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CassazionesentenzaSezione L

Cassazione n. 21792/2023

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[OSCURATO:PERSONA].

FATTO 1.Con la sentenza n. 2186/2015, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA], inquadrata nei ruoli ad esaurimento quale Ispettore Generale ex art. 15 della legge n. 88/1990, aveva svolto mansioni dirigenziali quale direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Contratti della [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS dal 1999 al 2006 ed ha condannatol’Istituto al pagamento della somma di € 109.956,10 a titolo di differenze di retribuzione, diretribuzione di posizione e di retribuzione di risultato maturate in relazione al periodo dal 30.3.2002 al 1.2.2006,ed ha rigettato la domanda della medesima relativa al ricalcolo del TFR.

Con la sentenza n. 723/2018 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso tale sentenza, ha condannato l’Istituto al pagamento della somma di € 64.824,78 (di cui € 25.870,58 per differenze stipendiali ed € 38.954,20 per indennità di posizione).

2. La Corte territorialecondivideva le statuizioni del primo giudice, secondo cuil’indennità di reggenza è solo quella che remunera lo svolgimento di compiti dirigenziali in sostituzione del titolare o nei limiti dei tempi necessari per la nomina del titolare; precisava che solo nelle ipotesi temporanee e straordinarie specificamente indicate non si producono gli effetti collegati all’esercizio delle mansioni superiori dirigenziali.

3. Escludeva la sussistenza dei presupposti per la reggenzanel periodo dal 1999 al gennaio 2005 e rilevava la mancata percezione di un compenso aggiuntivoda parte della Evangelisti, ritenendo dovute le differenze retributive richieste, ad eccezione della retribuzione di risultato;considerava invece corretto il riferimento all’istituto della reggenza in relazione al periodo successivo.

4. Avverso tale sentenzal’INPSha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo.

5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo.

DIRITTO

1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 69 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 ss. cod. civ. anche con riferimento al CCNL 1998-2001 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici, nonché del [OSCURATO:PERSONA] 1999-2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost, ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU.

Deduce che l’a ssegnazione della Evangelisti a mansioni superiori è esclusa dalle circostanze risultanti dall’ordine di servizio n. 1/99 e dalla determinazione n. 72/1999 (con cui alla medesima era stata attribuita rispettivamente la titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] e Contratti della [OSCURATO:PERSONA] nonché la reggenza del medesimo ufficio), nonché dalle determinazioninn. 141/2005 e 206/2005, con cui l’incarico era stato prorogato.

Evidenzia che l’attribuzione dell’incarico alla Evangelisti era avvenuta in forza di un provvedimento formale, che la medesimaaveva svolto mansioni proprie della qualifica possedutaed aveva percepito l’indennità di reggenza ; esclude che nel pubblico impiego possa trovare incondizionata applicazione l’art. 36 Cost., concorrendo i principi di pari rilevanza contenuti negli artt. 97 e 98 Cost.

Argomenta che deve aversi riguardo alla conservazione del trattamento economico raggiunto e mantenuto ad personam per una categoria in via di estinzione per il passaggio ai ruoli dirigenziali o per raggiungimento dell’età pensionabile.

Sostiene l’irrilevanza della durata dell’incarico, in quanto la possibilità della reggenza è espressamente prevista per il personale del ruolo ad esaurimento; aggiunge che la t emporaneità e la straordinarietà dell’incarico devono essere comunque considerate alla luce della peculiare figura del datore di lavoro pubblico che deve utilizzare il concorso, con i lunghi tempi che lo contraddistinguono.

Lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la normativa riguardante i dipendenti dell’ex ruolo ad esaurimento, né ha considerato l’evoluzione della figura del dirigentee rimarca che l’esercizio di funzioni vicarie del dirigente, la reggenza di uffici dirigenziali e la direzione di uffici non riservati ai dirigenti non possono essere assimilate all’esercizio di funzioni prettamente dirigenziali.

2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge n. 88/1989, nonché degli artt. 52 e 69 del d.lgs. n.165/2001, anche in riferimento all’art. 36 Cost.

Lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della circostanza che le determinazioni dell’anno 2005 consistono in semplici proroghe, con regolamentazione identica rispetto agli anni precedenti ed estranea all’istituto della reggenza.

