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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 25840/2026

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[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in data 5 marzo 2025, in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che con un unico lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena (poiché priva di valutazione effettiva in ordine alla sua congruità), ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen. dalla Corte di appello di Napoli in data 5 marzo 2025, in ordine al reato di detenzione di sostanza stupefacente; rilevato che con un unico lamenta, in maniera del tutto aspecifica, vizi inerenti alla determinazione della pena (poiché priva di valutazione effettiva in ordine alla sua congruità), ovvero un motivo non consentito; ritenuto, infatti, che in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge (Sez. 1, n. 944 del 23/10/2019, dep. 2020, M., Rv. 278170 - 01); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 25840/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris