CassazionedecretoSezione 3
Cassazione n. 35842/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13936/2020 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difes o dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale in calce al ricorso , con domicilio presso la Cancelleria della Corte di cassazione,in Roma, piazza Cavour; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall ’ avv. [OSCURATO:PERSONA] , giusta procura in calce al contro ricorso, con domicilio eletto presso lo studio dell ’ avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, viale Liegin. 58; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] - Cessazione della materia del contendere e regime delle spese- Difetto di integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del terzo espropriato - Rimessione al primo giudice– Necessità. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 13936/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi -resistente- avverso la sentenza del Tribunale di Firenze n. 68 /20 20 , pubblicata il 10 gennaio 2020 enotificata il 14 gennaio 2020 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio dell’11 ottobre 2022 dalla consiglieraIrene Ambrosi. Fatti di causa 1. [OSCURATO:PERSONA] del Turco proponeva opposizione agli atti esecutivinell ’ ambito della espropriazione presso terzi incardinata dinanzi al Tribunale di Firenze, lamentando l’illegittimità dell’esecuzione intrapresa in merito ai vizi della notifica dell’atto di precetto e dell’atto di pignoramento, tesi al recupero della somma di euro 4.019,84recata dal decreto ingiuntivo emesso dal giudice di pace della stessa città, oggetto di opposizione , conclusasi con pronuncia di rigetto, poi appellata. La procedura esecutiva si concludeva con l’emissione dell’ordinanza di assegnazione. 2. Il Tribunale di Firenze, con sentenza n. 68 / 2020, dichiarava cessata la materia del contendere per caducazione del titolo esecutivo; in particolare, dava conto che nelle more era intervenuta la sentenza dello stesso Tribunale n. 1483/2018 che, in funzione di giudice di appello avverso la decisione del giudice di pace,in riforma di quest’ultima, aveva revocato il decreto ingiuntivo opposto, ritenendo la pretesa di [OSCURATO:PERSONA] congrua limitatamente alla cifra, già riscossa dopo la notifica del decreto ingiuntivo presso il terzo pignorato [OSCURATO:PERSONA] , pari ad euro 1.924,34 ; aveva altresì osservato che la pretesa avanzata dall ’ opponente circa la mancata notifica dell’atto di precetto non fosse in ogni caso accoglibile per la tardività dell’opposizione e, nel merito, per aver egualmente raggiunto il proprio scopoe aveva condannato parte opponente, Rosselli del Turco, al rimborso delle spese di lite in favore del creditore, [OSCURATO:PERSONA] secondo il principio della soccombenza virtuale. 3. Avverso la sentenza del Tribun ale , [OSCURATO:PERSONA] del Turco ha proposto ricorso per cassazione articolato in sei motivi. Ha risposto [OSCURATO:PERSONA] con controricorso. A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 13936/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. [OSCURATO:PERSONA] trattazione del ricorso è stata fissata in adunanza camerale ai sensi dell’art. 380-bis.1 c.p.c. Il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni. P art e ricorrente ha depositato memoria. Ragioni della decisione 1.Con il primo motivo di ricorso il ricorrente lamenta la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 115, 116, 543 e 617 c.p.c. in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., e/o alternativamente la violazione degli artt.543 e 617 c.p.c. e delle norme sul procedimento in relazione all’art. 360, c.1, n. 4 c.p.c.” ed in particolare, la mancata valutazione da parte del Tribunale circa l’esatto momento di conoscenza dell’atto di pignoramento presso terzi. Sostiene di averne preso notizia tramite la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., la quale avrebbe fornito una copia dell’atto di pignoramento. 2.Con il secondo motivo il ricorrente contesta l ’ “ omesso esam e circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la conoscenza del pignoramento presso terzi da parte dell’opponente, odierno ricorrente, in relazione all’art. 360, c.1, n. 5 c.p.c., e/o alternativamente la violazione e falsa applicazione dell’art.2727 c.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”, denuncia la motivazione apparente, e quindi inesistente, fornita dal Tribunale in merito alla corrispondenza telematica intercorsa tra il debitore ed il terzo pignorato, la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dalla quale si evincerebbe la conoscenza del pignoramento da parte dell’odierno ricorrente. 3.Con il terzo motivo il ricorrente censura la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 156, 479, 480, 482, 543e 617 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”, nella parte in cui il Tribunale harilevato che nell’ipotesi di nullità delle notifiche del precetto e del pignoramento, la stessa nullità sarebbe stata sanata dalla proposizione da parte del debitore dell’opposizione agli atti esecutivi. Nel caso di specie, secondo il ricorrente, tale sanatoria non avrebbe potuto operare, posto che l’opposizione agli atti esecutivi sarebbe stata promossa avverso l’atto di A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 13936/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi pignoramento non preceduto da valido e legittimoatto di precetto in cui si dà al debitore esecutato il termine di dieci giorni concesso in via ordinaria per assolvere il debito. 