza durante il periodo di comune detenzione presso il carcere di Nuoro, circostanza confermata anche dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 5.5.2. La Corte di merito ha ritenuto, infine, che l'incapacità del [OSCURATO:PERSONA] di indicare compiutamente le generalità della vittima e degli esecutori materiali costituisse un ulteriore indice della genuinità del narrato, risultando coerente con le modalità attraverso cui egli aveva appreso tali informazioni, ossia mediante le confidenze e gli sfoghi del D'[OSCURATO:PERSONA]. 5.6. Per ciò che concerne la posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha escluso che il predetto potesse avere motivo alcuno per accusare falsamente il D'[OSCURATO:PERSONA]. La sua fonte di conoscenza dei fatti viene individuata nel D'[OSCURATO:PERSONA], in virtù di un rapporto di reciproche confidenze maturato presso il carcere di Nuoro. Ad avviso del Collegio, le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] accreditano non solo le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], ma anche la chiamata in reità dello [OSCURATO:PERSONA] nella parte in cui il [OSCURATO:PERSONA] raccontava la forte preoccupazione del D'[OSCURATO:PERSONA] per l'intervenuta collaborazione dello [OSCURATO:PERSONA]. 165.6.2. Per quanto attiene la frase attribuita dal [OSCURATO:PERSONA] al D'[OSCURATO:PERSONA] ("Questi mo' mi fanno arrivare sicuramente un'altra custodia di omicidio... di un certo Angioletto"), la Corte ha osservato che non è tale da inficiare l'attendibilità del narrato, atteso che potesse ricondursi ad una mera imprecisione generata dal fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era a conoscenza che il D'[OSCURATO:PERSONA] fosse ristretto presso il carcere di Nuoro per omicidio, senza sapere esattamente per quale specifico caso di lupara bianca. 5.7. Con riguardo alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto che la sua dichiarata volontà di non aderire ad alcun programma di collaborazione, né di avanzare pretese di sorta in cambio delle dichiarazioni rese, unitamente alla circostanza che la fonte di conoscenza del narrato fosse costituita dalla diretta percezione visiva dei fatti, costituissero elementi idonei a corroborarne la credibilità soggettiva 6. Le valutazioni sui contenuti narrativi. 6.1. Per quanto attiene la valutazione di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, la Corte ha ritenuto opportuno, in via preliminare, sezionare la ricostruzione della vicenda delittuosa in tre momenti essenziali: l'antefatto, costituito dal mandato omicidiario di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA], conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al quale si delinea il movente dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]); la fase iniziale dell'esecuzione dell'omicidio, caratterizzata dall'operazione di prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo Hollywood; la fase finale dell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] e della sparizione del corpo. 6.1.2. Il giudice di seconde cure, in merito all'antefatto del delitto, ha evidenziato come tutti i collaboratori di giustizia ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con esclusione del solo [OSCURATO:PERSONA] che non rendeva dichiarazioni sul punto) avessero reso dichiarazioni convergenti sulla circostanza del mandato omicidiario conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] in danno del D'[OSCURATO:PERSONA]. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] ha asserito di: aver appreso direttamente da [OSCURATO:PERSONA] che costui aveva affidato a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di uccidere D'[OSCURATO:PERSONA]; aver rivelato egli stesso al D'[OSCURATO:PERSONA] il proposito omicidiario che il [OSCURATO:PERSONA] intendeva attuare in suo danno per il tramite del [OSCURATO:PERSONA]; aver fornito al [OSCURATO:PERSONA] l'arma - una Beretta calibro 9x21 - da utilizzare per l'omicidio del D'[OSCURATO:PERSONA]. La Corte ha constatato come dette propalazioni trovavano riscontro nelle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA], il quale forniva anche dettagli degli incontri tenuti dal 17Nuzzi [OSCURATO:PERSONA], escludendo qualsiasi profilo di contraddittorietà tra i rispettivi narrati. Ne ha conseguentemente desunto l'infondatezza della tesi difensiva volta a prospettare un contrasto tra le dichiarazioni in merito al luogo dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la Corte di merito ha rilevato che le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] concernenti il contenuto della conversazione con il [OSCURATO:PERSONA] trovano riscontro in altri elementi, tra cui il dato relativo alla accertata comune detenzione del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] presso il carcere di Taranto e le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] inerenti alla visita fatta dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] mentre costui abitava in via Aosta n. 12. Segnatamente, "l'avvicinamento" del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo di comune detenzione presso il carcere di Taranto dal 25.5.2011 al 17.4.2013 veniva corroborata dalle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], nonché dal racconto dello [OSCURATO:PERSONA]. La circostanza dell'avvicinamento del [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], nonché il conferimento del mandato onnicidiario del secondo al primo nei confronti del D'[OSCURATO:PERSONA], trovavano conferma altresì nel narrato del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.3. Per ciò che attiene gli avvenimenti intercorsi durante gli arresti domiciliari del [OSCURATO:PERSONA] - dal [OSCURATO:DATA_NASCITA] al 30.1.2014 - le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] sono state ritenute indiscutibilmente attendibili. Ad avviso della Corte, invero, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] contengono un elemento di sorprendente specificità ("era uscito ai domiciliari da poco tempo, abitava a casa della zia che si trova in via Manzoni, alle palazzine, in una traversa di via Manzoni") che induce a ritenere che il narrato fosse il frutto di una diretta percezione, senza che l'erronea indicazione da parte dello [OSCURATO:PERSONA] dei mesi estivi in cui avvenivano le visite al [OSCURATO:PERSONA] potesse inficiare l'attendibilità delle dichiarazioni, costituendo elemento marginale da poter attribuirsi alla difficoltà del ricordo. Inoltre, la circostanza evocata dallo [OSCURATO:PERSONA] concernente l'arma mostrata dal [OSCURATO:PERSONA] offre un significativo riscontro alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.4. Per quanto attiene alle motivazioni della visita effettuata dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA], le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] sono state giudicate come attendibili, poiché agganciate alla percezione visiva dell'evento e riscontrate da quanto detto dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA]. 6.1.5 Sicché, in ordine alla configurazione del movente, la Corte ha posto in evidenzia la sostanziale convergenza delle dichiarazioni rese dalla quasi totalità dei collaboratori di giustizia, con particolare riferimento a quelle di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]. 18Sul punto, il giudice di secondo grado ha inoltre avuto modo di precisare che la scelta del [OSCURATO:PERSONA] di avvalersi del [OSCURATO:PERSONA] per l'uccisione del D'[OSCURATO:PERSONA] trovasse spiegazione nelle parole pronunciate dal [OSCURATO:PERSONA], il quale ha posto in luce la perdita di prestigio criminale da parte del [OSCURATO:PERSONA] e della necessità di rivolgersi a soggetti di "basso livello". Sulla mancata necessità di un previo summit deliberativo per l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] - a differenza di quanto avvenuto per l'attentato ai danni di [OSCURATO:PERSONA] - la Corte ne ha evidenziato la piena plausibilità, tenuto conto della modesta caratura criminale del [OSCURATO:PERSONA], soprannominato "Manderino". 6.2. Con riferimento alla fase iniziale dell'esecuzione dell'omicidio - connotata dal prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo Hollywood - la Corte ha ritenuto certamente attendibili le dichiarazioni dei collaboratori [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], in quanto: convergono in modo univoco sulla dinamica del fatto, ossia sul prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo Hollywood da parte del [OSCURATO:PERSONA] e dell'[OSCURATO:PERSONA]; non sono circolari, atteso che ciascun collaboratore ha acquisito l'informazione direttamente dal [OSCURATO:PERSONA] ovvero, per quanto riguarda il [OSCURATO:PERSONA], parlando anche con il O1 D'[OSCURATO:PERSONA]; contengono dei dettagli esplicativi dell'attendibilità dei racconti, ossia il risentimento espresso dal [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA] in ordine al fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era stato prelevato da un loro club, il riferimento all'autovettura Fiat 600 come mezzo adoperato dal [OSCURATO:PERSONA] e dall'[OSCURATO:PERSONA], il motorino usato dal [OSCURATO:PERSONA] per recarsi presso il club e, infine, il cellulare del [OSCURATO:PERSONA] lasciato, all'interno del club, al cugino [OSCURATO:PERSONA]; sono corroborate dalle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 6.2.2. Si è rilevata, inoltre, la sussistenza di diversi riscontri esterni alle dichiarazioni in questione. La Corte ha evidenziato, in particolare, il contenuto di una conversazione captata durante le intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d'attesa del [OSCURATO:PERSONA] nell'ambito del RIT n. 1363/18 in occasione della assunzione a sommarie informazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Nel corso di tale conversazione [OSCURATO:PERSONA] - contrariamente a quanto dichiarato in sede di sommarie informazioni - rivolgendosi a [OSCURATO:PERSONA], riferiva che quella sera era stato proprio [OSCURATO:PERSONA] e/o [OSCURATO:PERSONA] detto "Aziz" a incitare [OSCURATO:PERSONA] a bere, al fine di renderlo innocuo. Tali affermazioni venivano, inoltre, accompagnate dall'inequivocabile gesto della rotazione dell'indice e medio della mano destra in segno di morte. 196.2.3. Ulteriore riscontro è stato ravvisato nelle sommarie informazioni rese dalla compagna del [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], la quale, con riferimento alla sera della sparizione, dichiarava che: "ha preso il giubbotto e le chiavi di un motorino - credo uno ZIP - e se ne è andato. Il motorino lo portava lui, non so a chi era intestato. È sceso e se ne è andato dopo avermi detto "[OSCURATO:PERSONA]". Era già capitato che lui si allontanasse e si assentasse per una notte o due giorni. Io mi affacciai e lo vidi camminare a piedi. Aveva il cellulare con sé. Ricordo che il motorino era stato trovato, non so dove lo aveva parcheggiato, non so chi lo avesse trovato, né dove...". Il riferimento al motorino e al cellulare, difatti, hanno consentito di corroborare l'attendibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA], riscontrandosi con esse. 6.2.4. Altro elemento di riscontro, di rilevante e decisivo valore probatorio, è stato individuato nell'accertamento relativo all'effettivo utilizzo, nel corso dell'anno 2014, di una Fiat 600 (targata [OSCURATO:TARGA]) da parte dell'[OSCURATO:PERSONA], come risultante da plurimi controlli effettuati. Ad avviso della Corte, tale circostanza, invero, trovando puntuale riscontro nelle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], costituisce un forte e insuperabile elemento di riconducibilità all'[OSCURATO:PERSONA] della condotta criminosa oggetto del presente procedimento. 6.2.5. Per quanto attiene ai rilievi formulati dalla difesa con riferimento a tale fase dell'episodio criminoso, la Corte ne ha saggiato l'infondatezza. In particolare, il giudice di seconde cure ha confermato la valutazione di non veridicità delle dichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], sia in sede di sommarie informazioni dinanzi agli inquirenti, sia nell'ambito delle investigazioni difensive, ritenendo che ciò fosse verosimilmente riconducibile ad un atteggiamento omertoso, dettato dal timore di possibili ritorsioni. Quanto alla circostanza che [OSCURATO:PERSONA], compagna della vittima, solo a distanza di circa un anno e mezzo dalla scomparsa di quest'ultima — e segnatamente in data 15.1.2016, in sede di sommarie informazioni — avesse riferito agli inquirenti dell'esistenza di un telefono cellulare nella disponibilità della vittima, la Corte ha escluso che tale elemento potesse assumere valenza distonica o idonea a compromettere la complessiva ricostruzione dei fatti. Con riguardo, poi, alla deduzione difensiva secondo cui sarebbe stato incongruo che la vittima avesse seguito i sodali del D'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], la Corte di Assise di Appello ha osservato, da un lato, che non vi è prova che la vittima era a conoscenza del fatto che il D'[OSCURATO:PERSONA] era stato informato del mandato 20omicidiario; dall'altro lato, ha evidenziato come, nella medesima serata, la vittima avesse assunto sostanze stupefacenti e bevande alcoliche, circostanze che ne avevano verosimilmente compromesso la lucidità. Infine, con riferimento all'asserita contraddittorietà del narrato in ordine all'identità dei soggetti che accompagnavano sia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] sia il [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto tale profilo relegato ad aspetti del tutto marginali e, in ogni caso, privo di effettiva consistenza sotto il profilo sostanziale. 6.3. Per quanto concerne la fase propriamente esecutiva — connotata dall'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] e dalla successiva sparizione del cadavere — la Corte ha sottolineato come la ricostruzione della vicenda delittuosa, nonché l'attribuzione del fatto agli imputati, abbia trovato fondamento nelle dichiarazioni, convergenti e attendibili, dei collaboratori di giustizia. Ciò viene constatato dal fatto che i tre collaboratori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], hanno ugualmente asserito di aver appreso, in occasione del ricevimento nuziale di [OSCURATO:PERSONA], direttamente dal D'[OSCURATO:PERSONA], che la "sparizione" della vittima era stata realizzata dallo stesso D'[OSCURATO:PERSONA] unitamente ai suoi sodali, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Tali propalazioni sono state ritenute attendibili in quanto: convergenti in modo univoco sul dato oggettivo della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA]; non connotate da circolarità, atteso che ciascun collaboratore aveva acquisito la notizia direttamente dalla medesima fonte dichiarativa; corredate da elementi di dettaglio idonei a conferire significativa specificità al narrato, quali il riferimento al "segno con l'occhio", che rende plausibile la presenza di [OSCURATO:PERSONA] all'atto della conversazione, il gesto materiale percepito da [OSCURATO:PERSONA] ("fece proprio gesto [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]"), nonché l'indicazione del luogo in cui D'[OSCURATO:PERSONA] aveva riferito i fatti a [OSCURATO:PERSONA], ossia all'esterno della sala ricevimenti, "si erano allontanati dall'ingresso". Quanto, infine, alla circostanza che tale confessione fosse avvenuta nel contesto del ricevimento matrimoniale di [OSCURATO:PERSONA], la Corte ha ritenuto di poter escludere profili di anomalia, evidenziando, per contro, come simili occasioni possano costituire contesti propizi allo svolgimento di conversazioni di varia natura, anche aventi contenuto riservato. 6.3.2. Inoltre, il giudice di seconde cure ha accertato come il compendio probatorio relativo al coinvolgimento degli imputati risultasse ulteriormente corroborato — al di là di ogni ragionevole dubbio — dalle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. 21In particolare, con riferimento alle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio, la Corte di Assise di Appello ha ritenuto che alle stesse debba riconoscersi una natura sostanzialmente confessoria, in quanto frutto delle confidenze autoaccusatorie degli imputati, così come già indicato. Inoltre, tali dichiarazioni - osserva la Corte - nella parte in cui attribuiscono al [OSCURATO:PERSONA] e all'[OSCURATO:PERSONA] la materiale esecuzione dell'omicidio e al D'[OSCURATO:PERSONA] la successiva soppressione del cadavere, non si pongono in contrasto con le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], tenuto conto della genericità di queste ultime in ordine alle modalità esecutive del fatto, e dunque la loro sostanziale compatibilità. 6.4. Per quanto attiene, invece, alle dichiarazioni rese da D'[OSCURATO:PERSONA] — il quale ha riferito che [OSCURATO:PERSONA], nel corso di una comune detenzione, gli avrebbe confidato di aver preso parte, unitamente al [OSCURATO:PERSONA], al prelievo della vittima e alla sua conduzione presso la masseria del D'[OSCURATO:PERSONA], nonché di essere stato egli stesso l'autore materiale dell'omicidio — la Corte ha concluso per la loro non attendibilità. Sul punto, il giudice di secondo grado infatti ha rilevato che, oltre all'assenza di una previa verifica positiva della credibilità del dichiarante, il narrato pone una versione nuova ed inedita, contemplando la partecipazione attiva di un soggetto - [OSCURATO:PERSONA] - mai menzionato nei racconti degli altri collaboratori, inducendo pertanto a ritenere che tale soggetto possa essersi attribuito la paternità del delitto per mera vanteria. 6.5. Infine, la Corte ha riconosciuto la sussistenza dell'aggravante della finalità mafiosa di cui all'art. 416-bis 1 cod.pen. in relazione ai delitti di omicidio nonché di detenzione e porto dell'arma utilizzata per la sua commissione. Il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'aggravante de qua si ponga in re ipsa. L'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] si inserisce infatti nel contesto di una contrapposizione tra due organizzazioni criminali rivali operanti sul territorio di Altamura. La partecipazione psicologica degli imputati alla finalità agevolatrice è stata inoltre ricavata in modo univoco dalla circostanza che gli stessi — quali appartenenti al clan — avessero previamente sottoposto la vittima a interrogatorio, al fine di accertare il progetto di attentare alla vita del D'[OSCURATO:PERSONA]. 7. Passando ad esaminare il trattamento sanzionatorio, la Corte di Assise di Appello ha statuito che non potesse riconoscersi la continuazione tra i reati oggetto del procedimento de quo e il reato associativo giudicato con la sentenza n. 2415/2022 emessa nel cd. "[OSCURATO:PERSONA]" dalla Corte di Appello di Bari II sezione il 29.4.2022 e passata in giudicato. La Corte di merito invero, ha rilevato 22che, alla stregua della giurisprudenza di legittimità, al fine del riconoscimento della continuazione tra il reato associativo e il reato fine è necessario che le linee essenziali del reato fine vengano programmate - con sufficiente specificità - fin dal momento della costituzione del vincolo associativo. Nel caso di specie è apparso pacifico che l'eliminazione del [OSCURATO:PERSONA] non fu programmata ab origine ma solo successivamente, con il sorgere del timore che il [OSCURATO:PERSONA] potesse attentare alla vita del D'[OSCURATO:PERSONA]. Si è escluso altresì il riconoscimento delle attenuanti generiche, in ragione della gravità del fatto desumibili dalle ingannevoli e brutali modalità di esecuzione dell'omicidio, nonché anche in considerazione della personalità degli imputati, gravati da diversi precedenti penali. 8. Gli atti di ricorso. 8.1 Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Gli atti di ricorso vanno sintetizzati e richiamati nei limiti strettamente Pk7 necessari per la motivazione della presente decisione, così come previsto dall'art.173 co.1 disp.att. cod.proc.pen. 8.1.1. [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - articola tredici motivi di ricorso. Al primo motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in punto di attribuzione della responsabilità. Ad avviso della difesa, la sentenza oggetto dell'odierno ricorso risulterebbe affetta da carenza, ovvero da illogicità e/o contraddittorietà della motivazione, per travisamento della prova, con specifico riferimento alle determinazioni finalizzate ad inficiare le dichiarazioni rese dall'unica fonte diretta, individuata in [OSCURATO:PERSONA], escusso sia in sede di sommarie informazioni testimoniali dinanzi agli inquirenti, sia nell'ambito delle investigazioni difensive ai sensi dell'art. 391-bis c.p.p. In particolare, il giudice di seconde cure avrebbe escluso l'attendibilità del dichiarante in modo meramente semplicistico, qualificando apoditticamente il relativo narrato come mendace sulla base di una presunta attitudine onnertosa del [OSCURATO:PERSONA]. Ciò sarebbe stato desunto esclusivamente dalla difformità delle sue dichiarazioni da quelle rese dai collaboratori di giustizia. Si evidenzia, invece, che l'unico dato realmente incontrovertibile consisterebbe nel fatto che [OSCURATO:PERSONA] ha escluso che i signori [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] fossero sopraggiunti presso il circolo la sera del 23t-'7.08.14, nonché di aver interloquito successivamente con i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la motivazione della sentenza risulterebbe affetta da carenza, ovvero da illogicità e/o contraddittorietà, nella parte in cui i giudici di merito avrebbero omesso di considerare gli elementi dichiarativi idonei a corroborare l'attendibilità del [OSCURATO:PERSONA], con specifico riferimento alla assenza di [OSCURATO:PERSONA] la notte degli eventi oggetti del procedimento. Infatti, i giudici di merito non avrebbero adeguatamente valorizzato la parte delle dichiarazioni in cui [OSCURATO:PERSONA] ha escluso di aver incontrato il cugino la sera della sua scomparsa. Tale circostanza, se considerata, avrebbe inciso negativamente sulla credibilità del narrato dello [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla individuazione della persona che ha accompagnato la vittima presso il circolo. La difesa evidenzia come, dalle videoregistrazioni effettuate nella sala d'attesa della caserma dei Carabinieri, emergerebbe altresì che il [OSCURATO:PERSONA] non era neppure a conoscenza dell'ubicazione del circolo. Parimenti, i giudici avrebbero trascurato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], le quali smentirebbero, sotto diversi profili, i collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle asserite visite effettuate ig7 presso il [OSCURATO:PERSONA] durante il periodo in cui questi si trovava agli arresti donniciliari presso l'abitazione della zia, in via Aosta. Da ultimo, la difesa si duole dell'omessa considerazione da parte della Corte di Assise di Appello della circostanza che i [OSCURATO:PERSONA] fossero almeno due, tra cui [OSCURATO:PERSONA] che frequentava il circolo. 8.1.2. Al secondo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione della disposizione di cui all'articolo 195 cod.proc.pen. nonché il vizio di motivazione. Secondo la prospettazione difensiva dell'odierno ricorrente, i giudici di merito avrebbero fondato le pronunce di condanna su dichiarazioni testimoniali di natura de relato in violazione dei criteri e dei principi ermeneutici elaborati dalla giurisprudenza di legittimità. La motivazione, inoltre, si paleserebbe carente con riferimento all'analisi delle fonti dei collaboratori di giustizia, atteso che, nel caso di specie, il giudizio di credibilità non avrebbe investito le fonti originarie — rimaste ignote e/o non identificate, né escusse ovvero indicate in maniera generica — con conseguente compromissione della possibilità di accertare la reale provenienza delle informazioni riferite. 24Inoltre, i giudici di merito avrebbero travisato i paradigmi del disinteresse e della indipendenza, posti a fondamento del giudizio di credibilità dei collaboratori di giustizia. Si deduce, invero, che le corti territoriali avrebbero omesso di considerare di un concreto interesse dei dichiaranti al conseguimento di benefici premiali e di come difetti l'autonomia delle dichiarazioni rese dai fratelli [OSCURATO:PERSONA] e dallo [OSCURATO:PERSONA], in ragione degli stretti vincoli familiari intercorrenti. Ad interloquire con il D'[OSCURATO:PERSONA] era il solo [OSCURATO:PERSONA], il quale poi provvedeva a riferire al fratello e al cognato. Viene ritenuta, altresì, apodittica e contraddittoria la statuizione della Corte nella parte in cui afferma l'assoluto disinteresse dei collaboratori originari. Nella medesima sentenza si fa riferimento, invero, al risentimento di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], sfociato dalla dinamica del "prelevamento" della vittima, avvenuta all'interno di un loro circolo. A ciò si aggiungerebbe un ulteriore profilo di rancore, rappresentato dalla circostanza che l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato deliberato senza il coinvolgimento o la preventiva informazione dei predetti soggetti. g7 Inoltre, la motivazione della sentenza impugnata risulterebbe affetta da contraddittorietà e/o illogicità nella parte in cui è stata affermata la convergenza delle dichiarazioni rese dai tre originari collaboratori di giustizia, sulla base di un'erronea interpretazione delle risultanze investigative. In particolare, la mancata sovrapponibilità delle dichiarazioni in ordine alla presenza di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso il circolo nella notte tra il 6 e il 7 agosto sarebbe stata superata dalla Corte mediante un ragionamento meramente presuntivo e apodittico, nonostante tale discrasia fosse idonea a incidere in modo significativo sul giudizio di convergenza e attendibilità complessiva delle fonti dichiarative operato dai giudici di merito. 8.1.3. Al terzo motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e), la mancanza, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione per travisamento della prova. La sentenza impugnata risulterebbe contraddittoria e/o illogica nella parte in cui i giudici di merito hanno ritenuto sussistente una convergenza tra le dichiarazioni rese dai primi tre collaboratori e quelle rese successivamente circa la fase esecutiva dell'omicidio e della sparizione della vittima, atteso che tale presunta concordanza sarebbe smentita dalla comparazione stessa dei racconti dei tre collaboratori. In particolare, [OSCURATO:PERSONA] riferirebbe quanto gli sarebbe / 25stato confidato dal fratello in merito alla fase dell'uccisione, circostanze tuttavia ignorate da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA]. 8.1.4. Al quarto motivo, la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., il vizio di motivazione relativamente alla credibilità dei collaboratori . Ad avviso della difesa, la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto "indiscutibilmente attendibili" le dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] in ordine alle forniture di sostanze stupefacenti durante il periodo di arresti domiciliari, nonostante tali affermazioni risultino contraddette da altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA], nonché da [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] si porrebbero in contrasto con risultanze oggettive, quali quelle concernenti il periodo di detenzione domiciliare di [OSCURATO:PERSONA] e, conseguentemente, il momento in cui [OSCURATO:PERSONA] avrebbe conferito l'incarico onnicidiario. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] colloca tale incarico nell'estate del 2013, sebbene la decisione avvenga nel 2014. 8.1.5. Al quinto motivo la difesa deduce ulteriore vizio di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata sarebbe affetta da contraddittorietà e/o illogicità nella parte in cui l'interpretazione resa dalla Corte di Assise di Appello disattenderebbe in maniera grave la lettera delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], il quale esclude che i due imputati fossero presenti e consapevoli della sorte della vita del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, le dichiarazioni degli originari collaboratori non coinciderebbero nel nucleo essenziale con la dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA], soprattutto con riferimento alle modalità di esecuzione dell'omicidio e alla identificazione dei suoi esecutori materiali. Le affermazioni dello [OSCURATO:PERSONA] - secondo cui gli autori dell'omicidio sono [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - sarebbero isolate, nonché si porrebbero in contraddizione con il narrato del [OSCURATO:PERSONA], il quale avrebbe riferito che il [OSCURATO:PERSONA] condusse da vivo il [OSCURATO:PERSONA] dal D'[OSCURATO:PERSONA]. 8.1.6. Al sesto motivo, la difesa deduce mancanza, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione su altro aspetto. La difesa, in particolare, deduce il vizio di motivazione con riferimento all'interpretazione delle dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenuta divergente sia rispetto al dato letterale delle stesse, sia rispetto alle argomentazioni sviluppate dal GIP di Bari in relazione al proc. pen. 5781/17 rgnr DDA - 5247/18. [OSCURATO:PERSONA], tali dichiarazioni, unitamente a quelle rese dallo [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA], erano state ritenute insufficienti dal GIP, in quanto non 26idonee ad escludere che i due imputati si fossero limitati a condurre la vittima al cospetto del capo del sodalizio, senza che potesse configurarsi, in capo agli stessi, il dolo omicidiario. 8.1.7. Al settimo motivo, la difesa deduce la mancanza, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione, per travisamento della prova, in relazione alla credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, le statuizioni del giudice di secondo grado in ordine al vaglio di credibilità dello [OSCURATO:PERSONA] si rivelerebbero apodittiche e non adeguatamente suffragate da riscontri esterni. [OSCURATO:PERSONA], si evidenzia come lo [OSCURATO:PERSONA] avesse già accusato l'odierno ricorrente in relazione a un diverso fatto di sangue ai danni di [OSCURATO:PERSONA], procedimento conclusosi con l'assoluzione del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, la motivazione si paleserebbe illogica e contraddittoria nella parte in cui si afferma l'autonomia e l'indipendenza delle dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA]. Il collaboratore di giustizia, invero, ha iniziato a rendere dichiarazioni solo successivamente al deposito della motivazione della sentenza di primo grado del cd. processo "[OSCURATO:PERSONA]", circostanza idonea a porre in dubbio la genuinità e spontaneità del contributo dichiarativo. Ad avviso della difesa, le propalazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero beneficiato - contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di merito - di una conoscenza diretta dei fatti. Lo stesso [OSCURATO:PERSONA], infatti, avrebbe dichiarato di aver preso, in più occasioni, le distanze dal sodalizio criminoso. La Corte di Assise di Appello avrebbe, altresì, omesso di considerare il rapporto di inimicizia e il risentimento che il dichiarante nutriva nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], in relazione a vicende di spaccio risalenti al 2017, rispetto alle quali [OSCURATO:PERSONA] avrebbe rivendicato la propria estraneità, attribuendo il proprio coinvolgimento allo zio [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA]. Le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] difetterebbero del requisito della specificità, in ragione dell'incapacità del dichiarante di riferire elementi rilevanti, quali: il veicolo utilizzato dalla vittima per seguire il D'[OSCURATO:PERSONA], il momento in cui sarebbe stato organizzato l'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], nonché l'arma impiegata, nonostante egli rivestisse il ruolo di custode delle armi del sodalizio. Infine, i giudici di merito avrebbero omesso di considerare le divergenze tra le dichiarazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] e quelle dello [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], atteso che, a differenza di questi ultimi, il primo avrebbe escluso la presenza di terzi al momento del "prelevamento" della vittima. [OSCURATO:PERSONA] introduce altresì un elemento nuovo - la volontà, riferita dal [OSCURATO:PERSONA], del 27Dambrosio [OSCURATO:PERSONA] di collocare una bomba nel club di D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - che i fratelli [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero mai prospettato. 8.1.8. All'ottavo motivo la difesa deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione in ordine alle dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] per travisamento della prova. La difesa, segnatamente, censura l'illogicità della motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui si afferma che lo [OSCURATO:PERSONA] avrebbe potuto limitarsi ad aderire alle versioni rese dai precedenti collaboratori di giustizia. Il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che, in tale ipotesi, le dichiarazioni dello [OSCURATO:PERSONA] non avrebbero consentito di superare le valutazioni già espresse dal GIP di Bari. Per converso, l'introduzione di elementi nuovi avrebbe permesso al medesimo di accedere al programma di protezione e, al contempo, di perseguire finalità ritorsive nei confronti dell'odierno ricorrente. 8.1.9. Al nono motivo la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione. La motivazione della sentenza, nella parte in cui si ritengono attendibili le dichiarazioni rese dai tre collaboratori di giustizia [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla fase del "prelevamento" del [OSCURATO:PERSONA], si paleserebbe illogica. Tali statuizioni risulterebbero fondate su un apodittico superamento dell'unica fonte diretta - [OSCURATO:PERSONA] - mediante il ricorso a mere formule di stile, a fronte, peraltro, dell'assenza di convergenza tra le dichiarazioni circa i soggetti che avrebbero accompagnato gli imputati o che sarebbero stati presenti presso il circolo. Inoltre, le dichiarazioni dei tre collaboratori non troverebbero adeguato riscontro, sul punto, nelle propalazioni rese dallo [OSCURATO:PERSONA] e dal [OSCURATO:PERSONA], le quali si caratterizzerebbero per un elevato grado di genericità. 8.1.10. Al decimo motivo la difesa deduce la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione relativamente alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La difesa lamenta, in particolare, il travisamento della dichiarazione di [OSCURATO:PERSONA] da parte della Corte di Assise di Appello. Infatti, nel corso dell'interrogatorio del 12.01.23, [OSCURATO:PERSONA] non avrebbe mai offerto dati puntali e precisi e non avrebbe mai indicato in maniera puntuale la fonte delle sue conoscenze. 288.1.11. All'undicesimo motivo la difesa deduce, la mancanza, la contraddittorietà e/o l'illogicità della motivazione in relazione alla credibilità delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di Assise di Appello di Bari avrebbe valorizzato le dichiarazioni rese da [OSCURATO:PERSONA], ritenendole attendibili, pur omettendo qualsiasi operazione volta a distinguere tra quanto appreso dal medesimo direttamente dal D'[OSCURATO:PERSONA] in via confidenziale e quanto, invece, acquisito attraverso fonti mediatiche. Ad avviso della difesa, inoltre, le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] sarebbero intrinsecamente inattendibili in quanto affette da profili di contraddittorietà: da un lato, egli avrebbe riferito che il D'[OSCURATO:PERSONA] gli avrebbe narrato i particolari della c.d. "lupara bianca"; dall'altro lato, avrebbe affermato l'esatto contrario, sostenendo che il D'[OSCURATO:PERSONA] non si soffermava sui dettagli. 8.1.12. Al dodicesimo motivo la difesa deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'applicazione dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 co.pen. La difesa si duole dell'erronea applicazione dell'aggravante in parola, deducendo che il giudice di seconde cure ne avrebbe affermato la sussistenza in re ipsa, senza procedere ad alcuna puntuale verifica in ordine ai presupposti richiesti per la sua configurabilità. Ad avviso della difesa, inoltre, l'intervenuta condanna irrevocabile dell'imputato per il delitto di associazione di tipo mafioso precluderebbe, nei successivi giudizi relativi a reati connessi alla medesima fattispecie associativa, il riconoscimento della circostanza aggravante del metodo mafioso sulla base di elementi sopravvenuti. 8.1.13. Al tredicesimo motivo si deduce violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione all'esclusione del riconoscimento della continuazione. La decisione oggetto di impugnazione si rivelerebbe, sul punto, illogica e/o contraddittoria nella parte in cui, da un lato, afferma la configurabilità dell'aggravante di cui all'art. 416-bis 1 cod.pen. e, dall'altro, esclude la continuazione con il reato associativo oggetto della precedente sentenza che ha accertato l'esistenza del sodalizio criminoso e la partecipazione dell'imputato. Inoltre, la Corte di Assise di Appello avrebbe erroneamente, ovvero falsamente, applicato la disposizione di cui all'art. 81 cod.pen. non avendo tenuto conto della sussistenza di una piena continuità temporale tra l'operatività del clan - attivo sul territorio altamurano sin dalla fine del 2010 - e la commissione del delitto oggetto del presente procedimento. [OSCURATO:PERSONA], il reato di omicidio sarebbe stato programmato 29nelle sue linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, tenuto conto, inoltre, che l'odierno ricorrente risulta già condannato, quale componente del clan D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], per due tentativi di omicidio con la cd. sentenza "[OSCURATO:PERSONA]". 9.1. [OSCURATO:PERSONA] - a mezzo dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] - introduce tre motivi di ricorso. 9.1.1. Al primo motivo la difesa deduce la violazione dei canoni logici e normativi di cui all'art.192 cod.proc.pen.. Si deduce, altresì, il vizio di motivazione, ai sensi dell'606, comma 1, lett. e) cod.proc.pen., per mancanza di motivazione su punti decisivi del tema oggetto della decisione, nonché, nella parte esistente, per manifesta illogicità e contraddittorietà. In particolare, la difesa dell'odierno ricorrente si duole della circostanza per cui la Corte di Assise di Appello avrebbe, con motivazione illogica e contradditoria, sostanzialmente ignorato una prova sopravvenuta rispetto alla pronuncia di primo P-4n grado, ossia le dichiarazioni di tale D'[OSCURATO:PERSONA], rese in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Il giudice di seconde cure avrebbe affermato, sotto il profilo della credibilità soggettiva, in maniera pressoché apodittica, che il dichiarante non potrebbe reputarsi un soggetto credibile in quanto "aspirante collaboratore di giustizia", prospettando l'argomentazione per cui un "aspirante collaboratore di giustizia" non sarebbe mai credibile. Sotto il profilo della credibilità intrinseca delle dichiarazioni, la Corte avrebbe asserito la non attendibilità del narrato di D'[OSCURATO:PERSONA] esclusivamente in virtù della considerazione che sarebbe portatore di una diversa ricostruzione dei fatti, riconducibile alla "mera vanteria" dello [OSCURATO:PERSONA]. Secondo la prospettazione difensiva, le dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA], per la loro specificità e precisione, non possono, invece, ritenersi il frutto di fantasia. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] - secondo quanto da lui dichiarato - sarebbe un affiliato dello [OSCURATO:PERSONA]; inoltre, lo [OSCURATO:PERSONA], in quanto uno dei capi indiscussi del clan D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], così come accertato nel processo cd. "[OSCURATO:PERSONA]", non avrebbe avuto ragione alcuna di attribuirsi falsamente il compimento di un omicidio per affermare il suo spessore e prestigio criminale. A sostegno della genuinità e della attendibilità delle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA] si evidenzia la presenza di elementi nuovi mai riferiti da precedenti collaboratori, relativi alla fase di occultamento e/o distruzione del cadavere, che corroborano che quanto da lui raccontato non poteva che provenire da un soggetto direttamente a conoscenza dei fatti. / 30Il coinvolgimento dello [OSCURATO:PERSONA] nell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA] avrebbe, inoltre, una sua logica spiegazione e si porrebbe in maniera coerente con il movente dell'omicidio. Secondo quanto dichiarato da diversi collaboratori di giustizia, invero, l'obiettivo del [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato indifferentemente il D'[OSCURATO:PERSONA] o lo [OSCURATO:PERSONA]. In conclusione, la difesa rileva che alle dichiarazioni del D'[OSCURATO:PERSONA] dovrebbero riconoscersi natura di confessione stragiudiziale. 9.1.2. Al secondo motivo la difesa deduce erronea applicazione di legge e vizio di motivazione in riferimento al diniego della continuazione. La Corte di Assise di Appello di Bari avrebbe escluso il riconoscimento della continuazione tra i reati per cui si procede e il reato associativo, giudicato con la sentenza n. 23415/22 emessa nel cd. processo "[OSCURATO:PERSONA]", mediante un'erronea applicazione della disciplina di cui all'art. 81 cod.pen. Secondo la prospettazione difensiva, il delitto di omicidio oggetto del presente procedimento, unitamente agli ulteriori episodi delittuosi di sangue ascritti all'[OSCURATO:PERSONA], sarebbe stato programmato nelle sue linee essenziali sin dal momento della costituzione del sodalizio criminoso, il quale sarebbe sorto proprio al fine di affermare la propria supremazia p/2-;-1 sul territorio di Altamura, mediante la preventiva ideazione e deliberazione, nella loro tendenziale specificità, delle azioni armate da porre in essere nei confronti dei rivali. Inoltre, vi sarebbe perfetta continuità temporale e spaziale tra il reato di omicidio di cui al presente procedimento (commesso in data antecedente/prossima al 7.08.2014) e la contestazione, passata in giudicato, relativa al delitto di associazione di cui all'art. 416-bis cod.pen. (dalla fine del 2010 all'attualità). Infine, la difesa censura l'irragionevolezza dell'esclusione della continuazione anche alla luce della considerazione che al D'[OSCURATO:PERSONA], condannato per il medesimo fatto in qualità di "mandante" dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA], è stata riconosciuta la continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis cod.pen. 9.1.3. Al terzo motivo la difesa deduce, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod.proc.pen., la falsa e/o erronea applicazione della legge penale, nonché il vizio di motivazione, in relazione all'art. 62 bis cod.pen. Il giudice di seconde cure avrebbe illegittimamente escluso il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, in conseguenza di un'erronea applicazione dell'art. 62-bis e mediante il ricorso a una motivazione meramente apparente, tenuto conto che il diniego risulterebbe fondato sulle modalità esecutive del delitto, 31in ordine alle quali non si registrerebbe neppure una convergenza tra le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. [OSCURATO:PERSONA] 1. I ricorsi vanno dichiarati inammissibili, per le ragioni che seguono. 2. In premessa, considerato che alcuni motivi di ricorso — specie quelli posti nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] - sollevano questioni tra loro affini, appare opportuno formulare alcune premesse di carattere generale, utili a orientare l'esame delle singole doglianze. 2.1. Trattandosi per lo più di critiche che si dirigono verso la motivazione della sentenza, va ricordato che secondo il costante insegnamento di questa Corte il sindacato sulla motivazione del provvedimento impugnato va compiuto attraverso l'analisi dello sviluppo motivazionale espresso nell'atto e della sua interna coerenza logico-giuridica, trattandosi di valutare non già il fatto in quanto tale ma l'opzione del fatto come recepita dal giudice di merito (v. Sez. I, 6.6.1996, ric. Lombardi). In tal senso, va qui ribadito il generale limite di apprezzamento delle risultanze istruttorie da parte di questa Corte, non essendo possibile compiere - in sede di legittimità - nuove attribuzioni di significato o realizzare una diversa lettura dei medesimi dati dimostrativi e ciò anche nei casi in cui si ritenga preferibile una diversa lettura, maggiormente esplicativa, e sempre che non sia rilevabile, in sede di verifica, un vizio specifico, tale da comportare di per sé l'annullamento della decisione (si veda, ex multis, Sez. VI n. 11194 del 8.3.2012, Lupo, Rv 252178). Ciò, peraltro, non esclude la necessità di apprezzare - anche in sede di controllo di legittimità e sempre restando nel 'perimetro' della verifica dei motivi espressi nel giudizio di merito - l'avvenuto assolvimento del dovere di «completezza e persuasività» della motivazione in rapporto alle regole di giudizio che presidiano l'affermazione della penale responsabilità (art. 533 comma 1 cod. proc. pen.) e normativizzano talune coordinate essenziali della parte ricostruttiva del giudizio (art. 192 commi 2 e 3 cod.proc.pen.). Il principio - ormai definitivamente recepito nel sistema processuale - per cui la penale responsabilità deve essere accertata «al di là di ogni ragionevole dubbio» (nel senso che il dato probatorio acquisito deve essere tale da lasciar fuori soloeventualità remote, pur astrattamente formulabili come possibili in rerum natura ma la cui effettiva realizzazione nella fattispecie concreta risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della ordinaria razionalità umana, secondo l'assunto di Sez. I n. 31456 del 21.5.2008, Rv 240763) altro non è che la plastica rappresentazione dell'ordinario procedimento logico sulla base del quale si può ritenere raggiunta, in sede giudiziaria, la prova positiva di una «proposizione» che racchiude in sé un rapporto tra un fatto e il suo autore, quale è l'imputazione. L'avvenuta esplicazione normativa del criterio (legge n.46 del 2006) chiude un percorso di generalizzazione condivisa, che trova origine nella indicazione di specifiche regole (già nel testo del codice del 1988) tese a guidare l'attribuzione di rilevanza probatoria agli elementi di prova indiziaria (art. 192 comma 2) e agli elementi di prova dichiarativa diversi dalla testimonianza (art. 192 commi 3 e 4) e connotati dalla non 'autosufficienza' dimostrativa (in tal senso già Sez. I, n. 2100 del 6.5.'94, ric. Siciliano, Rv 198079). In tal senso, le diverse norme in questione si completano e si influenzano a vicenda, trattandosi di criteri logici tesi da un lato a garantire il metodo (art.192) dall'altro a rendere accettabile il risultato (art. 533) dell'intera operazione ricostruttiva. Lì dove si apprezzi l'inosservanza di tali precetti, pertanto, la motivazione della sentenza può risultare viziata non tanto in punto di mera logicità interna quanto in ragione del generale dovere di rapportare il giudizio sul fatto alle regole decisorie tipiche della fase presa in esame, come affermato in più occasioni da questa Corte di legittimità (si veda, tra le altre, Sez. VI n. 8705 del 24.1.2013, che, pur occupandosi in via diretta del caso di una condanna intervenuta nel giudizio di secondo grado, efficacemente qualifica in via generale la tipologìa di vizio in questione - derivante dalla violazione del canone di giudizio di cui all'art. 533 - in termini di «peculiare concretizzazione del vizio dell'apparenza di motivazione»). 2.2 Ciò posto, vanno anche ricordate le principali coordinate giurisprudenziali in tema di controllo motivazionale emerse nella presente sede di legittimità. Le funzioni di controllo sull'apparato argomentativo, delimitate dalla avvenuta esplicazione dei motivi di ricorso, possono comportare diversi livelli di verifica: - verifica circa la completezza e la globalità della valutazione operata in sede di merito, non essendo consentito operare irragionevoli parcellizzazioni del materiale indiziario raccolto (in tal senso, tra le molte, Sez. II n. 9269 del 5.12.2012, Della Costa, Rv. 254871) né omettere la valutazione di elementi 33obiettivamente incidenti nella economia del giudizio (in tal senso Sez. IV, n.14732 del 1.3.2011, Molinario, Rv 250133 nonché Sez. I, n.25117 del 14.7.2006, Stojanovic, Rv 234167); - verifica circa l'assenza di evidenti errori nell'applicazione delle regole della logica tali da compromettere passaggi essenziali del giudizio formulato (si veda in particolare la ricorrente affermazione della necessità di scongiurare la formulazione di giudizi meramente congetturali, basati cioè su dati ipotetici e non su massime di esperienza generalmente accettate, rinvenibile ex multis in Sez. VI n. 6582 del 13.11.2012, Cerrito, Rv 254572 nonché in Sez. II n. 44048 del 13.10.2009, Cassarino, Rv 245627); - verifica circa l'assenza di insormontabili contraddizioni interne tra i diversi momenti di articolazione del giudizio (cd. contraddittorietà interna); - verifica circa la corretta attribuzione di significato dimostrativo agli elementi valorizzati nell'ambito del percorso seguito (applicazione dell'art. 192) e circa l'assenza di incompatibilità di detto significato con specifici atti del procedimento indicati ed allegati in sede di ricorso (cd. travisamento della prova) lì dove tali atti siano dotati di una autonoma e particolare forza esplicativa, tale da disarticolare l'intero ragionamento svolto dal giudicante (in tema di incidenza del travisamento, ex multis , Sez. I n. 41738 del 19.10.2011, Rv 251516, ove si è precisato, sul punto, che «.. non è, dunque, sufficiente che gli atti del processo invocati dal ricorrente siano semplicemente contrastanti con particolari accertamenti e valutazioni del giudicante o con la sua ricostruzione complessiva e finale dei fatti e delle responsabilità, né che siano astrattamente idonei a fornire una ricostruzione più persuasiva di quella fatta propria dal giudicante; ogni giudizio, infatti, implica l'analisi di un complesso di elementi di segno non univoco e l'individuazione, nel loro ambito, di quei dati che - per essere obiettivamente più significativi, coerenti tra loro e convergenti verso un'unica spiegazione - sono in grado di superare obiezioni e dati di segno contrario, di fondare il convincimento del giudice e di consentirne la rappresentazione, in termini chiari e comprensibili, ad un pubblico composto da lettori razionali del provvedimento» ). Dunque, il controllo di legittimità sull'apparato argomentativo deve seguire le scansioni sin qui brevemente rievocate, che consentono di restare in un ambito, appunto, di controllo e non di sovrapposizione della propria valutazione a quella del giudice del merito. 342.3 Nel caso che ci occupa la ricostruzione del fatto si è dipanata sul crinale della attribuzione soggettiva agli autori in ragione della esistenza di più fonti dichiarative di accusa. Ed allora, quanto al profilo della convergenza tra più fonti dichiarative va ulteriormente precisato che la copiosa elaborazione della regola normativa di cui all'art. 192 comma 3 cod.proc.pen., in tema di valore probatorio della chiamata in correità, consente ormai di superare lo scetticismo iniziale espresso da autorevole dottrina nei confronti del dato normativo in questione (definito come formula malriuscita, trattandosi di argomento non codificabile, in quanto involge questioni da clinica giurisprudenziale). Il dato di partenza - come è noto - è rappresentato dalla ' non autosufficienza dimostrativa' delle dichiarazioni del soggetto 'coinvolto' nell'accadimento posto al centro dell'accertamento (perché si tratta del coimputato, in medesimo o separato procedimento, o dell' imputato di reato connesso o collegato) ai fini di sorreggere una affermazione di penale responsabilità (connotata ai sensi dell'art. 533 cod.proc.pen.) del soggetto 'chiamato' in reità o in correità. La ragione di tale 'cautela valutativa', di particolare incidenza, va cercata, come è noto, nel riconoscimento - a monte - della esistenza di un interesse (Sez. I, 30.1.'97, imp. Barcella), di cui il soggetto narrante (proprio in quanto coinvolto, sia pure in diversa misura, negli stessi fatti narrati) è in tutta evidenza portatore (interesse astrattamente identificabile in più possibili matrici, che vanno dalla eventuale scelta di accrescere le responsabilità altrui tendendo a ridimensionare le proprie, alla eventualità di utilizzo della sede processuale come strumento di 'regolamento di conflitti' maturati altrove, sino alla necessità di maturare l'accesso a benefici di carattere processuale e sostanziale) e che, pertanto, si pone come elemento tale da determinare un deficit parziale di attendibilità, colmabile solo mediante il rinvenimento di elementi autonomi, capaci di asseverare la veridicità del contenuto rappresentativo. Da qui l'esistenza di una necessaria valutazione congiunta con dati di conferma esterni alla dichiarazione (lì dove si sia affermata la responsabilità del chiamato) o la 'presa d'atto' dell'assenza di ulteriori elementi capaci di accrescere la qualità dimostrativa delle dichiarazioni e la loro portata cognitiva (con affermazione della mancata prova della responsabilità del chiamato). Nell'interpretare la locuzione altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilità - contenuta nell'art. 192 comma 3 cod.proc.pen. - va peraltro ricordato che la conferma imposta dalla norma non è direzionata alla persona del dichiarante (soggetto la cui attendibilità è da valutarsi previamente, in rapportoalla esistenza di indicatori logici e storici tali da asseverare la sua partecipazione al fatto narrato o comunque da rappresentare in modo chiaro le modalità della sua conoscenza) ma alle specifiche dichiarazioni (come già ritenuto, tra le altre, da Sez. VI nella decisione del 7.5.1999, ric. Emmanuello, ove si è affermato con chiarezza che una lettura del genere sarebbe contraria non solo alla ratio legis, ma anche alla lingua italiana, perché la particella .. ne.., nell'espressione ' ne confermano l'attendibilità' va riferita al soggetto della frase, che è il sostantivo 'le dichiarazioni' , le quali, appunto, devono essere confortate da altri elementi che ne confermino l'attendibilità). Tale deve essere la 'direzione' degli elementi di riscontro. Con ciò, peraltro, non si intende certo negare che il primo momento di 'apprezzamento' di un contributo narrativo resta quello della verifica soggettiva di attendibilità del dichiarante, commisurata essenzialmente alla costanza e complessiva coerenza logica della narrazione in sé considerata (con eventuale giustificazione di accrescimenti narrativi solo se ed in quanto dipendenti dalle prove 'di resistenza' cui la fonte è sottoposta attraverso il contraddittorio dibattimentale, ove realizzato). Ma è pur vero che nel particolare ambito relazionale dei contesti criminali, gli indicatori di attendibilità 'tradizionali' - storicamente elaborati sul modello del 'teste indifferente' - appaiono ribaltati, posto che il livello di attendibilità soggettiva è qui correlato alla avvenuta 19-11 emersione di indicatori tesi a rappresentare l'effettiva 'inclusione' del dichiarante nel contesto umano che ha condotto alla realizzazione del crimine (l'esperienza umana deviante crea, dunque, le condizioni di 'inclusione' nel circuito ove, in ipotesi, si sono appresi i fatti; v. per tutte Sez. VI n. 4108 del 17.2.'96, Cantoni, rv 204436). Del resto, se così non fosse non vi sarebbe necessità dell'elemento convalidante 'autonomo' per orientare il giudizio verso la responsabilità dell'incolpato. E' pertanto con tale consapevolezza che in sede di merito va affrontato il tema della attendibilità intrinseca, orientato - al di là degli ovvi profili di coerenza logica della narrazione - alla constatazione di: a) esistenza, o meno, di dati storici rappresentativi della avvenuta inclusione del dichiarante nel particolare contesto relazionale in cui risulta maturato il fatto narrato; b) esistenza, o meno, di elementi di chiara smentita su un segmento 'significativo' della specifica narrazione, tali da incidere complessivamente sul giudizio di attendibilità. In particolare, quanto al secondo aspetto, va anche precisato che è compito del giudice del merito, in presenza di elementi di fatto chiaramente antagonisti ai contenuti narrativi portati dal dichiarante, esporre in modo logico i criteri adoperati 36per realizzare un eventuale, possibile «frazionamento» della narrazione complessa. Ove tale esposizione non soddisfi i criteri della piena coerenza logica, il passaggio esplicativo si espone ad annullamento. Va dunque evidenziato - restando sul tema - che vi può essere 'irrilevanza' di un elemento di smentita lì dove il suo oggetto possa ritenersi marginale nell'economia del racconto (si veda, sul tema, Sez. I n. 34102 del 14.7.2015, rv 264368), mentre si ricorre alla «frazionabilità» lì dove la smentita è - su un fatto specifico - rilevante, ma la narrazione è stata positivamente vagliata in riferimento ad altri episodi storici. In particolare, il limite intrinseco della «frazionabilità» è rappresentato dalla complessità e articolazione della dichiarazione che, per essere frazionabile, deve avere ad oggetto episodi storici autonomi e distinti, non intimamente correlati. La c.d. valutazione frazionata delle dichiarazioni accusatorie (per la quale l'attendibilità del dichiarante, anche se denegata per una parte del suo racconto, non viene necessariamente meno con riguardo alle altre parti, quando queste reggano alla verifica giudiziale del riscontro), in tanto è ammissibile in quanto non esista un'interferenza fattuale e logica fra la parte del narrato ritenuta falsa e le rimanenti parti che siano adeguatamente riscontrate. Detta interferenza, peraltro, si verifica solo quando fra la prima parte e le altre esista un rapporto di causalità necessaria ovvero quando l'una sia imprescindibile antecedente logico dell'altra (così Sez. I n. 468 del 18.12.2000, ric. Orofino, rv 218720, e, di recnte, Sez. VI n. 35327 del 22.8.2013, ric. Arena, rv 256097; Sez. V n. 46471 del 19.10.2015, rv 265874). Va anche sottolineato che nella scelta semantica operata dal legislatore quanto alla identità dell'elemento convalidante ( altri elementi di prova ) si è voluto evidenziare: la natura ontologica degli elementi utilizzati come riscontro, nel senso che gli stessi non possono consistere in meri sospetti (non basati su dati sensibili con capacità informativa, ma solo su elaborazioni soggettive) ma devono possedere una autonoma consistenza e una, sia pur limitata, capacità rappresentativa; la correlazione con il principio di pertinenza (ai sensi dell'art. 187 cod.proc.pen.) tra detti elementi e l'imputazione contestata. Dunque, il riscontro - seppure in via mediata - non può limitarsi ad accrescere l'attendibilità intrinseca del dichiarante, ma deve essere riferibile (sia pure solo sul piano logico-deduttivo) ai fatti delittuosi attribuiti nella specifica decisione all'indagato.Ovviamente, tale idoneità probatoria dell'elemento di riscontro non va intesa - a sua volta - in termini di «autosufficienza», dovendo comunque lo stesso fungere da 'necessario completamento' della narrazione oggetto di verifica (cfr., tra le molte, già Sez. VI n. 5649 del 22.1.1997, ric. Dominante, nella parte in cui si precisa che la funzione processuale degli 'altri elementi di prova' è semplicemente quella di confermare l'attendibilità delle dichiarazioni accusatorie, il che significa che tali elementi sono in posizione subordinata ed accessoria rispetto alla prova derivante dalla chiamata in correità, avendo essi idoneità probatoria rispetto al thema decidendum non da soli, ma in riferimento alla chiamata; altrimenti, in presenza di elementi dimostrativi della responsabilità dell'imputato, non entra in gioco la regola dell'art.192 co.3, ma quella generale in tema di pluralità di prove e di libera valutazione di esse da parte del giudice; nello stesso senso, tra le molte, Sez. VI n.4108 del 17.2.1996, ric. Cariboni, rv 204439. Così come, secondo il chiaro insegnamento derivante già da Sez. VI, 6.3.2000 ric. Fortugno, il dato probatorio (della più diversa natura e provenienza) valorizzabile in chiave di riscontro può anche riferirsi a fatti apparentemente secondari, dai quali sia possibile risalire, con logica deduzione, all'oggetto dell'accusa. Nel compiere l'operazione valutativa, pertanto, va accuratamente vagliata la 'capacità dimostrativa' del singolo elemento di riscontro, secondo criteri capaci dì selezionare - sul piano logico - l'apporto fornito. 2.4 Non appare inutile, pertanto, evidenziare una preliminare distinzione di carattere generale - nel contesto qui esaminato - tra: a) elementi che rappresentano la mera possibilità che il narrato del collaborante corrisponda al vero (ciò accade, ad esempio, nell'ipotesi in cui il dichiarante abbia rappresentato, come elemento rilevante, l'avvenuto colloquio con altre persone in carcere o in un determinato luogo frequentato dai protagonisti del colloquio; la comune detenzione di tali soggetti nel periodo indicato o la frequentazione del luogo in questione è un dato che obiettivamente sorregge la possibile verificazione del colloquio, ma nulla dimostra, in via aggiuntiva, circa la sua effettività o il suo contenuto. O ancora, lo stato di libertà dell'incolpato al momento della commissione del fatto rende solo astrattamente possibile la sua attribuzione al soggetto indicato, e così via): si tratta, in tal caso , di semplici elementi di non/smentita, di certo utili sul piano della verifica di attendibilità intrinseca del dichiarante, ma che non possiedono una 'autonoma' capacità di asseverazione dei fatti posti a -base della contestazione e non possono,quindi ritenersi riscontri alla narrazione operata nel senso imposto dall'art. 192 comma 3 ; b) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, pur rappresentando un fatto diverso da quello oggetto di prova, ma ad esso ricollegabile sia sul piano oggettivo che, soprattutto, soggettivo. Sul punto, è stato ritenuto, in molti arresti giurisprudenziali, che la riscontrata, duratura appartenenza ad un gruppo delittuoso, con uno specifico ruolo, accresce la probabilità della partecipazione, dei diversi soggetti chiamati, alle azioni delittuose commesse da quel gruppo, in ciò incrementando il quantum di conoscenza posto a base della chiamata, e ciò specie in relazione alla consumazione di quei reati che siano concretamente 'espressivi' del programma delittuoso comune ( tra le molte, Sez. I, 30.3.'04, n.17886, ric. Voi/aro rv 228282; Sez. IV, 10.12.'04 n. 5821, Alfieri; nonché Sez. VI n. 1472 del 2.11.1998, ric. Archesso, rv 213446; Sez.II, 23.10.'03, ric. Avare/io ; Sez. VI, n.41352 del 24.9.2010, ric. Contini, rv 248713; Sez. VI n. 47304 del 12.11.2015, rv 265355) così come gli elementi tesi ad asseverare taluni antecedenti causali del fatto, indicati nella dichiarazione principale, accrescono il valore persuasivo della chiamata in correità. Si tratta, in tal caso, di riscontri indiretti, di natura logico-indiziaria , atteso che il rapporto tra il fatto da provare e il contenuto informativo del dato conoscitivo «di supporto» richiede l'applicazione di un criterio inferenziale che consente di operare, nell'ambito della necessaria valutazione unitaria e congiunta, il raccordo tra le diverse circostanze probatorie (si veda, sul punto Sez. I n. 16792 del 9.4.2010, rv 246948, nonché Sez. I n.16548 del 14.3.2010, rv 246935, sull'obbligo di valutazione unitaria e congiunta dei diversi dati conoscitivi acquisiti); c) elementi che accrescono la verosimiglianza della narrazione, rapportandosi, in via diretta ai fatti (o alle persone) oggetto di prova (in tal senso, la verifica positiva circa particolari specifici dell'azione delittuosa - difficilmente conoscibili o non divulgati in precedenza - accresce la complessiva idoneità rappresentativa della narrazione ; il possesso di mezzi o cose utilizzate per la commissione del reato o dallo stesso derivate, conformemente alla narrazione del dichiarante, in capo all'incolpato, è da ritenersi altamente significativo, in assenza di razionali ipotesi alternative; la stessa acclarata convergenza di più fonti dichiarative - dotate di reciproca autonomia genetica - parimenti si pone come dato accrescitivo rispetto alla dichiarazione di base, come riaffermato da Sez. U. n. 20804 del 29.11.2012, Aquilina ed altri) : si tratta di elementi qualificabili come riscontri «diretti», atteso il rapporto immediato tra il fatto da provare e il contenuto informativo dell'elemento di sostegno alla narrazione . 39Ma la identificazione della esatta direzione (fermo restando il vaglio preliminare di attendibilità intrinseca) e delle possibili 'categorie' di elementi di riscontro esterno, qui abbozzata, non esaurisce, ovviamente, il tema in trattazione. Se si risale alla ratio della cautela valutativa, imposta circa l'affidabilità probatoria delle dichiarazioni del correo, si comprende agevolmente quale sia il rilievo del metodo valutativo da seguire nell'ipotesi in cui ci si trovi di fronte a più dati istruttori accomunati - come nel presente processo - dalla provenienza «interna» al circuito criminale posto a monte dell'evento trattato. La condivisibile preoccupazione del legislatore (espressa anche da norme apparentemente solo descrittive di adempimenti procedurali come l'art. 141 bis cod.proc.pen. o delimitanti l'area del diritto di difesa come l'art. 106 comma 4bis) è anche quella di evitare inquinanti circolarità dichiarative tra le varie fonti, tali da determinare una pluralità solo apparente di dati dimostrativi tesi ad asseverare il coinvolgimento dell'imputato nel fatto. im7 Se infatti è corretto - per quanto sinora detto - ipotizzare il reciproco incremento probatorio, tra le diverse chiamate, ciò chiama in causa la massima di tipo logico per cui quando più fonti, dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, finiscono con il riferire fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò aumenta oggettivamente le probabilità che i fatti narrati corrispondano al vero. Ma tale assunto è strettamente correlato alla verifica non solo in punto di attendibilità generica del singolo dichiarante, quanto da operarsi sul versante della coerenza e costanza narrativa (con assenza di sospetti incrementi tra il contenuto originario delle dichiarazioni e le affermazioni successive) nonché sulla ricorrenza degli ulteriori presupposti messi in rilievo - da ultimo - nella decisione Sez. U. n. 20804/2013 del 29.11.2012 ric. Aquilina ed altri (rv 255143 - 255145) intervenuta sul tema del cd. riscontro «incrociato» tra più chiamate in reità (le fonti plurime de auditu). Nella indicata pronunzia (a sua volta punto di approdo di precedenti orientamenti che ormai risulta inutile citare) pur constatandosi l'assenza di una «catalogazione gerarchica in senso piramidale» dei tipi di prova, sganciata dal concreto contesto processuale, e pur riaffermandosi, in via generale, il valore e l'immanenza del principio del libero convincimento del giudice, si pone particolare attenzione al rigore metodologico che deve governare un simile procedimento valutativo e al correlato «aggravio» dell'onere motivazionale. 4‘-In termini generali, la valutazione congiunta delle chiamate (siano esse dirette o de relato) risulta significativa - a fini di dimostrazione del fatto - lì dove ricorrano le seguenti evenienze: - la convergenza delle chiamate in ordine al fatto materiale oggetto della narrazione; - l'indipendenza delle medesime, intesa come mancanza di pregresse intese fraudolente o di altri condizionamenti inquinanti; - la specificità nel senso che la c.d. convergenza del molteplice deve essere sufficientemente individualizzante e deve riguardare sia il fatto nella sua oggettività che la riferibilità dello stesso all'incolpato, fermo restando che deve privilegiarsi l'aspetto sostanziale della concordanza delle plurime dichiarazioni di accusa sul nucleo centrale e più significativo della questione fattuale da decidere; - l'autonomia genetica, vale a dire la derivazione non ex unica fonte onde evitare il rischio della circolarità della notizia, che vanificherebbe la valenza dell'elemento di riscontro esterno e svuoterebbe di significato lo stesso concetto di convergenza del molteplice. In presenza di tali caratteristiche le «plurime chiamate in correità (o in reità)» legittimamente concorrono a formare - in modo non rivalutabile in sede di legittimità - la base fattuale della affermazione di responsabilità del chiamato (in assenza di concrete ipotesi alternative di ricostruzione dei fatti) proprio in ragione della loro verificata autonomia genetica e in riferimento alla massima di esperienza prima ricordata, rispettosa dei canoni normativi di valutazione della prova (quando più fonti, ritenute affidabili e rilevanti nonché dotate di piena autonomia sul piano della esperienza percettiva, riferiscono fatti tendenzialmente coincidenti nel loro nucleo essenziale, ciò crea le condizioni per l'affidamento del giudice sulla corrispondenza al vero dei fatti narrati). In sede di legittimità, pertanto, essendo inibita la rielaborazione autonoma della rilevanza e consistenza del dato probatorio, è doverosa la verifica - in rapporto al contenuto delle doglianze - del corretto inquadramento delle categorie logiche e giuridiche in punto di qualificazione dell' elemento di prova, realizzate in sede di merito su tale complesso terreno ricostruttivo, nonché l'avvenuta applicazione dei profili metodologici sin qui richiamati (in tal senso, di recente, Sez. VI n. 33875 del 12.5.2015, rv 264577), frutto della costante opera di mediazione interpretativa affidata alla Corte di Cassazione. In particolare negli arresti successivi è stato ulteriormente precisato che in tema di chiamata in correità, qualora i riscontri esterni siano costituiti da ulteriori dichiarazioni accusatorie, esse devono convergere in ordine al fatto materiale 41oggetto della narrazione ed avere portata individualizzante, intesa quale riferibilità sia alla persona dell'incolpato che alle imputazioni a lui ascritte, senza che possa pretendersi la piena sovrapponibilità dei loro rispettivi contenuti narrativi, dovendosi piuttosto privilegiare l'aspetto sostanziale della concordanza sul nucleo centrale e significativo della questione fattuale da decidere (così Sez. VI n. 47108 del 8.10.2019, rv 277393). 3. Alla luce di tali coordinate ermeneutiche e metodologiche, si può passare all'analisi dei singoli atti e motivi di ricorso. 3.1. Per quanto riguarda il ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tutti i motivi devono essere dichiarati inammissibili, essenzialmente in rapporto alla categoria generale dei motivi non consentiti perché tesi a sollecitare una impropria — in sede di legittimità rielaborazione dei contenuti istruttori. Con la prima doglianza, invero, la difesa sollecita codesto Collegio a riconsiderare e rivalutare taluni elementi probatori, e in particolare le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di un'operazione che, come già ampiamente precisato, non è consentita in sede di legittimità, specie in presenza di una motivazione dei giudici di merito che si presenta completa, logica e coerente, e pertanto insindacabile da questa Corte. In ogni caso è agevole constatare come il difensore manchi di confrontarsi adeguatamente con le valutazioni espresse dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte di Assise di Appello di Bari. [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto si afferma nell'atto di ricorso, la non attendibilità delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] viene desunta a fronte di un percorso logico-argornentativo de appare privo di ,---.. , , qualsivoglia illogicità, mancanza o contraddittorietà./2.a /r i lal,f2-e S' . Relativamente alle parti della doglianza in cui la difesa evidenzia talune presunte mancanze di motivazione inerenti alle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] (tra cui anche un segmento della conversazione con [OSCURATO:PERSONA] captata durante le intercettazioni ambientali eseguite presso la sala d'attesa della caserma dei Carabinieri) occorre una precisazione. La denunzia di minime incongruenze argomentative o dell'omessa esposizione di singoli elementi di valutazione - che il ricorrente ritenga, in via meramente ipotetica, tali da determinare una diversa decisione - non può dar luogo all'annullamento della sentenza, posto che non vizio della motivazione qualunque omissione valutativa riferita a dati isolati solati ed estrapolati dal contesto. È solo l'esame del complesso probatorio e delsuo coordinamento interno a consentire di verificare la decisività o, al contrario, l'irrilevanza logica degli elementi dedotti, in funzione della tenuta argomentativa e della coerenza complessiva della motivazione (cfr., ex multis, Sez. II,n. 9242 del 08/02/2013; Sez. I Sentenza n. 27825 del 22/05/2013). Non può dunque operarsi una simile parcellizzazione del percorso valutativo, attaccando peraltro punti argomentativi che appaiono solidamente e logicamente aderenti al complesso delle risultanze istruttorie. 3.2. Il secondo motivo di ricorso va parimenti dichiarato inammissibile. Le argomentazioni espresse in sede di merito appaiono infatti del tutto in linea con i contenuti della già citata decisione Sez. Unite Aquilina. La Corte barese da pagina 62 a pagine 99 della sentenza (cui si rinvia) ha invero pedissequamente ricalcato l'iter logico-argomentativo enucleato da questa Corte in tema di valutazione delle chiamate in correità o in reità, offrendo una motivazione ampia, coerente e scevra da vizi sindacabili in sede di legittimità. Sono state verificate le fonti primarie, i profili di attendibilità dei singoli dichiaranti ed è stato rielaborato in modo coerente il complesso intreccio di dichiarazioni sui singoli momenti in cui si è articolato il fatto. Più precisamente, a giudizio di codesto Collegio, la critica mossa dalla difesa - secondo cui non si sarebbero verificate le fonti dei principali collaboratori di giustizia, inficiando il giudizio di attendibilità dei relativi narrati - si scontra con i contenuti della decisione impugnata. La lettura delle pagine della sentenza oggetto dell'odierno ricorso evidenzia, infatti, come la Corte di Assise di Appello di Bari abbia puntualmente individuato e indicato le fonti di ciascun contributo narrativo confluito nel compendio probatorio posto a fondamento della dichiarazione di responsabilità penale degli odierni ricorrenti. Parimenti incensurabile deve ritenersi il giudizio di credibilità soggettiva espresso in relazione ai collaboratori di giustizia. Il motivo di ricorso, per quanto ampiamente articolato, non evidenzia alcuna manifesta illogicità o incongruenza della motivazione nei punti oggetto di censura, avendo il giudice di secondo grado sviluppato un percorso argonnentativo conforme ai consolidati principi elaborati da questa Corte. La doglianza si traduce, pertanto, in una richiesta di rivalutazione del compendio probatorio, estranea ai limiti del sindacato di legittimità. Si deve inoltre sottolineare la manifesta infondatezza della parte del motivo di ricorso inerente alla denunziata contraddittorietà e illogicità della motivazione circa la convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia.Mediante lo sviluppo di una trama logico-argomentativa avulsa da vizi di illogicità e contraddittorietà sindacabili in codesta sede, la Corte di Assise di Appello di Bari ha adeguatamente motivato su tali deduzioni difensive, giungendo a ritenere "sostanzialmente inesistente" la discrepanza dei racconti dei collaboratori originari in merito all'identità dei soggetti presenti presso il circolo Hollywood la sera della scomparsa del [OSCURATO:PERSONA]. Inoltre, già a monte è possibile rilevare come la doglianza difensiva graviti intorno ad aspetti del tutto marginali della vicenda storica, inidonei a incidere sul nucleo essenziale della ricostruzione fattuale accolta dai giudici di merito. Ne consegue che la censura non è in grado di evidenziare alcuna frattura logica del tessuto motivazionale della sentenza impugnata, nei termini richiesti dalla giurisprudenza di questa Corte. 3.3. Con riferimento al terzo, quinto e sesto motivo di ricorso, il Collegio ritiene opportuno procedere a un esame congiunto degli stessi, in quanto accomunati dall'intento di sollecitare una rivalutazione del materiale probatorio e dei profili argomentativi, del tutto congrui, concernenti la fase dell'uccisione e della successiva sparizione del [OSCURATO:PERSONA], attività che, come si è già avuto modo di precisare, è preclusa al giudice di legittimità. Ad avviso di questa Corte, le dedotte illogicità e contraddittorietà della motivazione non trovano riscontro nell'apparato argomentativo della sentenza impugnata. I motivi in esame, infatti, si limitano a riproporre questioni già ampiamente scrutinate dai giudici di merito mediante un percorso motivazionale coerente e immune da vizi rilevabili in questa sede, senza confrontarsi puntualmente con le ragioni poste a fondamento della decisione della Corte di secondo grado. Le censure si risolvono, pertanto, nella prospettazione di una diversa lettura di taluni dati fattuali e delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, formulata in termini meramente assertivi e volta a ottenere una rivalutazione del compendio probatorio, non consentita nel giudizio di legittimità. [OSCURATO:PERSONA], le doglianze difensive non sono idonee a scalfire il percorso valutativo sviluppato dai giudici di merito, fondato, per quanto qui rileva, sulla convergenza delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia - segnatamente quelle rese da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - con riguardo agli aspetti centrali e decisivi della fase esecutiva del delitto. 3.4. Il quarto motivo di ricorso va parimenti dichiarato inammissibile. 44La formulazione della doglianza mira, invero, a sollecitare una rivalutazione di profili argomentativi congruamente sviluppati dai giudici di merito con riferimento al giudizio di attendibilità delle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. In particolare, la difesa non si confronta in modo puntuale con la motivazione della sentenza impugnata, la quale, sulla scia degli insegnamenti di questa Corte, saggia l'attendibilità delle dichiarazioni in questione sulla base di un percorso logico-argomentativo che appare privo di qualsivoglia illogicità, mancanza o contraddittorietà. Ne consegue che le doglianze prospettate non evidenziano alcun effettivo vizio motivazionale, né alcun travisamento della prova, risolvendosi nella mera prospettazione di una diversa lettura delle risultanze processuali, estranea ai limiti del sindacato demandato a questa Corte. 3.5. Per le medesime ragioni vanno dichiarati inammissibili il settimo e l'ottavo motivo del ricorso. Ad opinione di questo Collegio, le critiche mosse dalla difesa in tali motivi si risolvono in un tentativo - non consentito nel grado di giudizio che ci concerne - di reiterazione di deduzioni già adeguatamente vagliate in sede di merito e, in particolare, dalla Corte di Assise di Appello di Bari. Più precisamente, il giudice di seconde cure fonda il giudizio di credibilità dello [OSCURATO:PERSONA], nonché di attendibilità del suo contributo dichiarativo, su un ampio percorso argomentativo che non si presta a censure in codesta sede rilevabili, e rispetto al quale pare che il difensore si confronti solo apparentemente. Come puntualmente evidenziato nella sentenza oggetto dell'odierno ricorso, inoltre, il collaboratore [OSCURATO:PERSONA] non limita il proprio contributivo dichiarativo ad una mera riproposizione di quanto già affermato dagli originari tre collaboratori di giustizia ma offre dichiarazioni più specifiche, le quali convergono e non contrastano con le precedenti dichiarazioni, e trovano adeguato riscontro nel narrato di altro collaboratore, [OSCURATO:PERSONA]. Deve, altresì, rilevarsi la manifesta infondatezza della deduzione difensiva secondo cui lo [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato mosso da intenti estranei alla genuina collaborazione con l'autorità giudiziaria, tra cui la finalità di vendetta nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. Tale assunto - oltre ad essere già stato rifiutato in sede di merito - si risolve in una mera congettura, sfornita di qualsivoglia supporto probatorio, pertanto inidonea a scalfire il giudizio di credibilità espresso dalle corti territoriali. Sicché si ritengono manifestamente infondati i denunziati vizi di motivazione sul punto. 453.6. Il nono motivo di ricorso è parimenti inammissibile. Occorre osservare, infatti, come, mediante la denunzia di vizi di motivazione inerenti alla fase del cosiddetto "prelevamento" della vittima, la difesa tenti di sollecitare questa Corte ad effettuare una non consentita attività di rivalutazione e riconsiderazione di taluni fatti ed elementi probatori. Per contro, la Corte di secondo grado, da pagina 83 a 91 della sentenza, offre una motivazione che si presenta completa, logica e coerente, di talché insindacabile in sede di legittimità. Nessuna critica difensiva è tale, invero, da incrinare il percorso valutativo seguito in sede di merito, che si caratterizza per la ritenuta convergenza delle dichiarazioni dei tre collaboratori originari e di quelle rese da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - per ciò che concerne la fase iniziale dell'omicidio - sul fatto del prelevamento del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo Hollywood da parte degli odierni ricorrenti, rispetto a cui, inoltre, sono stati individuati e valorizzati plurimi elementi di riscontro. 3.7. Passando all'analisi del decimo motivo dell'atto di ricorso, va dichiarata l'inammissibilità per manifesta infondatezza. Ad opinione di questo Collegio, infatti, la difesa si astiene dall'addurre qualsivoglia elemento idoneo ad inficiare l'iter argomentativo sviluppato in sede di merito concernente la valutazione delle dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA], sicché appare assolutamente priva di riscontro la tesi sostenuta nell'atto di ricorso secondo la quale il giudice di seconde cure sarebbe incorso in un vizio di motivazione per travisamento del narrato. Per contro, ribadendo inoltre quanto si è già potuto affermare nella trattazione del secondo motivo, le pagine della sentenza richiamate dal ricorrente rivelano - icto ocu/i - la logica e coerente esegesi delle dichiarazioni del collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. 3.8. Per quanto attiene all'undicesimo motivo, lo stesso deve essere dichiarato inammissibile. Le censure formulate dalla difesa, infatti, si risolvono nella sollecitazione di una non consentita rivalutazione del valore probatorio attribuito in sede di merito al contributo dichiarativo reso dal collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA], a fronte di un ampio e coerente percorso logico-argomentativo, immune da profili di mancanza, illogicità o contraddittorietà rilevabili in questa sede. La doglianza, invero, non individua alcuna effettiva frattura logica dell'apparato motivazionale della sentenza impugnata, limitandosi piuttosto a censurare in modo assertivo i 46giudizi di credibilità e attendibilità espressi dai giudici di merito, in termini non consentiti nel giudizio di legittimità Pz-idi-c vh-/ -7'`g-:este..-•Zeed_ e ¦D — •?(/' 3.9. Il dodicesimo motivo deve essere parimenti dichiarato inammissibile. Secondo l'opinione di questo Collegio deve rilevarsi che il difensore manca di confrontarsi adeguatamente con il complesso delle argomentazioni poste a fondamento del riconoscimento dell'aggravante della finalità mafiosa di cui all'art. 416 bis 1 cod. pen. [OSCURATO:PERSONA], la Corte territoriale esplica - mediante un ragionamento logico-giuridico immune da vizi rilevabili - le emergenze probatorie e le circostanze di fatto in virtù delle quali la predetta aggravante ha pott45:ityar,e applicazione,88eZ- c•ce in ossequio ai principi ermeneutici elaborati da questa Cort . Piu p(recisamente, il giudice evidenzia come il delitto de quo si collochi nelle dinamiche di contrapposizione tra due gruppi criminali rivali operanti nel territorio di Altamura. Tale circostanza trova riscontro anche nelle fasi terminali dell'azione onnicidiaria, allorché gli odierni ricorrenti sottoponevano il [OSCURATO:PERSONA] a interrogatorio al fine di accertare il progetto di attentare alla vita del D'[OSCURATO:PERSONA] - soggetto apicale del sodalizio mafioso D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] - così come /217 coerentemente espresso in sede di merito. 3.10. Infine, è da ritenersi inammissibile anche il tredicesimo motivo di ricorso, inerente al mancato riconoscimento del vincolo della continuazione. Si deve premettere che la configurabilità della continuazione tra il reato di associazione di stampo mafioso e i reati-fine richiede che entrambi siano stati ideati e deliberati contestualmente, secondo una tendenziale specificità comune. In altri termini, la continuazione è ammissibile solo se il giudice accerta che i reati-fine siano stati pianificati al momento in cui il soggetto ha deciso di aderire al sodalizio criminoso, anche se non necessariamente al momento della costituzione dell'associazione. Di contro, non può configurarsi la continuazione con quei reati-fine che, sebbene rientrino nelle attività del sodalizio e contribuiscano al suo rafforzamento, non fossero programmati ab origine, essendo invece connessi a circostanze contingenti, occasionali o imprevedibili all'atto dell'ingresso nell'associazione. Questo principio esclude ogni automatismo nell'applicazione della continuazione, impedendo che tutti i reati commessi nell'ambito di un sodalizio criminale vengano automaticamente considerati continuativi rispetto al reato associativo, e salvaguardando così l'adeguata valutazione caso per caso (cfr., tra le molte, Sez. VI, Sentenza n. 13085 del 03/10/2013; Sez. I, Sentenza n. 23818 del 22/06/2020) . 47Passando all'analisi del motivo di ricorso, la contraddittorietà della motivazione denunciata dalla difesa, ad opinione di questo Collegio, non è sussistente, così come non è configurabile l'erronea e/o falsa applicazione della disposizione di cui all'art. 81 cod. pen. Va infatti osservato, come è stato fatto nella sentenza impugnata, che, sebbene il delitto si collochi indubbiamente nelle dinamiche del sodalizio mafioso D'[OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA], la sua programmazione non avviene ab origine, bensì si lega a circostanze ed eventi successivi, cristallizzati nella ricostruzione storica della vicenda operata in sede di merito. Di conseguenza, non può ravvisarsi nessun vizio di incompatibilità interna della motivazione, la quale, oltre ad essere frutto di una corretta applicazione dei principi di diritto suindicati, risulta coerente e articolata, immune dai vizi dedotti e rispettosa dei criteri di logicità propri del giudizio di merito. 4. Per quanto concerne l'atto di ricorso sottoscritto dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], tutti i motivi devono essere dichiarati inammissibili. ru-r 4.1. Con il primo motivo, invero, la difesa demanda a codesto Collegio la rivalutazione delle dichiarazioni di D'[OSCURATO:PERSONA], a fronte, tuttavia, di una motivazione della Corte di Assise di Appello di Bari che - in termini pienamente logici, coerenti e immuni da vizi rilevanti in questa sede - ha già puntualmente esplicitato le ragioni per le quali a tale contributo narrativo non possa attribuirsi l valenza decisiva ai fini di un diverso esito del giudizic(f g, 9?--) , Sicché, la formulazione del motivo, oltre a collocarsi al di fuori dei limiti de sindacato di legittimità, non appare idonea ad inficiare il percorso valutativo compiuto in sede di merito, che si caratterizza per la ritenuta convergenza sul "nucleo essenziale" delle narrazioni dei collaboranti, rappresentato: a) l'antefatto, costituito dal mandato omicidiario di uccidere il D'[OSCURATO:PERSONA], conferito dal [OSCURATO:PERSONA] al [OSCURATO:PERSONA] (in relazione al quale si delinea il movente dell'omicidio del [OSCURATO:PERSONA]); b) la fase iniziale dell'esecuzione dell'omicidio, caratterizzata dall'operazione di "prelevamento" del [OSCURATO:PERSONA] dal circolo Hollywood da parte di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA] ; c) la fase finale dell'uccisione del [OSCURATO:PERSONA] e della sparizione del corpo. 4.2. Per quanto concerne il secondo motivo, inerente al mancato riconoscimento della continuazione con il reato di cui all'art. 416-bis cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile. 48Sul punto si rinvia a quanto già esposto in riferimento alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], per medesimezza di ratio decidendi. 4.3. Infine, è da dichiarare manifestamente infondato l'ultimo motivo di ricorso, sulla richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche, ritenuto che la Corte di Assise di appello di Bari ha offerto adeguata motivazione sul punto. Va ricordato, sul punto, che le circostanze attenuanti atipiche, introdotte dal decreto legislativo luogotenenziale n. 288 del 14.9.'44, rappresentano uno strumento di individualizzazione della risposta sanzionatoria lì dove sussistano - in positivo - elementi del fatto o della personalità, tali da rendere necessaria la mitigazione, ma non previsti espressamente da altra disposizione di legge. L'applicazione della norma necessita - pertanto - di un substrato cognitivo e di una adeguata motivazione, nel senso che è da escludersi l'esistenza di un generico potere discrezionale del giudice di riduzione dei limiti legali della sanzione, dovendo di contro apprezzarsi e valorizzarsi un «aspetto» del fatto o della personalità risultante dagli atti del giudizio . Da qui, stante l'ampia tipizzazione di fattori circostanziali da un lato e la necessità di ancorare l'applicazione della norma ad un preciso indicatore di minor disvalore del fatto- reato dall'altro, è derivato il filone interpretativo che individua nelle categorie generali descritte nell'art. 133 cod.pen. il principale 'serbatoio' di ipotesi, capace di razionalizzare e rendere controllabile la valutazione del giudicante. Del tutto legittima, pertanto, è la valutazione sotto diversi profili (commisurazione della pena nell'ambito edittale e riconoscimento o negazione delle attenuanti generiche) della stessa situazione di fatto, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte per distinti fini e conseguenze (tra le molte, Sez. I n. 1376 del 28.10.1997, Rv 209841). Vi è pertanto adeguata motivazione e legittimo esercizio del potere discrezionale spettante al giudice del merito, con insindacabilità della valutazione operata. Alla dichiarazione di inammissibilità dei ricorsi consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria chepare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. Va inoltre posta a carico dei ricorrenti la rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile Regione Puglia, spese quantificate come da dispositivo. P.Q.[OSCURATO:PERSONA] D ZIAR10 IL FUN7In TART() 50