CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 2 marzo 2022
Cassazione n. 08485/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/12/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Nessuno è comparso per la difesa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Catanzaro, in data 3 dicembre 2020, ha parzialmente riformato nelle statuizioni sanzionatorie, e nel resto ha confermato, la condanna emessa a carico dello stesso dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] il 5 giugno 2017 in relazione a delitto di furto aggravato di energia elettrica; con la stessa sentenza é stata parzialmente riformata nel trattamento sanzionatorio la condanna emessa, per analogo titolo di reato, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], a favore del quale é stata però riconosciuta la sospensione condizionale della pena. Il ricorso consta di un unico motivo, con il quale l'esponente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a soggetto gravato da precedenti risalenti nel tempo e puniti solo con delle multe. 2. Il ricorso non può dirsi manifestamente infondato. Ed invero, la motivazione resa dalla Corte di merito in ordine al diniego della sospensione condizionale appare carente, non fornendo alcun elemento comprensibile delle ragioni per le quali la sospensione condizionale della pena é stata negata al solo [OSCURATO:PERSONA], rispetto al quale non vengono indicati gli elementi ritenuti ostativi al riconoscimento del beneficio, o tali da far pronosticare che l'odierno ricorrente non si sarebbe astenuto dal commettere ulteriori reati. Poiché però il reato risulta commesso il 7 aprile 2014, considerato che non risultano periodi di sospensione ulteriori rispetto a quello di cui all'art. 83, comma 4, D.L. 18/2020, convertito con legge 27/2020, é ad oggi spirato il termine di prescrizione. E poiché il ricorso non é manifestamente infondato, s'impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere il reato estinto per prescrizione (cfr. Sez. U, Sentenza n. 21 del 11/11/1994, (dep. 1995, Cresci, Rv. 199903). P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato é estinto per prescrizione. Così deciso in Roma il 2 marzo 2022. Il Consigliere e. -nsore [OSCURATO:PERSONA]