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CassazionedecretoSezione LDecisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 25888/2025

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la seguente ORDINANZA sul ricorso 18441-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA].

Azienda per la Mobilità di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 1132/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.18441/2021 Cron.

Rep.

Ud.08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di R o ma , in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo n. 1842/2025 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] i n relazione a indennità contrattualicollegate a contratto di consulenza tra l e parti ; 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 3.successivamente il medesimo ha depositato “ Atto di rinunzia ” al ricorso per cassazione, in quanto “ ha stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. un atto transattivo in data 25 ottobre 2021 in cui rinuncia anche a l predetto ricorso”, depositandoil predetto atto transattivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.dall’atto transattivo depositato risulta che le parti hanno in tale sede regolamentato anche le spese; 3.il presente giudizio di legittimità va , pertanto , dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, per l’accordo delle parti, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali.

P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo.

Così deciso in Roma, nell’Aduna

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 18441-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA]. Azienda per la Mobilità di [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - avverso la sentenza n. 1222/2021 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 29/04/2021 R.G.N. 1132/2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 08/07/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] rapporto privato R.G.N.18441/2021 Cron. Rep. Ud.08/07/2025 [OSCURATO:PERSONA] 1.La Corte di Appello di R o ma , in riforma di sentenza del Tribunale della stessa sede, revocava il decreto ingiuntivo n. 1842/2025 emesso dal medesimo Tribunale nei confronti di [OSCURATO:SOCIETA]. in favore di [OSCURATO:PERSONA] i n relazione a indennità contrattualicollegate a contratto di consulenza tra l e parti ; 2.[OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza d’appello con due motivi, cui la società ha resistito con controricorso; 3.successivamente il medesimo ha depositato “ Atto di rinunzia ” al ricorso per cassazione, in quanto “ ha stipulato con [OSCURATO:SOCIETA]. un atto transattivo in data 25 ottobre 2021 in cui rinuncia anche a l predetto ricorso”, depositandoil predetto atto transattivo. [OSCURATO:PERSONA] 1.rileva il Collegio che la rinuncia al ricorso è rituale e rispondente ai requisiti di cui all'art. 390 c.p.c., poiché formulata in atto univocamente abdicativo, sicché deve trovare applicazione l'effetto estintivo di cui all’art. 391 c.p.c.; 2.dall’atto transattivo depositato risulta che le parti hanno in tale sede regolamentato anche le spese; 3.il presente giudizio di legittimità va , pertanto , dichiarato estinto; non vi è luogo a provvedere sulle spese, per l’accordo delle parti, né sul pagamento di ulteriore importo a titolo di contributo unificato ai sensi dell’art. 13 comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, non sussistendo i relativi presupposti processuali. P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo. Così deciso in Roma, nell’Aduna
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