Sostiene l’irrilevanza del riferimento alle procedure concorsuali contenuto nella determinazione n. 8/2005, in quanto generico e privo delle indicazioni delle posizioni dirigenziali di riferimento.

3. Il ricorso principale è inammissibile ne lla parte in cui tende a sollecitare una diversa ricostruzionedei fatti attraverso la rilettura dall’ordine di servizio n. 1/99, della determinazione n. 72/1999 nonché dalle determinazioni nn. 141/2005 e 206/2005.

Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioo di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass.

S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758).

4. Nella restante parte ilricorso principale è infondato.

E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare (Cass. n. 10030/2021; Cass. 25 giugno 2018, n. 16698; Cass., S.U., 16 febbraio 2011, n. 3814), sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001.

Anche se la posizione degli ex [OSCURATO:PERSONA] si caratterizz ava per l'esercizio di «funzioni vicarie del dirigente» (art. 25 d.lgs. n. 92/1993) e la qualifica IX di inquadramento prevedeva che il corrispondente personale «sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento» e «regge l'unità organica in attesa della destinazione del titolare»,è stato tuttavia evidenziato che tali incarichi, confermati dall'invarianza delle posizioni degli ex [OSCURATO:PERSONA] disposta in sede di sopravvenuta contrattualizzazione e poi dalla confluenza della IX qualifica di inquadramento nell'Area C (posizione C4), hanno riguardo alle funzioni proprie di chi fa le veci di un superiore dell'ufficio esercitandone temporaneamente i poteri, come è reso evidente dal significato della vicarietà(Cass. n. 10030/2021 cit. ).

Si èinoltre rimarcato che la declaratoria della IX qualifica funzionale è esplicita anchenel delineare i poteri di sostituzione e di reggenza in relazione alle carenze dell'ufficio di appartenenza.

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che dal 1999 al 2005 la Evangelisti ha svolto funzioni dirigenziali inassoluta solitudine e senza che ricorressero le ipotesi temporanee, ed ha pertanto ritenuto che nel suddetto periodo la medesima avesse svolto mansioni superiori.

5. Anche ilricorso incidentale è infondato.

In continuità con l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte(Cass. n. 11333/2018; Cass. n. 10628 del 2017) , è stato infatti ribadito che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass.

SS.UU. n. 3814/2011 e n. 4963/2011; Cass., 256363/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008, 25363/2016).

E’ statodel pari ribadito il principio secondo cui l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico e che nelle differenze retributive vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque 5 R.G. n. 10858 del 2013 sia la retribuzione di posizione che quella di risultato (Cass.

SS.UU. 3814/2011; Cass. 256363/2016, 3311/2015, 29671/2008).

La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che dal gennaio 2005 il conferimento dell’incarico ha avuto come ragione l’attesa dei nuovi dirigenti vincitori di concorso che stavano completando il necessario iter formativo presso la Scuola della [OSCURATO:PERSONA] ed è stato espressamente motivato “in attesa della nomina del titolare”, con proroghe fino al collocamento a riposo della Evangelisti, in data1.2.2006.

Il giudice di appello ha infatti ritenuto sussistenti i requisiti per la reggenza nel periodo dal 2005 alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che l’assegnazione degli incarichi dirigenziali di seconda fasciaera avvenuta in attesa dell’immissione in servizio di 26 dirigenti vincitori del corso concorso , in formazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], ed idonei al concorso per esami per 4 posti di dirigente di seconda fascia indetto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1153/2001;ha inoltre precisato che la proroga dell’incarico dirigenziale della Evangelisti era stata disposta con la determinazione n. 141 del 1.8.2005 in attesa della nomina di un titolare per la permanenza delle esigenze che avevano determinato l’assegnazione dell’incarico, in quanto non era stato ancora possibile procedere all’immissione in servizio dei nuovi dirigenti, ancora in formazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ed alla successiva rotazione degli incarichi dirigenziali, mentre l’ultima prorogadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata disposta al fine di permettere il completamento delle attività istruttorie in corso di trattazione e la necessaria attività di affiancamento per le consegne di competenza.

6. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, vannorigettati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale.

7. In ragione dell’esito del giudizio di legittimità, le relative spese vanno compensate.

8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per entrambe le parti , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto.

PQM La Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità.

Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]. FATTO 1.Con la sentenza n. 2186/2015, il Tribunale di Roma ha riconosciuto che [OSCURATO:PERSONA], inquadrata nei ruoli ad esaurimento quale Ispettore Generale ex art. 15 della legge n. 88/1990, aveva svolto mansioni dirigenziali quale direttore dell’[OSCURATO:PERSONA] e Contratti della [OSCURATO:PERSONA] dell’INPS dal 1999 al 2006 ed ha condannatol’Istituto al pagamento della somma di € 109.956,10 a titolo di differenze di retribuzione, diretribuzione di posizione e di retribuzione di risultato maturate in relazione al periodo dal 30.3.2002 al 1.2.2006,ed ha rigettato la domanda della medesima relativa al ricalcolo del TFR. Con la sentenza n. 723/2018 la Corte di Appello di Roma, in parziale accoglimento dell’appello proposto dall’INPS avverso tale sentenza, ha condannato l’Istituto al pagamento della somma di € 64.824,78 (di cui € 25.870,58 per differenze stipendiali ed € 38.954,20 per indennità di posizione). 2. La Corte territorialecondivideva le statuizioni del primo giudice, secondo cuil’indennità di reggenza è solo quella che remunera lo svolgimento di compiti dirigenziali in sostituzione del titolare o nei limiti dei tempi necessari per la nomina del titolare; precisava che solo nelle ipotesi temporanee e straordinarie specificamente indicate non si producono gli effetti collegati all’esercizio delle mansioni superiori dirigenziali. 3. Escludeva la sussistenza dei presupposti per la reggenzanel periodo dal 1999 al gennaio 2005 e rilevava la mancata percezione di un compenso aggiuntivoda parte della Evangelisti, ritenendo dovute le differenze retributive richieste, ad eccezione della retribuzione di risultato;considerava invece corretto il riferimento all’istituto della reggenza in relazione al periodo successivo. 4. Avverso tale sentenzal’INPSha proposto ricorso per cassazione, sulla base di un unico motivo. 5. [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale sulla base di un unico motivo. DIRITTO 1. Con l’unico motivo di ricorso, l’INPS denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 52 e 69 del d.lgs. n. 165/2001, degli artt. 1362 ss. cod. civ. anche con riferimento al CCNL 1998-2001 del CCNL [OSCURATO:PERSONA] non Economici, nonché del [OSCURATO:PERSONA] 1999-2001, in relazione alla violazione dei principi di cui all’art. 111 Cost, ed in particolare del comma 7, in una lettura integrata con l’art. 6 CEDU. Deduce che l’a ssegnazione della Evangelisti a mansioni superiori è esclusa dalle circostanze risultanti dall’ordine di servizio n. 1/99 e dalla determinazione n. 72/1999 (con cui alla medesima era stata attribuita rispettivamente la titolarità dell’[OSCURATO:PERSONA] e Contratti della [OSCURATO:PERSONA] nonché la reggenza del medesimo ufficio), nonché dalle determinazioninn. 141/2005 e 206/2005, con cui l’incarico era stato prorogato. Evidenzia che l’attribuzione dell’incarico alla Evangelisti era avvenuta in forza di un provvedimento formale, che la medesimaaveva svolto mansioni proprie della qualifica possedutaed aveva percepito l’indennità di reggenza ; esclude che nel pubblico impiego possa trovare incondizionata applicazione l’art. 36 Cost., concorrendo i principi di pari rilevanza contenuti negli artt. 97 e 98 Cost. Argomenta che deve aversi riguardo alla conservazione del trattamento economico raggiunto e mantenuto ad personam per una categoria in via di estinzione per il passaggio ai ruoli dirigenziali o per raggiungimento dell’età pensionabile. Sostiene l’irrilevanza della durata dell’incarico, in quanto la possibilità della reggenza è espressamente prevista per il personale del ruolo ad esaurimento; aggiunge che la t emporaneità e la straordinarietà dell’incarico devono essere comunque considerate alla luce della peculiare figura del datore di lavoro pubblico che deve utilizzare il concorso, con i lunghi tempi che lo contraddistinguono. Lamenta che la Corte territoriale non ha correttamente applicato la normativa riguardante i dipendenti dell’ex ruolo ad esaurimento, né ha considerato l’evoluzione della figura del dirigentee rimarca che l’esercizio di funzioni vicarie del dirigente, la reggenza di uffici dirigenziali e la direzione di uffici non riservati ai dirigenti non possono essere assimilate all’esercizio di funzioni prettamente dirigenziali. 