CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 19 giugno 2026
Cassazione n. 20866/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
pore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA],-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Italia [OSCURATO:PERSONA] in persona del legale rappresentante protempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] contro-intimata-Numero registro generale 27064/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20866/2026Data pubblicazione 19/06/2026avverso la sentenza della Corte d'Appello di Roma n. 6771/2024depositata il 28/10/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14/04/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].[OSCURATO:PERSONA] PROCESSOCon sentenza in data 28.10.2024 la Corte d’Appello di Roma rigettaval’appello interposto dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. avverso la sentenzapronunciata dal Tribunale di Frosinone e con la quale erano stati ritenutiinsussistenti i presupposti per l’accoglimento della domanda disimulazione, o in subordine di inefficacia ex art. 2901 c.c., dell’atto dicompravendita di un fabbricato stipulato tra la società Italia [OSCURATO:SOCIETA]. e il signor [OSCURATO:PERSONA].L’appellante aveva quindi dedotto che erroneamente si fosse ritenutaraggiunta la prova del versamento del prezzo dell’acquisto dell’immobile eche, in ogni caso, tale atto era stato stipulato con la consapevolezza diarrecare pregiudizio alle ragioni di essa creditrice.Gli appellati costituitisi avevano contestato i motivi di appello ribadendol’effettività della compravendita e l’assenza dei presupposti della domandadi cui all’art.2901 c.c.Il giudice dell’impugnazione, ritenuto di poter provvedere sulla base dellaragione più liquida, esaminando quindi il solo quarto motivo di ricorsoriteneva che la società appellante non si fosse confrontata con la ratiodecidendi della sentenza di primo grado e che in ogni caso non risultasseprovato il consilium fraudis in capo all’acquirente quale richiesto dallanorma dell’art.2901 c.c.; rigettava pertanto l’appello.Avverso tale pronuncia la società AMCO [OSCURATO:PERSONA].p.a. ha proposto ricorso articolato in tre motivi, illustrati da memoria.Resistono con separati controricorsi la società [OSCURATO:PERSONA].r.l. e lo [OSCURATO:PERSONA], il quale deposita altresì memoria.Numero registro generale 27064/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20866/2026Data pubblicazione 19/06/2026MOTIVI DELLA DECISIONECon il primo motivo la ricorrente denunzia «Nullità della sentenza ai sensidell’art. 360 I comma n. 3 c.p.c. in relazione agli artt. 112, 113, 115 e116 e 276 c.p.c.».Si duole che la corte d’appello, facendo applicazione del principio della“ragione più liquida” inteso come facoltà per il giudice di “pronunciarsiimmediatamente su una questione che appare ictu oculi di evidente edagevole risoluzione, idonea a dirimere l’intera controversia”, si sia nellaspecie espresso unicamente sul quarto motivo di impugnazione,rigettando la domanda revocatoria e tralasciando del tutto il terzo motivoinerente la domanda di declaratoria della simulazione assoluta dell’atto dicompravendita a rogito [OSCURATO:PERSONA] del 18.06.2013.Il motivo è p.q.r. fondato e va accolto nei termini di seguito indicati.Come dalla stessa corte territoriale posto in rilievo, l’odierna ricorrenteaveva proposto uno specifico motivo di appello con il quale si doleva delfatto che il tribunale di prime cure aveva ritenuto che il prezzo dellacompravendita del fabbricato fosse stato effettivamente versato, cosìescludendone la simulazione.Nel ricorso vengono infatti riportati gli specifici passaggi dell’atto diappello con i quali si è criticata la decisione del Tribunale di Frosinone.Il giudice del gravame ha allora ritenuto che ‘La causa può essere decisaalla luce del principio -consolidato in giurisprudenza- della ragione piùliquida. In forza di tale principio il giudice ha il potere di pronunciarsiimmediatamente su una questione che appare ictu oculi di evidente eagevole risoluzione, idonea a dirimere l'intera controversia al punto darendere superflua l'analisi di tutte le altre questioni (ex multisCass.Sez.Lav. 20 maggio 2020 n.9309). Appare opportuno quindiesaminarsi il quarto motivo di appello in tema di azione revocatoria’. Diseguito il medesimo giudice passa dunque all’esame dei presupposti di cuiall’art.2901 c.c. con particolare riferimento al consilium fraudis.Numero registro generale 27064/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20866/2026Data pubblicazione 19/06/2026La corte territoriale non esamina invece in alcun modo le censure svoltedall’appellante alla decisione di rigetto della domanda di simulazione.Si osserva che l'applicabilità del principio della "ragione più liquida" postodalla corte territoriale a fondamento della scelta decisionale postula cheessa, pur essendo logicamente subordinata ad altre questioni sollevate, sipresenti comunque equiordinata rispetto a queste ultime nella capacità dicondurre alla definizione del giudizio.Occorre dunque che a fronte di più profili di merito che - sebbene posti inun rapporto di subordinazione logica - risultino ciascuno idoneo a condurreautonomamente alla definizione del giudizio; in questa situazione è benpossibile optare per quella – tra le ragioni dotate di eguale potenzialità didefinizione – che presenti aspetti di maggiore evidenza e/o linearità al finedel decidere (Cass. n.693/2024).Diversamente una tale scelta non può essere adottata allorché le variequestioni di merito vengano ad investire aspetti distinti giuridicamente eche potrebbero condurre a diverse soluzioni non sovrapponibili (Cass.n.9936/2014).Ed è quanto avvenuto nella specie.La domanda di simulazione non è infatti sovrapponibile né per presuppostiné per effetti alla domanda di inefficacia ex art. 2901 c.c. ( nel casoproposta altresì in via meramente subordinata).In particolare, l’azione di simulazione assoluta esercitata da un terzo equella revocatoria sono diverse fra loro sia quanto ai fatti costitutivi sia inrelazione al "petitum".Sotto quest'ultimo profilo, nell'azione di simulazione assoluta - che èesercitata dal terzo contro le parti sul presupposto del caratterepregiudizievole per i suoi diritti del negozio simulato - il "petitum" èdiretto, conformemente al primo comma dell'art. 1414 cod. civ., adottenere la declaratoria che il negozio non ha prodotto alcun effetto fra leNumero registro generale 27064/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20866/2026Data pubblicazione 19/06/2026parti, perché è proprio questo che è necessario per l'eliminazione delpregiudizio per il terzo.Viceversa, nell'azione revocatoria il "petitum" è diretto ad otteneresoltanto la pronuncia dell'inefficacia del negozio riguardo al creditoreagente, senza che vengano coinvolti gli effetti del negozio fra le parti,essendo l'inefficacia funzionale alla sola ricostituzione della garanziapatrimoniale a favore del creditore, che avrà diritto, nel far valere talegaranzia con l'esecuzione forzata, di procedere anche sul bene oggetto delnegozio dichiarato nei suoi confronti inefficace con l'apposito procedimentodi espropriazione presso il terzo proprietario.Proprio perché le azioni sono diverse non è possibile il mutamento delladomanda in corso di causa, poiché l’una deve ritenersi nuova rispettoall’altra (Cass. n.9875/2005, Cass. n.13564/1999).Inoltre, poiché nella specie la domanda revocatoria era formulata in viasubordinata si richiedeva, espressamente, che il giudice, prima, valutassela possibilità di accogliere la domanda di simulazione e, solonell'eventualità in cui questa risultasse infondata (o, comunque, darigettare), esaminasse l'ulteriore richiesta di cui all’art.2901 c.c. (Cass.n.21083/2016, Cass.n.7121/2024); non era dunque rimesso al poterediscrezionale del giudice neppure di valutare le pretese sotto la diversaveste giuridica con la quale erano state dedotte in causa.Alla fondatezza nei suindicati termini del 1° motivo di ricorso, assorbiti il2° motivo [ con il quale la ricorrente denunzia «Nullità della sentenza aisensi dell’art. 360 I comma n. 4 c.p.c. in relazione all’art. 132 II comma n4 c.p.c. e agli artt. 2697 e 2729 c.c.» ] e il 3° motivo [ con il quale laricorrente denunzia «Nullità della sentenza ai sensi dell’art. 360 I comman. 4 c.p.c. in relazione all’art. 91 c.p.c. e al DM n. 147 del 13.08.2022» ],consegue l’accoglimento del ricorso e la cassazione in relazionedell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte d'Appello di Roma, che inNumero registro generale 27064/2024Numero sezionale 1321/2026Numero di raccolta generale 20866/2026Data pubblicazione 19/06/2026diversa composizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindicatidisattesi principi applicazione.Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio dicassazione. P.Q.MLa Corte accoglie il 1° motivo di ricorso nei termini di cui in motivazione;dichiara assorbiti il 2° e il 3° motivo. Cassa in relazione la sentenzaimpugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di cassazione, allaCorte d’Appello di Roma, in diversa composizione.Così deciso in Roma il 14.4.2026 nella Camera di Consiglio della TerzaSezione Civile.Il PresidenteLuigi [OSCURATO:PERSONA]