CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 23109/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/07/2025 della Corte d'appello di Brescia dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia che ne ha confermato la responsabilità per bancarotta fraudolenta patrimoniale; considerato che l'unico motivo di ricorso - che denuncia il vizio di motivazione e la violazione della legge penale - non contiene, quanto all'affermazione di responsabilità dell'imputato, un'effettiva censura di legittimità, reiterando le allegazioni già disattese dalla Corte territoriale che, con motivazione congrua e logica, ha indicato gli elementi di fatto a sostegno della decisione (segnatamente, i prelevamenti senza giustificazione delle disponibilità sociali e, in particolare, quelli destinati a finalità personali del [OSCURATO:PERSONA]); e, quanto al trattamento sanzionatorio, al di là dell'erroneo riferimento alla durata della pena della reclusione (un anno e quattro mesi) - che, contrariamente a quanto esposto nella sentenza impugnata, è superiore a quella delle pene accessorie (un anno) - ha determinato la durata delle medesime pene accessorie al di sotto del medioedittale (Sez. 5, n. 35100 del 27/06/2019, Torre, Rv. 276932 - 01; Sez. 3, n. 29968 del 22/02/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276288 — 01) e il ricorso contiene censure generiche sul punto; parimenti prive di specificità e versate in fatto sono le censure relative al contenimento delle pene poiché il ricorso, con assunti patentemente generici, sollecita un alternativo apprezzamento dell'occorso; ritenuto che, pertanto, deve essere dichiarata l'inammissibilità del ricorso, cui consegue ex art. 616 cod. proc. pen. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché - ravvisandosi profili di colpa in ragione dell'evidente inammissibilità dell'impugnazione (cfr. Corte cost., sent. n. 186 del 13/06/2000; Sez. 1, n. 30247 del 26/01/2016, Failla, Rv. 267585 - 01) - al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila; P. Q. M. Dichiara inammissibile P.Q.MIl Consigliere estensore Il PresidenteGiovanni [OSCURATO:PERSONA] 0-1"- [OSCURATO:PERSONA] C/8,J',, ")'A23 G 026 9 kiters'a De 2