2. Con l’unico motivo di ricorso incidentale, [OSCURATO:PERSONA] censura la sentenza impugnata per violazione e falsa applicazione dell’art. 15 legge n. 88/1989, nonché degli artt. 52 e 69 del d.lgs. n.165/2001, anche in riferimento all’art. 36 Cost. Lamenta la mancata considerazione, da parte della Corte territoriale, della circostanza che le determinazioni dell’anno 2005 consistono in semplici proroghe, con regolamentazione identica rispetto agli anni precedenti ed estranea all’istituto della reggenza. Sostiene l’irrilevanza del riferimento alle procedure concorsuali contenuto nella determinazione n. 8/2005, in quanto generico e privo delle indicazioni delle posizioni dirigenziali di riferimento. 3. Il ricorso principale è inammissibile ne lla parte in cui tende a sollecitare una diversa ricostruzionedei fatti attraverso la rilettura dall’ordine di servizio n. 1/99, della determinazione n. 72/1999 nonché dalle determinazioni nn. 141/2005 e 206/2005. Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, è infatti inammissibile il ricorso per cassazione che, sotto l’apparente deduzione del vizio di violazione o falsa applicazione di norme di legge, di mancanza assoluta di motivazione e di omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizioo di omessa pronuncia miri, in realtà, ad una rivalutazione dei fatti storici operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (vedi, per tutte: Cass. S.U. 27 dicembre 2019, n. 34476 e Cass. 14 aprile 2017, n. 8758). 4. Nella restante parte ilricorso principale è infondato. E’ infatti consolidato l’orientamento di questa Corte secondo cui la reggenza di un ufficio dirigenziale si caratterizza per la straordinarietà e temporaneità, da rapportare funzionalmente alla copertura del posto mediante nomina di un titolare (Cass. n. 10030/2021; Cass. 25 giugno 2018, n. 16698; Cass., S.U., 16 febbraio 2011, n. 3814), sicché il superamento di tali limiti, qualora i compiti siano conferiti a persona munita di inquadramento non dirigenziale, comporta lo svolgimento di mansioni superiori da remunerare consequenzialmente ai sensi dell'art. 52 d. lgs. 165/2001. Anche se la posizione degli ex [OSCURATO:PERSONA] si caratterizz ava per l'esercizio di «funzioni vicarie del dirigente» (art. 25 d.lgs. n. 92/1993) e la qualifica IX di inquadramento prevedeva che il corrispondente personale «sostituisce il dirigente in caso di assenza o impedimento» e «regge l'unità organica in attesa della destinazione del titolare»,è stato tuttavia evidenziato che tali incarichi, confermati dall'invarianza delle posizioni degli ex [OSCURATO:PERSONA] disposta in sede di sopravvenuta contrattualizzazione e poi dalla confluenza della IX qualifica di inquadramento nell'Area C (posizione C4), hanno riguardo alle funzioni proprie di chi fa le veci di un superiore dell'ufficio esercitandone temporaneamente i poteri, come è reso evidente dal significato della vicarietà(Cass. n. 10030/2021 cit. ). Si èinoltre rimarcato che la declaratoria della IX qualifica funzionale è esplicita anchenel delineare i poteri di sostituzione e di reggenza in relazione alle carenze dell'ufficio di appartenenza. La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che dal 1999 al 2005 la Evangelisti ha svolto funzioni dirigenziali inassoluta solitudine e senza che ricorressero le ipotesi temporanee, ed ha pertanto ritenuto che nel suddetto periodo la medesima avesse svolto mansioni superiori. 5. Anche ilricorso incidentale è infondato. In continuità con l'indirizzo giurisprudenziale più volte espresso da questa Corte(Cass. n. 11333/2018; Cass. n. 10628 del 2017) , è stato infatti ribadito che l'ipotesi della reggenza costituisce una specificazione dei compiti di sostituzione del titolare assente o impedito, contrassegnata dalla straordinarietà e temporaneità, con la conseguenza che a tale posizione può farsi luogo, senza che si producano gli effetti collegati allo svolgimento di mansioni superiori, solo allorquando sia stato aperto il procedimento di copertura del posto vacante e nei limiti di tempo ordinariamente previsti per tale copertura, cosicché, al di fuori di tale ipotesi, la reggenza dell'ufficio concreta svolgimento di mansioni superiori con conseguente diritto del lavoratore a percepire le differenze retributive tra cui il trattamento economico percepito e quello proprio delle superiori mansioni (cfr. Cass. SS.UU. n. 3814/2011 e n. 4963/2011; Cass., 256363/2016, 18680/2015, 16889/2015, 7823/2013, 2534/2009; 22932/2008, 25363/2016). E’ statodel pari ribadito il principio secondo cui l'attribuzione delle mansioni dirigenziali, con la pienezza delle relative funzioni, e con l'assunzione delle responsabilità inerenti al perseguimento degli obiettivi propri delle funzioni di fatto assegnate, non può che comportare, anche in relazione al principio di adeguatezza sancito dall'art. 36 Cost., la corresponsione dell'intero trattamento economico e che nelle differenze retributive vanno ricompresi anche gli elementi accessori e, dunque 5 R.G. n. 10858 del 2013 sia la retribuzione di posizione che quella di risultato (Cass. SS.UU. 3814/2011; Cass. 256363/2016, 3311/2015, 29671/2008). La Corte territoriale si è attenuta a tali principi, avendo evidenziato che dal gennaio 2005 il conferimento dell’incarico ha avuto come ragione l’attesa dei nuovi dirigenti vincitori di concorso che stavano completando il necessario iter formativo presso la Scuola della [OSCURATO:PERSONA] ed è stato espressamente motivato “in attesa della nomina del titolare”, con proroghe fino al collocamento a riposo della Evangelisti, in data1.2.2006. Il giudice di appello ha infatti ritenuto sussistenti i requisiti per la reggenza nel periodo dal 2005 alla cessazione del rapporto di lavoro, atteso che l’assegnazione degli incarichi dirigenziali di seconda fasciaera avvenuta in attesa dell’immissione in servizio di 26 dirigenti vincitori del corso concorso , in formazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA], ed idonei al concorso per esami per 4 posti di dirigente di seconda fascia indetto con la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 1153/2001;ha inoltre precisato che la proroga dell’incarico dirigenziale della Evangelisti era stata disposta con la determinazione n. 141 del 1.8.2005 in attesa della nomina di un titolare per la permanenza delle esigenze che avevano determinato l’assegnazione dell’incarico, in quanto non era stato ancora possibile procedere all’immissione in servizio dei nuovi dirigenti, ancora in formazione presso la [OSCURATO:PERSONA] della [OSCURATO:PERSONA] ed alla successiva rotazione degli incarichi dirigenziali, mentre l’ultima prorogadel [OSCURATO:DATA_NASCITA] era stata disposta al fine di permettere il completamento delle attività istruttorie in corso di trattazione e la necessaria attività di affiancamento per le consegne di competenza. 6. Alla luce di tutto quanto fin qui evidenziato, vannorigettati tanto il ricorso principale quanto il ricorso incidentale. 7. In ragione dell’esito del giudizio di legittimità, le relative spese vanno compensate. 8. Sussistono le condizioni per dare atto, ai sensi dell’art.13, comma 1 quater, del d.P.R. n.115 del 2002, dell’obbligo, per entrambe le parti , di versare l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l’impugnazione integralmente rigettata, se dovuto. PQM La Corte rigetta sia il ricorso principale che il ricorso incidentale; compensa integralmente tra le parti lespese del giudizio di legittimità. Ai sensi del d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte di entrambe le parti, dell'ulteriore importo a titolo di
Sentenza Cassazione n. 21792/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris