CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 32981/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sulle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di appello di Milano il 10 aprile 2024 ha rigettato la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata nell'interesse di KrastHr [OSCURATO:PERSONA], il quale è stato ristretto in custodia cautelare complessivamente per 170 giorni (22 in carcere e 148 agli arresti domiciliari) in relazione ad ordinanza cautelare emessa nei suoi confronti il 16 febbraio 2020 dal G.i.p. del Tribunale di Milano a seguito di fermo di polizia giudiziaria effettuato il 13 febbraio 2020 con l'accusa di ricettazione di una ruspa gommata e di un veicolo industriale, entrambi provento di furto, rinvenuti all'interno dell'autoarticolato che lo stesso conduceva quale autista professionale. Da tale reato l'imputato è stato assolto con sentenza del Tribunale di Milano del 19 gennaio 2022, con la formula "perché il fatto non costituisce reato", passata in giudicato il 4 giugno 2022. 2. Ricorre per la cassazione dell'ordinanza [OSCURATO:PERSONA], tramite Difensore di fiducia, affidandosi a due motivi con i quali denunzia difetto di motivazione (il primo motivo) e violazione di legge (il secondo motivo). 2.1. Con il primo motivo, ripercorse in sintesi le vicende cautelari, rammenta avere il ricorrente, interrogato dal G.i.p. il 16 febbraio 2020, dichiarato, con l'ausilio di interprete, di non sapere che i veicoli avessero targhe false, mentre nell'ordinanza di convalida dell'arresto e di applicazione della custodia in carcere si legge che i macchinari erano privi di targhe. L'omesso approfondimento circa l'assenza di targhe ovvero la presenza di targhe ma false non è addebitabile all'imputato, semplice autista e cittadino straniero, ma eventualmente al giudice della cautela. Il chiarimento al riguardo - sottolinea il ricorrente - è stato però fornito dall'esame del teste Trevisan, della polizia giudiziaria, il quale, sentito in udienza, ha spiegato che i due veicoli correttamente erano privi di targhe, in quanto trasportati all'estero come rottami, e che, però, erano muniti di targhe CE, riportanti i dati identificativi quali numero di matricolo, modello etc. e che le targhe CE erano "regolari", nel senso tali da impedire, nel caso di controllo della Polizia stradale, che i mezzi erano oggetto di furto; ai pregressi furti, infatti, gli investigatori sono arrivati per altra via. Ne consegue che l'assenza delle targhe "normali" era corretta, in quanto i mezzi erano trasportati all'estero come rottami, ed inoltre che le targhe CE - quelle stesse di cui evidentemente parlava l'imputato nell'interrogatorio - erano tali da ingannare un investigatore, figuriamoci - si sottolinea - un autista.In conseguenza non può affermarsi - come invece si legge alla p. 6 del provvedimento impugnato - che l'imputato gi sia macchiato di grave superficialità, non comprendendosi perchè mai avrebbe dovuto mentire su una circostanza inutile. Peraltro, la Corte territoriale si contraddice gravemente, in quanto alla p. 5 scrive sia che i mezzi erano venduti come rottami e, quindi, necessariamente senza targhe sia che la colpa del ricorrente consiste nell'essersi prestato a trasportare mezzi senza le targhe. Infatti non ci si può - osserva la Difesa - insospettire di qualcosa che è perfettamente legittimo. 2.2. Tramite il secondo motivo lamenta violazione dell'art. 314 cod. proc. pen. Accanto al profilo di cui si è detto, la Corte territoriale ha ritenuto l'imputato in colpa per avere accettato il rischio che si trattasse di merce irregolare, senza esigere che la relativa documentazione gli venisse tradotta. Al riguardo si osserva che l'accettazione del rischio integra una forma di dolo eventuale, che è stato escludo nella sentenza assolutoria. Inoltre, i documenti in italiano, cioè le fatture di vendita, riportano, a ben vedere, dati facilmente percepibili anche da uno straniero cioè marca, modello, prezzo e data, mentre gli errori di italiano in effetti contenuti nei documenti (ove si legge "modelo", anziché modello, "comme" in luogo di gomme, e "dichira" anziché dichiara) non sarebbero stati percepibili da uno straniero (bulgaro), che, dunque, non si sarebbe potuto/dovuto insospettire. Inoltre, l'investigatore ascoltato in udienza ha affermato che la documentazione redatta anche in bulgaro era regolare, tanto che è stata restituita dai Carabinieri all'avente diritto. Non si comprende, pertanto, in cosa sia consistita la mancanza di diligenza, apparendo un fuor d'opera chiedere spiegazioni al datore di lavoro su qualcosa che appariva essere regolare. Infine, la mancanza di trasparenza quanto alla posizione lavorativa del ricorrente, di cui si legge all'ultima pagina dell'ordinanza, è smentita dal provvedimento di revoca della misura ex art. 299 cod. proc. pen. del 4 settembre 2020 del G.i.p, ove si dà atto che risulta che l'imputato lavora regolarmente. Si chiede, dunque, l'annullamento dell'ordinanza impugnata. 3. L'Avvocatura erariale nella memoria del 1° giugno 2024 ha chiesto rigettarsi il ricorso, con vittoria di spese.4. Il P.G. della Corte di cassazione nella requisitoria scritta ex art. 611 cod. proc. pen. del 13 giugno 2024 ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è fondato e deve trovare accoglimento, per i seguenti motivi. 2.L'ordinanza impugnata, infatti, valorizza (alla p. 5) la discrasia assenza/presenza di targhe contraffatte, ma essa non si concilia con le riferite puntualizzazioni del teste di polizia giudiziaria all'udienza del 19 gennaio 2022, il cui verbale è nel presente nel fascicolo della Corte di appello (pp. 6 e ss.). Le ulteriori condotte del ricorrente additate a sospette (pp. 5-6 del provvedimento impugnato) presuppongono una situazione di irregolarità delle targhe che, però, alla luce dell'istruttoria svolta dai giudici di merito e dell'esito assolutorio del processo, non parrebbe tale con palese evidenza e che, comunque, non è stata adeguatamente e logicamente spiegata dai giudici di merito. Né la Corte territoriale (alla p. 5) chiarisce in che cosa sia consistita la negligenza dell'imputato nel non verificare i documenti, posto che una parte di essi era in lingua bulgara, quindi comprensibile al soggetto agente. Quanto ai documenti in lingua italiana, sconosciuta all'agente (che il 16 febbraio 2020 è stato interrogato dal G.i.p. alla presenza dell'interprete), si sarebbe dovuto specificare quali rilevanti anomalie avrebbero dovuto mettere in sospetto il trasportatore che si fosse diligentemente curato di far tradurre i documenti prima di accingersi al trasporto che gli era stato richiesto. Infine, la affermata irregolarità della posizione lavorativa si cui pure si basa il rigetto (p. 6 del provvedimento impugnato) è in contrasto con la motivazione del provvedimento di revoca della misura cautelare adottato dal G.i.p. del Tribunale di Milano il 4 settembre 2020, provvedimento materialmente presente nel fascicolo della Corte di appello, siccome prodotto dalla Difesa mediante deposito effettuato il 24 ottobre 2023. In definitiva, la Corte territoriale dovrà nuovamente esaminare la richiesta di riparazione per ingiusta detenzione avanzata, eventualmente individuando, ove sussistenti, eventuali profili di colpa del soggetto agente in concreto concausativi, in uno con l'errore dell'Autorità giudiziaria, della privazione della libertà personale, ovvero, ove non sussistano, riconoscere l'equo indennizzo. 3.Consegue l'annullamento della impugnata ordinanza, con rinvio alla Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata