CassazionesentenzaSezione 3Decisione del 8 febbraio 2022
Cassazione n. 05162/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 13455-2022 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], PEC giannicola.scariciolla@pec- avvocatiteramo.it; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L., in persona dell’amministratore unico e legale rappresentante, [OSCURATO:PERSONA], e per essa, quale mandataria,) la [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. (già [OSCURATO:PERSONA] S.r.l.), in persona del procuratore speciale, [OSCURATO:PERSONA], rappresentate e difese dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], pec “[OSCURATO:EMAIL]; Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] –Presupposti soggettivi ed oggettivi-Legittimazione della cessionaria a far valere l’azione di cui all’art. 2901 cod.civ. - controricorrente - e contro D’[OSCURATO:PERSONA], D’[OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; -intimati- avverso la sentenza n. 203/2022 della Corte d'Appello di L’aquila, depositata in data 8 febbraio 2022, notificata il 15 marzo 2022. Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio dal [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ricorre per la cassazione della sentenza n. 203/2022 emessa dalla Corte d’Appello di Roma, resa pubblica in data 08/02/2022, formulando quattro motivi; resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.R.L. e per essa, quale mandataria, CervedCredit Management S.p.A.; nessuna attività difensiva è svolta in questa sede da [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] e da [OSCURATO:PERSONA] né da [OSCURATO:PERSONA] di Bari S.p.A; la ricorrente rappresenta nella descrizione del fatto che la [OSCURATO:PERSONA] di Bari S.p.A., in cui era confluita, mediante fusione per incorporazione, la [OSCURATO:PERSONA], con atto di citazione notificato in data 7 febbraio 2017, l’aveva convenuta, dinanzi al Tribunale di Teramo, insieme con [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per far dichiarare l’inefficacia, ex art. 2901 cod.civ., di tre atti con cui, tra il 29 ottobre ed il 4 dicembre 2014, aveva donato immobili di sua proprietà in favore dei figli, Barbara, Mattia e [OSCURATO:PERSONA], spogliandosi di tutti i beni di cui era proprietaria nella consapevolezza di arrecare pregiudizio alle ragioni creditorie; alla base della domanda vi era il decreto n. 888/2016 che ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] e a [OSCURATO:PERSONA], fideiussori della società Edilstrade di [OSCURATO:PERSONA] e Figli S.n.C., di pagare, in solido, a favore della Tercas – Cassa di Risparmio della Provincia di Teramo S.p.A., l’importo di euro 150.000,00; [OSCURATO:PERSONA], costituitasi, aveva eccepito l’insussistenza di un valido rapporto di credito, perché aveva fatto opposizione al decreto ingiuntivo, adducendo di essere creditrice dell’ingiungente anche a titolo di ripetizione dell’indebito, nonché l’infondatezza della domanda attorea per assenza dell’eventus damni e del consilium fraudis; [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.L. società unipersonale e, per essa, quale mandataria la [OSCURATO:PERSONA], quale cessionaria del credito vantato da [OSCURATO:PERSONA] di Bari e in precedenza da Tercas, si costituiva riportandosi a tutte le domande azionate da BancaPopolare di Bari; il Tribunale, con sentenza n. 433/2021, dichiarava inefficace nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] 2018 l’atto di donazione per cui è causa; la Corte d'Appello di L’Aquila, con la sentenza oggetto dell’odierno ricorso, investita del gravame da [OSCURATO:PERSONA], ha rigettato l’appello; per quanto ancora rileva in questa sede, ha ritenuto che l’azione revocatoria può essere fatta valere anche se il credito risulta litigioso, che l’insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell’accreditamento, che l’eventus damni non ricorre solo nell’ipotesi in cui l’atto di disposizione provochi il totale depauperamento del debitore, ma anche quando renda la realizzazione del credito più difficoltosa e che spetta al debitore provare che il suo patrimonio restante è tale da garantire ampiamente il soddisfacimento delle pretese creditorie, che le circostanze che i donatari fossero stretti familiari conviventi della donante, che non risultasse altro motivo oggettivo idoneo a rendere ragione del trasferimento e che la donante fosse lei stessa socia della debitrice principale, di cui era amministratore il coniuge, costituissero prova sufficiente della consapevolezza, se non della sua intenzione di porre in essere atti di disposizione patrimoniale con principale scopo di sottrarre gli immobili alla garanzia patrimoniale del creditore la trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell’art. 380 bis 1 cod.proc.civ.; il Pubblico Ministero non ha depositato conclusioni; entrambe le partihanno depositato memoria; Considerato che: 1) con il primo motivo la ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione dell’art. 111 cod.proc.civ., degli artt. 105 e 344 cod.proc.civ. e degli artt. 1260 e 2901 cod.civ., anche in relazione agli artt. 166 e 167 cod.proc.civ.; oggetto di censura è la statuizione con cui la Corte territoriale ha ammesso la costituzione in giudizio di [OSCURATO:PERSONA] 2018 S.r.L. società unipersonale e per essa, quale mandataria, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; posto che il diritto controverso non era il diritto di credito, ma il diritto alla declaratoria di inefficacia dell’atto dispositivo, ai sensi dell’art. 2901 cod.civ., la Corte territoriale avrebbe dovuto applicare la giurisprudenza di questa Corte che ritiene che se l’attore cede nel corso del giudizio il proprio diritto di credito è inammissibile l’intervento in causa del cessionario; sicché, secondo ad avviso dell’esponente, il cessionario avrebbe potuto agire ex novoai sensi dell’art. 2901 cod.civ., ma non avrebbe avuto il diritto di subentrare automaticamente nell’azione promossa dal cedente; la conseguenza, anche d’ufficio, il giudice a quo avrebbe dovuto dichiarare inammissibile la costituzione in giudizio (rectius l’intervento) di [OSCURATO:PERSONA] 2018 e, pe essa, di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; la censura è infondata; l’azione revocatoria è intesa a conservare al creditore la garanzia patrimoniale, di essa, ove azionata dal cedente, può beneficiare anche il cessionario; tale conclusione, cui è giunta Cass.23/06/2022, n. 20315 che qui si intende ribadire, trova fondamento: i) nell’art. 2902 cod.civ., secondo cui il creditore, per effetto dell’accoglimento della domanda di revocazione d’un atto dispositivo, “può promuovere l’azione esecutiva” nei confronti dell’avente causa del debitore; pertanto, se il credito tutelato con l’azione revocatoria si trasferisce per effetto di cessione, anche il cessionario acquista ipso iure il diritto di “promuovere l’azione esecutiva”, che non sarebbe concepibile scisso dal credito ceduto; ii) nell’art. 1263 cod.civ., il quale prevede che, per effetto della cessione si trasferiscono i “privilegi”, senza distinzione: a fortiori deve ammettersi che per effetto della cessione si trasferiscano gli effetti dell’azione revocatoria, non dubitandosi che essa abbia in comune con i privilegi lo scopo di garanzia del credito; iii) nell’art. 2755 cod.civ. che annovera tra i crediti privilegiati le spese di giustizia per atti conservativi ed i privilegi, come già si è detto, si trasferiscono per effetto di cessione del credito; una conclusione diversa porterebbe a ritenere che il cessionario del credito possa giovarsi del pignoramento, preordinato ad evitare la dispersione della garanzia patrimoniale, eseguito dal cedente, ma non anche degli effetti dell’azione revocatoria; val la pena di chiarire che erra parte controricorrente a invocare sul punto il principio di non contestazione in quanto esso attiene alla definizione del thema probandum, in particolare ai fatti storici sottesi a domande ed eccezioni", in quanto relativi al merito della controversia, mentre la questione della legittimazione passiva del cessionario del credito nell’azione di cui all’art. 2901 promossa dal cedente è questione di rito; infine sulla questione non vi è giudicato interno perché sul punto non è insorta controversia tale da richiedere l’impugnazione; 2) con il secondo motivo la ricorrente rimprovera alla Corte d’Appello, in relazione all’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., di aver violato e falsamente applicato gli artt. 105, 111, 115 e 116 cod.proc.civ., dell’art. 345 cod.proc.civ. e degli artt. 2697 e 2901 cod.civ., anche in relazione all’art. 58 del T.U. bancario; la tesi rappresentata è che, essendosi Pop NLPS 2018 S.r.L., e per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., costituita in giudizio quale cessionaria di un portafoglio di crediti, individuabili in blocco, avrebbe dovuto dimostrare di essere effettivamente titolare del credito tutelato con l’azione pauliana, che cioè il credito di cui era Pop NLPS 2018 era divenuta cessionaria facesse parte di quelli cedutile in blocco; tale prova, ad avviso della ricorrente, non sarebbe stata fornita e la Corte territoriale avrebbe dovuto, anche d’ufficio, dichiarare insussistente la legittimazione attiva di Pop NLPS 2018 S.r.L., e per essa, la mandataria [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.; va premesso che sulla questione di merito della titolarità attiva del rapporto dedotto in giudizio, suscettibile di ricadere in astratto sotto il principio di non contestazione, il detto principio nella specie non può operare perché non risulta dedotta la conoscenza specifica da parte della controparte della circostanza che avrebbe dovuto essere contestata; va ribadito che non può fondatamente affermarsi che sulla questione si fosse formato giudicato, perché sul punto non è insorta controversia tale da richiedere l’impugnazione; emerge infatti per tabulas che la questione della legittimazione di Pop NLPS 2018 non è mai stata oggetto di controversia nel giudizio di merito; trattandosi poi di cessione dei crediti in blocco, è sufficiente l’indicazione nella pubblicazione sulla [OSCURATO:PERSONA] della categoria di rapporti ceduti in blocco (Cass. n. 31118/2017, n. 15884/2019, n. 33528 / 2 022) , mentre quanto all’onere di produzione della pubblicazione è sufficiente l’indicazione degli estremi della [OSCURATO:PERSONA]; 3) con il terzo motivo la ricorrente lamenta, invocando l’art. 360, comma 1°, n. 3 cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 2901, 2697 e 2729 cod.civ. in relazione agli artt. 115 e 116 cod.proc.civ.; in particolare, la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente ritenuto sussistente una valida ragione di credito tutelabile con l’azione di cui all’art. 2901 cod.civ., perché gli atti donativi risultavano tutti collocati temporalmente nel 2014, mentre il decreto ingiuntivo sulla scorta del quale era stata invocata la tutela era stato emesso nel 2016; se è vero che la garanzia fideiussoria azionata era stata rilasciata nel 2012 e che detta garanzia riguardava obbligazioni future ed eventuali del debitore principale, non ravvisabili all’epoca in cui furono posti in essere gli atti dispositivi, perché il debitore principale era in regola con il pagamento dellerate di mutuo ed era entrato in sofferenza solo nel 2016, la Corte territoriale non avrebbe dovuto ritenere sussistente la scientia damni; né sarebbero stati sussistenti gli altri presupposti dell’azione pauliana, perché trattandosi di dichiarare inefficaci atti anteriori rispetto al sorgere del credito sarebbe stato necessario dimostrare che gli atti dispositivi erano stati dolosamente preordinati al fine di pregiudicare le ragioni creditorie e il creditore avrebbe dovuto dimostrare che l’atto dispositivo avrebbe messo a rischio il soddisfacimento del credito, valutando l’incapienza irreversibile del patrimonio mobiliare e immobiliare residuo del disponente dopo l’atto donativo; il motivo è infondato: concessafideiussione in relazione alle future obblig azioni del debitore principale, gli atti dispositivi del fideiussore alla prestazione dellafideiussione, se compiuti in pregiudizio delle ragioni del creditore, sono soggetti all'azionerevocatoria, ai sensi dell'articolo 2901, n. 1), prima parte, del codice civile, in base al mero requisito soggettivo della consapevolezza del fideiussore (e, in caso di atto a titolo oneroso, del terzo) di arrecare pregiudizio alle ragioni del creditore (scientia dammi) ed al solo fattore oggettivo dell'avvenuto accreditamento, giacché l'insorgenza del credito deve essere apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo, dell'effettivo prelievo da parte del debitore principale della somma messa a sua disposizione (Cass. 01/04/2022, n.10594); è in definitiva sufficiente, ai fini dell’azione in questione, che sia anteriore rispetto al sorgere del credito la fideiussione (Cass. n. 10522/2020); la prova presuntiva del peggioramento patrimoniale, tale da rendere più difficoltosa l’escussione, è stata basata dal giudice del merito sulle tre donazioni pressoché contestuali; non può non rilevarsi, peraltro, che nell’intestazione del motivo è dedotta la violazione di più norme sostanziali e processuali – artt. 2697, 2729, artt. 345, 115 e 116 cod.proc.civ. - ma nell’illustrazione del motivo non sono stato affatto individuati specificamente i punti della pronuncia impugnata in cui essa si sarebbe posta in contrasto con le norme indicate o con la loro interpretazione fornita dalla giurisprudenza di questa Corte e/o dalla dottrina prevalente; 4) con il quarto motivo la ricorrente imputa alla sentenza gravata, ai sensi dell’art. 360, comma 1°, n. 3, cod.proc.civ., la violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 cod.proc.civ.: non essendo dimostrata la legittimazione di, la Corte territoriale non avrebbe dovuto essere condannata al pagamento delle spese di lite; quello qui dedotto rientra nel novero dei cosiddetti non motivi, giacché non denuncia a fini cassatori la violazione dell’art. 91, ma chiede solo in via prognostica che venga eliminata la condanna alle spese: ma tale effetto sarebbe consequenziale alla mera applicazione dell’art. 336, primo comma, cod.proc.civ.; 5) ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato rigettato; 6) le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo; 7) seguendo l'insegnamento di Cass., Sez. Un., 20/02/2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2012, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello da corrispondere per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto. PQM La Corte rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in euro 4.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 comma 1 -quater del d.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulte