CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 05689/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] (CUI: 02PP7RZ), [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/12/2025 del Tribunale di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il Tribunale di Milano ha applicato, su richiesta delle parti, ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA], concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata e ritenuta recidiva, l’aumento di pena di tre mesi di reclusione ed € 300,00 di multa per i reati, in continuazione con quello giudicato con la sentenza n. 2474/2025, divenuta irrevocabile il 21/10/2025, di: 1) porto di armi od oggetti atti a offendere, specificamente, di un taglierino ovale con lama di lunghezza di cm. 1, di cui al capo 1) (art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110); 2) ricettazione di un foglio di soggiorno, due carte di debito e una carta di credito, provento di furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui al capo 2). 2. Avverso l’indicata sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Milano, ha proposto ricorso per cassazione, per il tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 1) e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza della motivazione, con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante del caso di lieve entità di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975. Lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe erroneamente e illogicamente escluso tale circostanza attenuante, atteso che, «posto che l’arma in contestazione è un taglierino di modeste dimensioni munito di una lama della lunghezza di un solo centimetro», che egli non «aveva mai brandito l’arma all’indirizzo di alcuno» e che le sue condotte non «denotano l’intento […] di farne in alcun modo uso», tali circostanze avrebbe imposto il riconoscimento della suddetta circostanza attenuante. Ciò nonostante, il Tribunale di Milano avrebbe omesso di motivare e, comunque, avrebbe illogicamente e apoditticamente ritenuto «corretta la qualificazione dei fatti operata dall’Organo inquirente». 2.2. Con il secondo motivo, il ricorrente deduce, in relazione all’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto di cui al capo 2) e, in relazione all’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la carenza della motivazione. Sotto un primo profilo, lamenta che il Tribunale di Milano avrebbe affermato la sua responsabilità per il reato di ricettazione «senza sapere se egli sia invece l’autore della sottrazione», in assenza «di alcun accertamento in tal senso». Sotto un secondo profilo, contesta il mancato riconoscimento della circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., «senza che in alcun modo il Giudice di primo grado si sia espresso sul punto» e in mancanza di accertamenti sul valore economico delle res ricettate e sulla «personalità dell’imputato», elementi che avrebbero condotto a ritenere la sussistenza della suddetta circostanza attenuante. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che, in base al nuovo comma 2-bis dell’art. 448 cod. proc. pen., inserito dall’art. 1, comma 50, della legge 23 giugno 2017, n. 103, il pubblico ministero e l’imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti solo per motivi attinenti all’espressione della volontà dell’imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all’erronea qualificazione giuridica del fatto e all’illegalità della pena o della misura di sicurezza. La doglianza, avanzata con il primo motivo, con la quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del caso di lieve entità di cui al terzo comma dell’art. 4 della legge n. 110 del 1975, e la censura, avanzata con il secondo motivo, con la quale si lamenta la mancata applicazione della circostanza attenuante del fatto di particolare tenuità di cui al quarto comma dell’art. 648 cod. pen., non rientrano tra i menzionati casi per i quali è ammesso il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento, atteso che la Corte di cassazione ha chiarito che, in tema di patteggiamento, è inammissibile, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., il ricorso per cassazione con cui si deduce l’omessa applicazione di circostanze attenuanti non menzionate – come nel caso di specie – nella richiesta di applicazione di pena (Sez. 5, n. 17982 del 18/05/2020, Benjezia, Rv. 279117-01). Quanto alla doglianza, avanzata sempre con il secondo motivo, con la quale si lamenta che sia stato ritenuto il reato di ricettazione «senza sapere se egli sia invece l’autore della sottrazione», in assenza «di alcun accertamento in tal senso», si deve ricordare che la Corte di cassazione ha costantemente affermato che, in tema di applicazione della pena su richiesta delle parti, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell’art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l’erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto – ossia ai casi in cui sussiste l’eventualità che l’accordo sulla pena si trasformi in accordo sui reati –, il quale è configurabile quando detta qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo d’imputazione (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 283023-01; Sez. 2, n. 14377 del 31/03/2021, Paolino, Rv. 281116-01), dovendosi escludere l’ammissibilità dell’impugnazione che richiami, quale necessario passaggio logico del motivo di ricorso, aspetti in fatto e probatori che non risultino con immediatezza dalla contestazione (Sez. 6, n. 3108 del 08/01/2018, Antoci, Rv. 272252-01) o che denunci errori valutativi in diritto che non risultino evidenti dalla stessa contestazione e dal testo del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 33145 del 08/10/2020, Cari, Rv. 279842-01; Sez. 6, n. 25617 del 25/06/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279573-01; Sez. 3, n. 23150 del 17/04/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275971-02). Ciò rammentato, si deve rilevare che la doglianza in questione non evidenzia un errore manifesto che sarebbe stato commesso col qualificare il fatto attribuito all’imputato come ricettazione anziché come furto, cioè una qualificazione palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo 1) dell’imputazione, atteso che, in tale capo d’imputazione, all’imputato era stato contestato di avere acquistato o comunque ricevuto le res di provenienza furtiva. La stessa doglianza, inoltre, richiama in realtà aspetti in fatto e probatori che non risultano dalla contestazione. 4. Trattandosi di impugnazione proposta contro la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti dopo l’entrata in vigore della menzionata novella di cui alla legge n. 103 del 2017, il cui art. 1, comma 62, ha aggiunto all’art. 610 cod. proc. pen. il comma 5-bis, il ricorso deve essere trattato nelle forme de plano, ai sensi del secondo periodo di quest’ultimo comma. 5. Per le ragioni sopra indicate, il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell’art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali, nonché, essendo ravvisabili profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento della somma di € 3.000,00 in favore cassa delle ammende. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il rico