4.Con il quarto motivo l ’ odierno ricorrente si duole della “violazione e/o falsa applicazione degli artt. 139 e 143 c.p.c. e, sotto ulteriore profilo, dell’art. 2727 c.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c., e/o alternativamente omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: la validità delle ricerche effettuate prima di procedere alla notifica dell’atto di precetto ex art. 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 5 c.p.c.”; in particolare lamenta il fatto che il Tribunale non avrebbe rilevato la nullità della notifica dell’atto di precetto e di pignoramento poiché il notificante- creditore non avrebbe rispettato l’ordine dei luoghi imposti nell’art. 139 c.p.c., né avrebbe effettuato ricerche previste dall ’ art. 143 c.p.c. con la diligenza prescritta. 5.Con il quinto motivo denuncia la “ violazione e/o falsa applicazione, sotto ulteriore profilo, degli artt. 139 e 143 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.” e censura la parte della sentenza impugnata laddove il Tribunale non avrebbe considerato possibile la notifica presso il luogo di lavoro dell’odierno ricorrente. 6.Con il sesto motivo denuncia la “ violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all’art. 360, c.1, n. 3 c.p.c.”, in quanto lasentenza impugnata lo avrebbe i ngiustamente condannato alle spese del procedimento di primo grado. 7.In via preliminare, il Collegio rileva che al giudizio non è stato chiamato a partecipare il terzo pignorato,[OSCURATO:PERSONA], nei cui confronti il creditore [OSCURATO:PERSONA] aveva intrapreso l’esecuzione forzata. È ormai consolidato nella giurisprudenza di questa Corte il principio secondo cui nelle opposizioni esecutive il terzo pignorato è sempre litisconsorte necessario ex art. 102 c.p.c. (da ultimo, tra tante, Cass. Sez. 3, 18/05/2021 n. 13533 , con espressa riconsiderazione A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 13936/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi dell’orientamento affermatosi negli anni precedenti; cfr. i noltre , nel medesimo senso,Sez. 3, 13/01/1983, n. 249; Cass. Sez. 3, 01/10/1997 n. 9571; Cass. Sez. 3, 15/01/2003 n. 493; Cass. Sez. 3, 22/12/1987 n. 9527; Cass. Sez. 3, 26/03/1990 n. 2423; Cass. Sez. 3, 17/02/2020 n. 3899; Cass. Sez. 3, 05/06/2020n. 10813). Detto principio è stato di recente temperato, ma esclusivamente in relazione all’ipotesi di improponibilità originaria della domanda (Cass. Sez. 3, n. 37847 del 01/12/2021). Si è precisato in proposito che ove il difettodi integrità del contraddittorio venga rilevato in sede di legittimità, appare superfluo - benché ne sussistano i presupposti - provvedere ai sensi degli artt. 383, comma 3, e 354 c.p.c., rimettendo la causa al primo giudice, quando l’azione sia "ab origine" improponibile, giacché la stessa rimessione determinerebbe un allungamento dei tempi per la definizione del giudizio, in contrasto col principio di ragionevole durata del processo, ex art. 111, comma 2, Cost., senza nel contempo attribuire alcun vantaggio alla parte pretermessa, ai fini della garanzia dell’effettività dei suoi diritti processuali; ne consegue che, in siffatta ipotesi, ben può disporsi la cassazione senza rinvio della sentenza impugnata. L’ipotesi di improponibilità originaria dell ’ azion e non ricorre nella fattispecie in esame- di opposizione ex art. 617 c.p.c. (ove, semmai, si è verificata una sopravvenuta carenza di interesse a seguito della caducazione del titolo esecutivo) - per la quale la non integrità del contraddittorio derivante dalla pretermissione del terzo esecutato nell’opposizione esecutiva determina un vizio rilevabile d’ufficio anche in sede di legittimità e comporta la cassazione della decisione impugnata con rinvio al giudice di primo grado (Cass. Sez. 6-3, 19/02/2019 n. 4763). In applicazione del principio sopra riportato, al giudizio avrebbe dovuto partecipare anche il terzo esecutato, il che non è avvenuto. Il difetto di integrazione necessaria del contraddittorio nei confronti del terzo espropriato va rilevato in questa sede, in applicazione del A.C. 11 ottobre 2022 r.g.n. 13936/2020 Pres. F. [OSCURATO:PERSONA]. I. Ambrosi generale principio per il quale la mancata partecipazione algiudizio di un litisconsorte necessario, quando non ha formato oggetto di discussione nei gradi di merito, deve essere rilevata d ’ ufficio da questo giudice di legittimità, che, pertanto, inapplicazione della norma dell’ art. 383, terzo comma, cod. proc. civ., deve cassare la gravata sentenza e rimettere la causa al Tribunale di Firenze, giudice di primo grado ed unico grado , che provvederà, riesaminata la controversia a contraddittorio infine inte gro, pure sulle spese del presente giudizio di legittimità. 8. Da quanto precede resta assorbito l ’ esame di tutti i motivi di ricorso proposti. Per questi motivi Pronunciando sul ricorso, la Corte cassa la sentenza impugnata e rimette le parti dinanzi al Tribunale di Firenze , in persona di diverso magistrato, ai sensi dell’art.383, terzo comma, cod. proc. civ., an