CassazionedecretoSezione LDecisione del 21 maggio 2025
Cassazione n. 13625/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: AULA 'B' 2087 L A C O R T E S U P R E M A D I C A S S A Z I O N E SEZIONE LAVORO Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] -Rel. Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] - Consigliere - ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 30359-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] D'AGNONE, [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente – per la correzione del decreto n. 21335/2024 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositato il 30/07/2024 R.G.N. 30359/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17/04/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.30359/2020 Cron. Rep. Ud.17/04/2025 Numero registro generale 30359/2020 Numero sezionale 2087/2025 Numero di raccolta generale 13625/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 RILEVATO - che [OSCURATO:PERSONA] presentava istanza di correzione dell’errore materiale che assumeva recato dal decreto n. 532/2024, pronunziato ai sensi dell’art. 380-bis sul ricorso per cassazione iscritto al n. R.G. civ. 30359 del 2020 proposto dal Comune di Venafro nei confronti della predetta [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza n. 47 del 14 aprile 2020 emessa dalla Corte d’Appello di Campobasso e pubblicato il 30 luglio 2024, con cui questa Corte dichiarava estinto il giudizio di cassazione e condannava la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati ed agli accessori di legge, dal momento che nel dispositivo della decreto in questione mancava l’indicazione della distrazione in favore dei legali della parte controricorrente, avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], dai medesimi richiesta nel controricorso in atti. CONSIDERATO - che il ricorso per correzione materiale è fondato e va accolto essendo stata la distrazione in favore dei predetti legali effettivamente richiesta con il controricorso - che va pertanto disposta la correzione dell’errore materiale contenuto nel dispositivo del decreto n. 532/2024 inserendo la distrazione delle spese di lite in favore dei legali della parte controricorrente; - che non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (cfr. Cass. n. 12184/2020) P.Q.M La Corte dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nel decreto n. 21335/2024 pubblicato il 30 luglio 2024 nel senso Numero registro generale 30359/2020 Numero sezionale 2087/2025 Numero di raccolta generale 13625/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 che nel dispositivo del decreto stesso si aggiunga dopo le parole “ed agli accessori di legge” la seguente espressione “da distrarre in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]”. Manda alla Cancelleria per l’annotazione e gli adempimenti. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Lavoro della Corte Suprema di cassazione il 17 aprile 2025. La Presidente ([OSCURATO:PERSONA]) Numero registro generale 30359/2020 Numero sezionale 2087/2025 Numero di raccolta generale 13625/2025 Data pubblicazione 21/05/2025 Numero registro generale 30359/2020 Numero sezionale 2087/2025 Numero di raccolta generale 13625/2025 Data pubblicazione 21/05/2025